CONTRATTO INTEGRATIVO
PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIO
PALERMO, 30 MARZO 1994
Il giorno 30 Marzo 1994 in Palermo, presso la Sede della Presidenza
(Della Regione Siciliana)
tra
la delegazione Costituita dagli Assessori Regionali al Lavoro-
Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione,
all'Agricoltura e Foreste ed al Bilancio e Finanze
e
la FLAI - CIGL rappresentata da Giuseppe Caruana, Antonio Riolo e
Francesco Gioia;
la FISBA-CISL rappresentata da Armando Zanotti, Francesco Inguanti,
Giovanni Belluardo, Mario Venticinque e Rosario Leonardi;
la UISBA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Michele Acquisto,
Sebastiano Tallarita;
si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo
del contralto collettivo nazionale 13 Giugno 1991 per gli operai addetti
ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
PREMESSA
In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi fissati dalla premessa e dal
l'art. 2 del CCNL del 13.06.1991 le parti convengono che:
- gli
interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti alla
scelta di una programmazione complessiva
dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali,
assicurando il recupero delle zone interne e di quelle particolarmente
svantaggiate e devono tendere ad elevare l'indice di boscosità per
allinearlo alla media nazionale;
- l'intervento
forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un ruolo nuovo e
qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi,
contro ogni logica assistenziale e di spreco; la programmazione degli
investimenti nel settore deve prevedere interventi per la forestazione
protettiva e produttiva A tal fine deve essere indirizzata la redazione
degli strumenti di progettualità pianificati così come previsto nella
legislazione vigente;
- la
qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal
potenziamento dell'azione di tutela dell'ambiente e del servizio di
prevenzione e spegnimento degli incendi, quali strumenti che assicurino
una reale salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto
uomo-natura;
- l'azione
pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli
interventi forestali ad attività di indotto zootecniche ed agronomiche;
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le organizzazioni sindacali auspicano che disponibilità finanziarie
derivanti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie nonché del
bilancio ordinario della Regione, devono essere convogliate in un unico
strumento di intervento al fine di costituire la condizione essenziale
per il proseguimento di una politica di programmazione degli interventi
nel settore nel cui ambito devono 'trovare soluzioni le problematiche
del lavoro anche per consolidare una sostanziale stabilita degli
addetti.
ART.1
SFERA DI APPLICAZIONE
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con
gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed
idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono
disciplinati dal contratto collettivo nazionale 13.06.1991, e dal
presente contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori chiedono alla controparte,
la quale ne
prende atto, che venga prospettata agli organi competenti l'esigenza di
estendere
l'osservanza del presente contratto alle imprese che eseguano eventuali
lavori
forestali in appalto per conto dello Stato o della Regione.
- Le
parti convengono di stralciare dal presente contratto i rapporti di
lavoro concernenti gli impiegati, non essendo questa parte applicabile
all'Amministrazione forestale regionale. Le 00.55. si riservano di
trattare questa parte con datori di lavoro privati.
ART.2
OSSERVATORIO REGIONALE
Nell'ambito della Regione Siciliana, si costituisce l'osservatorio
regionale del settore.
Dell'osservatorio regionale, il cui coordinamento viene individuato nel
competente Assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico i
rappresentanti delle 00.DD. e delle 00.55. stipulanti.
L'osservatorio avrà tra l'altro il compito di:
- esaminare
i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate
realtà territoriali legati alle attività forestali nell'ambito delle
risorse finan7iarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
- analiz7~e
le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi
formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato
del lavoro;
L'osservatorio si riunirà almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta una
delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni riunione verrà redatto
apposito verbale.
ART.3
CICLO LAVORATIVO E DURATA
Nel
le ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di
intervento di durata pari o inferiore a 51 giornate lavorative utili ai
fini previdenziali i datori di lavoro si impegnano ad assumere i
lavoratori con rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 51
giornate lavorative, per ogni turno di lavoro.
ART.4
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In relazione ai piani e programmi di intervento della amministrazione
forestale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, i
lavoratori gia iscritti nei contingenti di cui all'art. 29 della L. r.
11/89, nonché quelli delle fasce di cui all'art. 6 della L.r. n. 66/81 e
successive modificazioni, in aggiunta anche alle eventuali qualifiche
possedute avranno attribuita la dizione di "addetti alle attività
forestali".
