FLAI – CGIL FAI –
CISL UILA - UIL
UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
CONTRATTO
PROVINCIALE LAVORO
OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI
PER LA PROVINCIA DI
R A G U S A
VALIDITA’ :01/01/2004
– 31/12/2007
L’anno
2004 il giorno 23 del mese di settembre presso i locali della Coldiretti di
Ragusa
tra
-
l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal
Presidente Ing. Francesco Arone di Valentino, dal Vice Presidente Sig.
Sandro Gambuzza , dal Direttore Dott. Giovanni Scucces e dal Dott. Oscar
Augugliaro
-
la Federazione Provinciale Coldiretti rappresentata dal
Presidente sig. Giuseppe Guastella, dal Direttore Sig. Francesco Carbone e
dal Sig. Giuseppe Adamo
-
la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal
Presidente Sig. Giombattista Cirignotta, dal Vice-Presidente Sig. Giuseppe
Drago e dal Sig. Giuseppe Salinitro
e
- la FLAI – CGIL rappresentata dal Segretario
Provinciale Sig. Giuseppe Giavatto e dai Sig.rri Nunzia Puglisi, Paolo
Aquila e Salvatore Tavolino
-
la FAI – CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig.
Giovanni D’Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri e Sergio
Cutrale
- la
UILA – UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Giuseppe Ruta e
dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio
si è stipulato
il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e
florovivaisti della provincia di Ragusa.
PREMESSA
Con la stipula del
contratto nazionale avvenuta il 10/07/2002, la contrattazione collettiva in
agricoltura ha confermato la propria articolazione contrattuale in due
livelli, quello nazionale e quello provinciale, articolazione ribadita dal
decentramento del rinnovo economico biennale.
L’agricoltura ragusana è da
diversi decenni il volano dell’intera economia provinciale, fattore questo
dimostrato inconfutabilmente dalla grande vivacità delle aziende agricole,
che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, continua a scontare
notevoli ritardi e difficoltà nel creare reddito anche perchè la maggior
parte del valore aggiunto non resta in zona.
La lontananza dei mercati ed
i costi aggiuntivi ad essi connessi, la crisi dei mercati ortofrutticoli
locali , la grande difficoltà di commercializzazione dei prodotti, le
continue ed incessanti calamità atmosferiche e naturali, rappresentano i
fattori scatenanti di questa grande difficoltà che continua a provocare una
consistente perdita del reddito delle aziende agricole.
In un tale scenario il
contratto riveste una grande importanza che, in totale sinergia con
l’Osservatorio Provinciale istituito con questo contratto, deve fare
emergere le forme esistenti di lavoro irregolare e di evasione contributiva,
le condizioni di illegalità presenti ma anche valorizzare figure e profili
professionali, verificare la tracciabilità dei prodotti per meglio garantire
il consumatore.
Solo un percorso
caratterizzato da corrette relazioni sindacali e da una perfetta e praticata
sinergia tra le parti può consentire all’agricoltura locale di invertire la
rotta per creare condizioni di maggiore redditività nel settore.
Notevoli sono i cambiamenti
che stanno interessando il settore agricolo il quale, nonostante tutto,
rappresenta la maggiore fonte economico-produttiva ed occupazionale della
provincia di Ragusa.
Il rinnovo del Contratto
Provinciale rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per
salvaguardare i diritti dei lavoratori agricoli e consentire alle aziende
di programmare concretamente l’attività e la produzione.
SFERA
DI APPLICAZIONE
Il presente contratto
di lavoro regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro
fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata
che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese
le aziende florovivaistiche, le aziende agrituristiche, le imprese che
svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico
e privato e da tutte le imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135
C.C. e delle disposizioni di legge vigenti.
