CONTRATTO PROVINCIALE
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PALERMO
L’anno 2000 il giorno 10 del mese di luglio
presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo
TRA
L’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo
rappresentata dal Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe Gioia assistito dal
Direttore Salvatore Taranto; La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
di Palermo rappresentata da Gaspare Ciaccio e Giuseppe Campione; La CIA di
Palermo rappresentata da Salvatore Inghilleri e Giuseppe Lo Sicco
E
La FLAI-CGIL rappresentata da Vito Ciulla, Salvatore Sparacio, Onofrio Ribaudo e Nicola Gervasi; La FISBA-CISL rappresentata da Roberto La Bua, Francesco Nuccio e Giuseppe Lipari; La UILA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Giuseppe La Bua, Salvatore Guastella, Leonardo Cerami e Gianfranco Blanda, si è stipulato il contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti che viene siglato ed allegato al presente accordo.
Art. 1
DECORRENZA – DURATA - DISDETTA
Il
presente CPL decorre dal 01/01/2000 e scadrà il 31/12/2003. Esso pertanto
avrà durata quadriennale.
La disdetta dovrà pervenire almeno sei mesi
prima della scadenza. Le proposte per il rinnovo devono essere inviate
quattro mesi prima della scadenza, le trattative dovranno avere inizio entro
i due mesi successivi.
Art. 2
RELAZIONI SINDACALI
Con l’obbiettivo di ricercare una strategia
comune che consenta un maggiore sviluppo del sistema agro-alimentare si
sostituisce l’osservatorio provinciale.
L’osservatorio provinciale è composto da sei
componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti,
contestualmente alla stipula del CPL.
L’osservatorio si riunisce almeno una volta
l’anno e può essere convocato dietro richiesta avanzata anche da una sola
organizzazione.
L’osservatorio provinciale promuove incontri per
verificare lo stato dell’agricoltura e del sistema agro-alimentare da
svolgersi anche con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, e private e
di ricerca, al fine di individuare tutti gli strumenti necessari per
eliminare gli eventuali ostacoli e per utilizzare tutte le risorse
economiche e tecniche, anche attraverso interventi pubblici d’area, per
rafforzare l’occupazione e migliorare le condizioni di lavoro degli addetti
in applicazione del contratto e delle leggi sociali vigenti.
Art. 3
MERCATO DEL LAVORO
Le assunzioni degli O.T.D. debbono essere fatte
per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta la durata delle
stesse.
Le fasi lavorative rilevate per i vari comparti
produttivi più importanti della provincia sono:
1. CEREALICOLTURA: aratura, diserbo,
trattamenti, trebbiatura squadratura e dissodamento del terreno;
2. AGRUMICOLTURA: impianto (messa a dimora
delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna,
irrigazione e raccolta;
3. OLIVICOLTURA: impianto, dissodamento del
terreno, trattamenti fitosanitari, potatura, raccolta;
4. VITICOLTURA: lavori d’impianto, potatura
verde e secca, legatura verde e secca lavori colturali del terreno, ricaccio
sarmenti, trattamenti filosanitari, irrigazione, vendemmia;
5. ORTOFRUTTICOLTURA: zappatura, aratura,
concimazione, trattamenti, squadratura, irrigazione, potatura, impianto,
raccolta;
6. CURA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE;
7. SERRICOLTURA;
8. AGRITURISMO;
Le parti concordano d’incontrarsi per la
individuazione ed istituzione di un organismo bilaterale con il compito di
svolgere attività per organizzare l’incontro domanda/offerta di lavoro.
Art. 4
RIASSUNZIONE
Gli operai a tempo determinato che hanno
lavorato nell’anno precedente per fasi lavorative, hanno diritto di
riassunzione nella stessa azienda, almeno per la stessa durata di lavoro, ai
sensi dell’art. 8 bis L. n°79/83 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli operai che vogliono avvalersi del
comma precedente devono manifestare tale intenzione, entro tre mesi dalla
data del licenziamento.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti
priorità:
1. Professionalità;
2. Anzianità di servizio;
3. Situazione di famiglia.
Ai fini del calcolo sulla riserva prevista dal
D.L. 416, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
In caso di novità legislativa le parti si
incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.
