CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE


 

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

 DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA

PROVINCIA DI ENNA.

 

ACCORDO SIGLATO

IL_________________

 


PREMESSA
Il rinnovo del CPL nella nostra Provincia vuole essere uno strumento di tutela generale del lavoro dipendente in agricoltura, ma anche occasione per qualificare la contrattazione di secondo livello ed il sistema di relazioni in ambito provinciale.
L’agricoltura Ennese in fase di trasformazione dovrà fare i conti con gli appuntamenti che interesseranno il settore agricolo: l’allargamento dell’Europa comunitaria a partire dal 2004 e la crescente domanda dei consumatori sulla qualità dei prodotti.
A nostro avviso è necessaria una scelta più consapevole di riqualificazione dell’ambiente e delle produzioni collegate direttamente all’immagine ambientale così come deve essere garantita tracciabilità e sicurezza alimentare.
Il modello che proponiamo è quello che può competere quindi sul piano della qualità ed il lavoro anche dipendente assume un ruolo rilevante .
Vogliamo quindi mettere al centro del confronto la sicurezza sul lavoro, il riconoscimento della professionalità, la formazione , il rispetto dei diritti e delle tutele nonché il giusto compenso per la prestazione lavorativa.
Per avere un settore significativo occorre rendere attrattivo il lavoro in agricoltura per le giovani generazioni e quindi nel contratto deve essere riconosciuta l’esigenza di qualità della vita lavorativa e del valore del lavoro in agricoltura.

CONTRATTO  PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI ENNA(CPL)
E REGOLAMENTO CIMILA 
giorno                in     Enna, presso la sede dell’Associazione Provinciale Agricoltori, Via Duca Aosta 8, tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Enna, rappresentata dal Presidente_______________, assistito dal Direttore _____________________, dal dr. ______________________; la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente -__________________, assistita dal direttore _____________________;  e

la Federazione provinciale  FLAI-CGIL (Federazione lavoratori Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig.Angelo Lupo; la Federazione Agroalimentere Italiana  (FAI-CISL) rappresentata dal Segretario Sig. Massimo Bubbo; la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal Segretario Sig.re Vincenzo Savarino ad integrazione del C.C.N.L. si e’ stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Enna.
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/2002,  che è  ovviamente valido per gli articoli o comma di  articoli non richiamati nel presente C.P.L., e per quanto previsto dell’attuale stesura dell’art. 2135 del Codice Civile,  regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai agricoli e  florovivaisti della Provincia di Enna.

DICHIARAZIONE A VERBALE
 Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale economico unico da sempre adottati in Provincia di Enna per gli operai agricoli e florovivaisti.
 

DECORRENZA DEL CONTRATTO

 Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2006.

 Il presente C.P.L. conserverà  la sua efficacia fino all’entrata in vigore del successivo così come previsto dall’art. 88 del CCNL.
 

RELAZIONI SINDACALI

Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 01/01/2004, dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 e dell’allegato 4 del CCNL 10/07/2002.

L’osservatorio ha come scopi principali:

a)  studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di Enna;

b)  monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli  RLS.

Al fine di consentire le funzionalità dell’Osservatorio si rinvia all’art. 6 e all’allegato 4 del  CCNL.

 Si conviene inoltre che copia della denuncia aziendale di cui all’art. 5 DLGS n° 375/93 sarà consegnata all’Osservatorio su richiesta dello stesso.

C.F.L.

Va definito il salario provinciale in riferimento all'Art. 14 vigente CCNL.
Formazione
Essa dovrà essere orientata in particolare allo sviluppo della qualità, tipicità e certificazione delle produzioni aziendali , all'innovazione degli assetti produttivi e della ricerca in azienda in rapporto coi Centri di Formazione Agricola , nonché al complessivo sviluppo della qualità del lavoro ed alla professionalità del lavoratore ed in particolare delle lavoratrici .
Si dovrà prevedere il riconoscimento economico delle ore di corsi svolti durante l'orario di lavoro ; così come si richiede di definire norme di agibilità a corsi legati all'attività professionale del lavoratore ai quali esso individualmente intenda partecipare, nonché di favorire l' alfabetizzazione per lavoratori stranieri.