ART. 1 RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano di
istituire l’Osservatorio Provinciale previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. che
dovrà svolgere le seguenti funzioni:
·
Monitorare ed
individuare, attraverso le informazioni fornite dalle OO.DD., flussi e
tipologie di finanziamenti pubblici diretti al settore agricolo;
·
Monitorare le
tecnologie di produzione ed eventuali programmi di modifica agli stessi che
possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla
condizione del lavoro, sul fattore occupazionale e sull’ambiente di lavoro;
·
Sollecitare
interventi pubblici per il settore agricolo ed individuare eventuali
ostacoli alla utilizzazione delle risorse naturali e tecniche;
·
Monitorare
processi di ristrutturazione al fine di evitare consistenti riduzioni
occupazionali;
·
Monitorare la
quantità e la qualità dei flussi occupazionali, ponendo particolare
attenzione alla condizione dei giovani , delle donne e dei lavoratori
immigrati;
·
Impegnare,
anche tramite proposte all’Osservatorio Regionale, la Regione e, per quanto
di competenza, la Provincia Regionale ad inserire nel proprio bilancio
finanziamenti relativi a programmi di formazione specifica per
l’agricoltura;
·
Fare
un’attenta analisi dei profili professionali esistenti all’interno del
sistema agricolo provinciale allo scopo di valorizzare figure e profili
professionali;
·
Esercitare un
controllo nei confronti dei datori di lavoro della provincia e dei loro
dipendenti per l’esatta applicazione del contratto di lavoro e delle leggi
sociali;
·
Individuare le
tipologie di lavoro rientranti tra quelli pesanti e nocive;
·
Verificare la
tracciabilità dei prodotti;
·
Vigilare sulla
sanità agro-alimentare.
ART. 2 OPERAI AGRICOLI
Sono operai agricoli e
florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese
agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di
lavoro e dal presente Contratto Provinciale di lavoro.
Gli operai agricoli e
florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai
a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 19 e 20 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo
indeterminato:
i lavoratori assunti con
rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera
alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo
determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12
mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno
diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo
indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti
originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa
accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all’INPS ed
alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti
con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con
esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie
od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è
stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa
Integrazione salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive
modificazioni.
Per i particolari
trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della
Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto
disposto dagli articoli 58, 59 , 60 e 61 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerare
operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1°
settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di
rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai Contratti
Collettivi Provinciali.
Questi operai (ex salariati
fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione
collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e
florovivaisti a tempo indeterminato spettano per intero gli Istituti e le
indennità annue.
Sono operai a tempo
determinato:
gli operai che in base
alla legge 18 aprile 1962, n° 230, e successive modifiche, sono assunti con
rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione di
lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per
fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista
il diritto alla conservazione del posto.
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Per l’attribuzione della
qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di
collocamento.
La qualifica attribuita è
valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e della conseguente
retribuzione.
Gli operai agricoli e
florovivaisti si classificano come segue:
AREA 1
PARAMETRO 176: Operaio
Specializzato Super
Operai che uniscono capacità
prefessionali a titolo di studio di Perito Agrario o assimilabile,
innestatori che conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto
, caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco, giardinieri.
PARAMETRO169: Operaio
Specializzato
Conduttori di autocarri con
o senza rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai
lavori idraulici e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in pieno
campo, addetti alla macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori,
pressatori), elettricisti, addetti alla programmazione ed alla manutenzione
di impianti di irrigazione, costruttori di serre, coordinatori di
lavorazione di prodotti, capi-squadra, autisti, potatori-innestatori, cuochi
azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale, vivaisti.
AREA 2
PARAMETRO163: Operaio
Qualificato Super
Mungitori a mano, addetti
alla aratura e semina con apposite macchine, addetti alla disinfestazione
dei terreni, aiuto giardiniere.
PARAMETRO 156: Operaio
Qualificato
Addetti alla floricoltura,
addetti ai trattamenti antiparassitari, mulettisti e conduttori di mezzi
meccanici semoventi, camerieri di azienda agrituristica e/o servizio mensa
aziendale, aiuto cuoco azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale.
AREA 3
PARAMETRO142: Operaio Comune
Addetti alla preparazione
del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al
trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei
prodotti ortofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla pulitura
della stalla, addetti all’attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla
pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio (torchiatura
uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui
attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati e
qualificati.
PARAMETRO 100: Operaio prima
esperienza lavorativa
Rientrano in questo
parametro gli operai alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci
solo di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti
professionali.
Gli operai che dimostrano di
avere un precedente lavorativo di almeno 51 giornate in agricoltura e/o di
almeno tre mesi, non possono più essere inquadrati in questo parametro ma
hanno diritto al trattamento salariale degli operai comuni.
ART. 4 FASE LAVORATIVA
Per fase lavorativa si
intende:
·
ortaggi:
piantagione, coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta;
·
agrumeti:
zappatura, potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post - raccolta;
·
florovivaismo:
semina, raccolta e operazione post - raccolta.
