Accordi
provinciali di riallineamento
In
applicazione dell'art. 88 del CCNL,
dell'art. 5 della legge 608/1996 e dell'art. 63 della legge 488/99 ed eventuali
modifiche e riferimenti, le parti firmatarie del presente C.C.P.L., decidono di
proporre un nuovo Accordo provinciale di Riallineamento (art.12 del C.C.P.L.),
considerato che la persistente crisi del settore agricolo, particolarmente delle
produzioni tipiche mediterranee, gli squilibri tra domanda e offerta nel mercato
del lavoro hanno contribuito a determinare nella Provincia di Caltanissetta una
difficoltà operativa sulle reali possibilità delle aziende nel sostenere i
salari contrattuali.
Il programma
riguarda le imprese agricole della provincia di Caltanissetta che per la loro
peculiarità hanno la necessità di avere un mercato del lavoro flessibile.
Il programma
di riallineamento delle retribuzioni sarà effettuato mediante aumenti graduali,
con
le seguenti modalità operative:
- Prima trance: decorrenza dal 1° luglio
2000;
- Seconda trance: decorrenza dal 1°
luglio 2001;
- Terza trance: decorrenza dal 1°
luglio 2002.
I
salari di fatto corrisposti dalle imprese agricole saranno adeguati a salari
lordi globali contrattuali (CCPL di Caltanissetta) comprensivi del terzo
elemento, attualmente in vigore.
Permanendo la
situazione di crisi del settore e la persistente siccità e gli squilibri
termici, le parti, preventivamente all'aumento previsto per la seconda trance,
sono tenute ad incontrarsi almeno tre mesi prima per la verifica del programma
di riallineamento. Le imprese agricole che intendono applicare l’accordo
di riallineamento sono tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di legge,
in materia di collocamento e di previdenza obbligatoria e dovranno essere in
regola con il pagamento dei contributi INPS (CAU) dell'anno precedente, ivi
compresi i contributi CAC provinciali e nazionali.
Dove
risultasse necessaria una eventuale consultazione dei lavoratori per gli
opportuni chiarimenti sulle modalità di applicazione degli accordi di
riallineamento, le OO.SS. e/o
i delegati aziendali presenti in azienda (anche al di sotto dei 5 dipendenti)
potranno indire un'Assemblea, previa comunicazione all'azienda interessata,
almeno 48 ore prima della data e ora stabilita.
Gli accordi di
riallineamento avranno valenza anche nel caso in cui presso le stesse aziende, i
lavoratori non sottoscrivano la delega sindacale.
Il verbale di
adesione all'accordo di riallineamento sarà obbligatoriamente sottoscritto
dalle aziende alla presenza del rappresentante sindacale dei datori dì lavoro e
da una delle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori, firmatarie
del contratto provinciale.
Letto,
confermato e sottoscritto.
Verbale
di adesione all'Accordo di Riallineamento
Il
sottoscritto
________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________il ______________________
e residente a _______________________________________in ________________________________
C.F. _________________________in qualità di _____________________________________________
dell'
Impresa Agricola
___________________________________________________________________
sita
in località
_________________________________________________________________________
agro
del comune di ______________________________________
assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di ___________________ preso atto dell'Accordo di riallineamento al previsto dall'art.12 del Contratto prov.le di lavoro stipulato in data 21.07.2000 tra le Organizzazioni professionali Agricole della provincia di Caltanissetta, (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale CIA) e le OO.SS. dei lavoratori Agriocoli della provincia di Caltanissetta, (FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL) avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia di Caltanissetta con il presente att
Dichiara
La propria adesione a quanto stabilito dal citato protocollo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma dì riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.
Data
________________________
p. La Ditta _______________________
accordo di riallineamento ai salari contrattuali per la aziende aderenti all'accordo previsto dall'art. 12 del C.C.P.L. del 21 luglio 2000
Classificazione
Operai agricoli OTD 1° luglio 2000
area | Qualifica | Salario |
1ª AREA |
Livello A - Specializzati Super |
£ 87.574 |
Livello B - Specializzati |
£ 84.149 |
|
2ª AREA |
- Qualificati Super |
£ 81.302 |
- Qualificati |
£ 76.689 |
|
3ª AREA |
- Comuni - a) |
£ 69.963 |
- Comuni - b) |
£ 58.789 |
Trattenute aggiornate al 1° gennaio 2000
- Fondo pensioni (7,54%) gg.
- CAC (0,14%) gg.
- CIMI (0,40%) gg.
Per la qualifica del Comune B - ex art. 54 - addetti alle raccolta dei prodotti agricoli, non è prevista l'applicazione dell'acc. di riallineamento.
Pertanto l'importo salariale sindacale di £ 58.786 non subirà nessuna variazione nel tempo.