TRAPANI


 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

 PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

 DELLA PROVINCIA DI

TRAPANI

01.01.2000 - 31.12.2003

Premessa

Il Contratto Provinciale di Trapani si inserisce nell’ ambito dei nuovi percorsi di indirizzo normativo contrattuale di matrice nazionale, che nel solco delle tradizioni consolidate nelle relazioni sindacali, nella Nostra Provincia, attribuisce a questo strumento una importanza fondamentale alfine di consolidare ed accompagnare l'economia agricola territoriale. Il contratto nazionale  affida  alla  contrattazione  provinciale,  alla contrattazione di secondo livello , il compito di accogliere, nel seno delle procedure di negoziazione quelle caratteristiche quelle peculiarità ,che lo strumento del contratto intuisce e recepisce  fatto riferimento alle caratteristiche distintive del mercato del lavoro agricolo locale.

Le organizzazioni firmatarie hanno costruito un tavolo comune di discussione sul mondo agricolo locale, che si è evoluto con iniziative specifiche tese ad accompagnare la modernizzazione dei processi produttivi, il completamento dei processi di filiera.

Le  vocazioni produttive  della Nostra  Provincia  sono accompagnate ,oggi, da una attenta lettura ed interpretazione degli strumenti della programmazione negoziata, pertanto le organizzazioni firmatarie tendono ad incidere, in  maniera determinante , nelle scelte di programmazione per il piano di disponibilità dei fondi strutturali europei per gli anni 2000-2006, e negli altri strumenti che possono contribuire alla canalizzazione di risorse funzionali allo sviluppo del sistema economico rurale in piena armonia con la ratio della nuova Politica Agricola Comunitaria.

E'  impegno comune delle parti la lotta all’ evasione ed all’ elusione retributiva e contributiva per consentire , come elemento determinante, al completo affrancamento, del mondo agricolo provinciale , da logiche devianti devastanti per I 'economia agricola.

I dati in tale direzione conducono a considerare i mezzi finora utilizzati necessari ma non sufficienti, a combattere tali fenomeni.

Da considerare che in ogni caso , pur in presenza di una diminuzione  delle  giornate  occupazionali,  causate  da un irreversibile processo di invecchiamento e di assenza di turn over generazionale  della manodopera agricola occupata,elemento comune a tutto il mercato del lavoro agricolo nazionale, possiamo rilevare una tendenza all’ aumento delle giornate occupazionali per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Per il 1997 (ultimo dato a disposizione fonte INPS) risultano accertate 678.649 giornate di OTD e 76.946 giornate di OTI

 Tali dati se confrontati con quanto rilevato nel 1994 offrono una diminuzione delle giornate lavorate da OTD pari a circa 70.000 gg, ed un aumento delle gg lavorate da OTJ pari a circa 20.000

Sulla base di quanto affermato anche se tale dato conforta le parti contraenti sui percorsi iniziati alla data del 1996 con la stipula dell’ accordo di emersione  del lavoro sommerso, le organizzazioni firmatarie decidono di compiere alcune scelte per affermare la completa liberazione del mercato del lavoro agricolo da sistemi di assunzione che sono effettuati in assoluto dispregio alla legalità modulando le proprie iniziative secondo le seguenti priorità

O  La realizzazione di un ulteriore programma di riallineamento retributivo come ulteriore significato di coerenza alla completa affermazione della legalità nel mondo del lavoro agricolo confortati in questo anche dalle più recenti normative legislative e contrattuali;

O Perseguimento, nel rispetto della normativa vigente, di tutte quelle azioni di controllo, monitoraggio ed intervento di prevenzione, in piena collaborazione e coordinamento con gli organi ispettivi dell’ INPS ,     dell’ ISPETTORATO DEL LAVORO, e con i compiti e le funzioni  attribuite dalla legge alla PREFETTURA ed agli EE.LL: (così come determinato dalla legge 196'97, dalla legge 469/97, e dalla legge 448/98).

 Le Organizzazioni Firmatarie sono impegnate altresì a definire un ampliamento delle competenze fino ad oggi stabilite per statuto, del FIMIAC ( fondo integrativo malattia infortunio assistenza contrattuale) comprendendo al suo interno le seguenti funzioni:

        La formazione e riqualificazione professionale;

       La sicurezza nei luoghi di lavoro;  

      La gestione del mercato del lavoro;

       Compiti di osservazione del settore.

Mantenere e sviluppare l'attuale livello delle relazioni sindacali in chiave di reciprocità e di contenimento dei conflitti, con attività di procedimentalizzazione dei percorsi di comunicazione e di accertamento delle condizioni di confronto richiamando ,in ogni caso,   nell’ eventualità di insorgenza di controversie tra i soggetti firmatari, il tavolo provinciale, pariteticamente composto, come luogo di confronto sui temi di applicazione o di modifica delle norme contenute nel presente CPL.