I lavoratori esclusi dalle suddette garanzie, che alla data del 31/12/93
abbiano prestato almeno un turno di lavoro alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale, in aggiunta anche alle eventuali
qualifiche possedute avranno attribuita la dizione di "addetti ai
cantieri forestali".
ART.5
QUALIFICHE
DEGLI OPERAI
Al fine di procedere ad una razionaliz7azione dell'assetto delle
qualifiche nel settore, onde meglio raccordarli ai piani ed ai programmi
di intervento dell'attività forestale in Sicilia, nonché alla effettiva
valorizzazione delle stesse professionalità, le parti convengono di
costituire un'apposita Commissione regionale paritetica tra
rappresentanti dell'Amministrazione Regionale e delle (>0.55. che entro
30 giorni dalla stipula del presente Contratto integrativo dovrà
individuare, all'interno dei livelli disciplinati dal CCNL vigente, le
relative figure professionali con particolare riferimento alla realtà
isolana. Detta classificazione deve comprendere tutte le figure
professionali inquadrabili nel livello di competenza riconducendo ad una
sola qualifica profili e/o mansioni omogenei e/o similari.
Le Commissione provvederà anche ad individuare tempi e modalità per
l'acquisizione delle nuove qualifiche.
Nelle more della definizione dei lavori della predetta Commissione viene
congelata la situazione esistente.
Tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento
nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati.
I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui all'
art. 6 della L.r. 66/81, per la continuità dell'attività svolta e per la
professionalità acquisita, sono inquadrati dall'entrata in vigore del
presente contratto qualora già non ne facciano parte, nel 2~ livello,
"operai qualificati", di cui all'arL 47 del CCNL vigen te.
ART.6
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
Le ripartizione del predetto orario viene effettuata dal lunedì al
venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal
lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli incendi (maggio -
ottobre), l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni con turni
che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica
e giorni festivi.
Eventuali altre deroghe dovranno essere concordate con le organizzazioni
sindacali firmatarie.
La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine,
pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze
sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di
Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti.
Nel periodo maggio - ottobre il nastro' lavorativo giornaliero potrà
essere effettuato, a giudizio della direzione lavori, sentite le R.S.A.
e le OO.SS Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro
pomeridiano.
ART.7
REPERIBILITA'
Per
i periodi di prevenzione e spegnimento degli incendi (1 maggio - 31
ottobre),
a predeterminati contingenti di operai occupati nei cantieri Forestali
potrà essere
richiesta la reperibilità nell'arco temporale delle 24 ore.
I lavoratori, in tal caso, hanno diritto ad una indennità pari al 10%
della
retribuzione oraria commisurata a paga base e contingenza.
ART.8
INDENNITA' PER I MULATTIERI
Per
gli operai con mansioni di mulattiere che mettono a disposizione il mulo
e per quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione
globale viene maggiorata, rispettivamente del 20% e del 5% rispetto a
quella fissata per l'operaio specializzato.
ART.9
INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI
A) Lavori
pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
- conduzione
di trattori e ruspe;
- lavori
di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla
preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccole
profondità;
abbattimento di alberi con mezzi non meccanici. B) Lavori nocivi e
disagiati
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede
l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
Si considerano disagiati i lavori in acqua, quelli eseguiti in alta
montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed il
lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui al presente articolo
per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e
fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera
Tale limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli
incendi, per i normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro
degli addetti alle
torrette di avvistamento.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate
competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla retribuzione globale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori di spegnimento incendi: 15%;
c) lavori in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da m. 1.000
a m. 1.500 s.l.m.; 10% per i lavori che si svolgono oltre i 1.500 m.
s.l.m.;
d) lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento: 5%.
Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli
attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli
stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una
indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al
giorno.
I lavoratori addetti ai lavori pesanti, nocivi e disagiati, verranno
dotati di mezzi di protezione, così come previsto dalle norme INAIL.
ART.10
RICOVERI E SERVIZI
I
cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di
fortuna, di spogliatoi e di servizi igienici.
Ad ogni squadra deve essere assegnata una cassetta di pronto soccorso
fornita di tutte le specialità sanitarie all 'uopo occorrenti.
I lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti
gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti
impermeabili.
Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali
antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli
incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli
indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali
lavorazioni.
ART.11
MODALITA' DI PAGAMENTO
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del
CCNL 13.06.91. la corresponsione della retribuzione mensile deve essere
effettuata non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si
riferisce.
