PREMESSA
Le parti preliminarmente concordano di aderire alla premessa del CCNL
16/7/98, nella quale si pone come obiettivo la valorizzazione in tutti i
suoi aspetti delle molteplici funzioni della risorsa bosco.
E con riferimento alla struttura della contrattazione così come pattuita
dall'art.2 del predetto CCNL convengono che:
Gli interventi nel settore, in considerazione degli squilibri
attualmente esistenti, devono essere articolati in stretto raccordo
con la progettualità più complessiva finalizzata a valorizzare il
territorio e il tessuto produttivo siciliano; a tutelare l'ambiente
e a sviluppare il patrimonio boschivo sia in termini di ampliamento
della superficie boscata, sia in termini di adeguamento della rete
dei servizi alle nuove funzioni, ma anche ai valori attribuiti al
bosco.
In particolare va rafforzata l'azione di tutela dell'ambiente e del
paesaggio, attraverso la ricerca di strumenti innovativi e di scelte
politiche idonee a consentire un'efficace prevenzione contro gli
incendi boschivi e l'erosione del suolo.
Per traguardare detti obiettivi, è altresì necessario, non solo
esaltare il ruolo degli attuali addetti, il cui inserimento nel
settore deve avvenire in funzione delle scelte innovative e delle
nuove e molteplici esigenze tecniche e produttive dell'intervento,
ma anche realizzarne il rafforzamento in termini qualitativi come
maggiore stabilità, crescita professionale, riconoscimento delle
esperienze acquisite.
Le OO.SS. sulla base di quanto contenuto in premessa e tenuto conto
dell'attuale normativa regionale e dei recenti orientamenti maturati a
livello di U.E., intendono qualificare il presente CIRL come strumento
di nuovo confronto con il Governo Regionale e le Istituzioni per
definire nuove scelte di politica forestale idonee a recuperare la
valenza economica e strategica del comparto, potenziare la tutela
dell'ambiente e del territorio, specie nelle zone interne e di montagna,
assicurare alla forza lavoro forestale un tenore di vita e di reddito
più elevato.
Auspicano, inoltre, che le disponibilità finanziarie derivanti da Leggi
Regionali, Nazionali e della U.E., dai proventi derivanti da beni e
servizi prodotti dall'Amministrazione Forestale, come da altre fonti,
siano disponibili in tempi utili e compatibili con la progettualità
annuale e poliennale, con una semplificazione delle procedure di spesa,
nonché canalizzate in un unico strumento di intervento che si individua
nei livelli gestionali dell'Amministrazione Forestale.
Le parti convengono sull'opportunità che lo strumento contrattuale sia
funzionale a traguardare anche i seguenti obiettivi:
a) omogeneizzare
in tutto il territorio regionale l'applicazione delle parti economiche e
normative.
b) Rispondere
all'esigenza di aumentare gli spazi contrattuali per meglio adeguarne
gli istituti alle esigenze delle singole realtà provinciali, attualmente
penalizzate da troppe norme vincolanti, e pertanto, restituire al CIRL
la funzione prioritaria di fonte normativa in materia di lavoro.
c) Attuare
un tavolo Istituzionale di relazioni sindacali moderno sia a livello
regionale che periferico, prevedendo per il livello provinciale e su
materie specifiche e flessibili la possibilità di delega.
d) Migliorare
gli istituti economici e normativi al fine di tutelare adeguatamente sia
i salari che i diritti dei lavoratori.
ART. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con
gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed
idraulico - agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono
disciplinati dal CCNL 01/01/1998-31/12/2001 e dal presente contratto
integrativo regionale.
Nel caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad imprese
singole od associate, ivi comprese le cooperative, dovrà essere prevista
nel capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL
vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi
previdenziali
DICHIARAZIONE A VERBALE
In previsione della riforma della previdenza agricola, qualora venisse
elevato rispetto all'attuale numero di 51, il
tetto delle giornate minime per avere acceso ai benefici previdenziali
ed assistenziali, l'Amministrazione, su richiesta dei sindacati si
impegna ad adoperarsi affinché il turno minimo possa essere elevato alle
nuove disposizioni previdenziali.