Gli impegni contenuti nel presente CPL sono assunti all’ unanimità dalle parti che procederanno, n vigenza dello stesso, a completare tutte le parti che rimandano a specifici accordi da realizzare nei tempi e nei modi stabiliti.

Art.1

 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

 il presente Contratto Provinciale decorre dal 01.01.2000 e scadrà il 31.12.2003. Esso pertanto avrà durata quadriennale. Resta inteso espressamente, che i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal CCNL per le tre aree previste.

Qualora non disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno e così di anno in anno.

La parte che darà disdetta dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza del Contratto e  le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

(vedi Allegato n.° 5).

 Art.2

RELAZIONI SINDACALI

In applicazione del CCNL e dei nuovi accordi intercorsi in materia di relazioni sindacali si chiede di istituire a livello provinciale un tavolo di confronto su temi di comune interesse con particolare riferimento allo sviluppo dell'agricoltura ed all'incremento dell'occupazione.

Tale livello di confronto verrà realizzato attraverso la Commissione Paritetica Provinciale con i compiti già assegnati nel precedente Contratto Provinciale Lavoro e le sue successive modifiche, e con la costituzione degli Osservatori Provinciali ( come da art. 6 del CÉNL e dal Regolamento ad esso allegato). La Commissione Paritetica si riunisce di norma due volte l'anno (Gennaio e Luglio ) ed in via eccezionale dietro richiesta avanzata da almeno due delle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto.

Art.3

MERCATO DEL LAVORO

Le assunzioni degli operai a tempo determinato debbono essere fatte per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta la durate delle stesse.

Art.4

RIASSUNZIONI

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell'anno precedente per almeno una fase lavorativa, hanno diritto di riassunzione. In caso di nuova Legislazione le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.

Art.5

ASSUNZIONI IN CONVENZIONE

Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di manodopera , le parti decidono di applicare l'Istituto della convenzione prevista dall'art. 17 della L.56/87 e della L.Reg.le 36/90.Le parti stabiliscono di utilizzare lo schema di convenzione allegato al presente CPL.

Art.6

MANODOPERA MIGRANTE

  Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal presente Contratto Prov.le e dal CCNL e dalle Leggi sul Collocamento. Al fine di facilitare il trasporto dei lavoratori le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici. il costo del trasporto sarà a totale carico del datore di lavoro. In mancanza di mezzi pubblici o di mezzi di trasporto aziendali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni KM percorso, pari ad 1/5 del costo della benzina, fatta salva la franchigia di Km. 8. 

Inoltre provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per rischi  non  coperti  dall'Istituto  Infortuni  (INAIL)  e dall'Assicurazione obbligatoria in materia di circolazione. Le aziende si impegnano altresì a garantire l'alloggio e la mensa, se trattasi di lavoratori che si spostano da una provincia all'altra, con esclusione dei comuni limitrofi 

Art.7

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad assumere tutte le iniziative idonee alla piena attuazione delle Leggi che ne garantiscono la permanenza, sottraendo gli stessi alle aree di sfruttamento

Art.8

PARI OPPORTUNITA'

Nell'ambito delle norme vigenti nazionali e comunitarie, occorre l'adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimovendo ostacoli e pregiudizi che relegano la donna a mansioni marginali e di scarsa importanza. In particolare si richiedono misure che favoriscono:

 -      accesso ai corsi di riqualificazione con possibilità di frequentarli;

-       flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle lavoratrici, tenendo conto della loro posizione in seno alla famiglia;

-      perseguimento, a parità di requisiti professionali di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali e  retributive.

            Art.9

CLASSIFICAZIONE

A) OPERAI AGRICOLI

In applicazione della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL in vigore dal i GENNAIO 1998 gli operai agricoli sono classificati sulla base di aree professionali per ognuna delle quali lo stesso CCNL definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali ,il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.

Pertanto la classificazione degli operai agricoli e così definita:

Area 1, declaratoria

appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 1°livello-parametro 122

profili  esemplificativi:   conduttore  macchine  agricole vendemmiatrici,  ibridatore  ,conduttore  macchine  agricole operatrici superiori a 200 hp, innestatore capace di eseguire tutti gli innesti, capo squadra addetto ai lavori cianitici, capo squadra montatori di serre, addetto alla direzione per il montaggio dei tendoni nei vigneti , capo centro nelle aziende avicole, capo squadra potatori tendoni, capo squadra potatori di olivi, meccanico , responsabile di frantoio, fecondatore artificiale, conduttore di mietitrebbia, giardiniere di ville e giardini privati, elettromeccanico, addetto alla avanotteria.

2°livello-parametro 118

profili esemplificativi: capo squadra o curatolo, innestatore, potatore con macchine meccaniche, rimondatore, cuoco con qualifica specifica, carrellista, casaro, sterilizzatore di terreni con sterilizzanti 1^ e 2^ classe, mungitore con macchina mungitrice, trattorista conduttore capace di eseguire piccole manutenzioni, ortolano specializzato ( preparatore di orti),cantiniere, caldaista, idraulico.

