CONTRATTO
INTEGRATIVO PROVINCIALE
PROVINCIA
DI ENNA.
ACCORDO SIGLATO
IL_________________
PREMESSA
Il rinnovo del CPL nella nostra Provincia vuole essere uno strumento di tutela
generale del lavoro dipendente in agricoltura, ma anche occasione per
qualificare la contrattazione di secondo livello ed il sistema di relazioni in
ambito provinciale.
L’agricoltura Ennese in fase di trasformazione dovrà fare i conti con gli
appuntamenti che interesseranno il settore agricolo: l’allargamento
dell’Europa comunitaria a partire dal 2004 e la crescente domanda dei
consumatori sulla qualità dei prodotti.
A nostro avviso è necessaria una scelta più consapevole di riqualificazione
dell’ambiente e delle produzioni collegate direttamente all’immagine
ambientale così come deve essere garantita tracciabilità e sicurezza
alimentare.
Il modello che proponiamo è quello che può competere quindi sul piano della
qualità ed il lavoro anche dipendente assume un ruolo rilevante .
Vogliamo quindi mettere al centro del confronto la sicurezza sul lavoro, il
riconoscimento della professionalità, la formazione , il rispetto dei diritti e
delle tutele nonché il giusto compenso per la prestazione lavorativa.
Per avere un settore significativo occorre rendere attrattivo il lavoro in
agricoltura per le giovani generazioni e quindi nel contratto deve essere
riconosciuta l’esigenza di qualità della vita lavorativa e del valore del
lavoro in agricoltura.
CONTRATTO
PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI ENNA(CPL)
E REGOLAMENTO CIMILA
giorno
in Enna,
presso la sede dell’Associazione Provinciale Agricoltori, Via Duca Aosta 8,
tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Enna, rappresentata dal
Presidente_______________, assistito dal Direttore _____________________, dal
dr. ______________________; la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata
dal presidente -__________________, assistita dal direttore
_____________________; e
la Federazione provinciale FLAI-CGIL
(Federazione lavoratori Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig.Angelo
Lupo; la Federazione Agroalimentere Italiana
(FAI-CISL) rappresentata dal Segretario Sig. Massimo Bubbo; la Unione
Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal Segretario Sig.re
Vincenzo Savarino ad integrazione del C.C.N.L. si e’ stipulato il presente
Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da
valere in tutto il territorio della Provincia di Enna.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/2002, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., e per quanto previsto dell’attuale stesura dell’art. 2135 del Codice Civile, regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Enna.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale
economico unico da sempre adottati in Provincia di Enna per gli operai agricoli
e florovivaisti.
DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2006.
Il presente C.P.L. conserverà la
sua efficacia fino all’entrata in vigore del successivo così come previsto
dall’art. 88 del CCNL.
RELAZIONI SINDACALI
Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 01/01/2004, dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 e dell’allegato 4 del CCNL 10/07/2002.
L’osservatorio ha come scopi principali:
a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di Enna;
b) monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli RLS.
Al fine di consentire le funzionalità dell’Osservatorio si rinvia all’art. 6 e all’allegato 4 del CCNL.
Si conviene inoltre che copia della denuncia aziendale di cui all’art. 5 DLGS n° 375/93 sarà consegnata all’Osservatorio su richiesta dello stesso.
C.F.L.
Va
definito il salario provinciale in riferimento all'Art. 14 vigente CCNL.
Formazione
Essa dovrà essere orientata in particolare allo sviluppo della qualità,
tipicità e certificazione delle produzioni aziendali , all'innovazione degli
assetti produttivi e della ricerca in azienda in rapporto coi Centri di
Formazione Agricola , nonché al complessivo sviluppo della qualità del lavoro
ed alla professionalità del lavoratore ed in particolare delle lavoratrici .
Si dovrà prevedere il riconoscimento economico delle ore di corsi svolti
durante l'orario di lavoro ; così come si richiede di definire norme di
agibilità a corsi legati all'attività professionale del lavoratore ai quali
esso individualmente intenda partecipare, nonché di favorire l'
alfabetizzazione per lavoratori stranieri.
MERCATO DEL LAVORO
CHIAMATA NOMINATIVA
Preso atto delle vigenti disposizioni legislative sull’assunzione
nominativa e sull’avviamento al lavoro dei disabili le parti si obbligano a
concordare una norma applicativa entro la stesura definitiva del presente
contratto.
