FLAI-CGIL FISBA-CISL UILA-UIL
CONTRATTO PROVINCIALE
DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA
PROVINCIA DI
AGRIGENTO
1/1/2000 – 31/12/2003
L'anno 2000 il giorno 23 del mese di Marzo
presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento tra:
L’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
DI AGRIGENTO, rappresentata da Pietro Arone di
Valentino e Diego Planeta;
la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI
DIRETTI DI AGRIGENTO, rappresentata da Alfredo Mule' e Simone Ciampoli;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
PROVINCIALE DI AGRIGENTO, rappresentata da Giovanni Greco e Giovanni
Lombardo;
la FLAI-CGIL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Paolo Galione;
la FISBA-CISL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Stefano Iacono;
la UILA-UIL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Michele Acquisto.
PREMESSA
Il rinnovo del CONTRATTO PROVINCIALE DI
LAVORO di Agrigento deve essere inserito in un contesto che parte della
gestione del precedente contratto, guardando alla prospettiva di sviluppo di
una agricoltura forte e competitiva ma ci si rende conto che vi sono gravi
squilibri al suo interno tra settori, territori, imprese.
Ancora oggi devono essere risolte questioni
strutturali quali il rapporto con le filiere agro- industriali, la
frammentarietà fondiaria, una rete commerciale adeguata alla collocazione
delle produzioni agrigentine, le precondizioni dello sviluppo, strutture -
acqua - servizi.
E' necessario che lo sviluppo deve avere come
elemento conduttore un processo di riorganizzazione delle aziende garantendo
la qualità di prodotto di processo, la competitività e la qualità del
lavoro.
Il rinnovo del contratto vuole essere uno
strumento per tutelare il lavoro dipendente, ma anche per qualificare le
relazioni sia a livello provinciale che aziendale.
Il precedente contratto ha avuto come
obbiettivo principale, attraverso la sottoscrizione di programmi di
riallineamento:
1) il recupero del lavoro sommerso;
2) garantire i diritti ai lavoratori;
3) sviluppare e legalizzare le aziende sane
della provincia.
Pur in presenza di circa 200 aziende che
hanno in organico oltre i 15 dipendenti, vi sono circa 600 aziende con oltre
5 dipendenti ma la rete delle aziende agricole che assume manodopera con un
fabbisogno inferiore alle 270 giornate (1+3 lavoratori) è la maggioranza con
circa 3000 aziende, l'altro dato da valutare sono i lavoratori che nel 1998
sono diminuite di oltre 1.000 unità e le giornate dichiarate sono sempre
circa 700.000.
Questi dati contrastano con l'aumento della
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della nostra provincia ed il positivo andamento
economico del settore agricolo, se consideriamo inoltre che nell'ultimo
quinquennio si è avuta la diminuzione del numero delle imprese agricole
quindi nei fatti si è determinato un aumento della P.L.V. per azienda.
A fronte dell'aumento del reddito degli
agricoltori l'incidenza del costo del lavoro in agricoltura si è
complessivamente abbassato e si è verificato un aumento degli aiuti al
reddito delle imprese.
La favorevole conclusione della trattativa su
AGENDA 2000, i provvedimenti in Via di emanazione in attuazione della legge
di spesa in agricoltura del 1998, l'impostazione della legge di orientamento
e gli interventi per la riduzione del costo del lavoro fanno ritenere che il
trend positivo avrà un seguito nei prossimi anni.
La sottoscrizione di circa 1.200 ACCORDI DI
RIALLINEAMENTO nella nostra provincia non sono stati sufficienti a fare
emergere il lavoro sommerso che in agricoltura si stima non meno di i
milione di giornate, creando in questo modo squilibri tra imprese-
territori- settori, a danno delle aziende sane che rischiano di uscire dal
mercato in quanto non competitive con le imprese che lavorano con manodopera
non avviata al lavoro secondo le norme legislative e contrattuali.
Con il rinnovo del CPL si deve puntare alla
stabilizzazione del lavoro dipendente, al rispetto delle regole contrattuali
in quanto non è più possibile lo scambio tra previdenza e contratto, lo
impongono le norme legislative che nel corso dell'ultimo periodo sono state
approvate (L.146 del 1997 superamento del salario medio convenzionale per
la liquidazione delle prestazioni) e orientamenti del governo (riforma
ammortizzatori sociali), quindi la previdenza e la contribuzione in
agricoltura sono legati al salario contrattuale di qualifica, stabilito
nella contrattazione provinciale.