 MERCATO DEL LAVORO

CHIAMATA NOMINATIVA
 Preso atto delle vigenti disposizioni legislative sull’assunzione nominativa e sull’avviamento al lavoro dei disabili le parti si obbligano a concordare una norma applicativa entro la stesura definitiva del presente contratto.

CONVENZIONI
 A chiarimento dell’Art. 25 del CCNL si precisa che singole aziende o gruppi di aziende possono proporre ai competenti uffici preposti all’avviamento al lavoro programmi di assunzione di lavoratori a tempo determinato, seguendo le procedure previste dallo stesso Art. 25 del CCNL. Le Aziende suddette hanno la facoltà  di assumere, con le medesime procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l’effettivo godimento dei riposi.

ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
 Nell’ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle parti che applicano il presente CPL  si potranno stabilire garanzie occupazionali.  I lavoratori assunti tramite tali accordi sindacali potranno essere avviati con i criteri previsti al punto B ( convenzioni). 

L'assunzione degli operai agricoli OTD va effettuata per fase lavorativa. Di seguito s'individuano le seguenti fasi lavorative inerenti alle principali colture presenti in provincia di Enna:

 

AGRUMICOLTURA

Aratura, zappatura, concimazione, potatura, trattamenti fito - sanitari, irrigazione, raccolta, trasformazione, lavorazione.

 

VITICOLO

Lavori colturali del terreno, concimazione, potatura verde, raccolta sarmenti, trattamenti fito – sanitari, potatura estiva, legatura tralci, irrigazione, raccolta, trasporto.

 

ORTICOLTURA

Sistemazione del terreno impianto coltura, irrigazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta lavorazione e trasformazione, trasporto.

 

CEREALICOLTURA E FORAGGICOLTURA

Aratura, semina, trattamenti fito-sanitari, raccolta trasporto e sistemazione dei prodotti.

 

OLIVICOLTURA

Aratura, concimazione potatura raccolta legna, trattamenti fito-sanitari, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione.

 

 MANDORLICOLTURA

Aratura, concimazione, potatura e raccolta legna, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione .

 

 FRUTTICOLTURA

Aratura, concimazione, potatura, trattamento antiparassitario e fito-sanitario, raccolta, trasporto e sistemazione del prodotto;

 

AGRITURISMO

Tutte le fasi lavorative dei vari  periodi delle attività stagionali.

 

ACQUICOLTURA

Tutte le fasi lavorative dei vari  periodi delle attività stagionali

 

DICHIARAZIONE A  VERBALE

Le parti si impegnano  che per aziende che svolgono  attività lavorative di difficile classificazione,  di comune accordo , possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo alla presenza delle R.S.A. e delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.

 

RIASSUNZIONE

Le aziende Agricole si impegnano ad applicare l’Istituto della riassunzione secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impegnati nella precedente annata agraria , compatibilmente con le esigenze aziendali , salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione. La disponibilità del lavoratore è da intendersi  riconfermata di anno in anno.

Al fine del calcolo della riserva , la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le parti s'impegnano di assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono ogni diritto ai lavoratori extracomunitari e per sottrarre gli stessi dalle aree di sfruttamento della clandestinità e di incomode controparte.

Le OO.PP. comunicheranno all'OSSERVATORIO tutte le assunzione di lavoratori extracomunitari.

 

CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI

 In aggiunta all’art. 19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
“hanno inoltre diritto, a loro richiesta scritta, al passaggio a tempo indeterminato gli operai che abbiano effettivamente lavorato o lavorino almeno 180 giornate nel corso dell’anno, anche non continuative, presso la stessa azienda; tale richiesta deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto dal 4° comma dell’art. 19 del CCNL va esercitato nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto; qualora tale diritto non venga esercitato, l’operaio rimane a tempo determinato ad ogni effetto, fino alla maturazione del nuovo diritto.

 

ORARIO DI LAVORO

 

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. In caso di ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giornate settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali, l'orario è fissato in  7,48  per ogni giorno. Nel secondo caso le aziende, in base alle attuali norme legislative dovranno comunicare all'INPS sei giorni previdenziali.

Le possibilità previste del CCNL per una maggiorazione di orario di lavoro scaturite da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU con le OO.SS. firmatarie.

Le eventuali maggiorazioni di orario di cui sopra verranno recuperate in altri periodi dell'anno sempre tramite apposito accordo aziendale.