CONVENZIONI
A chiarimento dell’Art. 25 del CCNL si precisa che singole aziende o
gruppi di aziende possono proporre ai competenti uffici preposti
all’avviamento al lavoro programmi di assunzione di lavoratori a tempo
determinato, seguendo le procedure previste dallo stesso Art. 25 del CCNL. Le
Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime procedure,
operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli allevamenti zootecnici, al
fine di consentire loro l’effettivo godimento dei riposi.
ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell’ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle
parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie
occupazionali. I lavoratori assunti tramite tali accordi sindacali
potranno essere avviati con i criteri previsti al punto B ( convenzioni).
L'assunzione
degli operai agricoli OTD va effettuata per fase lavorativa. Di seguito
s'individuano le seguenti fasi lavorative inerenti alle principali colture
presenti in provincia di Enna:
AGRUMICOLTURA
Aratura,
zappatura, concimazione, potatura, trattamenti fito - sanitari, irrigazione,
raccolta, trasformazione, lavorazione.
VITICOLO
Lavori
colturali del terreno, concimazione, potatura verde, raccolta sarmenti,
trattamenti fito – sanitari, potatura estiva, legatura tralci, irrigazione,
raccolta, trasporto.
ORTICOLTURA
Sistemazione
del terreno impianto coltura, irrigazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta
lavorazione e trasformazione, trasporto.
CEREALICOLTURA
E FORAGGICOLTURA
Aratura,
semina, trattamenti fito-sanitari, raccolta trasporto e sistemazione dei
prodotti.
OLIVICOLTURA
Aratura,
concimazione potatura raccolta legna, trattamenti fito-sanitari, raccolta,
trasporto, lavorazione e trasformazione.
MANDORLICOLTURA
Aratura,
concimazione, potatura e raccolta legna, raccolta, trasporto, lavorazione e
trasformazione .
FRUTTICOLTURA
Aratura,
concimazione, potatura, trattamento antiparassitario e fito-sanitario, raccolta,
trasporto e sistemazione del prodotto;
AGRITURISMO
Tutte
le fasi lavorative dei vari periodi
delle attività stagionali.
ACQUICOLTURA
Tutte
le fasi lavorative dei vari periodi
delle attività stagionali
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti si impegnano che per aziende
che svolgono attività lavorative di
difficile classificazione, di comune
accordo , possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo
alla presenza delle R.S.A. e delle OO.SS. provinciali
firmatarie del presente contratto.
RIASSUNZIONE
Le
aziende Agricole si impegnano ad applicare l’Istituto della riassunzione
secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori
impegnati nella precedente annata agraria , compatibilmente con le esigenze
aziendali , salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria
volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione. La
disponibilità del lavoratore è da intendersi
riconfermata di anno in anno.
Al
fine del calcolo della riserva , la manodopera riassunta non costituisce quota
di calcolo.
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
Le parti s'impegnano di assumere tutte le
iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono ogni
diritto ai lavoratori extracomunitari e per sottrarre gli stessi dalle aree di
sfruttamento della clandestinità e di incomode controparte.
Le OO.PP. comunicheranno all'OSSERVATORIO
tutte le assunzione di lavoratori extracomunitari.
CATEGORIE DI OPERAI
AGRICOLI
In aggiunta all’art. 19 del CCNL, sono
confermati i seguenti comma:
“hanno inoltre diritto, a loro richiesta scritta, al passaggio a tempo
indeterminato gli operai che abbiano effettivamente lavorato o lavorino almeno
180 giornate nel corso dell’anno, anche non continuative, presso la stessa
azienda; tale richiesta deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto dal 4° comma dell’art. 19 del CCNL va esercitato nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto; qualora tale diritto non venga esercitato, l’operaio rimane a tempo determinato ad ogni effetto, fino alla maturazione del nuovo diritto.
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore
settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. In caso di ripartizione dell'orario di
lavoro in 5 giornate settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali,
l'orario è fissato in 7,48
per ogni giorno. Nel secondo caso le aziende, in base alle attuali norme
legislative dovranno comunicare all'INPS sei giorni previdenziali.
Le possibilità previste del CCNL per una
maggiorazione di orario di lavoro scaturite da oggettive esigenze produttive
aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU con le
OO.SS. firmatarie.
Le eventuali maggiorazioni di orario di
cui sopra verranno recuperate in altri periodi dell'anno sempre tramite apposito
accordo aziendale.