Costituiscono eccezioni alla
garanzia di occupazione le avversità atmosferiche, le crisi di mercato e,
nel caso di aziende diretto – coltivatrici, il rientro di unità attive a
carico e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del CC.
ART. 5 LAVORI PESANTI E NOCIVI
L’Osservatorio
Provinciale previsto dall’art. 1 del presente C.P.L. provvederà ad
individuare le tipologie dei lavori pesanti e nocivi.
Le parti concordano che
la verifica della sussistenza delle condizioni sopra indicate viene
demandata alla contrattazione aziendale.
ART. 6 INTERRUZIONI E RECUPERI
Il recupero per l’operaio a
tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non
effettuate a causa di intemperie, dovrà avvenire nel limite massimo di due
ore giornaliere e 12 settimanali.
In tal caso non trova
applicazione la norma dell’art.8 della Legge 8 agosto 1972 n° 457 e
successive modificazioni.
ART. 7 CONDIZIONI DEL LAVORO E PERMESSI STRAORDINARI
Al lavoratore agricolo che
deve sottoporsi a visita medica preventiva sarà concesso un permesso
retribuito di due ore purchè al rientro sul posto di lavoro produca
certificazione medica comprovante la visita cui si è sottoposto.
Agli operai a tempo
determinato che frequentano corsi di formazione professionale di interesse
agricolo è riconosciuto un permesso retribuito nella misura di trenta ore
annue.
Al lavoratore a tempo
determinato, in caso di decesso di parenti di 1° grado, spetta un permesso
straordinario di giorni 3, di cui il 1° retribuito.
Al lavoratore a tempo
determinato, in caso di matrimonio, spetta un permesso non retribuito di
giorni 15.
ART. 8 PERMESSI STRAORDINARI PER MOTIVI RELIGIOSI
Si riconosce il diritto di
un permesso straordinario non retribuito di 4 ore per ogni settimana al fine
di consentire la pratica religiosa.
Considerata la consistente
presenza nella nostra provincia di operai agricoli immigrati di cultura e
religione islamica , si conviene, a richiesta del dipendente, di
riconoscere durante il periodo del Ramadan 2 ore di riposo giornaliero non
retribuite ma compensabili in altro periodo.
Eventuale programma di
compensazione dell’orario di lavoro viene demandata alla contrattazione
aziendale.
ART. 9 PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All’operaio a tempo
determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi
di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del
rapporto e nella misura massima di 60 ore annue.
ART. 10 LICENZIAMENTO
PER GIUSTA CAUSA
E PER GIUSTIFICATO MOTIVO
A titolo indicativo
ricorre “giusta causa di licenziamento” nei seguenti casi:
-
grave
insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti
nell’azienda;
-
condanna
penale per reati comuni che comportino lo stato di detenzione;
-
danneggiamento
doloso di beni aziendali;
-
danneggiamento
dovuto a grave negligenza;
-
assenza
ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
-
recidiva in
una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari;
-
furto in
azienda;
-
rissa o via di
fatto all’interno dell’azienda;
-
incitamento a
disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi
rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre
“giustificato motivo” di licenziamento nei seguenti casi:
-
assenze
ingiustificate ripetute con notevole frequenza;
-
provato
insufficiente rendimento del lavoratore;
-
sostanziale
riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola
utilizzabile;
-
radicale
modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione aziendale, degli
allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione;
-
cessazione
dell’attività agricola per il fine contratto di affitto di fondo rustico;
-
adesione
dell’impresa a forme associative di conduzione o cooperative di servizio;
-
incremento del
nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il rientro di unità
lavorative limitate a familiari entro il terzo grado anche non conviventi;
-
cessazione
dell’attività agricola.
ART. 11 DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
L’operaio agricolo a tempo
indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso qualora si
verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge
da parte del datore di lavoro.
ART. 12 INDENNITA’ DI MENSA
A tutti i lavoratori alle
dipendenze di aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene
somministrato il vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà
corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di €. 2,50 ( due/50 )
giornaliere.
ART. 13 INDENNITA’ DI PERCORSO
Ai lavoratori ai quali non
viene fornito il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda e/o il posto
di lavoro, viene riconosciuta una indennità chilometrica pari a €. 0,026 (
zero/026 ) per ogni chilometro effettuato.
Fino a 15 chilometri (
andata e ritorno ) non è previsto alcun rimborso.