Art. 5
ASSUNZIONI IN CONVENZIONE
Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta di manodopera le parti decidono di applicare l’istituto della
convenzione prevista dall’art. 17 della L.N. 56/87 recepita dalla L.R.
36/90 e dall’art. 24 del C.C.N.L. del 10/07/98.
Art. 6
MANODOPERA MIGRANTE
Ai lavoratori migranti devono essere garantite
tutte le norme previste dal presente C.P.L., C.C.N.L. e dalle leggi sul
collocamento.
Al fine di facilitare i trasporto dei lavoratori
le parti si impregnano ad intervenire nei confronti degli enti locali per il
potenziamento dei mezzi pubblici. Il costo del trasporto è a totale carico
dell’azienda.
In mancanza dei mezzi di trasporto pubblico o di
quelli messi a disposizione dall’azienda quest’ultima è tenuta a
corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni Km pari a 1/5 del costo
della benzina super.
Le aziende si impegnano altresì a
garantire ai lavoratori migranti i servizi sociali atti al miglioramento
dell’attività lavorativa, quali:
a) alloggio;
b) mensa.
Art. 7
PARI OPPORTUNITA’
Nell’ambito delle norme vigenti nazionali,
regionali e comunitarie, occorre prevedere l’adozione di iniziative e
strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici
agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo
ostacoli e pregiudizi che regalano la donna a mansioni marginali e di scarsa
professionalità; nonché di rimuovere campagne di informazione contro le
molestie sessuali e la dignità della persona.
Art. 8
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
A decorrere dal 01/01/2000 la classificazione
degli operai a modifica dell’art. 8 del CPL del 04/10/1996, fermo restando
le mansioni già individuate, è la seguente:
· AREA 1
Livello A (Ex specializzato Super)
- Giardiniere;
- Preparatore di miscele per trattamenti
con patentino;
- Preparatore di miscele di mangimi;
- Fecondatore artificiale;
- Conduttore di mezzi pesanti con
capacità di intervento meccanico;
- Responsabile di frantoio e di molino;
- Conduttore di mietitrebbia;
- Lavoratori con mansioni polivalenti
(falegnami, elettricisti, muratori, idraulici, meccanici) che abbiano
competenza e autonomia in almeno 2;
- Addetto alle incubatrici;
- Cantiniere;
Livello B (Ex Specializzato)
- Meccanico, idraulico, falegname,
muratore, elettricista;
- Innestatore, potatore, rimondatore;
- Casaro;
- Sterilizzatore di terreni;
- Addetto alla sistemazione di bancali
di serra;
- Mungitore di mezzi meccanici;
- Conduttore di macchine agricole
leggere con capacità di intervento meccanico;
- Conduttore di mezzi pesanti;
- Trattorista;
- Raccoglitore di ortaggi in serra,
agrumi, frutta e uva da tavola;
- Costruttore muretti a secco;
- Guardiano di riserva
faunistico-venatoria.
· AREA 2
Livello C (Ex Qualificato Super)
- Addetto alla cernita e confezione
della frutta e degli ortaggi;
- Addetti al governo degli animali;
- Addetti al frantoio e molino;
- Conduttore di macchine agricole;
- Vivaista selezionatore di piantine;
- Guardiano;
- Addetto alla irrigazione;
- Aiuto cantiniere.
Livello D (Qualificato)
- Mungitori a mano;
- Seminatori;
- Piantatori;
- Aiuto cuoco;
- Raccoglitore di uva da tavola.
· AREA 3
Livello E (Ex Comune)
A questa categoria appartengono gli
operatori addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di
specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche
superiori:
- lavoratori addetti alla raccolti;
- addetti ai servizi di sala, alle
pulizie ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende agrituristiche.