 

RIPOSO SETTIMANALE

 In sostituzione dell’art. 32 del CCNL, è confermato il seguente:
"Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, che deve coincidere con la domenica (per un totale di giornate 52 all’anno). 

 In caso di mancato godimento il riposo settimanale  dovrà  essere retribuito con la maggiorazione del 50% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.

 Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari  mansioni anche a regolari turni  , tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva, ma in regolare cadenza settimanale .

 A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, le OO. SS. provinciali, adotterà soluzioni idonee.

 

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI

 Dopo il 4 comma dell’art.39 del CCNL sono confermati i seguenti:
“Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà retribuito  mensilmente.

 Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza con le OO. SS. Provinciali -

 E’ inoltre aggiunto il seguente comma: “agli operai occupati in regolari  turni periodici,  di oltre sei ore continuative è concessa una pausa intermedia retribuita di mezz’ora”. 

 TURNI DI LAVORO


Vi è la necessità di definire meglio l’articolo 39 e 40 del CC.N.L. sul lavoro a turni e di stabilisce una maggiorazione sulla media prevista per il turno notturno e/o festivo pari al ( 35+40+45= 120:3= 40>60%)=24

EROGAZIONE DEL SALARIO

In riferimento all’Art   46 del CCNL si riconferma l’erogazione mensile del salario di competenza.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’

In sostituzione dell’art. 53 del CCNL è confermata la seguente norma: “ la retribuzione degli operai con oltre 15 anni di età è pari al 100% previsto per ciascuna categoria e qualifica”.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Ai sensi del d.leg. 626/94 al fine di dare piena attuazione al decreto per la sicurezza sul lavoro le parti entro tre mesi dalla approvazione del presente CPL istituiranno la commissione  paritetica prov,le, e per le piccole e medie imprese saranno istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali  e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Territoriali.

INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO

 In relazione all’art. 59 del CCNL è  istituita, nella provincia di Enna, la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.I.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n.1) che è  parte integrante del presente C.P.L.

 In applicazione dell’art. 59 del CCNL, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto, in caso di infortunio, al salario per 15 giorni dedotta l’indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno e per tutte le altre  integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed infortunio, vale quanto previsto  dall’allegato regolamento della cassa extra-legem.
 

 Le parti concordano che anche per gli assunti con contratto di apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una quota di retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.

QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI CONTRATTUALI

 È  istituita  a Enna  la  quota associativa per servizi contrattuali provinciali, che è disciplinata dal regolamento CIMILA che è  parte integrante del presente CPL.

ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELLA C.I.M.I.L.A.

 Per il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si obbligano a fornire alla Cassa medesima copia dei modelli DMAG contestualmente alla presentazione all'INPS.

 INDENNITA’ DI MENSA

L’indennità sostitutiva di mensa viene concessa agli operai e agli impiegati agricoli in sostituzione di un  servizio di mensa  o buoni pasto che il datore di lavoro , per sue esigente produttive ed economiche, non ritiene di adottare.

Pertanto nelle aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto,  verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. €uro 6.50 giornaliere.

 

CASSA INTEGRAZIONE SALARI

 In sostituzione del 2° comma dell’art. 61 del CCNL, si conferma:
“In caso di cassa integrazione, l’azienda corrisponderà  all’operaio a tempo indeterminato una integrazione della indennità  di legge pari alla differenza di quanto percepito dalla cassa ed il salario contrattuale mensile di qualifica al netto delle trattenute contrattuali e di legge: tale differenza è  riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto alla cassa stessa.

 L’azienda corrisponderà  la differenza suddetta ad ogni periodo di paga salvo eventuale conguaglio da farsi al momento della corresponsione dell’integrazione da parte dell’INPS."
 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto dal punto b) degli ambiti di intervento dell’osservatorio provinciale. Le parti convengono inoltre di rincontrarsi in caso di modifiche legislative  concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per facilitarne la corretta applicazione.
Le parti si impegnano nell’ambito dei compiti dell’osservatorio provinciale ad andare ad una riscrittura del presente articolo. 

 In relazione alla lettera b) dell’art. 65 e 66 del CCNL è confermato il comma seguente:
"Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a mano concimi chimici e scorie Thomas, l’orario giornaliero di lavoro è di 4 ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 30 minuti."