RIPOSO SETTIMANALE
In sostituzione dell’art. 32 del CCNL,
è confermato il seguente:
"Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, che deve coincidere con la domenica (per un totale di giornate 52
all’anno).
In caso di mancato godimento il riposo settimanale dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.
Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari mansioni anche a regolari turni , tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva, ma in regolare cadenza settimanale .
A tale fine il datore di lavoro, sentiti i
delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, le OO. SS. provinciali, adotterà
soluzioni idonee.
LAVORO
STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI
Dopo
il 4 comma dell’art.39 del CCNL sono confermati i seguenti:
“Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà
retribuito mensilmente.
Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza con le OO. SS. Provinciali -
E’ inoltre aggiunto il seguente comma: “agli operai occupati in regolari turni periodici, di oltre sei ore continuative è concessa una pausa intermedia retribuita di mezz’ora”.
TURNI DI LAVORO
Vi è la necessità di definire meglio l’articolo 39 e 40 del CC.N.L. sul
lavoro a turni e di stabilisce una maggiorazione sulla media prevista per il
turno notturno e/o festivo pari al ( 35+40+45= 120:3= 40>60%)=24
EROGAZIONE DEL SALARIO
In riferimento all’Art
46 del CCNL si riconferma l’erogazione mensile del salario di
competenza.
CLASSIFICAZIONE E
RETRIBUZIONE PER ETA’
In sostituzione dell’art. 53 del CCNL è confermata la seguente norma: “ la retribuzione degli operai con oltre 15 anni di età è pari al 100% previsto per ciascuna categoria e qualifica”.
COMMISSIONE PARITETICA
PROVINCIALE
Ai sensi del d.leg. 626/94 al fine di dare piena attuazione al decreto per la sicurezza sul lavoro le parti entro tre mesi dalla approvazione del presente CPL istituiranno la commissione paritetica prov,le, e per le piccole e medie imprese saranno istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Territoriali.
INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO
In relazione all’art. 59 del CCNL è istituita, nella provincia di Enna, la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.I.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n.1) che è parte integrante del presente C.P.L.
In applicazione dell’art. 59 del CCNL,
l’operaio a tempo indeterminato ha diritto, in caso di infortunio, al salario
per 15 giorni dedotta l’indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno
e per tutte le altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per
malattia ed infortunio, vale quanto previsto dall’allegato regolamento
della cassa extra-legem.
Le parti concordano che anche per gli
assunti con contratto di apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una
quota di retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.
QUOTA ASSOCIATIVA PER
SERVIZI CONTRATTUALI
È istituita a Enna la
quota associativa per servizi contrattuali provinciali, che è disciplinata dal
regolamento CIMILA che è parte integrante del presente CPL.
ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELLA C.I.M.I.L.A.
Per
il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si obbligano
a fornire alla Cassa medesima copia dei modelli DMAG contestualmente alla
presentazione all'INPS.
INDENNITA’
DI MENSA
L’indennità sostitutiva di mensa viene concessa agli operai e agli impiegati agricoli in sostituzione di un servizio di mensa o buoni pasto che il datore di lavoro , per sue esigente produttive ed economiche, non ritiene di adottare.
Pertanto nelle aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. €uro 6.50 giornaliere.
CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In sostituzione del 2° comma dell’art.
61 del CCNL, si conferma:
“In caso di cassa integrazione, l’azienda corrisponderà all’operaio
a tempo indeterminato una integrazione della indennità di legge pari alla
differenza di quanto percepito dalla cassa ed il salario contrattuale mensile di
qualifica al netto delle trattenute contrattuali e di legge: tale differenza
è riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto alla cassa
stessa.
L’azienda corrisponderà la
differenza suddetta ad ogni periodo di paga salvo eventuale conguaglio da farsi
al momento della corresponsione dell’integrazione da parte dell’INPS."
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Le parti convengono di dare piena
attuazione a quanto previsto dal punto b) degli ambiti di intervento
dell’osservatorio provinciale. Le parti convengono inoltre di rincontrarsi in
caso di modifiche legislative concernenti la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro per facilitarne la corretta applicazione.
Le parti si impegnano nell’ambito dei compiti dell’osservatorio provinciale
ad andare ad una riscrittura del presente articolo.
In relazione alla lettera b) dell’art.
