CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO L'anno millenovecentonovantasei il giorno diciotto del mese di luglio nei locali della Confederazione Italiana Agricoltori TRA - l'Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento rappresentata dal Presidente Pietro Arone di Valentino e dal Direttore Antonino Arini, - la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Mario Moretti e dal Presidente Marchese Ragona Calogero, - La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Giovanni Greco e dal Vice Presidente Antonio Vaccaro, TRA La FLAI - CGIL rappresentata dal Segretario Paolo Galeone, Giuseppe Palmeri e da Carmelo Avarello, - la FISBA - CISL rappresentata dal Segretario Stefano lacono, da Angelo Salemi e da Giuseppe Caci, - La UILA - UIL rappresentata dal Segretario Michele Acquisto, da Francesco Mangiaracina e da Girolamo Vizzi Bisaccia, Sì è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, valevole per gli Operai Agricoli della Provincia di Agrigento.
L'Agricoltura della nostra Provincia vive in questo periodo una grave crisi che mette in serio pericolo il futuro di tantissime Aziende Agricole. Non si pesce a commercializzare nemmeno la produzione di alta qualità. Che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo; Che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il Sud America, penalizza fortemente le produzioni Siciliane; Che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della Provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro Che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in pieno compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva. Le parti contraenti, OO.DD. ed OO.SS. convengono dì rinnovare il C.I.P.L. con le modalità di cui a seguito. Art. 1 MERCATO DEL LAVORO ( 11 CCNL) Assunzioni L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa. Si individuano a livello esemplificativo, le seguenti fasi lavorative riguardanti le principali culture in uso nella Provincia di Agrigento. TABELLA ED AUMENTI SALARIALI MENSILI RELATIVI AGLI OTI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 1996 salario aumento aumento totale aum. salario int. Nazionale parametrale extra param. contrattuale congelato Parametro 178 1.794.744 84.240 5.400 89.640 39.000 172 1.734.247 81.385 5.235 86.620 37.700 168 1.693.915 79.493 5.107 84.600 36.800 164 1.653.584 77.600 5.000 82.600 35.900 159 1.603.170 75.234 4.766 80.000 34.800 158 1.593.087 74.761 4.839 79.600 34.600 150 1.512.425 70.975 4.525 75.500 30.900 138 1.391.430 65.298 4.202 69.500 30.300 100 1.008.283 47.317 2.983 50.300 21.900 (media concordata £ 70.000) ART. 20 OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLO STATO DEL SETTORE AGRICOLO E' costituito un osservatorio provinciale composto da 12 membri, due per ogni org.ne firmataria del presente contratto. L'osservatorio sì riunisce di norma due volte l'anno o ogni qual volta viene richiesto da una organizzazione. OBIETTIVI DELL'OSSERVATORIO Scambio di informazioni su finanziamenti, innovazioni tecnologiche, formazione, occupazione, livelli di produzione, tutela ambiente, ristrutturatone e piani di sviluppo aziendale, costo del lavoro e dinamiche retributive, governo del mercato del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, delle pari opportunità, della tutela dei lavoratori extracomunitari, verifica applicazione accordi sui salari contrattuali ART. 21 QUOTE SINDACALE PER DELEGA Nei confronti degli iscritti al OO.SS. firmatarie del presente integrativo l'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, d operare la trattenuta per contributi sindacali pari al 1% del salario lordo risultante dalla busta paga. La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene. Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario o secondo le modalità che l'O.S. comunicherà. ART. 22 (ART. M CCNL) ACCORDO DI RIALLENEAMENTO Con riferimento all’at.88 del C.C.N.L. relativamente agli accordi di gradualità tra le OO.SS. (FLAI-CGIL, FISBA -CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. di categoria (CC.DD - C.I.A. - U.P.A.) di Agrigento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle Aziende ed applicare i contratti di lavoro, viene definito un programma di graduale allineamento delle retribuzioni effettivamente erogate a quelle previste dal contratto nazionale e provinciale si addiviene VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO L'anno millenovecentonovanta ...... il giorno...... del mese di ..... nei locali... si sono riuniti: 1.................................................................................................. 2.................................................................................................. 3.................................................................................................. 4.................................................................................................. 5.................................................................................................. PREMESSO che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave; ATTESO -che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo; - che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane; - che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro; - che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva; CONSIDERATO - che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro; SI CONVIENE di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art.20 dei D.I.P.L. e art. 88 dei C.C.N.L., relativo al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti all'accordo e addetti alle operazioni di coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli, di aziende singole ed associato. 1) La sottoscritta azíenda si impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.. 2) Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come previsto dal C. C. N. L.. 3) L'azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è il seguente: a)................................................................................................. b)................................................................................................. c)................................................................................................. al lordo delle ritenute previdenziali e comprensivo del TFR; 4) Le clausole dei presente accordo hanno tutte carattere di essenzialità; 5) Tutto quanto non previsto dal presente accordo viene regolarmente
dal C.I.P.L. e dal C.C.N.L.; Il rappresentante dell’azienda ...................................... Le Organizzazioni Professionali U.P.A ...................................... CC.DD ...................................... C.I.A. ...................................... Le Organizzazioni Sindacali FLAI C.G. I.L. ...................................... FISBA C.I.S.L. ...................................... UILA U.I.L. ......................................