ART. 2
RELAZIONI SINDACALI
E SISTEMA DI INFORMAZIONE
Nell' ambito della Regione Siciliana, si costituisce IL Comitato
Paritetico Regionale che oltre a realizzare il sistema di informazioni
previsto dal1'art.3 del CCNL, svolgerà la funzione di osservatorio.
Il comitato regionale, è coordinato dall'Assessore regionale
all'Agricoltura e Foreste, o suo delegato, ed è composto da un numero
uguale di rappresentanti della Amministrazione Forestale e delle OO.SS.
stipulanti.
Il Comitato avrà tra l'altro il compito di:
esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle
diversificate realtà territoriali legate alle attività forestali
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e di verificare lo
stato di attuazione;
analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i
programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative
sul mercato del lavoro, l'articolazione dei distretti forestali Ai
fini di una analisi compiuta l'AMMINISTRAZIONE FORESTALE si impegna
a fornire, trimestralmente, anche a livello territoriale, dati
riassuntivi articolati per distretto e per qualifica, riguardanti il
monte giornate utilizzato ed il numero degli operai avviato;
promuovere
le attività collaterali e complementari previste dall'art. 14 della
L.R. 16/96;
promuovere
i bisogni formativi dei lavoratori;
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie esistenti,
anche al fine di destinarne una quota annua, in funzione dei bisogni
formativi, per gli operai inseriti nei contingenti;
svolgere compiti di vigilanza
sulle attività di
gestione del D.L.vo. 626/94 in materia di norme relative alla
sicurezza dei lavoratori, anche in relazione agli indirizzi espressi dal COM.PA.RE.
Verificare l'opportunità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art.17
della L 56/87, fermo restando che potranno essere utilizzati
esclusivamente lavoratori inseriti nei contingenti di cui ai punti b) e
c) dell’art.46 della L.R 16/96 e i lavoratori inseriti nelle graduatorie
previste dall'art.49 della L.R.16/96.
Il comitato si riunirà almeno tre volte l'anno: entro il mese di
dicembre (ad inizio dell'attività annuale), entro il mese di maggio
(prima dell'apertura della campagna antincendio), ed entro la fine del
mese di settembre, ed ogni. qualvolta una delle parti ne farà esplicita
richiesta; di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.
Viene demandata in sede territoriale la possibilità di effettuare
confronti tra le rappresentanze periferiche delle parti stipulanti il
presente CIRL, tramite l'istituzione di Comitati Paritetici Provinciali
al fine di raggiungere accordi su: tipologia degli interventi,
fabbisogni occupazionali, esigenze formative, nonché su quanto faccia
specifico riferimento all'organizzazione del lavoro.
Il Comitato Provinciale sarà presieduto dall'Ispettore Riparti mentale
delle foreste e sarà composto da un eguale numero di rappresentanti
degli uffici periferici dell'Amministrazione Forestale e delle 00.SS.
Delle sedute verrà redatto apposito verbale.
ART.3
CICLO LAVORATIVO E DURATA
MINIMA DEI RAPPORTI A TERMINE
I cicli lavorativi avranno la durata prevista dalla L.R. n° 16/96.
Per i lavoratori appartenenti alle fasce di garanzia occupazionale, le
richieste verranno effettuate prevedendo già l'espletamento delle
giornate garantite; le giornate potranno di norma essere effettuate
continuativamente fino al soddisfacimento delle garanzie, od in più
soluzioni secondo le necessità dell'Amministrazione, resta ferma di
norma la durata minima di ogni ciclo non inferiore a 51 giornate
contributive.