Superati i 100 chilometri (
andata e ritorno al netto della franchigia di 15 Km ), al lavoratore,
indipendentemente dai chilometri effettuati, verrà corrisposta una indennità
pari a €. 2,50 ( due/50 ) giornalieri.
Il computo dei chilometri
effettuati viene calcolato dalla distanza esistente tra la residenza del
lavoratore ( casa comunale ) e l’ubicazione dell’azienda e/o del posto di
lavoro.
Eventuali condizioni di
miglior favore esistenti sono fatte salve.
ART. 14 TRATTAMENTO ECONOMICO
Le parti concordano un
aumento salariale relativamente al secondo biennio del contratto nazionale
pari al 6 % della paga in vigore con le seguenti decorrenze:
·
3,0 % dal
01/09/2004;
·
3,0 % dal
01/09/2005.
ART. 15 PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO SALARIALE
( ART. 28
CCNL NORMA TRANSITORIA)
Il precedente C.P.L.
aveva come obiettivo, attraverso l’art. 16, quello di raggiungere al 31
dicembre 2003 il salario contrattuale provinciale, obiettivo che non è stato
possibile raggiungere a causa della persistente crisi del settore agricolo
di cui si è ampiamente parlato nella premessa del presente contratto.
In riferimento alle
considerazioni di cui sopra ed alla norma transitoria cui all’art. 28 del
C.C.N.L.,
considerato
che nella
vigenza del precedente C.P.L. si sono sottoscritti accordi di gradualità e/o
di riallineamento,
verificato il
raggiungimento di risultati positivi quali:
-
Elevato numero di
aziende che hanno aderito agli accordi di gradualità e/o di
riallineamento
-
Miglioramento delle
condizioni di lavoro dei lavoratori e percepimento di un salario certo
-
Difesa del fattore
occupazionale ( gli elenchi anagrafici nell’ultimo quadriennio sono
aumentati di circa 3.000 unità )
-
Raggiungimento di una
uniformità di salari in tutta la provincia
-
Miglioramento delle
relazioni sindacali
le parti concordano
per tutte le aziende che nella precedente vigenza contrattuale non
hanno realizzato l’obiettivo del raggiungimento del salario contrattuale, di
affrontare la problematica degli adeguamenti salariali in modo da arrivare
nel corso della vigenza del presente contratto al raggiungimento del salario
contrattuale provinciale.
Conseguentemente, a tutte
le aziende che si trovano nelle condizioni di cui sopra, viene data la
possibilità di adeguare i salari, stipulando, tramite i soggetti firmatari
del presente C.P.L., appositi accordi a livello aziendale o pluriaziendale,
secondo quanto stabilito dall’ allegata tabella n. 1.
Eventuali condizioni di
miglior favore sono fatte salve.
Dichiarazione delle parti
Le aziende agricole si
impegnano ad applicare l’istituto della riassunzione ( senza che questa
possa in alcun modo considerarsi continuazione del precedente rapporto di
lavoro ) secondo le disposizioni di Legge vigenti e per lo stesso numero di
lavoratori impiegati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le
esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti
dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale
dell’occupazione.
La disponibilità del
lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della
riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
In considerazione della data
di stipula del presente contratto, le parti concordano di corrispondere ai
lavoratori che abbiano effettuato almeno 5 gg. in un mese, una somma
dell’importo di €. 12,00 ( dodici/00 ) al mese a titolo di una tantumu per
il periodo 1-1-2004 / 31-8-2004.
Detta somma dovrà essere
corrisposta da tutte le aziende a seguito di apposito verbale sottoscritto
dalle parti.
ART. 16 ENTE BILATERALE AGRICOLTURA RAGUSANA
Le parti concordano di
istituire all’atto di stipula del presente accordo una Commissione
paritetica bilaterale con il compito di predisporre, entro il 31/12/2004,
regolamenti e modalità per la costituzione dell’Ente Bilaterale per
l’Agricoltura Ragusana che recepisca tutte le disposizioni previste
dall’art. 1 del presente C.P.L. e dall’art. 7 del C.C.N.L. 10/7/2002.
Il nuovo organismo verrà
costituito al fine di attivare:
1.
Politiche attive del lavoro
2.
Integrazioni trattamento
economico malattia ed infortunio (F.I.M.I.R.)
3.
Fondo assistenza
contrattuale provinciale.