 In applicazione del 2° e 3° comma dell’art. 66 del CCNL si conviene quanto segue:
"Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per  quelli addetti all’impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di un’opportuna prevenzione sono concessi fino a due permessi retribuiti all’anno, al massimo di 4 ore per visita preventiva da effettuare presso Centri di Medicina Preventiva, istituiti presso le USL  ove sono situate le aziende agricole. La visita deve essere idonea a garantire il buon stato di salute del lavoratore.

 Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della visita.

 Allo scopo di valutare l’idoneità delle condizioni  ambientali di lavoro nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.

 A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso impegneranno i componenti la Commissione Provinciale di cui all’art. 4 del presente CPL.

 Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le USL  affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.

 La richiesta per l’intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta dal datore di lavoro.

In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale di azienda.

 Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.), nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore (guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore, occhiali antischeggia, etc).

 Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di convincimento affinché le aziende provvedano a mettere a disposizione dei lavoratori carrellisti addetti al  frigor o alle celle frigorifere, mezzi forniti di cabine climatizzate.

 Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà  a conoscenza dei lavoratori stessi i rischi e le modalità  di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà  gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.

 I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia.

 Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.

 Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino ad usura e nel numero massimo indicato all’anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e dei bidone del latte,
- se addetti all’espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari, all’uso di diserbanti chimici, i necessari mezzi protettivi quali maschere, caschi, stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;

alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o mammografico.

 Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n. 1204/71, allorquando le condizioni di lavoro  o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Le interessate devono dimostrare all’azienda di avere effettuato la visita o l’esame per cui hanno ottenuto il permesso.

In applicazione del quarto comma dell’art. 66 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno. Durante tale incontro le organizzazioni  provinciali dei datori di lavoro, firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, programmati per l’anno in corso.


 DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI  A  TEMPO INDETERMINATO

 In sostituzione del penultimo comma  dell’art. 71 del CCNL è confermato il seguente:
“L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di conciliazione in sede sindacale) potrà  tutelarsi a norma della legge 15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11/5/90 n. 108 i cui diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato occupati in aziende anche inferiori a cinque dipendenti”.

 In aggiunta all’art. 71 del CCNL sono confermati i seguente commi:
“in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato” per:

- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
- l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali: figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in caso di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado con il proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori;
- all’operaio licenziato spetterà, oltre il trattamento di fine rapporto, una indennità aggiuntiva di 7 giorni di salario per ogni anno di anzianità o sua frazione e comunque non inferiori a 35 giorni salario. 

 Inoltre può essere licenziato il lavoratore quando si verifichi la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi danni per l’azienda.
 
 

 COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

 La comunicazione scritta per l’interruzione del rapporto di lavoro dovrà essere inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai cinquanta  giorni e/o assunti con garanzie occupazionali .
 

DELEGATI DI AZIENDA

 In sostituzione del 1° comma dell’art. 77 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.

 Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque essere nominato più di un delegato.

 Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere nominati due delegati: in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3 delegati”.

 In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell’art. 77 del CCNL si conferma la seguente:

esaminare con  i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni”.

 In aggiunta all’art. 77 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma:
“Per l’assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori dall’orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.

 I rapporti fra i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco rispetto. L’assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà di regola svolgersi in azienda."
 

RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA

 In aggiunta all’art. 81del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma fuori dall’ambito delle aziende stesse.

 Esse rientrano nei limiti delle 13 ore  di cui al 1 comma dell’art. 81 del CCNL.

 A norma dell’art. 81 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende.

 Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale, è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’art. 81 del CCNL, una riunione da effettuarsi soltanto una volta all’anno durante l’orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda.

 Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’art. 81 del CCNL.

 Nelle stesse aziende saranno altresì consentite n° 12  assemblee, non retribuite, all’anno fuori dall’orario di lavoro”.
 

 PERMESSI SINDACALI

 In sostituzione del 3° comma dell’art. 82 del CCNL è confermato il seguente:
“Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi sono di 7 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre”.

In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Tutti i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

 Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano nella stessa persona, questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili retribuite.

 Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare ai Corsi Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più  di 6 giorni all’anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio”.