Per i lavoratori non compresi nelle fasce di garanzia occupazionale
previste dalla L.R. n° 16/96,
nel caso in cui dovessero effettuarsi per gravi e giustificati motivi,
avviamenti di durata inferire al turno di lavoro, l'Amministrazione
Forestale si impegna a far completare il turno di lavoro, anche
attraverso riassunzioni successive, e nella richiesta di avviamento sarà
riportata la dizione specifica "per completamento turno". Per i
lavoratori di cui all'art.49 della L.R. 16/96 la previsione temporale
della L. n° 205
del 12/04/1962 deve intendersi non conteggiando festivi e le giornate
non lavorate per cause non dipendenti dalla volontà
dell'Amministrazione.
ART.4
QUALIFICHE DEGLI OPERAI
In considerazione della non omogeneità delle figure professionali
esistenti sul territorio regionale, in sede di Comitato Paritetico
Regionale, si procederà , entro tre mesi dalla stipula del presente
contratto, a definire i profili corrispondenti ad ogni qualifica e
quindi ad accorpare le stesse in modo da rendere uniforme in tutto il
territorio l'avviamento per qualifiche da parte dell'Amministrazione
Forestale.
Ad integrazione delle figure professionali previste dall'articolo
49 del CCNL del
01/01/98 - 31/12/2001 ed all'interno dei livelli previsti, vengono
inserite le seguenti qualifiche per le quali si esplicitano le mansioni:
4° livello/ Operai specializzati super, parametro 123
Capo squadra forestale
Operatore per la lotta biologica
Manutentore impianti computerizzati
3° livello / Operai specializzati, parametro 116
addetto allevamento, governo, custodia, addestramento e sella
animali;
addetto centri radio operativi;
addetto guida autobotti e mezzi tecnici speciali;
addetto museo agro - forestale;
carrozziere - elettrauto;
costruttore muretti a secco;
addetto al decespugliatore meccanico;
fabbro;
guida naturalistica;
mulattiere;
Antennisti installatori
Riparatori radio
Intrecciatori
di fibre vegetali
2° livello / Operai qualificati, parametro l08:
addetto alle squadre di pronto intervento;
addetto alla realizzazione di opere sussidiarie;
addetto alle torrette di avvistamento incendi;
vivaista
qualificato.
Per particolari
esigenze dell'Amministrazione potrà utilizzarsi la mansione di capo
operaio così come previsto dall'art.49 del CCNL, sentite le OO. SS.
Provinciali.
Tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento
nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati.
I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui alla
L. R. n°16/96
sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente contratto, qualora
già non ne facciano parte, nel 2° livello, “operai qualificati”, di cui
all'articolo 49 del C.C.N.L..
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano in sede di paritetica ad individuare tra i
lavoratori dell'antincendio qualificati
(ASPI e Addetti alle torrette di avvistamento incendi) eventuali figure
che potrebbero entrare nel livello degli specializzati.
ART. 5
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Gli addetti alle squadre di pronto intervento, durante le ore di lavoro
in cui non sono impegnati in attività di spegnimento incendi, potranno
essere utilizzati in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali,
piccole opere di manutenzione stradale, nonché a momenti formativi
previsti dalla normativa vigente, con modalità applicative da definire
in sede provinciale.
Nelle torrette di avvistamento incendi durante le ore notturne, il
servizio di norma dovrà essere svolto da due unità.
Allo scopo
di migliorare il servizio sulle autobotti, sulle medesime potranno
essere utilizzate contemporaneamente due unità, in difetto di
qualificati di cui alla lettera b dell'art 56 della
L.R 16/96, anche mediante la utilizzazione di un operaio della squadra
di pronto intervento.
Gli O.T.D. dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli
operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta
dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.8 del CCNL
Al fine di razionalizzare l'utilizzo della manodopera nei cantieri
forestali, gli operai delle fasce previste dalla L.R. n° 16/96
potranno essere distribuiti nei cantieri previsti nel distretto di
appartenenza, in funzione delle esigenze dell'amministrazione previo
accordo con le OO.SS
ART. 6
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La ripartizione del predetto orario può essere effettuata dal lunedì al
venerdì o dal lunedì al sabato, di ciascuna settimana secondo le
esigenze dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le O0.SS.