E' necessaria una più puntuale
regolamentazione, con maggiori strumenti di controllo, del mercato del
lavoro, dei lavori e delle diverse professionalità attraverso enti
bilaterali e coinvolgendo le istituzioni per dare un impulso all'emersione
del lavoro nero, certezza e prospettiva per la occupazione in agricoltura e
garantire, attraverso la riassunzione, ORGANICI AZIENDALI ben individuati.
Considerato che l'agricoltura agrigentina non
sarà emarginata perché molti esempi di produzioni di qualità sono alla
ribalta delle cronache nazionali e quindi sono tra i settori produttivi che
trovano sbocco sul mercato e otterranno i flussi finanziari programmati dal
Governo e della Comunità Europee in quanto rientranti nei programmi e nei
regolamenti, pertanto esistono tutte le condizioni per proseguire nello
sviluppo agricolo, l’allargamento e la qualificazione della base produttiva.
ART. 1
RELAZIONI SINDACALI
Le parti convengono di costituire l'OSSERVATORIO
PROVINCIALE, per rafforzare le relazioni sindacali e utilizzare
l'osservatorio come sede BILATERALE di confronto, di controllo e indirizzo
per le materie previste dall'art. 6 del CCNL e per:
- monitoraggio del mercato del lavoro e
utilizzo di manodopera extracomunitaria;
- definizione delle convenzioni (ART.
17 L.56187)
- confronto in riferimento alle
politiche di sviluppo dell'agro- alimentare nel contesto dei Patti
Territoriali- contrattazione negoziata;
- confronto politiche attive del lavoro
con riferimento alla formazione;
- confronto su contenzioso e vertenze
come procedura preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;
- monitoraggio violazioni delle leggi e
del contratto;
- verifica ogni sei mesi del
numero delle giornate dichiarate e i lavoratori assunti.
ART. 2
ASSUNZIONI
MERCATO DEL LAVORO
(ART. 10 CCNL)
L'assunzione degli operai a tempo determinato
deve essere effettuata per fase lavorativa. Si individuano a livello
esemplificativo, le seguenti fasi lavorative riguardanti le principali
colture in uso nella Provincia di Agrigento:
VITIVINICOLTURA
I lavori colturali del terreno e
concimazione- potatura verde e raccolta sarmenti trattamenti fitosanitari-
potatura estiva e legatura tralci- irrigazione- copertura con teli-
raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione dell'uva da tavola e da
vino- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di
trasformazione e di commercializzazione;
AGRUMICOLTURA
Aratura e zappatura- concimazione- potatura-
trattamenti fitosanitari- irrigazione- raccolta- trasporto- lavorazione-
trasformazione- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di
trasformazione e di commercializzazione;
ORTICOLTURA
Sistemazione del terreno- impianto colture-
irrigazione- trattamenti fitosanitari -raccolta- trasporto- lavorazione e
trasformazione;
CEREALICOLTURA
Aratura- semina- trattamenti fitosanitari-
raccolta;
OLIVICOLTURA
Aratura- concimazione - potatura e raccolta
legna- trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto- lavorazione e
trasformazione;
MANDORLICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura e raccolta
legna- raccolta e trasporto- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti
all'attività di trasformazione e commercializzazione;
FRUTTICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura- trattamenti
antiparassitari- raccolto- trasporto e trasformazione- manutenzioni edili
dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e commercializzazione.
SERRICOLTURA
Preparazione del terreno- impianto colture-
irrigazione- trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto e trasformazione;
AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE
Attività relativa a tutte le attività
stagionali, comprese quelli di manutenzione di fabbricati agricoli.
ART.3
CONVENZIONI
Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di manodopera le parti decidono di utilizzare quale strumento
privilegiato per la programmazione e stabilizzazione occupazionale a livello
aziendale, interaziendale, intersettoriale e di filiera le CONVENZIONI
previste dall'ari 17 della legge 56/87.
Tali convenzioni in via preventiva sono
definite nell'ambito dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE.
ART.4
RIASSUNZIONE
I lavoratori che abbiano prestato la propria
attività nell'anno precedente a tempo determinato e presso una ditta che
assume lavoratori per non oltre 270 giornate all'anno hanno diritto alla
riassunzione ai sensi dell’art. 8 bis L.79183 e ART. 9 L. 236/93.