ART.15
UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire
mezzi e attrezzature per la prestazione d'opera.
ART. 16
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
(ART. 49 CCNL)
Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai
lavoratori la documentazione prevista dalle leggi i vigore.
La corresponsione della paga per gli OTI avverrà
entro il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà
corrisposto alla fine di ogni settimana.
ART. 17
RIMBORSO SPESE
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di
trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia
superiore a 3 chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è
stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora
l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che si
reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro
abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera per
rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una indennità pari ad un
quinto del prezzo della benzina per ogni Km percorso in andata e ritorno
oltre i 10 Km. In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente
articolo, le parti concordano che il rimborso chilometrico costituisce mera
restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di
lavoro
ART. 18
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Fermo restando quanto previsto dal protocollo
d'intesa allegato al CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare
interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e
garantire la salvaguardia dell'ambiente.
La programmazione di tali interventi dovrà
coinvolgere i centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato di
attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.
Le parti concordano di istituire convenzioni con
le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di
lavoratori a rischio.
Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono
individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività, pesanti e
disagiati:
lavori inerenti il trattamento fitosanitario-
lavori in serra- lavori con macchine agricole complesse e pesanti- lavori
con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura interna vasche da vino-
lavori in silos.
Per i lavori che presentano fattori di nocività
si applicano una riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di lavoro
giornaliero a parità di retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una
maggiorazione del 10%.
Per tali lavori le parti concordano la rotazione
dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per
l'effettuazione di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su
problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di
tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.
I lavoratori che parteciperanno a tali corsi
hanno diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre
dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.
Le aziende agricole dovranno fornire al
lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla
prevenzione del rischio di infortuni.
RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
TERRITORIALE
Nelle aziende operanti nella provincia di
Agrigento che occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte giornate
superiori a 270 e nelle quali non si sia provveduto alla nomina o elezione
del RLS, a seguito di espressa richiesta, le parti convengono che i
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito
territoriale o di bacino nel numero di UNO per comune o bacino.
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza
Territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta
delle Segreterie provinciali FLAI-FISBA- UlLA, alle Organizzazioni
Datoriali firmatarie del presente contratto.
I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo
revoca della designazione da parte delle OO.SS.
Per l’agibilità dei delegati territoriali di
bacino, i relativi rimborsi spesa per l'attività da loro svolta saranno a
carico delle 00.SS.
Per la gestione del servizio fornito dai RLST
viene stabilita una contribuzione a carico delle aziende pari a L.100
(cento) per ogni giornata lavorativa.
Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS.
per l'attività dei R.L.S.T. da loro designati.
Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei
RLST composto m misura paritetica da tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie
del presente contratto.
Il COMITATO avrà una gestione finanziaria
propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla
contribuzione a carico delle aziende pari a lire 100 (cento) per ogni
giornata lavorativa.
Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov.
Coltivatori Diretti sita in Via Esseneto Agrigento.
Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP.
per la struttura messa a disposizione e per l'attività sostenuta dal
comitato.
Per la riscossione del contributo si utilizzerà
la CASSA EXTRA LEGEM, attraverso la convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.
Per la gestione economica del servizio sarà
approvato un regolamento.
ART. 19
DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU
Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del
CCNL i rappresentanti sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito
di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, anche in aziende
con meno 5 dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800 giornate
effettuate nell'anno precedente.
Le assemblee sindacali possono essere richieste
dai RSA- RSU e dalle OO.SS provinciali firmatarie del presente contratto.
Si procederà nell'arco di vigenza del presente
contratto alla elezione delle RSU secondo le procedure stabilite dagli
accordi nazionali.
ART. 20
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti alle 00.55.
firmatarie del presente contratto l'azienda e' tenuta dietro lettera/delega
sottoscritta dal lavoratore interessato ad operare la trattenuta per
contributi sindacali pari all'l% del salario lordo risultante dalla busta
paga.
La lettera/delega sarà consegnata direttamente
dal lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le
relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario secondo le modalità
che l'organizzazione sindacale comunicherà
ART. 21
CASSA EXTRA LEGEM
In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo
scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative a quelle di
legge per malattia e infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere
dall' 1/1/2000.
- un contributo pari a
L.520.000 per
ogni giornata di occupazione, comprensivo del contributo previsto dall’art.
18, di cui L.350.000 a carico del datore di lavoro e L. 170.000 a carico del
lavoratore, da versare alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione
Malattie ed infortuni per gli operai agricoli".
Le modalità di riscossione della contribuzione e
di erogazione di prestazioni nonchè quelle di funzionamento della cassa sono
stabilite dalla convenzione INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento
che fanno parte integrante del presente contratto.