Area2, declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

3°livello-parametro 112

profili esemplificativi: vivaista selezionatore di piantine, aiuto cantiniere , artiere, magazziniere, elettricista,  addetto alle vasche  di  alimentazione,  addetto  alla  pesca  ed  al confezionamento, cameriere 

livello-parametro 109

profili esemplificativi: addetti alla semina meccanica, addetti all'aratura e fresatura meccanica, addetto alle coltivazioni orticole, cameriere, addetto apicoltura, addetto agli allevamenti cinofili

Area3, declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

5° livello-parametro 100

profili   esemplificativi:   bracciante agricolo,   operaio comune,commis di sala, commis di cucina

B) OPERAI FLOROVIVAISTI

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali  ed  essenziali,  nonché,  i  corrispondenti profili professionali.

Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è cosi stabilita

Area 1, declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello "a" - ex specializzato super - parametro 123

Ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine,  svolgono un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

Conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:

l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e poli-valenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.

Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito cer­tificato legale di abilitazione ~ 0e 20 grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente.

 Capo operaio

 Livello "b" - ex specializzati - parametro 118

 -      Vivaisti

-      Potatore

-      Innestatori e ibridatori

-       Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari

-       Selezionatori di piante                     

-       Conduttori patentati di autotreni - automezzi- trattori

-       Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1~ e 20 grado

-      Meccanici

-      Elettricisti

-       Spedizionieri

-      Costruttori di serre

Area 2, declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello "c" - ex qualificati super-parametro 112

-      Addetti agli impianti termici

-      Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

Livello "d" - ex qualificati - parametro 109

-      Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"

-       Preparatori di acqua da irrorazioni

-      Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari

-      Imballatori

Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi

-       Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla

 Area 3, declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello "e" - ex comuni - parametro 100

Nota a verbale art. 9: le parti si impegnano ad incontrarsi per decidere l 'inserimento di eventuali nuove figure professionali al momento in cui una delle sigle firmatarie ne farà richiesta.

Art.10

CAPO OPERAIO

Al lavoratore a cui venga attribuita la qualifica di capo operaio viene riconosciuta una maggiorazione del 5% della paga base.

Art.11

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

Il trattamento da corrispondere ai lavoratori con Contratto di Formazione Lavoro è pari a £. 1.498.422.

Art.12

FASI LAVORATIVE

Le fasi lavorative più importanti della provincia sono:

nella Vitivinicoltura: scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o fresatura, zappatura dei filari della spalliera, raccolta del prodotto, legatura verde e secca, irrigazione, trattamenti;

nella Olivicoltura: impianto, potatura, trattamenti fitosanitari, aratura e/o fresatura, raccolta, irrigazione;

nella Agrumicoltura: impianto, trattamenti fitosanitari, fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta;

nella Serricoltura: messa a dimora delle piantine, trattamenti fitosanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatura, fertirrigazione;

nell'Orticoltura: messa a dimora delle piantine, scerbatura, raccolta, irrigazione, trattamenti fitosanitari;

nei  Magazzini  sociali:  operazioni  di  ammasso confezionamento;

nelle Coltivazioni di meloni ed angurie: messa a dimora delle piantine, trattamenti fitosanitari selezione e/o confezionamento,raccolta, zappatura, pesatura e pacciamatura;

nell' Acquacoltura fecondazione artificiale, ovodeposizione, riproduzione, allevamento, ingrasso, pesca e confezionamento.

Art.13

  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (Ferie, Riposo, Riduzione orario di lavoro ecc. ). A tal fine concorderanno le misure atte allo scopo ( Organizzazione turno di lavoro, sostituzioni, integrazioni manodopera, ecc.).

Nei casi di ristrutturazioni Aziendali che dovessero comportare riduzione della forza lavoro, l'Azienda dovrà informare le 00.SS.

Per comprovate esigenze familiari sarà concessa, ai lavoratori a tempo indeterminato, una aspettativa non retribuita pari a trenta giorni lavorativi annuali.

  Art.14

COMPENSI PARTICOLARI

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato, al termine dell’annata agraria, tenuto conto della particolare natura del loro rapporto di lavoro, sarà corrisposto un particolare compenso di £ 200.000 (duecentomila).

Art.15

RIMBORSO SPESE

I lavoratori, che comandati a prestare servizio fuori  dell’azienda e che sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Qualora per il viaggio utilizza il proprio mezzo, deve essere corrisposta una indennità chilometrica  pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina sommando i percorsi di andata e di ritorno.

Analogamente per le aziende che distano oltre 4 chilometri dal comune ove è avvenuta l1assunzione, qualora il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposta una indennità giornaliera pari ad 1/5 del costo della benzina  ogni chilometro percorso sommando i percorsi di andata e ritorno

  Art.16

   ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornalieri se l'orario è distribuito in sei giorni.

Nel caso l'orario venga distribuito in cinque giorni lavorativi l'orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e  7 ore per il quinto giorno.

