CONTRATTO PROVINCIALE


 

CONTRATTO  PROVINCIALE

OPERAI  AGRICOLI  E  FLOROVIVAISTI

PALERMO

VERBALE DI ACCORDO

 

L’anno 2000 il giorno 10 del mese di luglio presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo

TRA

L’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo rappresentata dal Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe Gioia assistito dal Direttore Salvatore Taranto; La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Palermo rappresentata da Gaspare Ciaccio e Giuseppe Campione; La CIA di Palermo rappresentata da Salvatore Inghilleri e Giuseppe Lo Sicco

E

La FLAI-CGIL rappresentata da Vito Ciulla, Salvatore Sparacio, Onofrio Ribaudo e Nicola Gervasi; La FISBA-CISL rappresentata da Roberto La Bua, Francesco Nuccio e Giuseppe Lipari; La UILA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Giuseppe La Bua, Salvatore Guastella, Leonardo Cerami e Gianfranco Blanda, si è stipulato il contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti che viene siglato ed allegato al presente accordo.

 

 

Art. 1

DECORRENZA – DURATA - DISDETTA

Il presente CPL decorre dal 01/01/2000 e scadrà il 31/12/2003. Esso pertanto avrà durata quadriennale.

La disdetta dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza. Le proposte per il rinnovo devono essere inviate quattro mesi prima della scadenza, le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi.

 

Art. 2

RELAZIONI SINDACALI

Con l’obbiettivo di ricercare una strategia comune che consenta un maggiore sviluppo del sistema agro-alimentare si sostituisce l’osservatorio provinciale.

L’osservatorio provinciale è composto da sei componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti, contestualmente alla stipula del CPL.

L’osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato dietro richiesta avanzata anche da una sola organizzazione.

L’osservatorio provinciale promuove incontri per verificare lo stato dell’agricoltura e del sistema agro-alimentare da svolgersi anche con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, e private e di ricerca, al fine di individuare tutti gli strumenti necessari per eliminare gli eventuali ostacoli e per utilizzare tutte le risorse economiche e tecniche, anche attraverso interventi pubblici d’area, per rafforzare l’occupazione e migliorare le condizioni di lavoro degli addetti in applicazione del contratto e delle leggi sociali vigenti.

 

Art. 3

MERCATO DEL LAVORO

Le assunzioni degli O.T.D. debbono essere fatte per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse.

Le fasi lavorative rilevate per i vari comparti produttivi più importanti della provincia sono:

1.  CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura squadratura e dissodamento del terreno;

2.  AGRUMICOLTURA: impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta;

3.  OLIVICOLTURA: impianto, dissodamento del terreno, trattamenti fitosanitari, potatura, raccolta;

4.  VITICOLTURA: lavori d’impianto, potatura verde e secca, legatura verde e secca lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti filosanitari, irrigazione, vendemmia;

5.  ORTOFRUTTICOLTURA: zappatura, aratura, concimazione, trattamenti, squadratura, irrigazione, potatura, impianto, raccolta;

6.  CURA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE;

7.  SERRICOLTURA;

8.  AGRITURISMO;

Le parti concordano d’incontrarsi per la individuazione ed istituzione di un organismo bilaterale con il compito di svolgere attività per organizzare l’incontro domanda/offerta di lavoro.

 

Art. 4  

RIASSUNZIONE

         Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno precedente per fasi lavorative, hanno diritto di riassunzione nella stessa azienda, almeno per la stessa durata di lavoro, ai sensi dell’art. 8 bis L. n°79/83 e successive modifiche ed integrazioni.

         Gli operai che vogliono avvalersi del comma precedente devono manifestare tale intenzione, entro tre mesi dalla data del licenziamento.

Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:

1.    Professionalità;

2.    Anzianità di servizio;

3.    Situazione di famiglia.

Ai fini del calcolo sulla riserva prevista dal D.L. 416, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

In caso di novità legislativa le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.

 

Art. 5

ASSUNZIONI IN CONVENZIONE

Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera le parti decidono di applicare l’istituto della convenzione  prevista dall’art. 17 della L.N. 56/87 recepita dalla L.R. 36/90 e dall’art. 24 del C.C.N.L. del 10/07/98.

 

Art. 6

MANODOPERA MIGRANTE

Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal presente C.P.L., C.C.N.L. e dalle leggi sul collocamento.