65 e 66 del CCNL è confermato il comma seguente:
"Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a
mano concimi chimici e scorie Thomas, l’orario giornaliero di lavoro è di 4
ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 30 minuti."
In applicazione del 2° e 3° comma
dell’art. 66 del CCNL si conviene quanto segue:
"Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per quelli addetti
all’impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare eventuali
conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di un’opportuna prevenzione
sono concessi fino a due permessi retribuiti all’anno, al massimo di 4 ore per
visita preventiva da effettuare presso Centri di Medicina Preventiva, istituiti
presso le USL ove sono situate le aziende agricole. La visita deve essere
idonea a garantire il buon stato di salute del lavoratore.
Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della visita.
Allo scopo di valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.
A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso impegneranno i componenti la Commissione Provinciale di cui all’art. 4 del presente CPL.
Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.
La richiesta per l’intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta dal datore di lavoro.
In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale di azienda.
Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.), nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore (guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore, occhiali antischeggia, etc).
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di convincimento affinché le aziende provvedano a mettere a disposizione dei lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi forniti di cabine climatizzate.
Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.
I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia.
Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.
Ai lavoratori saranno forniti
gratuitamente dalle aziende agricole fino ad usura e nel numero massimo indicato
all’anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o due
camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle
frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio di
stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e dei
bidone del latte,
- se addetti all’espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari, all’uso
di diserbanti chimici, i necessari mezzi protettivi quali maschere, caschi,
stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;
alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o mammografico.
Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n. 1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Le interessate devono dimostrare all’azienda di avere effettuato la visita o l’esame per cui hanno ottenuto il permesso.
In applicazione del quarto comma dell’art. 66 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno. Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, programmati per l’anno in corso.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI
A TEMPO INDETERMINATO
In sostituzione del penultimo comma
dell’art. 71 del CCNL è confermato il seguente:
“L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di
conciliazione in sede sindacale) potrà tutelarsi a norma della legge
15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11/5/90 n. 108 i cui
diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i lavoratori con
rapporto a tempo indeterminato occupati in aziende anche inferiori a cinque
dipendenti”.
In aggiunta all’art. 71 del CCNL sono
confermati i seguente commi:
“in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato”
per:
- la sostanziale riduzione della superficie
aziendale o degli allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione
aziendale;
- l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il
rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali: figli,
fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in caso
di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado con il
proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori;
- all’operaio licenziato spetterà, oltre il trattamento di fine rapporto, una
indennità aggiuntiva di 7 giorni di salario per ogni anno di anzianità o sua
frazione e comunque non inferiori a 35 giorni salario.
Inoltre può essere licenziato il
lavoratore quando si verifichi la mancata osservanza di norme
igienico-sanitarie-ambientali che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi
danni per l’azienda.
COMUNICAZIONE
SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
La
comunicazione scritta per l’interruzione del rapporto di lavoro dovrà essere
inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli operai a tempo
determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai cinquanta giorni
e/o assunti con garanzie occupazionali .
DELEGATI DI AZIENDA
In sostituzione
del 1° comma dell’art. 77 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati
sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.
Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque essere nominato più di un delegato.
Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere nominati due delegati: in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3 delegati”.
In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell’art. 77 del CCNL si conferma la seguente:
esaminare con i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni”.
In aggiunta
all’art. 77 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma:
“Per l’assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori
dall’orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.
I rapporti fra
i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco
rispetto. L’assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà di regola
svolgersi in azienda."
RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI
AZIENDA
In aggiunta
all’art. 81del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma fuori
dall’ambito delle aziende stesse.
Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell’art. 81 del CCNL.
A norma dell’art. 81 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende.
Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale, è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’art. 81 del CCNL, una riunione da effettuarsi soltanto una volta all’anno durante l’orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda.
Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’art. 81 del CCNL.
Nelle stesse aziende saranno altresì
consentite n° 12 assemblee, non
retribuite, all’anno fuori dall’orario di lavoro”.
PERMESSI
SINDACALI
In sostituzione del 3° comma dell’art.
82 del CCNL è confermato il seguente:
“Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi sono di 7
ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un
quadrimestre”.
In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono
confermati i seguenti comma:
“Tutti i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano nella stessa persona, questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili retribuite.
Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare ai Corsi Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni all’anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio”.
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In applicazione dell’art. 84 del CCNL è
confermato il seguente:
“Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro
regolare delega con firma del lavoratore interessato, che autorizzi il datore di
lavoro alla trattenuta e al versamento, per
conto del lavoratore al sindacato da lui indicato”.