Per il trattamento economico
previsto dall’art. 60 del C.C.N.L. e dall’art. 83 del C.C.N.L., a decorrerre
dalla costituzione dell’organismo, è dovuto all’Ente Bilaterale, per ogni
giornata contributiva, una quota di €. 0,24 ( zero/ventiquattro ).
Detta somma è così
finalizzata:
·
€. 0,15 (
zero/quindici ) al funzionamento del F.I.M.I.R.
·
€. 0,09 (
zero/zeronove ) al fondo assistenza contrattuale provinciale
La predetta somma dovuta da
tutte le aziende agricole e florovivaistiche è anticipata dalle stesse e
viene ripartita nel seguente modo:
a)
1/3 ( €. 0,08 ) a carico del
lavoratore
b)
2/3 ( €. 0.16 ) a carico
dell’azienda.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La FLAI-CGIL, per quanto
riguarda l’articolo 16 del C.P.L. per la costituzione dell’Ente Bilaterale,
ritiene di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 90 del CCNL quando la
commissione paritetica bilaterale nazionale definirà la proposta di statuto
e di regolamento; sono fatti salvi i punti 2 e 3 in attuazione del FIMIR e
del fondo di assistenza contrattuale provinciale.
ART. 17 SALARIO PER OBIETTIVI
Le parti stabiliscono di
demandare alla contrattazione aziendale l’individuazione della opportunità
di stipulare accordi per la istituzione di un salario per obiettivi, degli
indicatori da prendere a riferimento per la erogazione del salario legato a
tali parametri, nonché dei tempi e delle modalità di erogazione dello
stesso.
ART. 18 MERCATO DEL LAVORO
In riferimento agli artt. 14, 15, 16 del vigente
CCNL che demanda ad una regolamentazione contrattuale del CPL la materia
degli articoli sopra citati, tenuto conto della nuova Legge 30/2003 e del
Decreto attuativo legislativo 276/03 che rinvia parte di essi alla
contrattazione collettiva, si conviene di rinviare la regolamentazione degli
stessi agli indirizzi operativi che verranno dalle rispettive OO.SS.
nazionali.
ART. 19 ORARIO DI LAVORO
Con riferimento all’art. 31
del C.C.N.L., l’orario di lavoro settimanale viene stabilito in 39 ore.
Per quanto riguarda
l’articolazione, tenendo conto anche di possibili esigenze aziendali,
l’effettuazione dell’orario settimanale su 5 o 6 gg. , o eventuali
flessibilità ( previste dal 2° comma dell’art. 31 del C.C.N.L. ) viene
demandata alla contrattazione aziendale.
ART. 20 LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario
verrà corrisposto al lavoratore, secondo le modalità previste dall’art. 39
del C.C.N.L., nel seguente modo:
·
su base
settimanale, al superamento delle 39 ore di lavoro, nei casi in cui il
lavoratore abbia prestato attività lavorativa per almeno 5 gg.;
·
su base
giornaliera, al superamento dell’ottava ora di lavoro, in tutti gli altri
casi, ovvero nei casi in cui il lavoratore durante la settimana abbia
lavorato per un numero di giornate inferiori a 5.
ART. 21 LAVORO
DISCONTINUO
Nelle aziende in
cui il ciclo produttivo ha una finalizzazione attraverso il condizionamento
del prodotto, durante la giornata si possono verificare a causa la
momentanea mancanza del prodotto periodi di attesa.
Al verificarsi di tali
situazioni, al lavoratore, che su richiesta rimane a disposizione
dell’azienda, spetta la corresponsione del 50% della retribuzione per il
periodo di attesa.
ART. 22 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto
decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2007.
Letto, confermato e
sottoscritto.
U.P.A._________________
FLAI – CGIL ___________________
COLDIRETTI ______________
FAI – CISL __________________
C.I.A. ____________________
UILA – UIL ____________________
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA –
ARCHIVI CONTRATTI
Il
presente C.I.P.L. conforme all’originale è stato edito dalle parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di
legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in
possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In
ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione
dell’archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell’art.11 della
Legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al C.N.E.L.
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via
David Lubin n. 2, Roma, copia del presente C.I. P.L..
In forza di quanto
sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di
cui al presente C.I.P.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti
diverse da quelli stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire
se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Le Parti
si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità
anche per tutti gli accordi applicativi del presente C.I.P.L..