Al fine di facilitare i trasporto dei lavoratori le parti si impregnano ad intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici. Il costo del trasporto è a totale carico dell’azienda.

In mancanza dei mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a disposizione dall’azienda quest’ultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni Km pari a 1/5 del costo della benzina super.

         Le aziende si impegnano altresì a garantire ai lavoratori migranti i servizi sociali atti al miglioramento dell’attività lavorativa, quali:

a)                alloggio;

b)               mensa.

 

Art. 7

PARI OPPORTUNITA’

         Nell’ambito delle norme vigenti nazionali, regionali e comunitarie, occorre prevedere l’adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo ostacoli e pregiudizi che regalano la donna a mansioni marginali e di scarsa professionalità; nonché di rimuovere campagne di informazione contro le molestie sessuali e la dignità della persona.

 

Art. 8

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

A decorrere dal 01/01/2000 la classificazione degli operai a modifica dell’art. 8 del CPL del 04/10/1996, fermo restando le mansioni già individuate, è la seguente:

·        AREA  1

Livello A (Ex specializzato Super)

-         Giardiniere;

-         Preparatore di miscele per trattamenti con patentino;

-         Preparatore di miscele di mangimi;

-         Fecondatore artificiale;

-         Conduttore di mezzi pesanti con capacità di intervento meccanico;

-         Responsabile di frantoio e di molino;

-         Conduttore di mietitrebbia;

-         Lavoratori con mansioni polivalenti (falegnami, elettricisti, muratori, idraulici, meccanici) che abbiano competenza e autonomia in almeno 2;

-         Addetto alle incubatrici;

-         Cantiniere;

 

Livello B (Ex Specializzato)

-         Meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista;

-         Innestatore, potatore, rimondatore;

-         Casaro;

-         Sterilizzatore di terreni;

-         Addetto alla sistemazione di bancali di serra;

-         Mungitore di mezzi meccanici;

-         Conduttore di macchine agricole leggere con capacità di intervento meccanico;

-         Conduttore di mezzi pesanti;

-         Trattorista;

-         Raccoglitore di ortaggi in serra, agrumi, frutta e uva da tavola;

-         Costruttore muretti a secco;

-         Guardiano di riserva faunistico-venatoria.

 

·        AREA  2

Livello C (Ex Qualificato Super)

-         Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi;

-         Addetti al governo degli animali;

-         Addetti al frantoio e molino;

-         Conduttore di macchine agricole;

-         Vivaista selezionatore di piantine;

-         Guardiano;

-         Addetto alla irrigazione;

-         Aiuto cantiniere.

 

Livello D (Qualificato)

-         Mungitori a mano;

-         Seminatori;

-         Piantatori;

-         Aiuto cuoco;

-         Raccoglitore di uva da tavola.

·        AREA  3

Livello E (Ex Comune)

         A questa categoria appartengono gli operatori addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori:

-         lavoratori addetti alla raccolti;

-         addetti ai servizi di sala, alle pulizie ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende agrituristiche.

Inoltre verranno inquadrati in questa’area i lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che non superino le 80 giornate suddivisi in due fasce:

FASCIA A

Addetti alla raccolta di olive da mensa, prodotti in serra e frutta.

FASCIA B

Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini e olive.

Agli operai cui viene conferito l’incarico di capo si applica una maggiorazione salariale del 5%.

 

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

         Fra i lavoratori area 1, livello A (ex Specializzato Super) viene inserito il preparatore di miscele con sostanze nocive per il cui uso occorre il patentino.

         Per i lavoratori cui viene conferito l’incarico di capo, ad eccezione del vivaista da mansione nel livello A, si applicherà una maggiorazione salariale del 5%.

 

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

         L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore a settimana pari ad ore 6,30 giornaliero se distribuito in 6 giorni.

         Nel caso di lavoro per 5 giorni settimanali, l’orario è di 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il 5° giorno.

         Specifiche esigenze aziendali nei limiti dell’art. 30 del C.C.N.L. potranno essere concordate tra le parti.

 

Art. 11

RIPOSO SETTIMANALE

        Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative corrispondenti con la domenica.

         Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

 

Art. 12

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E

RECUPERO SCOLASTICO

        I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui agli art. 33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi devono presentare all’azienda:

A)              certificato di iscrizione rilasciato dall’ente e/o dalla scuola;

B)              certificato trimestrale di frequenza.

Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi se compatibili con il tipo di lavoro.