Detta trattenuta sarà versata al sindacato da lui indicato, mensilmente
accompagnata da relativa comunicazione o di apposito elenco, in presenza di più
lavoratori.
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In sostituzione dell’art. ____ del CCNL
è confermato il seguente:
“Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui
all’applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di mancato
accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni
Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di componimento.
In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali.
Non conciliandosi le parti nemmeno in questa
Sede, le vertenze dovranno essere demandate all’Ufficio Provinciale del Lavoro
e della M.O. per un ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla
Magistratura."
ARBITRATO
Entro il 31 marzo 2004 le parti si impegnano ad istituire un collegio arbitrale a norma dell’art. 411 del Codice di Procedura Civile al fine di dirimere le controversie di lavoro irrisolte in sede sindacale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.
A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato.
Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell’anno.
Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche nell’ipotesi che l’operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà (escluse malattie ed infortuni).
Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all’operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).
La procedura per l’applicazione del presente articolo è la seguente:
tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato l’impegno contemplato dal presente articolo, L’impegno reciproco deve risultare da atto scritto;
nel caso di eventuali divergenze in merito all’applicazione del presente articolo, le parti possono richiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali;
nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l’esame di possibilità effettive di procedere all’applicazione del presente articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l’accordo fra le parti.
PREMI DI PRODUTTIVITA’ -
L’operaio addetto al governo del bestiame avrà diritto:
al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;
ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per ogni vaccina coperta nell’azienda stessa, quando vi sia un toro in dotazione;
Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così stabiliti:
copertura vaccine = € 1,50 per ogni
copertura;
vitelli nati = € 2,50 per ogni vitello;
2% del latte munto = € 0,20 al Kg.
Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla non tradizionale ennese va ripartito fra tutti gli operai a tempo indeterminato occupati all’interno della stalla stessa.
SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI
Le parti convengono, in applicazione di
quanto previsto dal CCNL 10/07/2002 per istituire un salario provinciale per
obiettivi, collegato al raggiungimento di risultati economici, avendo riguardo,
ai seguenti settori produttivi:
Ortofrutta, allevamenti bovini, allevamenti suinicoli, florovivaismo e guardia
campestre
Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad
individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al reale
andamento economico delle aziende, non sia realizzabile in tempi brevi
l’elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s’impegneranno
nell’arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un
meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di
erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti
concordano sin da ora che dal 01/07/2003 venga erogato a tutti i lavoratori cui
si applica il presente contratto, una indennità pari a:
- €uro 50 lorde per i comuni A e B
- €uro 100 lorde per i qualificati e qualificati super
- €uro 150 lorde per gli
specializzati e specializzati super
in aggiunta al salario contrattuale mensile.
Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile.
CASSETTA SANITARIA E PRONTO
SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.
CONDIZIONI DI MIGLIOR
FAVORE
Le norme contenute nel presente Contratto
Provinciale di Lavoro non modificano le condizioni di miglior favore per i
lavoratori.
CIRCOLAZIONE STRADALE
CON MEZZI AZIENDALI
Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art. 129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n° 142 comma 9, n° 173, n.°186 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore stesso a lavori o a mansioni all’interno dell’azienda che non abbisognano della patente.
Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all’atto dell’incidente per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.
Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio dipendente mezzi, anche meccanici, in regola con le norme dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato e (il nuovo codice della strada patente a punti) e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.
Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o venisse condannato a seguito di mancato rispetto da parte del datore di lavoro nella assicurazione del mezzo meccanico o delle norme di legge saranno a carico dello stesso datore di lavoro.
Inflazione
Dpef
Aumento del 2,6% e 2,0% del salario
contrattuale rispettivamente per gli
anni 2004-2005 (tasso di inflazione programmata) in aggiunta al recupero dello
scostamento del biennio precedente (2002/2003).
Inoltre
si liquiderà, in unica soluzione, una tantum nella misura del 1% sulla
retribuzione percepita nell’anno 2002 come recupero tasso inflazionistico.
Aumento salario contrattuale
Si richiede un aumento pari al 7% dell'attuale salario contrattuale per tutti i
livelli.
Tabelle salariali:
Nell'impegno alla diffusione delle tabelle salariali si richiede che esse , una
volta raggiunto l'accordo , vengano inserite in un file di elaborazione con
copia da originale distribuito ad ogni organizzazione firmataria al fine di
superare i ripetuti problemi di arrotondamenti verificatesi con l'introduzione
dell' Euro.