Inoltre verranno inquadrati in questa’area i
lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che non superino
le 80 giornate suddivisi in due fasce:
FASCIA A
Addetti alla raccolta di olive da mensa,
prodotti in serra e frutta.
FASCIA B
Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini
e olive.
Agli operai cui viene conferito l’incarico di
capo si applica una maggiorazione salariale del 5%.
Art. 9
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Fra i lavoratori area 1, livello A (ex
Specializzato Super) viene inserito il preparatore di miscele con sostanze
nocive per il cui uso occorre il patentino.
Per i lavoratori cui viene conferito
l’incarico di capo, ad eccezione del vivaista da mansione nel livello A, si
applicherà una maggiorazione salariale del 5%.
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore a
settimana pari ad ore 6,30 giornaliero se distribuito in 6 giorni.
Nel caso di lavoro per 5 giorni
settimanali, l’orario è di 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il 5°
giorno.
Specifiche esigenze aziendali nei
limiti dell’art. 30 del C.C.N.L. potranno essere concordate tra le parti.
Art. 11
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore
continuative corrispondenti con la domenica.
Per gli operai addetti al governo del
bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione
deve essere concordata almeno 48 ore prima.
Art. 12
PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE E
RECUPERO SCOLASTICO
I lavoratori a tempo determinato che frequentano
i corsi di cui agli art. 33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi
devono presentare all’azienda:
A) certificato di iscrizione
rilasciato dall’ente e/o dalla scuola;
B) certificato trimestrale di
frequenza.
Tali permessi saranno concessi per un periodo di
tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi se compatibili
con il tipo di lavoro.
Art. 13
INTERRUZIONI E RECUPERI
Nell’eventualità di interruzione per causa di
intemperie, per gli O.T.I. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il
lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell’orario giornaliero.
In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel
limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni
dal verificarsi dell’evento.
Art. 14
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Per gli operai a tempo indeterminato le parti
concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze
aziendali, per l’ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali
(ferie, riposi, riduzioni, orario di lavoro) e a tal fine concorderanno le
misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituti,
integrazione manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).
Art. 15
RETRIBUZIONE
Visti gli accordi interconfederali, tenuto conto
del tasso d’inflazione programmato per il biennio 2000/2001, si stabiliscono
i seguenti aumenti salariali:
· dal 01/01/2000 2,5 %
· dal 01/01/2001 1 %
come da allegate tabelle che fanno parte
integrante del presente contratto sia per gli operai agricoli che per gli
operai florovivaisti.
Art. 16
OBBLIGHI TRA LE PARTI
La corresponsione della paga per gli O.T.I.
avverra entro il 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli o.t.d. verrà
corrisposto di norma settimanalmente.
Inoltre a fine rapporto viene
rilasciato al lavoratore regolare prospetto relativo al T.F.R.
Art. 17
RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare servizio
fuori dall’Azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori
dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese
effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari
giustificativi.
Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il
mezzo proprio, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad
1/5 del costo di un litro di benzina super per l’andata e ritorno, tale
indennità è da considerare un mero rimborso spese.
Analogamente per le aziende che distano oltre 4
Km dalla residenza del lavoratore, qualora il datore di lavoro non fornisca
il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposta un’indennità
forfettaria giornaliera pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni
Km. Eccedente i suddetti 4 sia in andata che ritorno.
Le parti concordano d’incontrarsi in sede di
osservatorio provinciale al fine di determinare il concetto di residenza del
lavoratore.
Art. 18
COTTIMO
Le parti, limitatamente ai comuni interessati,
si incontreranno a richiesta di una di esse, per definire accordi comunali.
Fermo restando che tali accordi
dovranno contenere un aumento contrattuale non inferiore al 20% della
normale retribuzione.