 

Art. 13

INTERRUZIONI E RECUPERI

Nell’eventualità di interruzione per causa di intemperie, per gli O.T.I. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell’orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Art. 14

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Per gli operai a tempo indeterminato le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l’ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzioni, orario di lavoro) e a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituti, integrazione manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).

 

Art. 15

RETRIBUZIONE

Visti gli accordi interconfederali, tenuto conto del tasso d’inflazione programmato per il biennio 2000/2001, si stabiliscono i seguenti aumenti salariali:

·        dal 01/01/2000     2,5 %

·        dal 01/01/2001     1 %

come da allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto sia per gli operai agricoli che per gli operai florovivaisti.

 

Art. 16

OBBLIGHI TRA LE PARTI

         La corresponsione della paga per gli O.T.I. avverra entro il 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli o.t.d. verrà corrisposto di norma settimanalmente.

         Inoltre a fine rapporto viene rilasciato al lavoratore regolare prospetto relativo al T.F.R.

 

Art. 17

RIMBORSO SPESE

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’Azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per l’andata e ritorno, tale indennità è da considerare un mero rimborso spese.

Analogamente per le aziende che distano oltre 4 Km dalla residenza del lavoratore, qualora il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. Eccedente i suddetti 4 sia in andata che ritorno.

Le parti concordano d’incontrarsi in sede di osservatorio provinciale al fine di determinare il concetto di residenza del lavoratore.

 

Art. 18

COTTIMO

        Le parti, limitatamente ai comuni interessati, si incontreranno a richiesta di una di esse, per definire accordi comunali.

         Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento contrattuale non inferiore al 20% della normale retribuzione.

 

Art. 19

LAVORI PESANTI E NOCIVI

Per lavori pesanti si considerano:

1)               il trasporto a spalla o su testa di pesi;

2)               abbattimento di alberi alto fusto con mezzi non meccanici.

Per lavori nocivi si considerano:

1)               trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1° e di 2° classe;

2)               spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le calciocianamidi;

3)               pulitura interna delle vasche da vino dalla feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia;

4)               lavori svolti nei silos, nei pozzi neri e nelle serre.

 

Art. 20

RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER

LAVORI PESANTI E NOCIVI  

        Per tutti i lavori pesanti e nocivi di cui all’art. 19 del 4/10/96 si applica la riduzione dell’orario di lavoro di due ore e venti per le mansioni nocive previste dal C.C.N.L., sarà applicata a tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni di manipolazione e/o spandimento di sostanze chimiche che presentano un certo grado di tossicità.

Per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del 5%

 

Art. 21

SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 64 del CCNL ,le parti concordano di realizzarli utilizzando i fondi previsti dalla legislazione comunitaria nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla cassa Extra-Legem.

 

Art. 22

DIRITTI SINDACALI

Le parti concordano di applicare il protocollo d’intesa Nazionale per la costituzione della R.S.U.

 

Art. 23

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

         Nei confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto provinciale l’Azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenute per contributi sindacali nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga.        

La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall’O.S. a cui è stata rilasciata.

         Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che l’O.S comunicherà.

         In caso di rilascio di delega unitaria da parte del lavoratore, l’Azienda è tenuta ad operare una trattenuta, per contributi sindacali, nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga ed a versarlo mensilmente su di un c/c bancario all’uopo acceso ed intestato alle federazioni  provinciali FISBA-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.

 

Art. 24

CASSA EXTRA-LEGEM

Ai fini di quanto previsto dall’art. 58 CCNL, le parti concordano di utilizzare la cassa extra legem costituita in sede provinciale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto.

 

Art. 25

ACCORDO DI GRADUALITA’

Con riferimento all’art. 88 del CCNL del 10/07/98, le parti concordano di ridefinire l’accordo di gradualità previsto dall’art. 25 del CPL del 04/10/96, pertanto viene concordato che per le aziende che hanno già aderito agli accordi di gradualità ex art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996 il trattamento salariale da applicare per il periodo dal 1/1/2000 al 31/5/2000 è pari al trattamento in vigore al 31/12/1999. Mentre a partire dall’1/6/2000 le suddette aziende dovranno adeguarsi alle sotto indicate tabelle. In generale viene concordato che il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal presente contratto. La differenza tra il salario reale corrisposto e la paga contrattuale stabilita dal presente contratto verrà colmata secondo il seguente schema:

 

1)    dal 01/01/2000 al 31/12/2000 il     70 % del salario tabellare;

2)    dal 01/01/2001 al 31/12/2001 il     80 % del salario tabellare;

3)    dal 01/01/2002 al 31/12/2002 il     90 % del salario tabellare;

4)    dal 01/01/2003 al 31/12/2003 il   100 % del salario tabellare.