ALLEGATO N. 1
PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO SALARIALE
RELATIVO ALL’ ART. 15 DEL C.P.L. DI RAGUSA DEL 23/09/2004
DECORRENZA DAL 01/09/2004 AL 31/08/2005
PARAMETRI
|
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
40,50 |
156 |
QUALIFICATO |
44,49 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
46,49 |
169 |
SPECIALIZZATO |
48,20 |
176 |
SPEC. SUPER |
50,20 |
DECORRENZA DAL 01/09/2005 AL 31/07/2006
PARAMETRI |
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE
|
42,50 |
156 |
QUALIFICATO |
46,69 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
48,79 |
169 |
SPECIALIZZATO |
50,58 |
176 |
SPEC. SUPER |
52,68 |
DECORRENZA DAL 01/08/2006 AL 31/03/2007
PARAMETRI
|
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
45,00 |
156 |
QUALIFICATO |
49,44 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
51,65 |
169 |
SPECIALIZZATO |
53,56 |
176 |
SPEC. SUPER |
55,77 |
DECORRENZA DAL 01/04/2007 AL 30/09/2007
PARAMETRI
|
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
47,70 |
156 |
QUALIFICATO |
52,40 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
54,75 |
169 |
SPECIALIZZATO |
56,77 |
176 |
SPEC. SUPER |
59,12 |
DECORRENZA DAL 01/10/2007
Per tutte le qualifiche
salario contrattuale vigente
Unione Prov.le Agricoltori
F.to SCUCCES FLAI – CGIL Prov.le F.to
GIAVATTO
Federazione Prov.le
Coldiretti F.to CARBONE FAI–CISL Prov.le F.to D’AVOLA
Confederazione Italiana
Agricoltori F.to DRAGO UILA – UIL Prov.le F.to RUTA
ALLEGATO N° 2
Tabella
salariale operai agricoli a tempo determinato della provincia di Ragusa
Decorrenza 1° settembre
2005
Contratto Nazionale Lavoro 10/07/2002
Retribuzione
Giornaliera
Contratto Provinciale Lavoro 23/09/2004
Parametro |
Qualifica |
Totale salario contrattuale |
2° Aumento CPL del 01/09/2005 ( 3% ) |
Totale complessivo lordo |
|
|
|
|
|
142
|
Operaio Comune |
48,25 |
1,45 |
49,70 |
156
|
Operaio
Qualificato |
52,79 |
1,58 |
54,37 |
163
|
Operaio
Qualificato Super |
55,53 |
1,67 |
57,20 |
169
|
Operaio
Specializzato |
57,44 |
1,72 |
59,16 |
176
|
Operaio
Specializzato Super |
59,63 |
1,79 |
61,42 |
Unione Prov.le Agricoltori Ragusa F.to SCUCCES
FLAI – CGIL Prov.le F.to GIAVATTO
Federazione Prov.le Coldiretti F.to
CARBONE
FAI – CISL Prov.le F.to D’AVOLA
Confederazione Italiana Agricoltori F.to
DRAGO UILA UIL Prov.le
F.to RUTA
ALLEGATO N° 3
Tabella salariale operai agricoli a tempo
indeterminato della provincia di Ragusa
Decorrenza 1° settembre
2005
ratto Nazionale Lavoro 10/07/2002
Retribuzione
Giornaliera
contratto Provinciale Lavoro 23/09/2004
Parametro |
Qualifica |
Totale salario contrattuale |
2° Aumento CPL del 01/09/2005 ( 3% ) |
Totale complessivo lordo |
|
|
|
|
|
142
|
Operaio Comune |
953,93 |
28,62 |
982,55 |
156
|
Operaio
Qualificato |
1.044,11 |
31,32 |
1.075,43 |
163
|
Operaio
Qualificato Super |
1.098,05 |
32,94 |
1.130,99 |
169
|
Operaio
Specializzato |
1.143,49 |
34,30 |
1.177,79 |
176
|
Operaio
Specializzato Super |
1.180,13 |
35,40 |
1.215,53 |
Unione Prov.le Agricoltori Ragusa F.to SCUCCES
FLAI – CGIL Prov.le F.to GIAVATTO
Federazione Prov.le Coldiretti F.to
CARBONE FAI – CISL
Prov.le F.to D’AVOLA
Confederazione Italiana Agricoltori F.to
DRAGO UILA – UIL Prov.le F.to RUTA
|