Art. 19
LAVORI PESANTI E NOCIVI
Per lavori pesanti si considerano:
1) il trasporto a spalla o su
testa di pesi;
2) abbattimento di alberi alto
fusto con mezzi non meccanici.
Per lavori nocivi si considerano:
1) trattamenti antiparassitari con
impiego di sostanze classificate di 1° e di 2° classe;
2) spargimento manuale di concimi
corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le calciocianamidi;
3) pulitura interna delle vasche
da vino dalla feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia;
4) lavori svolti nei silos, nei
pozzi neri e nelle serre.
Art. 20
RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER
LAVORI PESANTI E NOCIVI
Per tutti i lavori pesanti e nocivi di cui
all’art. 19 del 4/10/96 si applica la riduzione dell’orario di lavoro di due
ore e venti per le mansioni nocive previste dal C.C.N.L., sarà applicata a
tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni
di manipolazione e/o spandimento di sostanze chimiche che presentano un
certo grado di tossicità.
Per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà
corrisposta una maggiorazione del 5%
Art. 21
SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto
dall’ultimo comma dell’art. 64 del CCNL ,le parti concordano di realizzarli
utilizzando i fondi previsti dalla legislazione comunitaria nazionale e
regionale per la formazione e quelli attivabili dalla cassa Extra-Legem.
Art. 22
DIRITTI SINDACALI
Le parti concordano di applicare il protocollo
d’intesa Nazionale per la costituzione della R.S.U.
Art. 23
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto provinciale l’Azienda è tenuta dietro
lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la
trattenute per contributi sindacali nella misura dell’1% sull’importo della
retribuzione netta risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata o direttamente
dal lavoratore ovvero inviata dall’O.S. a cui è stata rilasciata.
Il datore di lavoro si impegna ad
effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o
secondo le modalità che l’O.S comunicherà.
In caso di rilascio di delega unitaria
da parte del lavoratore, l’Azienda è tenuta ad operare una trattenuta, per
contributi sindacali, nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione
netta risultante dalla busta paga ed a versarlo mensilmente su di un c/c
bancario all’uopo acceso ed intestato alle federazioni provinciali
FISBA-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Art. 24
CASSA EXTRA-LEGEM
Ai fini di quanto previsto dall’art. 58 CCNL, le
parti concordano di utilizzare la cassa extra legem costituita in sede
provinciale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Art. 25
ACCORDO DI GRADUALITA’
Con riferimento all’art. 88 del CCNL del
10/07/98, le parti concordano di ridefinire l’accordo di gradualità previsto
dall’art. 25 del CPL del 04/10/96, pertanto viene concordato che per le
aziende che hanno già aderito agli accordi di gradualità ex art. 25 del
C.P.L. del 04/10/1996 il trattamento salariale da applicare per il periodo
dal 1/1/2000 al 31/5/2000 è pari al trattamento in vigore al 31/12/1999.
Mentre a partire dall’1/6/2000 le suddette aziende dovranno adeguarsi alle
sotto indicate tabelle. In generale viene concordato che il trattamento
economico di riferimento è quello stabilito dal presente contratto. La
differenza tra il salario reale corrisposto e la paga contrattuale stabilita
dal presente contratto verrà colmata secondo il seguente schema:
1) dal 01/01/2000 al 31/12/2000 il 70 %
del salario tabellare;
2) dal 01/01/2001 al 31/12/2001 il 80 %
del salario tabellare;
3) dal 01/01/2002 al 31/12/2002 il 90 %
del salario tabellare;
4) dal 01/01/2003 al 31/12/2003 il 100 %
del salario tabellare.
Potranno aderire agli accordi di gradualità le
aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla
legge, dal contratto nazionale e provinciale e che aderiscono ad una delle
OO.PP. firmatarie.
Il programma deve essere sottoscritto su
apposito verbale di adesione aziendale, come da allegato al presente
contratto, che sarà praticato e sarà inviato alla commissione paritetica
provinciale istituita dalle parti contraenti ed avente sede presso l’U.P.A.
di Palermo per l’approvazione.