Le tabelle salariali devono contemplare tra le
altre trattenute al lavoratore anche quella operata a titolo della presente
norma.
ART. 22
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
PROVINCIALE
Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere
dal 1/1/2000 i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare a
favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo
di assistenza contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di occupazione
di cui L.250 a carico del datore di lavoro e L.130 a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta
dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
ART.23
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Con riferimento all'art. 88 del CCNL
relativamente agli accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL,
FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- CIA) di Agrigento al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro
con un obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita della
produttività, l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
il programma di riallineamento con il presente
contratto è valido per l'intero territorio provinciale.
In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196
modificato dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20 L.144199,
gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente
contratto vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente specificati.
Potranno aderire agli accordi di riallineamento
le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste
dalla legislazione vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.
Considerato che l'utilizzo di questo strumento
contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla organicità delle
relazioni sindacali, le aziende singole ed associate interessate dovranno
richiedere tramite la propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI
ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:
1. notizie utili ad individuare l'azienda
(cognome- nome o ragione sociale- codice INPS- dati anagrafici - territorio
dove si svolgono i lavori);
2. le paghe salariali per qualifica al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali, specificando la quota del TER.
I lavoratori occupati nelle aziende che
sottoscrivono il VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO
devono essere preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione
ed essere iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.
Le aziende annualmente debbono comunicare
l'elenco dei lavoratori occupati e gli importi trattenuti per contributi
sindacali e CIMI, pena la decadenza dell'accordo di riallineamento, il primo
elenco sarà fornito entro il 31/12/2000.
Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A
TEMPO INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) = 1890
giornate, la preventiva consultazione dei lavoratori può avvenire tramite i
DELEGATI AZIENDALI. In considerazione delle particolari situazioni
economiche aziendali, nonostante le
fonde trasformazioni avvenute in agricoltura,
permane uno stato di grave crisi;
ATTESO
· che le politiche Comunitarie, Nazionali e
Regionali non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo
sviluppo agricolo;
· che la concorrenza dei paesi come Spagna-
Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud America penalizza
fortemente le produzioni siciliane.
· Che esistono le condizioni per una nuova
fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità
economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva.
Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI
RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:
1. Nel caso in cui il salario lordo di fatto
alla data di stipula del primo accordo di riallineamento risulti inferiore a
L. 56.000 le aziende corrisponderanno la differenza a decorrere dal
1/1/2000.
2. A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003
sarà corrisposto ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera
lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.
3. Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà
coprire la differenza esistente tra salario corrisposto a seguito del
programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Le parti convengono che prima delle ultime su
indicate scadenze si incontreranno per verificare le condizioni economiche e
sociali dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di applicazione
del contratto.
Le aziende che aderiscono al programma di
riallineamento dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il
relativo verbale di accettazione predisposto e facente parte integrante del
CONTRATTO PROVINCIALE.
ART. 24
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e
scadrà il 31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.
Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R.
almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno
e cosi di anno in anno.
La parte che farà la disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le trattative
dovranno iniziare entro i due mesi successivi.
ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente contratto
si fa riferimento agli automatismi contrattuali contenuti nelle disposizioni
normative del CCNL di categoria.
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
VERBALE DI ACCETAZIONE DEL PROGRAMMA DI
il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno
duemila ……………… nei locali:………………….- si sono riuniti:
l'Azienda ………………………………..o ragione sociale-
CODICE INPS-………………………….. data anagrafici territorio dove si svolgono i
lavori _________________________________________ rappresentato da
e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai
Sig.ri:
PREMESSO
Che, nonostante le profonde trasformazioni
avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
- che le politiche Comunitarie,
Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che
ostacolano lo sviluppo agricolo;
- che la concorrenza di paesi come
Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord- Africana ed il Sud
America penalizza fortemente le produzioni siciliane;
- che le condizioni di cui sopra hanno
comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole
contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;
- che esistono le condizioni per una
nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena
compatibilità economica, l'allargamento è la qualificazione della base
produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è
promuovere e favorire la crescita della produttività l'occupazione e
miglioramento delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE
Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi
dell'art. 23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL, relativo al
trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle
ditte aderenti all'accordo.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare
l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.
Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla
data di stipula dell'accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000
l'azienda corrisponderà la differenza a decorrere dal 1/1/2000.
A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003
corrisponderà ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda
comprensiva del TFR precedentemente erogata.
Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire
la differenza esistente tra salario a seguito del programma di
riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Il presente accordo verrà trasmesso agli organi
competenti così come previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara che alla data odierna il
salario corrisposto è il seguente:
Salario loro per qualifica L. ______________TFR
L.
Le clausole del presente verbale hanno tutte
caratteri di essenzialità.
Tutto quanto non previsto dal presente verbale
viene regolamentato dal Contratto Provinciale e dal CCNL.
Il rappresentante dell'azienda
Le OO.PP:
UPA
CC.DD.
CIA
Le OO.SS:
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA -UIL |