Per quanto non previsto nella presente piattaforma si intende confermato quanto
in stesura CPL del 2000; parimenti le parti ,raggiunta l' ipotesi di accordo ,
sono impegnate a redigere la stesura definitiva del nuovo CPL.
Tabelle
salariali con aumento contrattuale richiesto (vedi allegati
A-B
)
Viene
istituito presso le aziende con presenza di almeno tre operai la figura del capo
operaio al quale spetta oltre la retribuzione del livello superiore anche il 10%
in più sulla retribuzione percepita quale indennità di funzione.
PERMESSI
PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
I
lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di
recupero scolastico di addestramento professionale , debbono presentare
all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato
dall'Ente o dalla scuola.
Tali
permessi saranno concessi per periodi strettamente necessario alla
partecipazione dei corsi Le ore impiegate dai lavoratori per corsi di formazione
e aggiornamento, concordate con l’Azienda e che si svolgono durante l'orario
di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.
Il
diritto al godimento dei
permessi per la recupero scolastico
è esteso ad ogni effetto anche agli operai
a tempo
determinato.
partecipazione
ai corsi
di
Trasformazione
del rapporto
Gli
operai a
tempo determinato che hanno effettuato
presso la
stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180
giornate di effettivo
lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto
in quello a
tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista
per gli operai
assunti originariamente a
tempo indeterminato. Il
diritto alla
trasformazione
del rapporto deve essere esercitato, a pena
di decadenza, entro
6 mesi
dal perfezionamento del requisito delle
180 giornate
di lavoro effettivo, mediante
comunicazione scritta da presentare al datore
di lavoro.
Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta
da parte del lavoratore, deve
comunicare agli Organi competenti
l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1)
agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
2)
agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
3)
agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai
Classificazione.
A) Operai agricoli.
relativi
parametri sono invece
affidati alla contrattazione provinciale
Area
1a - Declaratoria:
appartengono
a quest'area
i lavoratori in
possesso di
titolo o
di
Area
2a - Declaratoria:
appartengono
a quest'area
i lavoratori che svolgono compiti
esecutivi
Area
3a - Declaratoria:
appartengono
a quest'area i lavoratori capaci di eseguire
solo mansioni
Norma transitoria.
I
contratti provinciali di lavoro, all'atto del loro rinnovo
e comunque
Nelle
province in cui, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento,
B) Operai florovivaisti.
Area 1a - Declaratoria:
-
appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di
titolo o
di
Livello "a" - ex
specializzato super:
-
ibridatore-selezionatore:
-
conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
-
conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:
-
aiutante di laboratorio:
-
potatore "artistico" di piante:
-
giardiniere:
-
conduttore di caldaie a vapore:
Livello "b" - ex
specializzati.
-
potatore;
-
innestatori e ibridatori;
-
preparatori di
miscele semplici
e composte
per trattamenti
-
selezionatori di piante innestate;
-
conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;
-
conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;
-
meccanici;
-
elettricisti;
-
spedizionieri;
-
costruttori di serre.
Area
2a - Declaratoria:
appartengono
a quest'area
i lavoratori che svolgono compiti
esecutivi
Livello "c" - ex
qualificati super:
-
aiuti innestatori
in grado
di provvedere
autonomamente alla
Livello "d" - ex
qualificati:
-
tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
-
preparatori di acqua da irrorazioni;
-
irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
-
imballatori;
-
conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
-
trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area
3a - Declaratoria:
-
appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e
Livello "e" - ex
comuni.
L'individuazione di eventuali
e ulteriori profili professionali rispetto a
l'attribuzione
dei parametri per ciascuno dei profili
sono affidati
ai
Nei
contratti provinciali
dovranno essere precisate le mansioni proprie
Anticipi
Trattamenti previdenziali:
Qualora legalmente attivabili in corso vigenza CPL si definiranno le modalità
applicative .
Si richiede di istituire una tempificazione rapida nella compilazione da parte
aziendale del modello retributivo OTI per la liquidazione dei trattamenti
previdenziali.
Costituire
ai sensi dell’art.7 del CC.N.L. i Centri di formazione agricola, al fine di
sviluppare la crescita professionale degli addetti e alla stabilizzazione
dell’occupazione.