L’Azienda s’impegna a garantire ai lavoratori
inseriti nel programma la riassunzione nei termini di legge ( art. 8/Bis L.
83/79 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 4 del CPL).
L’adesione delle aziende ai programmi concordati
impedirà l’esclusione dai benefici di legge previsti dalle normative
vigenti.
Le parti concordano che l’accordo di gradualità
previsto dal presente contratto, è di fatto applicabile a tutte le aziende
che hanno già aderito all’accordo di gradualità ex art. 25 C.P.L. e che
dovranno comunque applicare i nuovi parametri.
Art. 26
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA
Applicazione, ai sensi dell’art. 90 del CCNL,
dell’esclusività di stampa a tutti gli affetti di legge, ed il divieto di
apportare al presente CPL, qualsiasi modifica od integrazione da parti
diverse da quelle stipulanti, se non con il consenso espresso congiuntamente
da tutte le Parti stipulanti e firmatarie del presente CPL.
ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE
MODIFICA DEL PRECEDENTE VERBALE SOTTOSCRITTO
IN DATA _____________
VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25 C.P.L. DEL 10/07/2000
Il sottoscritto
__________________________________________ nato a
___________________________ il ____________________________ e residente in
___________________________________________ via ____________________________
titolare dell’impresa agricola __________________________ sita nel Comune di
____________________________________ c/da
____________________________________.
in attuazione dell’art. 88 del CCNL del 10/07/1998
PRESO ATTO
dell’accordo di cui all’art. 25 del C.P.L.,
stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni Professionali Agricole
della Provincia di Palermo (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le
OO.SS. dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL -
FISBA-CISL - UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale
riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo con il presente atto,
considerato che la scrivente impresa agricola ha aderito al programma di
riallineamento ex art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal
citato articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il programma
di riallineamento nei termini e secondo le modalità previste dall’accordo
medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento economico minimo che
verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25
del C.P.L. calcolato sul salario tabellare spettante per l’Area di
appartenenza
ALLEGA
l'elenco
nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.
L'elenco è parte integrante ed
indispensabile al presente verbale.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di
quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96, l’informativa sul
trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui
all’art.22 della Legge medesima:
1) Consente il loro trattamento, alle
Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità del presente
verbale e degli scopi statutari;
2) Consente che gli stessi siano comunicati
all’INPS e ai competenti Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro,
consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per gli
adempimenti dovuti e la loro comunicazione ad altri Enti competenti alla
trattazione della pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE
VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25 C.P.L. DEL 10/07/2000
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________ il ____________ e residente in ____________________________________ via _________________________________________titolare dell’impresa agricola ______________________________________________________________sita nel Comune di ____________________________________ c/da ____________________________________.
PRESO ATTO
dell’accordo di cui all’art.25 del C.P.L.,
stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni Professionali Agricole
della Provincia di Palermo (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le
OO.SS. dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL -
FISBA-CISL - UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale
riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo con il presente atto
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal
citato articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il programma
di riallineamento nei termini e secondo le modalità previste dall’accordo
medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento economico minimo che
verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25
del CPL, calcolato sul salario tabellare spettante per Area di appartenenza.
ALLEGA
L'elenco nominativo dei lavoratori assunti
nell'anno precedente. L'elenco è parte integrante ed indispensabile al
presente verbale.
Dichiarazione integrativa (Rapporto in corso).
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di
quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96, l’informativa sul
trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui
all’art.22 della Legge medesima:
1) Consente il loro trattamento, alle
Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità del presente
verbale e degli scopi statutari;
2) Consente che gli stessi siano comunicati
all’INPS e ai competenti Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro,
consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per gli
adempimenti dovuti e la loro comunicazione ad altri Enti competenti alla
trattazione della pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
__________________________________ |
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