Accordi provinciali di riallineamento

In applicazione dell'art. 88 del CCNL, dell'art. 5 della legge 608/1996 e dell'art. 63 della legge 488/99 ed eventuali modifiche e riferimenti, le parti firmatarie del presente C.C.P.L., decidono di proporre un nuovo Accordo provinciale di Riallineamento (art.12 del C.C.P.L.), considerato che la persistente crisi del settore agricolo, particolarmente delle produzioni tipiche mediterranee, gli squilibri tra domanda e offerta nel mercato del lavoro hanno contribuito a determinare nella Provincia di Caltanissetta una difficoltà operativa sulle reali possibilità delle aziende nel sostenere i salari contrattuali.

Il programma riguarda le imprese agricole della provincia di Caltanissetta che per la loro peculiarità hanno la necessità di avere un mercato del lavoro flessibile.

Il programma di riallineamento delle retribuzioni sarà effettuato mediante aumenti graduali,

con le seguenti modalità operative:

-       Prima trance: decorrenza dal 1° luglio 2000;

-       Seconda trance: decorrenza dal 1° luglio 2001;

-       Terza trance: decorrenza dal 1° luglio 2002.

I salari di fatto corrisposti dalle imprese agricole saranno adeguati a salari lordi globali contrattuali (CCPL di Caltanissetta) comprensivi del terzo elemento, attualmente in vigore.

Permanendo la situazione di crisi del settore e la persistente siccità e gli squilibri termici, le parti, preventivamente all'aumento previsto per la seconda trance, sono tenute ad incontrarsi almeno tre mesi prima per la verifica del programma di riallineamento. Le imprese agricole che intendono applicare laccordo di riallineamento sono tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di legge, in materia di collocamento e di previdenza obbligatoria e dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi INPS (CAU) dell'anno precedente, ivi compresi i contributi CAC provinciali e nazionali.

Dove risultasse necessaria una eventuale consultazione dei lavoratori per gli opportuni chiarimenti sulle modalità di applicazione degli accordi di riallineamento, le OO.SS. e/o i delegati aziendali presenti in azienda (anche al di sotto dei 5 dipendenti) potranno indire un'Assemblea, previa comunicazione all'azienda interessata, almeno 48 ore prima della data e ora stabilita.

Gli accordi di riallineamento avranno valenza anche nel caso in cui presso le stesse aziende, i lavoratori non sottoscrivano la delega sindacale.

Il verbale di adesione all'accordo di riallineamento sarà obbligatoriamente sottoscritto dalle aziende alla presenza del rappresentante sindacale dei datori dì lavoro e da una delle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori, firmatarie del contratto provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di adesione all'Accordo di Riallineamento

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________________il ______________________ 

e residente a _______________________________________in ________________________________ 

C.F. _________________________in qualità di _____________________________________________ 

dell' Impresa Agricola ___________________________________________________________________

sita in località _________________________________________________________________________

agro del comune di ______________________________________

assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di ___________________ preso atto dell'Accordo di riallineamento al previsto dall'art.12 del Contratto prov.le di lavoro stipulato in data 21.07.2000 tra le Organizzazioni professionali Agricole della provincia di Caltanissetta, (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale CIA) e le OO.SS. dei lavoratori Agriocoli della provincia di Caltanissetta, (FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL) avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia di Caltanissetta con il presente att

Dichiara

La propria adesione a quanto stabilito dal citato protocollo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma dì riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.

Data ________________________                                                                                    p. La Ditta _______________________

 

accordo di riallineamento ai salari contrattuali per la aziende aderenti all'accordo previsto dall'art. 12 del C.C.P.L. del 21 luglio 2000

Classificazione

 Operai agricoli OTD                                                                            1° luglio 2000

area Qualifica Salario

1ª AREA

Livello A - Specializzati Super

£ 87.574

 

Livello B - Specializzati     

    £ 84.149

2ª AREA

- Qualificati Super 

£ 81.302

 

- Qualificati   

£ 76.689

3ª AREA

- Comuni - a)  

  £ 69.963

 

- Comuni - b)         

  £ 58.789

 

Trattenute aggiornate al 1° gennaio 2000

- Fondo pensioni          (7,54%) gg.

- CAC                         (0,14%) gg.

- CIMI                         (0,40%) gg.

 

 

Per la qualifica del Comune B - ex art. 54 - addetti alle raccolta dei prodotti agricoli, non è prevista l'applicazione dell'acc. di riallineamento.

Pertanto l'importo salariale sindacale di £ 58.786 non subirà nessuna variazione nel tempo.