I lavoratori assunti da aziende che dichiarano
all'INPS più di 270 giornate all'anno hanno diritto alla riassunzione.
Detta riassunzione non sarà obbligatoria nel
caso in cui durante il rapporto di lavoro precedente il lavoratore sia
incorso in una infrazione delle norme disciplinari previsti dagli ART.- 72-
73- 74 del CCNL.
ART.5
LAVORATORI MIGRANTI
Per i lavoratori migranti, fermo restando quanto
contenuto nel CCNL e nelle leggi sul collocamento le garanzie minime di
occupazione sono quelle delle attività classificate quali "fasi lavorative".
Ai lavoratori migranti le aziende debbono
assicurare per particolari condizioni di lavoro il servizio di vitto e
alloggio oppure in alternativa una indennità sostitutiva equivalente.
ART. 6
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le parti si impegnano di assumere tutte le
iniziative idonee a dare piena attuazione alla leggi che garantiscono il
diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree
di sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri
disoccupati.
Le OO.DD. comunicheranno alle 00.SS. eventuali
assunzioni di lavoratori extracomunitari.
ART. 7
CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI
(ART. 26 del CCNL)
Gli operai agricoli della provincia di Agrigento
si classificano nelle seguenti aree professionali:
10AREA
lavoratori che hanno il coordinamento di altri
lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di
iniziativa - svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione ed
autonomia.
LIV. 1:
- Ibridatore
- Selezionatore
- Conduttore- meccanico di macchine
agricole complesse
- Aiutante di laboratorio
- Potatore artistico
- Fattore
- Conduttore caldaie a vapore
LIV. 2:
- Capo frantoiano
- Cantiniere
- Sorveglianza
- Impianti di serre e/o vigneto a
tendoni
- Costruttore muretti e addetti alla
manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti
- Addetto manutenzione e funzionamento
impianti agricoli tecnicamente organizzati
- Dosatori di trattamenti
antiparassitari
- Ortolano specializzato
- Addetti a lavori in serra muniti di
specifiche qualità
- Magazziniere- casaro - potatore
- Giardiniere
- Addetti alla ricezione e divulgazione
del territorio
- Cuoco
- Livello B del CCNL operai
florovivaisti
- Addetti manutenzioni edili
specializzati
2°AREA
lavoratori senza autonomia di concezione e di
iniziativa svolgono mansioni polivalenti e mansioni richiedenti un periodo
di pratica.
LIV. 1:
- Addetto alla sistemazione bancali da
serra
- Aiutante degli operai inquadrati
nella 1° area Liv. 2
- Addetti alla consegna e ritiro
prodotti e documenti
- Addetto trattamento antiparassitari
specializzati aiuti innestatori
- Addetti alla cucina ed al servizio
del turismo rurale
LIV. 2:
- Addetti all'irrigazione anticoccidica
- Addetto lavorazione meccanica
- Addetto trattamenti antiparassitari
- Addetto alla concimazione
- Addetto espurgo fossi, pozzi canali
- Addetti alla stalla ed alla mungitura
in genere
- Addetti ai palmenti oleari- vinicole
- Addetti alla lavorazione e
trasformazione prodotti agricoli
- Addetti alla distribuzione e vendita
prodotti aziendali
- Addetto ai servizi di pulizia e
lavanderia del turismo rurale
- Liv. D CCNL florovivaisti.
- Addetti manutenzioni edili
qualificati
3° AREA
lavoratori generici, addetti a lavori non
richiedenti specifica preparazione professionale.
Liv. 1:
- operai occasionali addetti a
lavorazioni agricole generiche
Liv. 2:
- addetti operazione raccolta
inesperienti con massimo di permanenza 3 mesi nell'attività lavorativa.
ART. 8
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL
LAVORO
(ART. 29 CCNL)
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore
settimanali pari a 6.30 giornaliere in caso di ripartizione dell'orario di
lavoro in cinque giornate settimanali derivante da particolari esigenze
aziendali l'orario è fissato in 7 ore 48 minuti per ogni giorno, le aziende
in base alle norme legislative vigenti comunicheranno all'INPS 6 giorni
previdenziali.