 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

 In applicazione dell’art. 84 del CCNL è confermato il seguente:
“Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro regolare delega con firma del lavoratore interessato, che autorizzi il datore di lavoro alla trattenuta e al versamento,  per conto del lavoratore al sindacato da lui indicato”.
Detta trattenuta sarà versata al sindacato da lui indicato, mensilmente accompagnata da relativa comunicazione o di apposito elenco, in presenza di più lavoratori.  
 

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

 In sostituzione dell’art. ____ del CCNL è confermato il seguente:
“Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui all’applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di componimento.

In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali.

Non conciliandosi le parti nemmeno in questa Sede, le vertenze dovranno essere demandate all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per un ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura."
 

ARBITRATO

 Entro il 31 marzo 2004  le parti si impegnano ad istituire un collegio arbitrale a norma dell’art. 411 del Codice di Procedura Civile al fine di dirimere le controversie di lavoro irrisolte in sede sindacale.

 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PREMIO DI RENDIMENTO

 Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.

 A tale scopo si riconosce la utilità  di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato.

 Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà  partire da un minimo di 100 giornate  fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell’anno.

 Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro è  tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche nell’ipotesi che l’operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà  (escluse malattie ed infortuni).

 Assolto il reciproco impegno, verrà  corrisposto all’operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).

 La procedura per l’applicazione del presente articolo è  la seguente:

tra il datore di lavoro e il lavoratore può  essere liberamente stipulato l’impegno contemplato dal presente articolo, L’impegno reciproco deve risultare da atto scritto;

nel caso di eventuali divergenze in merito all’applicazione del presente articolo, le parti possono richiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali;

nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l’esame di possibilità  effettive di procedere all’applicazione del presente articolo per uno o più  operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l’accordo fra le parti.

PREMI DI PRODUTTIVITA’ -

 L’operaio addetto al governo del bestiame avrà  diritto:

al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;

ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per ogni vaccina coperta nell’azienda stessa, quando vi sia un toro in dotazione;

Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così stabiliti:

copertura vaccine = € 1,50 per ogni  copertura;
vitelli nati = € 2,50 per ogni vitello;
2% del latte munto = € 0,20 al Kg.

 Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla non tradizionale ennese va ripartito fra tutti gli operai a tempo indeterminato occupati all’interno della stalla stessa.

   SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI

 Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/2002 per istituire un salario provinciale per obiettivi, collegato al raggiungimento di risultati economici, avendo riguardo, ai seguenti settori produttivi:
Ortofrutta, allevamenti bovini, allevamenti suinicoli, florovivaismo e guardia campestre
Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al reale andamento economico delle aziende, non sia realizzabile in tempi brevi l’elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s’impegneranno nell’arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti concordano sin da ora che dal 01/07/2003 venga erogato a tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità pari a: 

- €uro 50 lorde per i comuni A e B 
- €uro 100 lorde per i qualificati e qualificati super
- €uro 150  lorde per gli specializzati e specializzati super

in aggiunta al salario contrattuale mensile.

Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile.

CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

 In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione di infortuni, ogni azienda dovrà  essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.

 

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di Lavoro non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
 

CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI

 Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art. 129 e richiamato Titolo  V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n° 142 comma 9,  n° 173,  n.°186  e  n° 187 il datore di lavoro dovrà  adibire il lavoratore stesso a lavori o a mansioni all’interno dell’azienda  che non abbisognano della patente.

 Il lavoratore conserverà  la qualifica posseduta all’atto dell’incidente per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.

 Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è  tenuto a fornire al proprio dipendente mezzi, anche meccanici, in regola con le norme dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato e  (il nuovo codice della strada patente a punti) e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.

 Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o venisse condannato a seguito di mancato rispetto da parte del datore di lavoro nella assicurazione del mezzo meccanico o delle norme di legge saranno a carico dello stesso datore di lavoro.

 

Inflazione Dpef

Aumento del 2,6% e 2,0% del salario contrattuale  rispettivamente per gli anni 2004-2005 (tasso di inflazione programmata) in aggiunta al recupero dello scostamento del biennio precedente (2002/2003).

Inoltre  si liquiderà, in unica soluzione, una tantum nella misura del 1% sulla retribuzione percepita nell’anno 2002 come recupero tasso inflazionistico.

 

Aumento salario contrattuale


Si richiede un aumento pari al 7% dell'attuale salario contrattuale per tutti i livelli.