NOTA A VERBALE
Le parti, relativamente agli aumenti retributivi previsti dal CCNL
13/6~1 per i lavoratori addetti ad attività
di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria, recepito con Deliberazione n. 348 del 18/11/92
della Giunta Regionale, convengono per l'erogazione, una tantum, ad ogni
singolo lavoratore impiegato dall'Amministrazione forestale dall'1/1/9l
al 31/12/92, la somma di £. 50.000 per l'anno 1991 e di £. 115.000 per
l'anno 1992 per ciascun turno di lavoro di 51 giornate lavorative
effettuato.
Al pagamento si farà fronte con apposita norma legislativa e previa
individuazione da parte del competente Assessorato Bilancio delle
procedure da udlizz~u~ per la erogazione delle somme concordate.
ART. 12
INFORTUNIO SUL LAVORO
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del datore di lavoro,
in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del trattamento
corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia del
giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R.
30.06.l%5 n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui
si è verificato l'infortunio.
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto integrati vo verrà corrisposto, nei primi tre giorni di
assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento economico
pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dal l'INPS a
partire dal quarto giorno.
ART. 13
PARI OPPORTUNITA'
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alla
raccomandazione CEE 13.12.84, n. 635 e delle disposizioni legislative in
tema di parità uomo~donna (leggi 903(77 e 125/1991) attività
di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a
favore del personale femminile.
ART. 14
DELEGATI DI CANTIERE.
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a
50 operai, può
essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione
dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante
assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello
indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti
sindacali per ciascuna Organizzazione.
Tutela del delegato.
Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal
cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da
sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per
motivi attinenti l'attività sindacale svolta Durante il rapporto di
lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono
essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
Compiti dei delegati di cantiere.
I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante
per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale
vigente;
b) discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante
questioni riguardanti l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il
programma organizzAtivo del cantiere;
c) definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli
obblighi derivanti dall'art. Il della legge 11.3.1970, n. 83;
d) esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale
rappresentante misure integrative in materia di trasporto, mensa,
logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc.;
Permessi sindacali.
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo
dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli
operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali
e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni
lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i
dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere i permessi
retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell' arco
di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.
I dirigenti sindacali di cui al comma i del presente articolo hanno
diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad
attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni all'anno.
Per esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono
presentare all'Azienda la richiesta dell'Organi7zazione sindacale cui
appartengono sia essa nazionale, regionale o provinciale.
ART. 15
PERMESSI SINDACALI REGIONALI
Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente
contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività
sindacali nell'ambito del territorio Regionale, potrà avvalersi di un
monte ore quantificato e convenuto pari a 2000 ore per 0.S. da
utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo
modalità da concordare tra le parti.
ART. 16
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA
Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui
all'art 27 del CCNL 13/06/91, che deve essere trattenuto dai datori di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni
sindacali nazionali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le modalità e
nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene
confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di £. 80 per ciascuna giornata
lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto integrativo.
ART. 17
QUOTE SINDACALI
Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una
trattenuta nella misura dell'1% sull'importo della retribuzione netta
liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate
dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di
lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni
sindacali contraenti comunicheranno.
ART. 18
STATUTO DEI LAVORATORI
In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è
regolato dal presente contratto integrativo si intendono pienamente
operanti le norme della legge 20/5/197O, n. 300 e si riconosce inoltre
il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i
lavoratori le funzioni istituzionali.
ART. 19
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazioni con
decorrenza dall'1/1/94 e scadranno il 31/12/95.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora
non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi
prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R..
ART. 20
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo, e
fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni
del CCNL 13/06/91.
NOTA A VERBALE DELLE 00.SS. REGIONALI FLAI~CGIL FISBA-CISL UISBA- UIL
Le OO.SS.
tenuto conto che il progressivo assottigliarsi delle risorse economiche
e le conseguenti scelte di bilancio dell'Assemblea Regionale per il 1994
rischiano di ripercuotersi negativamente sulla occupazione
nell'amministrazione forestale; considerato che questa fase di
difficoltà finanziaria può manifestarsi anche l'anno prossimo; assumono
la scelta di rinviare ad altro momento la richiesta di aumenti
retributivi nell'ambito del presente CIRL al fine di privilegiare
l'occupazione in questa fase di crisi nella nostra Regione.