Su istanza presentata dall'azienda e in sede  di trattativa aziendale le parti possono stabilire i periodi   in cui  per particolari esigenze e per un massimo di 90 giorni un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell'anno ,tale distribuzione dell'orario di lavoro sarà possibile solo per gli operai a tempo indeterminato.

 Art.17

  RETRIBUZIONE

Le retribuzioni in vigore dal l° gennaio 2000 sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

a)      operai agricoli a tempo determinato;

b)       operai agricoli a tempo indeterminato

c)      operai florovivaisti a tempo determinato;

d) operai florovivaisti a tempo indeterminato.

Le tabelle sono allegate (vedi Allegato n.° 1) al presente contratto.

Art.18

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative e di norma coincide con la giornata di domenica.

Art.19

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO

OPERAI AGRICOLI

Si considera:

a)  lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario di lavoro contrattuale;

b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art.35 del CCNL;

c)  lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle 6,00 del mattino successivo.

Il  lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dieci settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni. I datori di lavoro dovrà fame richiesta ai R.S.U. o agli R.S.A. ed in mancanza alle 00.SS. firmatarie del presente contratto.Per quanto riguarda lo straordinario per i lavoratori a tempo indeterminato non potrà superare le 100 ore annue .

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario                                   25%

-lavoro festivo                                             35%

- lavoro notturno                                          40%

- lavoro straordinario festivo                       40%

- lavoro festivo notturno                               45%

Le maggiorazioni di cui sopra operano sul salario contrattuale. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Il presente articolo viene coordinato con le nuove "disposizioni in materia di lavoro notturno" del D.Lgs. 26 novembre 1999, n.532 , emanato a norma dell'art 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.

Art.20

COTTIMO

Per quanto riguarda il cottimo, oltre alla registrazione delle giornate lavorative, il datore di lavoro dovrà garantire per ogni giornata di lavoro di sei ore e trenta minuti una maggiorazione del 25% della retribuzione da calcolarsi sulla paga base provinciale. Le  parti, inoltre , nei.periodi in cui si manifesterà grave disoccupazione in coincidenza delle grandi campagne di raccolta orienteranno i propri associati ad evitare il cottimo.

Art.21

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione agli operai a tempo   determinato ed indeterminato deve essere corrisposta mediante busta paga mensile e liquidata entro il 5  giorno del mese successivo di riferimento.

Art.22

INTERRUZIONI E RECUPERI

Nell'eventualità di interruzione per causa di intemperie, per gli O.T.D. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell'orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali dal verificarsi dell’evento.

Art.23

VENDITA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA

Verificandosi in provincia di Trapani e per alcune produzioni la vendita sulle piante ad imprese commerciali, al fine di regolamentare tale rapporto si concorda che il titolare dell'azienda, al momento di stipulare il contratto di vendita con l'acquirente,  deve  darne  comunicazione  agli  organismi competenti.

Si concorda, altresì, che i lavoratori assunti dall'azienda acquirente dei prodotti, sono inquadrati nel settore agricolo ed agli stessi si applica l'art. 4 del presente Contratto Provinciale in tema di riassunzione.

Art.24

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO,

ISTRUZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 150 ore annue.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da i  a 5 dipendenti a tempo indeterminato ed il 20% per quelle aziende che hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.

Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile.

 Art.25

CONDIZIONI DI LAVORO

Sono considerati lavori nocivi e/o pesanti quelli individuati dalla normativa vigente( vedi anche allegato li CCNL vigente) Per gli operai adibiti a lavori pesanti si applica una maggiorazione del 30% del salario globale.

I lavoratori  adibiti a lavori nocivi hanno diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro pari a due ore e trenta minuti.

Art.26

SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE

I compiti e le funzioni attribuite dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche al Comitato Paritetico Territoriale ,sono esercitate con la copertura dei costi a carico del fondo cassa extra legem ( FIMIAC Trapani).

Art.27

  PREMIO DI RISULTATO

Le parti stabiliscono di definire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente CPL ,un protocollo aggiuntivo che definisca i soggetti interessati alla istituzione di un premio di risultato , gli indicatori da prendere a riferimento per la erogazione del salario legato a tali parametri, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

Art.28

CASSA EXTRA LEGEM

Viene modificata la quota percentuale complessiva ed a carico delle aziende ,che passa, dalla attuale percentuale complessiva dell' 1.30 % ( 0,20% quota da destinare alla Cassa extra legem (FIMIAC) , 1,10% quota per assistenza contrattuale),alla quota dell' 1,50% secondo le seguenti modalità:

la percentuale dell'i .50% viene così ripartita:

-   assistenza contrattuale 1.25%

-   di cui lo 0,75 % a carico del datore di lavoro e lo 0,25% a carico del lavoratore;

-  cassa extra legem  0,25% a totale carico del datore di lavoro. Il versamento delle quote di cui al presente articolo ,ed in ogni caso il rispetto delle norme contenute nello stesso ,sono condizioni indispensabili per la validità degli accordi di gradualità e per le refluenze in termini di fiscalizzazione degli oneri sociali e di ogni altro beneficio di legge derivi dal rispetto delle stesse, cosi come statuito dalle norme legislative vigenti.