Tabelle salariali:
Nell'impegno alla diffusione delle tabelle salariali si richiede che esse , una volta raggiunto l'accordo , vengano inserite in un file di elaborazione con copia da originale distribuito ad ogni organizzazione firmataria al fine di superare i ripetuti problemi di arrotondamenti verificatesi con l'introduzione dell' Euro.

Per quanto non previsto nella presente piattaforma si intende confermato quanto in stesura CPL del 2000; parimenti le parti ,raggiunta l' ipotesi di accordo , sono impegnate a redigere la stesura definitiva del nuovo CPL.

Tabelle salariali con aumento contrattuale richiesto (vedi allegati A-B )

Capo operaio

Viene istituito presso le aziende con presenza di almeno tre operai la figura del capo operaio al quale spetta oltre la retribuzione del livello superiore anche il 10% in più sulla retribuzione percepita quale indennità di funzione.

 

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

 

I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di recupero scolastico di addestramento professionale , debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione  rilasciato dall'Ente o dalla scuola.

Tali permessi saranno concessi per periodi strettamente necessario alla partecipazione dei corsi Le ore impiegate dai lavoratori per corsi di formazione e aggiornamento, concordate con l’Azienda e che si svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.

Il  diritto  al godimento dei permessi per la recupero  scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli  operai  a  tempo

determinato.

partecipazione ai  corsi  di

Trasformazione del rapporto

 

Gli  operai  a  tempo determinato che hanno effettuato  presso  la  stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate  di effettivo  lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto  in quello  a  tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista  per  gli operai  assunti  originariamente a tempo indeterminato.  Il  diritto  alla

trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena  di  decadenza, entro  6  mesi  dal perfezionamento del requisito delle  180  giornate  di lavoro  effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al  datore di  lavoro.  Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta  da  parte del lavoratore, deve comunicare agli Organi  competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:

 

1)   agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lett. b), artt. 19 e 20 del CCNL;

2)   agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lett. c), artt. 19 e 20 del CCNL;

3)   agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

 

 Classificazione.

 

A) Operai agricoli.

 Gli  operai  agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.

 L'individuazione  delle mansioni e dei relativi profili professionali,  il loro  inquadramento  all'interno di ciascuna  area  e  l'attribuzione  dei

relativi  parametri  sono invece affidati alla contrattazione  provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto.

 Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

 

Area 1a - Declaratoria:

 

appartengono  a  quest'area  i lavoratori  in  possesso  di  titolo  o  di specifiche  conoscenze  e capacità professionali che  consentono  loro  di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

Area 2a - Declaratoria:

 

appartengono  a  quest'area  i lavoratori che svolgono  compiti  esecutivi variabili  non  complessi  per la cui esecuzione  occorrono  conoscenze  e capacità  professionali - acquisite per pratica o per  titolo  -  ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

 

Area 3a - Declaratoria:

 

appartengono  a quest'area i lavoratori capaci di eseguire  solo  mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

 Per  i  lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce  l'incarico  di capo,  i  contratti  provinciali  stabiliscono  un'apposita  maggiorazione salariale.

 

 

Norma transitoria.

 

I  contratti provinciali di lavoro, all'atto del loro rinnovo  e  comunque almeno 2 mesi prima della scadenza degli accordi di cui all'art. 88,  CCNL 10.7.2002   provvederanno  a  definire,  all'interno   di   ciascuna   area professionale, appositi livelli d'inquadramento e relativi  parametri  per quel  lavoratori  che  risultino avere retribuzioni pari  o  superiori  ai minimi  di  area  di  cui  all'art. 44 del CCNL  ma  inferiori  ai  salari contrattuali vigenti per i profili professionali corrispettivi.

 

Nelle  province in cui, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori ai minimi di area di cui all'art.  44 del CCNL, i contratti provinciali, prima di dare applicazione a  quanto  disposto  dal  precedente comma, provvederanno  a  definire  un programma  di  riallineamento contrattuale che, nell'arco di  vigenza  del contratto  provinciale stesso, porti all'inserimento  dei  salari  con  le modalità stabilite al precedente comma.

 

B) Operai florovivaisti.

 Gli   operai   florovivaisti  sono  inquadrati  in  "aree  professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

 Per  ognuna  delle aree il CCNL definisce le caratteristiche  generali  ed essenziali, nonché i corrispondenti profili professionali.