In applicazione dell'art. 29 del CCNL si
stabilisce per un periodo massimo di 90 giorni all'anno, un massimo di 44
ore settimanali a seconda dell'intensità della fase lavorativa, tale
maggiore orario verrà recuperato in altro periodo dell'anno con apposito
accordo aziendale.
ART. 9
RIPOSO SETTIMANALE
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in
presenza di particolari esigenze aziendali per gli operai addetti al governo
degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo
compensativo in un altro giorno della settimana.
ART. 10
PERMESSI PER CORSI ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE E
RECUPERO SCOLASTICO
(32 E 34 CCNL)
I lavoratori che intendono fruire di permessi
per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero
scolastico, debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione
rilasciato dall'ENTE o dalla scuola.
Tali permessi saranno concessi per un periodo di
tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi.
Le ore impiegate dal lavoratore per corsi di
formazione e aggiornamento concordate con l'azienda e che si svolgono
durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo
lavoro.
ART. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
OPERAI AGRICOLI
(ART. 37 CCNL)
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per
quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito
dalle ore 22 alle ore 6.
ART. 12
INTERRUZIONE - RECUPERI - OPERAI AGRICOLI
(ART. 39 CCNL)
Nella eventualità di interruzione a causa di
intemperie per gli operai a
settimanali.
ART. 13
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(ART. 42 CCNL)
In fase di programmazione dell'attività agricola
le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera
sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminato
l'effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi, ferie, festività,
riduzione orario di lavoro).
Per garantire ciò le aziende potranno
organizzare turni di lavoro di operai a tempo determinato integrandoli con
gli operai a tempo indeterminato
Per comprovate esigenze familiari può
essere concessa un'aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi per
ogni anno.
ART. 14
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
SALARIO
Il salario provinciale a decorrere dal 1 FEBBRAIO 2000 è stabilito nella misura prevista dalle seguenti tabelle. Tali importi scaturiscono a seguito dell'aumento del 3.2% del precedente salario provinciale comprensivo del recupero dei tassi dell'inflazione programmata 2000-2001 e l'inflazione reale 98/99 nonché parte di salario integrativo per obiettivi:
TABELLA A
OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO
Retribuzione in vigore dal 1 febbraio
2000
|
|
|||
Classificazione |
Paga base |
Terzo elemento 30.44% |
Salario Provinciale |
T.F.R. |
1 AREA- LIV 1 |
79.251 |
24.124 |
103.375 |
6.839 |
LIV 2 |
75.852 |
23.089 |
98.941 |
6.546 |
2 AREA- LIV 1 |
73.272 |
22.304 |
95.576 |
6.323 |
LIV 2 |
70.692 |
21.519 |
92.211 |
6.101 |
3 AREA- LIV 1 |
63.416 |
19.304 |
82.720 |
5.473 |
LIV 2 |
45.950 |
13.987 |
59.937 |
3.965 |
TABELLA B
OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO
Retribuzione in vigore dal 1 Febbraio 2000
Classificazione |
Salario Provinciale |
1 AREA-LIV 1
|
2.060.526 |
LIV 2 |
1.972.152 |
2 AREA-LIV 1 |
1.905.072 |
LIV 2 |
1.837.992 |
3 AREA-LIV 1 |
1.648.816 |
LIV 2 |
1.194.700 |
ART.15
UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire
mezzi e attrezzature per la prestazione d'opera.
ART. 16
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
(ART. 49 CCNL)
Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai
lavoratori la documentazione prevista dalle leggi i vigore.
La corresponsione della paga per gli OTI avverrà
entro il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà
corrisposto alla fine di ogni settimana.
ART. 17
RIMBORSO SPESE
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di
trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia
superiore a 3 chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è
stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora
l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che si
reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro
abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera per
rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una indennità pari ad un
quinto del prezzo della benzina per ogni Km percorso in andata e ritorno
oltre i 10 Km. In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente
articolo, le parti concordano che il rimborso chilometrico costituisce mera
restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di
lavoro
ART. 18
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Fermo restando quanto previsto dal protocollo
d'intesa allegato al CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare
interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e
garantire la salvaguardia dell'ambiente.
La programmazione di tali interventi dovrà
coinvolgere i centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato di
attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.
Le parti concordano di istituire convenzioni con
le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di
lavoratori a rischio.
Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono
individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività, pesanti e
disagiati:
lavori inerenti il trattamento fitosanitario-
lavori in serra- lavori con macchine agricole complesse e pesanti- lavori
con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura interna vasche da vino-
lavori in silos.
Per i lavori che presentano fattori di nocività
si applicano una riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di lavoro
giornaliero a parità di retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una
maggiorazione del 10%.
Per tali lavori le parti concordano la rotazione
dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per
l'effettuazione di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su
problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di
tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.
I lavoratori che parteciperanno a tali corsi
hanno diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre
dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.
Le aziende agricole dovranno fornire al
lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla
prevenzione del rischio di infortuni.
RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
TERRITORIALE
Nelle aziende operanti nella provincia di
Agrigento che occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte giornate
superiori a 270 e nelle quali non si sia provveduto alla nomina o elezione
del RLS, a seguito di espressa richiesta, le parti convengono che i
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito
territoriale o di bacino nel numero di UNO per comune o bacino.
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza
Territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta
delle Segreterie provinciali FLAI-FISBA- UlLA, alle Organizzazioni
Datoriali firmatarie del presente contratto.
I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo
revoca della designazione da parte delle OO.SS.
Per l’agibilità dei delegati territoriali di
bacino, i relativi rimborsi spesa per l'attività da loro svolta saranno a
carico delle 00.SS.
Per la gestione del servizio fornito dai RLST
viene stabilita una contribuzione a carico delle aziende pari a L.100
(cento) per ogni giornata lavorativa.
Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS.
per l'attività dei R.L.S.T. da loro designati.
Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei
RLST composto m misura paritetica da tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie
del presente contratto.
Il COMITATO avrà una gestione finanziaria
propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla
contribuzione a carico delle aziende pari a lire 100 (cento) per ogni
giornata lavorativa.
Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov.
Coltivatori Diretti sita in Via Esseneto Agrigento.
Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP.
per la struttura messa a disposizione e per l'attività sostenuta dal
comitato.
Per la riscossione del contributo si utilizzerà
la CASSA EXTRA LEGEM, attraverso la convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.
Per la gestione economica del servizio sarà
approvato un regolamento.
ART. 19
DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU
Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del
CCNL i rappresentanti sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito
di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, anche in aziende
con meno 5 dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800 giornate
effettuate nell'anno precedente.
Le assemblee sindacali possono essere richieste
dai RSA- RSU e dalle OO.SS provinciali firmatarie del presente contratto.
Si procederà nell'arco di vigenza del presente
contratto alla elezione delle RSU secondo le procedure stabilite dagli
accordi nazionali.
ART. 20
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti alle 00.55.
firmatarie del presente contratto l'azienda e' tenuta dietro lettera/delega
sottoscritta dal lavoratore interessato ad operare la trattenuta per
contributi sindacali pari all'l% del salario lordo risultante dalla busta
paga.
La lettera/delega sarà consegnata direttamente
dal lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le
relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario secondo le modalità
che l'organizzazione sindacale comunicherà
ART. 21
CASSA EXTRA LEGEM
In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo
scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative a quelle di
legge per malattia e infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere
dall' 1/1/2000.
- un contributo pari a L.520.000 per
ogni giornata di occupazione, comprensivo del contributo previsto dall’art.
18, di cui L.350.000 a carico del datore di lavoro e L. 170.000 a carico del
lavoratore, da versare alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione
Malattie ed infortuni per gli operai agricoli".
Le modalità di riscossione della contribuzione e
di erogazione di prestazioni nonchè quelle di funzionamento della cassa sono
stabilite dalla convenzione INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento
che fanno parte integrante del presente contratto.
Le tabelle salariali devono contemplare tra le
altre trattenute al lavoratore anche quella operata a titolo della presente
norma.
ART. 22
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
PROVINCIALE
Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere
dal 1/1/2000 i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare a
favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo
di assistenza contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di occupazione
di cui L.250 a carico del datore di lavoro e L.130 a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta
dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
ART.23
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Con riferimento all'art. 88 del CCNL
relativamente agli accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL,
FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- CIA) di Agrigento al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro
con un obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita della
produttività, l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
il programma di riallineamento con il presente
contratto è valido per l'intero territorio provinciale.
In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196
modificato dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20 L.144199,
gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente
contratto vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente specificati.