  Art.29

  ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

Si recepisce l'impegno contenuto nel verbale di accordo del 12 luglio 1999, quale elemento di ridefinizione del programma di riallineamento di cui all'art.32 del C.P.L. del 20/11/96, con riferimento al dispositivo dell'art.88 del CCNL e della normativa vigente.

E' possibile sottoscrivere verbali di adesione (vedi Allegato n.° 3) al programma di riallineamento da parte di  aziende agricole singole ed associate che conducono terreni.

Per le altre tipologie di aziende, non citati al comma precedente, ad esclusione delle cooperative agricole , la commissione paritetica, di cui al comma successivo, si riserverà di verificare di volta in volta la situazione aziendale tenendo conto della quantità dell'ammasso e dell'ultimo bilancio.

Detti verbali dovranno contenere condizioni di reciproca concessione come da protocollo d'intesa (vedi allegato n.° 2) che è parte integrante del presente contratto provinciale.

I verbali di adesione dovranno essere sottoposti alla verifica della Commissione Paritetica costituita dai soggetti firmatari del presente CPL (vedi allegati 6 e 7).

 Art.30

DIRITTI SINDACALI

Si procederà nell'arco di vigenza del presente contratto alla elezione delle R.S.U. secondo le procedure stabilite dagli accordi nazionali e riportate negli allegati del presente CPL

 Art.31

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Le 00.SS. di FLAI-CGIL,FISBA-CISL e UILA-UIL, firmatarie del presente contratto ,hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari all'i % della retribuzione base. La delega per la  trattenuta sindacale sarà consegnata direttamente  dal  lavoratore  ovvero  sarà  inviata  dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza. La delega sarà operante  dal 1  giorno del mese successivo a quello di presentazione e potrà essere disdettata tramite comunicazione del lavoratore medesimo con lettera raccomandata inviata al datore di lavoro ed alla organizzazione sindacale entro il 31 ottobre di ogni anno - Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UILA-UIL, indicheranno.

  Art.32

  DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti nonché quanto previsto nel CCNL di categoria.

 ALLEGATI

 _______________________________________________________________________________________________________________________________TABELLA Allegato 1,

Operai agricoli con rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000

Par.

Classificazione

Paga base

Terzo elemento

Salario provinciale

 122

Area 1^  livello1°

79.717

24.266

103.983

 118

Area 1^  livello 2°

75.686

20.039

95.725

112

Area 2^  livello 3°

71.208

21.208

92.884

109

Area 2^  livello 4°

70.760

21.539

92.299

100

Area 2^  livello 5°

63.593

19.357

82.950

 

TABELLA B

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000

Par.

Classificazione

Salario Prov.le

122

Area 1^  livello 1°

2.072.642

118

Area 1^  livello 2°

1.967.836

112

Area 2^  livello 3°

1.851.408

109

Area 2^  livello 4°

1.839.760

100

Area 1^  livello 5°

1.653.418

 

TABELLA C

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO 

RETRIBUZIONE ORARIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000

Par.

Classificazione

Paga base

3° elemento

Salario Provinciale

123

Area 1^ liv. A

12.154

3.700

15.854

118

Area 1^ liv. 

11.660

3.515

15.210

115

Area 2^ liv. C

11.363

3.460

14.823

109

Area 2^ liv. D

10.771

3.279

14.050

100

Area 3^ liv. E

9.882

3.008

12.890

 

TABELLA D

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE MENSILE DAL 1° GENNAIO 2000

Par.

Classificazione

Salario provinciale

123

Area 1^ livello A

2.105.027

119

Area 1^ livello B

1.998.583

115

Area 2^ livello C

1.880.336

109

Area 2^ livello D

1.868.506

100

Area 3^ livello E

1.674.252

 

Allegato 2

Protocollo di intesa sul programma di riallineamento retributivo nella provincia di Trapani 

allegato al CPL 2000-2003

Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2000 presso la sede dell’unione provinciale Agricoltori di Trapani

Tra

Unione Provinciale Agricoltori, confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti

  e

FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UILA-UIL, federazioni provinciali di Trapani,si è stipulato il seguente protocollo di intesa sul programma di riallineamento di cui all’articolo 29 del CPL in vigore dal 1° gennaio 2000.

Possono aderire al programma di riallineamento le aziende agricole di cui all’art. 29 del CPL dell’1.1.2000, che si impegneranno:

1) a mantenere i livelli occupazionali dell’anno precedente a quello di adesione all’accordo di riallineamento;

2) al rispetto delle norme contrattuali previsti nel CPL e nel CCNL dei lavoratori agricoli e florovivaisti;

3) ad assumere tutta la manodopera occorrente nel rispetto della legislazione vigente;

4) ad applicare l'art.4 del CPL 1.1.2000, in tema di riassunzione, per le stesse fasi lavorative degli operai agricoli che hanno prestato nell'anno precedente attività lavorativa nell'azienda.