 Conseguentemente  la  classificazione degli operai  florovivaisti  è  così stabilita:

 

Area 1a - Declaratoria:

 

-     appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di  titolo  o  di specifiche  conoscenze e capacità professionali che consentono  loro  di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

Livello "a" - ex specializzato super:

 

-    ibridatore-selezionatore:   l'operaio   che,   con   autonomia  esecutiva  ed   elevata   competenza professionale  acquisita  per  pratica  o  per  titolo,  esegue  incroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;

-    conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio  che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva  ed   elevata  competenza professionale acquisita per pratica  o  per  titolo, oltre  alla  guida  e  all'uso  anche su  strada  di  macchine  agricole operatrici   complesse  che  svolgono  più  operazioni,  provvede   alla manutenzione  e  riparazioni ordinarie delle suddette  macchine,  svolge un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

-    conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio   che,   con   autonomia  esecutiva  ed   elevata   competenza professionale  acquisita per pratica o per titolo, oltre alla  guida  di autotreni,  autoarticolati o automezzi di portata  superiore  a  q.  75, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

-    aiutante di laboratorio: l'operaio   che,   con   autonomia  esecutiva  ed   elevata   competenza professionale  acquisita per pratica o per titolo  e  polivalenza  delle prestazioni,  esegue le operazioni di laboratorio riferite alle  analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

-    potatore "artistico" di piante: l'operaio   che,   con   autonomia  esecutiva  ed   elevata   competenza professionale  acquisita per pratica o per titolo,  esegue  la  potatura artistica figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto.

-    giardiniere: l'operaio   che,   con   autonomia  esecutiva  ed   elevata   competenza professionale  acquisita per pratica o per titolo, per la  realizzazione di  un  impianto  individua  i lavori di sistemazione  del  terreno,  le concimazioni  necessarie, i semi, i tipi di piante  e  l'eventuale  cura delle  malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole,  la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle  prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

-    conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di    e      grado,  con  autonomia  esecutiva  ed  elevata  competenza professionale,  manovra  e  controlla  i  dispositivi  che  regolano  il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e  alle necessarie   riparazioni  ordinarie,  svolgendo  un'attività  lavorativa polivalente.

 

Livello "b" - ex specializzati.

 -    vivaisti;

-    potatore;

-    innestatori e ibridatori;

-      preparatori   di  miscele  semplici  e  composte  per   trattamenti antiparassitari;

-    selezionatori di piante innestate;

-    conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;

-    conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;

-    meccanici;

-    elettricisti;

-    spedizionieri;

-    costruttori di serre.

 

Area 2a - Declaratoria:

 

appartengono  a  quest'area  i lavoratori che svolgono  compiti  esecutivi variabili  non  complessi  per la cui esecuzione  occorrono  conoscenze  e capacità  professionali - acquisite per pratica o per  titolo  -  ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

 

Livello "c" - ex qualificati super:

-    addetti agli impianti termici

-      aiuti  innestatori  in  grado  di  provvedere  autonomamente   alla preparazione delle marze.

 

Livello "d" - ex qualificati:

 

-    tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";

-    preparatori di acqua da irrorazioni;

-    irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;

-    imballatori;

-    conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;

-    trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

 

Area 3a - Declaratoria:

 

-    appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

Livello "e" - ex comuni.

 

L'individuazione di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a quelli   del   CCNL,  il  loro  inquadramento  nelle  aree  professionali,

l'attribuzione  dei parametri per ciascuno dei profili  sono  affidati  ai contratti provinciali.

 

Nei  contratti  provinciali dovranno essere precisate le mansioni  proprie dei   vivaisti  e  l'inquadramento  dei  "giardinieri"  il   cui   profilo professionale  non  corrisponda a quello individuato  per  il  giardiniere specializzato super.

   

Anticipi Trattamenti previdenziali:
Qualora legalmente attivabili in corso vigenza CPL si definiranno le modalità applicative .
Si richiede di istituire una tempificazione rapida nella compilazione da parte aziendale del modello retributivo OTI per la liquidazione dei trattamenti previdenziali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Costituire ai sensi dell’art.7 del CC.N.L. i Centri di formazione agricola, al fine di sviluppare la crescita professionale degli addetti e alla stabilizzazione dell’occupazione.