Potranno aderire agli accordi di gradualità le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla legge, dal contratto nazionale e provinciale e che aderiscono ad una delle OO.PP. firmatarie.

Il programma deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione aziendale, come da allegato al presente contratto, che sarà praticato e sarà inviato alla commissione paritetica provinciale istituita dalle parti contraenti ed avente sede presso l’U.P.A. di Palermo per l’approvazione.

L’Azienda s’impegna a garantire ai lavoratori inseriti nel programma la riassunzione nei termini di legge ( art. 8/Bis L. 83/79 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 4 del CPL).

L’adesione delle aziende ai programmi concordati impedirà l’esclusione dai benefici di legge previsti dalle normative vigenti.

Le parti concordano che l’accordo di gradualità previsto dal presente contratto, è di fatto applicabile a tutte le aziende che hanno già aderito all’accordo di gradualità ex art. 25 C.P.L. e che dovranno comunque applicare i nuovi parametri.

 

Art. 26

ESCLUSIVITA’ DI STAMPA

Applicazione, ai sensi dell’art. 90 del CCNL, dell’esclusività di stampa a tutti gli affetti di legge, ed il divieto di apportare al presente CPL, qualsiasi modifica od integrazione da parti diverse da quelle stipulanti, se non con il consenso espresso congiuntamente da tutte le Parti stipulanti e firmatarie del presente CPL.

 

ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE

MODIFICA DEL PRECEDENTE VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA     _____________

VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25   C.P.L. DEL 10/07/2000

 

 Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________ il ____________________________ e residente in ___________________________________________ via ____________________________ titolare dell’impresa agricola __________________________ sita nel Comune di ____________________________________ c/da ____________________________________.

in attuazione dell’art. 88 del CCNL del 10/07/1998

PRESO ATTO

dell’accordo di cui all’art. 25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Palermo (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL - UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo con il presente atto, considerato che la scrivente impresa agricola ha aderito al programma di riallineamento ex art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996

 

DICHIARA

la propria adesione a quanto stabilito dal citato articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento nei termini e secondo le modalità previste dall’accordo medesimo;

DICHIARA

altresì che il trattamento economico minimo che verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25 del C.P.L. calcolato sul salario tabellare spettante per l’Area di appartenenza

 

 

ALLEGA

  •  l'elenco nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.

  •   L'elenco è parte integrante ed indispensabile al presente verbale.

 

_____________________lì___________                               ____________________________________

                                                                                                     (firma)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

 

Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui all’art.22 della Legge medesima:

1) Consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità del presente verbale e degli scopi statutari;

2) Consente che gli stessi siano comunicati all’INPS e ai competenti Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro, consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la loro comunicazione ad altri Enti competenti alla trattazione della pratica.

 

_____________________lì___________                      ____________________________________

                                                                                                 (firma)

 

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ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE

VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25   C.P.L. DEL 10/07/2000

 

 Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________ il ____________ e residente in ____________________________________ via _________________________________________titolare dell’impresa agricola ______________________________________________________________sita nel Comune di ____________________________________ c/da ____________________________________.

PRESO ATTO

dell’accordo di cui all’art.25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Palermo (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL - UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo con il presente atto

 

DICHIARA

la propria adesione a quanto stabilito dal citato articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento nei termini e secondo le modalità previste dall’accordo medesimo;

 

DICHIARA

altresì che il trattamento economico minimo che verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25 del CPL, calcolato sul salario tabellare spettante per Area di appartenenza.

 

ALLEGA

  • L'elenco nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente. L'elenco è parte integrante ed indispensabile al presente verbale.

  • Dichiarazione integrativa (Rapporto in corso).

 

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                                                                                                                       (firma)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui all’art.22 della Legge medesima:

1) Consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità del presente verbale e degli scopi statutari;

2) Consente che gli stessi siano comunicati all’INPS e ai competenti Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro, consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la loro comunicazione ad altri Enti competenti alla trattazione della pratica.

 

_____________________lì___________                               ____________________________________

                                                                                                                 (firma)

 

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