I verbali di adesione al programma di riallineamento il cui modello è allegato al presente protocollo d’intesa, previsti all'art.29 del CPL 1.1.2000, devono essere confermati secondo le procedure qui di seguito indicate e con le modalità già previste nel protocollo d'intesa stipulato in data 10.03.1998 e che estende con il consenso delle parti, la sua efficacia nel periodo di validità del CPL 2000-2003, con l'obiettivo comune delle parti di armonizzare i salari in tutta la realtà agricola provinciale.

Si conviene altresì, che i verbali di adesione vengano inviati alla commissione paritetica provinciale istituita dalle parti contraenti ed avente come sede l'UPA di Trapani. 

Le parti convengono che per i verbali di adesione provenienti da aziende che assumono manodopera per un massimo di 270 giornate lavorative annue si procederà alla verifica in sede di commissione paritetica della presenza ,ad integrazione del verbale, della dichiarazione di adesione/delega (allegato n.° 4) qui allegata, al programma di riallineamento, dei lavoratori che assumeranno nel corso del periodo di validità dell'accordo di riallineamento.

Per le aziende che assumono manodopera per un numero di giornate lavorative superiore a 270 annue, la verifica verrà fatta in azienda alla presenza dei lavoratori interessati.

Si conviene che il processo di omogeneizzazione dei trattamenti  salariali  oggetto  dell'accordo  di riallineamento avverrà secondo il seguente schema:

·     dall'1.1.2000 al 31.12.2000 82% del salario tabellare del livello di riferimento;

·     dall'1.1.2001 al 31.12.2001  87% del salario tabellare del livello di riferimento;

·     dall'i. 1.2002 al 31.12.2002 92% del salario tabellare del livello di riferimento.

dal 1.1.2003  100% della retribuzione tabellare del livello di riferimento.

Sono parte integrante del presente protocollo i verbali sottoscritti in data 21.4.99 e 12.7.99 dalle parti firmatarie del CPL.

Del che il presente verbale che viene letto e sottoscritto dalle parti contraenti.

UPA .......................................FLAI-CGIL........................................

CIA.......................................FISBA-CISL........................................

 COLDIRETTI.......................................UILA UIL........................................

Allegato 3

Verbale di adesione

L'Azienda_____________________________________________sita nel Comune di___________________________Prov._____                        

estesaha______________________ con le seguenti colture:________________________________________________

nel sottoscrivere per l'anno _________,il presente verbale di adesione all'accordo di riallineamento di cui all'art.28 del CPL in vigore dal 1.1.2000, si impegna al rispetto dei contenuti dell'articolo richiamato e del protocollo d'intesa stipulato dalle parti contraenti il CPL e che ne è parte integrante L'Azienda fornisce l'elenco dei lavoratori assunti con le qualifiche e le giornate lavorative espletate l'anno precedente .Per gli accordi stipulati entro il __________l'elenco di riferimento è quello dell'anno __________

L'elenco sopra specificato è parte integrante del presente verbale. Ai fini del presente accordo l'Azienda si impegna a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicato l'accordo di riallineamento.

L'Azienda                        Le 00.SS.                        Le 00. Pro.li

___________            _____________            _________________

Allegato 4

  Spett.le Azienda

Oggetto:     delega 

Visto il protocollo allegato al CPL 2000/2003 , operai agricoli e florovivaisti  della  Provincia di  Trapani,  il sottoscritto                         

nato__________________ a _______________il_____________

________________residente  a _______________________nella Via

__________________________n°_____, presa  visione del verbale

di adesione all'accordo di riallineamento di cui all'art.29 del CPL vigente ,dichiara

 di essere stato messo a conoscenza del percorso di gradualità previsto da tale accordo, che accetta le refluenze sulla propria retribuzione, che autorizza / non  autorizza l'Azienda a trattenere dalla propria retribuzione, ai sensi dell'art.3 1 del CPL, la percentuale dell' 1% sulla retribuzione base. La somma mensilmente trattenuta deve essere versata sul seguente

C/Cn.170125AB18952-4 CAB 16400-4 in essere presso la Banca di Credito Cooperativo " G. Toniolo " Agenzia di Trapan4, Via Scontrino, intestato alle Federazioni Provinciali FLAI CGIL -FISBA CISL - UILA UIL, Trapani

                                                                      Firma

                                                      ____________________

Autorizza i soggetti che ricevono la seguente comunicazione ad utilizzare i dati sensibili ed i contenuti riservati nelle forme e nei mcdi consentiti dalla legge ,anche nei confronti di terzi, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96.