Potranno aderire agli accordi di riallineamento
le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste
dalla legislazione vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.
Considerato che l'utilizzo di questo strumento
contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla organicità delle
relazioni sindacali, le aziende singole ed associate interessate dovranno
richiedere tramite la propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI
ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:
1. notizie utili ad individuare l'azienda
(cognome- nome o ragione sociale- codice INPS- dati anagrafici - territorio
dove si svolgono i lavori);
2. le paghe salariali per qualifica al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali, specificando la quota del TER.
I lavoratori occupati nelle aziende che
sottoscrivono il VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO
devono essere preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione
ed essere iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.
Le aziende annualmente debbono comunicare
l'elenco dei lavoratori occupati e gli importi trattenuti per contributi
sindacali e CIMI, pena la decadenza dell'accordo di riallineamento, il primo
elenco sarà fornito entro il 31/12/2000.
Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A
TEMPO INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) = 1890
giornate, la preventiva consultazione dei lavoratori può avvenire tramite i
DELEGATI AZIENDALI. In considerazione delle particolari situazioni
economiche aziendali, nonostante le
fonde trasformazioni avvenute in agricoltura,
permane uno stato di grave crisi;
ATTESO
· che le politiche Comunitarie, Nazionali e
Regionali non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo
sviluppo agricolo;
· che la concorrenza dei paesi come Spagna-
Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud America penalizza
fortemente le produzioni siciliane.
· Che esistono le condizioni per una nuova
fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità
economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva.
Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI
RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:
1. Nel caso in cui il salario lordo di fatto
alla data di stipula del primo accordo di riallineamento risulti inferiore a
L. 56.000 le aziende corrisponderanno la differenza a decorrere dal
1/1/2000.
2. A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003
sarà corrisposto ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera
lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.
3. Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà
coprire la differenza esistente tra salario corrisposto a seguito del
programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Le parti convengono che prima delle ultime su
indicate scadenze si incontreranno per verificare le condizioni economiche e
sociali dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di applicazione
del contratto.
Le aziende che aderiscono al programma di
riallineamento dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il
relativo verbale di accettazione predisposto e facente parte integrante del
CONTRATTO PROVINCIALE.
ART. 24
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e
scadrà il 31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.
Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R.
almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno
e cosi di anno in anno.
La parte che farà la disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le trattative
dovranno iniziare entro i due mesi successivi.
ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente contratto
si fa riferimento agli automatismi contrattuali contenuti nelle disposizioni
normative del CCNL di categoria.
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
VERBALE DI ACCETAZIONE DEL PROGRAMMA DI
il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno
duemila ……………… nei locali:………………….- si sono riuniti:
l'Azienda ………………………………..o ragione sociale-
CODICE INPS-………………………….. data anagrafici territorio dove si svolgono i
lavori _________________________________________ rappresentato da
e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai
Sig.ri:
PREMESSO
Che, nonostante le profonde trasformazioni
avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
- che le politiche Comunitarie,
Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che
ostacolano lo sviluppo agricolo;
- che la concorrenza di paesi come
Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord- Africana ed il Sud
America penalizza fortemente le produzioni siciliane;
- che le condizioni di cui sopra hanno
comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole
contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;
- che esistono le condizioni per una
nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena
compatibilità economica, l'allargamento è la qualificazione della base
produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è
promuovere e favorire la crescita della produttività l'occupazione e
miglioramento delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE
Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi
dell'art. 23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL, relativo al
trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle
ditte aderenti all'accordo.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare
l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.
Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla
data di stipula dell'accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000
l'azienda corrisponderà la differenza a decorrere dal 1/1/2000.
A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003
corrisponderà ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda
comprensiva del TFR precedentemente erogata.
Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire
la differenza esistente tra salario a seguito del programma di
riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Il presente accordo verrà trasmesso agli organi
competenti così come previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara che alla data odierna il
salario corrisposto è il seguente:
Salario loro per qualifica L. ______________TFR
L.
Le clausole del presente verbale hanno tutte
caratteri di essenzialità.
Tutto quanto non previsto dal presente verbale
viene regolamentato dal Contratto Provinciale e dal CCNL.
Il rappresentante dell'azienda
Le OO.PP:
UPA
CC.DD.
CIA
Le OO.SS:
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA -UIL