Firma

                                              ____________________

Allegato 5

 Con il presente accordo in applicazione dell'art.5 del CPL 2000/2003 si stabilisce che nelle aziende che lo richiedono sarà possibile  sottoscrivere  accordi  aziendali  per la regolamentazione dei sistemi di assunzione in convenzione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 56/87, della legge regionale di recepimento n.036/90, e della legge 608/96 ,che rispettino i seguenti contenuti:

01)    verbale di accordo che contenga:

               a)   i motivi per cui si ricorre al meccanismo di assunzione in convenzione ;

               b)    l'orario di lavoro a cui si fa riferimento;

   c)       l'impegno a garantire l'esame comune di tutte le situazioni che modifichino l'accordo originale con il confronto con le RSA/RSU e con le 00.55. P.li di    FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UILA-UIL.

02) verbale di adesione all'accordo di riallineamento di cui all'art.29 del CPL vigente.

03) Schema del programma di assunzione che riporterà.

            a) AZIENDA AGRICOLA;

            b) DENUNCIA AZIENDALE DEL N. O;

            c) REGISTRO D'IMPRESA ANNO N. O;

            d) VERBALE CON PARERE DELLE 0O.SS.

               DEL____

            e) PERIODO DI APPLICAZIONE;

             f) ELENCO COMPLETO CON

1)dati anagrafici dei lavoratori interessati;

2) qualifica;

3) se siano o meno nelle condizioni previste dall’ art 9 bis della legge 608/96;

      4) luogo di lavoro;

      5) coltivazione,

     6)periodo di assunzione;

       7)numero gg.

g)     ORGANICO  AZIENDALE:  numero  addetti diviso per qualifica di assunzione e per numero di giornate di assunzione.

 La trasmissione della documentazione avverrà a cura dell'Azienda o delle OO.DD. , alla Commissione Agricola competente per gli atti di competenza.

Allegato 6

 Verbale di riunione

il   giorno 10 marzo 1998 , nella sede della Unione Provinciale Agricoltori di Trapani, a seguito di diversi incontri si sono riuniti i rappresentanti territoriali delle seguenti Federazioni di Categoria:

-           per la U.P.A. il dott.Moncada Gerlando

-           per la C.I.A. il sig. Vito Tumbarello ed il sig. Di Girolamo Antonino;

-          per la Coldiretti i sigg. Certa e Piscitelli

-          per la FISBA CISL i sigg.Chirco Antonio e Firenze Ferdinando assistiti dal sig.Gianfala Girolamo della Ust CISL Trapani;

-          per la FLAI CGIL i sigg. Favara Giuseppe e Vinci Giuseppe;

-          per la UILA UIL il Sig. Sardo Giovanni.

Si stabilisce quanto appresso:

1) di istituire una commissione paritetica per la verifica e la firma dei contratti di gradualità costituita da un rappresentante per ogni Organizzazione firmataria del C.P.L. vigente;

2) in applicazione dell'art.32 del C.P.L. ,in relazione alla tutela del diritto( all'informazione le 00.SS. dei lavoratori dipendenti si riservano di effettuare, nelle aziende individuate le seguenti percentuali minime di verifica della congruità delle dichiarazioni oggetto ( della proposta del contratto di riallineamento secondo le procedure previste dal C.C.N.L  per     la     tutela     dei     diritti dei lavoratori:

-     nelle aziende che assumono manodopera per un numero di giornate comprese tra i giorno e 52 gg. percentuale di verifica 1 %

-     nelle aziende che assumono manodopera per un numero di gg. comprese tra 53 e 200 gg. percentuale di verifica 5 %;

-    nelle aziende che assumono manodopera per un numero di giornate comprese tra 201 e 500 gg. percentuale di verifica 10%'

-    nelle aziende che assumono manodopera per un numero di giornate comprese tra 501 gg. e 1000 gg. percentuale di verifica 30%;

-     nelle aziende che assumono manodopera per un numero di giornate superiori a 1000 percentuale di verifica 50%.

Nelle aziende che assumono fino a 5 dipendenti la presentazione della richiesta dell'adesione all'accordo di gradualità da parte delle stesse presuppone il contestuale assenso dei lavoratori.

Nelle aziende che assumono più di 5 dipendenti la stipula dell'accordo di gradualità presuppone l'assemblea sul posto di lavoro con le modalità stabilite nel C.C.N.L. e che potranno essere indette anche dalle 00.SS. firmatarie del C.P.L. per una corretta informazione ai lavoratori sui contenuti dello stesso.

3) di modificare, come appresso specificato, l'ultimo comma del protocollo d'intesa facente parte del CPL vigente:

"entro 45 giorni dalla data di proposta da parte dell1azienda, di adesione all'accordo di                        gradualità ,le parti interessate si incontreranno per sottoscrivere il verbale d1azienda secondo il modulo allegato che fa parte integrante deI presente protocollo d'intesa.Trascorso il termine di cui sopra ove non venga esaminata la richiesta di adesione all'accordo di gradualità ,lo stesso avrà effetto dalla data della prima assunzione. Fatta salva la prerogativa della Commissione paritetica istituita con verbale sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del C.P.L. in data 10 marzo 1998 di verificarlo ed eventualmente di invalidarlo in mancanza delle condizioni per la sua approvazione.

4) di modificare l'importo del contributo Cassa Extra Legem di cui

È all'art.28 del C.P.L. che diventa cosi di lire 0.20 % della retribuzione imponibile ai fini contributivi per ogni giornata di occupazione a totale carico del datore di lavoro pubblico e privato

5) di istituire l'art.28 bis secondo il seguente dispositivo " è istituita la quota di assistenza contrattuale provinciale ai sensi dell'art.81 del C.C.N.L. del 19.07.95 , con una quota di versamento pari a lire 1.10% per ogni giornata di occupazione, di cui lire 0.55% a carico del datore di lavoro di lire 0.55% a carico del lavoratore, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi , le cui modalità di riscossione e di versamento sono stabilite come da accordo stipulato tra le parti firmatarie del presente C.P.L.".

6)         di istituire I'art.2S ter" il versamento delle quote di cui all'art.28 ed all1art .28 bisdel C.P.L. ed in ogni caso il rispetto delle norme contenute nello stesso sono condizioni indispensabili per la validità degli accordi di gradualità".

Le parti stabiliscono che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti, verrà inviato agli organi competenti per gli adempimenti di legge.

Firmato da

U.P.A.________                        FISBA-CISL__________

C~I.A.__________                        FLAI-CGIL___________

COLDIRETTI__________                        UILA-UIL____________

 

Allegato 7

Verbale di riunione

Il giorno ventuno del mese di aprile '99 nei locali della U RA. sezione provinciale di Trapani sono presenti i rappresentanti dell’ UPA COLDIRETTI, C.I.A., FISBA CISL, FLAI CGIL, UILA UIL, di Trapani. All'ordine del giorno vi è la richiesta di rivisitazione dell’ 'art. 32 del C.P.L. ~~operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trapani.  

Le parti prendono atto delle modifiche apportate dalla contrattazione nazionale in tema di accordi di riallineamento retributivo e decidono di condividere un percorso di verifica delle condizioni di un nuovo percorso di avvicinamento al salario tabellare delle retribuzioni attualmente vigenti

Il predetto convincimento comune, condiviso dalle parti, prende atto della attribuzione per i salari corrisposti nel primo trimestre 1999 di una percentuale di riduzione del salario tabellare pari a meno 20%. La predetta percentuale varrà, su posizione condivisa dalle parti contraenti solo ed esclusivamente per il primo trimestre 1999, facendo salva la condizione di reintegrazione delle somme corrisposte in meno nella prima retribuzione utile per tutti i lavoratori avviati nel primo trimestre 1999 i cui salari non rispondevano alla progressione retributiva di cui al C.P.L. attualmente vigente.

Si ritiene di dover sottolineare come il percorso iniziato con la presente riunione è propedeutico al raggiungimento di un accordo di massima sul rinnovo del contratto provinciale di categoria che scadrà il 

31. 12.1999. Le parti condividono quanto contenuto nel presente verbale, lo sottoscrivono per accettazione.

p.la C.I.A.                                                     p. la FISBA-CISL

p. la COLDIRETTI                                            p.la FLAI-CGIL

p. la U.P.A.                                                          p. la UILA-UIL

 

allegato 8

Il giorno dodici del mese di luglio dell’anno 1999 nei locali dell’ UPA di Trapani, sono presenti i rappresentanti dell’ Upa, Coldiretti, Cia, Fisba Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, delle Federazioni Provinciali di Trapani.

Le parti acquisiscono il verbale sottoscritto dagli stessi in data 21 aprile 1999 quale documento allegato al presente accordo.

        Nel richiamare quanto contenuto in premessa, si stabilisce quanto segue:

- visto (1' art. 32 del CPL operai agricoli e florovivaisti vigente, visto l "art 88 del CCNL vigente, considerati i contenuti della normativa vigente in materia di accordi di riallineamento (1. 608, 1. ]96~97, 144/99, etc,), si decide di mantenere , per le aziende che hanno sottoscritto o sottoscriveranno il programma di riallineamento, solo per l'anno 1999, la percentuale di riduzione del salario tabellare pari al 20%, così come dal protocollo d'intesa facente parte integrante del CPL vigente.

- tale decisione costituisce premessa per definire un accordo sul programma di riallineamento quale elemento integrato nella discussione che porterà, quale principio condiviso dalle parti, entro i termini di scadenza del CPL vigente, alla stipula della nuova formulazione contrattuale provinciale a valere per il periodo 1.1.2000 -31.12.2003. Tale programma di riallineamento porterà le retribuzioni. contrattuali a regime entro il 31.12.2001.

- le OO.DD. comunicano di avere ricevuto entro il termine del 30 giugno 1999 regolare disdetta del CPL vigente ed esprimono la piena disponibilità al dialogo per la definizione del nuovo contratto Provinciale di categoria.

        Del ché il presente verbale che viene letto  confermato e sottoscritto.

FISBA CISL                        UPA

 FLAI CGIL                        CIA

UILA UIL                  COLDIRETTI