Provinciali.
Per i lavoratori del contingente antincendio, l'orario contrattuale sarà
distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro
di alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.
La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine,
pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze
sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di
Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti, comunque non è
consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durate le pause
intermedie.
Nel periodo maggio - ottobre - il nastro lavorativo giornaliero potrà
essere effettuato, a giudizio della direzione dei lavori, sentite le
R.S.A. e le OO.SS. Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e
l'altro pomeridiano.
ART. 7
REPERIBILITA'
L'Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio può
richiedere nell'arco temporale delle 24 ore la reperibilità ai
lavoratori appartenenti al relativo contingente antincendio di cui al
titolo III Cap. II L.R. 16/96 e successive integrazioni, semprecché
risultino avviati in questo caso al lavoratore spetta l'indennità
prevista dall'art. 56 del CCNL.
La reperibilità va comunicata al lavoratore, salvo caso di pericolo
imminente, almeno 12 ore prima da quando deve rendersi disponibile. Dal
momento della chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di
raccolta entro 30 minuti, la reperibilità potrà essere richiesta per non
più di sei giorni al mese. Per rispondere alle esigenze tecnico
organizzative, in caso di necessità impreviste, per non più di sei
giorni al mese, durante tutto l'arco dell'anno, agli OTI può essere
chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra, In caso di
chiamata agli operai verrà corrisposta, per le ore di lavoro prestate la
paga prevista dal CCNL e dal presente CIRL.
ART.8
INDENNITA' PER I MULATTIERI
PER I CAPI SQUADRA E PER I CAPI OPERAI.
Per gli operai con qualifica di mulattiere, che mettono a disposizione
il mulo, la misura del minimo nazionale conglobato più il salario
integrativo regionale viene maggiorata del 35%.
Per gli operai con qualifica di capo squadra, la misura del minimo
nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale viene
maggiorata del 5% rispetto a quella fissata per la qualifica di
appartenenza, semprecché svolgano effettivamente le funzioni di capo
squadra.
Per gli operai con la qualifica di capo squadra ai quali viene
attribuita la mansione di capo operaio, la misura del minimo nazionale
conglobato più il salario integrativo regionale viene maggiorata del 10%
rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, semprecché
svolgano effettivamente la mansione di capo operaio.
ART. 9
INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI
E DISAGIATI E INDENNITA' ATTREZZI
A) Lavori
pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
conduzione di trattori e ruspe;
lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi
alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di
piccola profondità;
abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi
forestali su alberi;
l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.
B) Lavori nocivi
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede
l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
C) Lavori
disagiati Si considerano disagiati:
i lavori in acqua;
i lavori eseguiti in alta montagna;
le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; il lavoro degli
addetti alle torrette di avvistamento;
quelli che comportano l'uso della motosega e del decespugliatore
meccanico
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A) e B)
del presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa
intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione
giornaliera.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera
C) del presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da
calcolare sul minimo nazionale conglobato più il salario integrativo
regionale
a) lavori
in acqua: 10%;
b) lavori
in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da m. 1000 a m. 1.500
s.l.m.; 10% per ~vo~ che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l. m.;
c)
motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 5%
Agli operai addetti all'avvistamento degli incendi, allo spegnimento
incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il
trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai
centri operativi compete una indennità onnicomprensiva di quanto
previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/1998 - 31/12/2001
calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo
regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Per
gli addetti alla guida delle autobotti della capacità di almeno 8000
litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del
minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.
Nel caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità
omnicomprensiva prevista al comma precedente, si applicano le
maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL; tale maggiorazione è
omnicomprensiva anche della indennità prevista dall'art 57 del CCNL.
Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli
attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli
stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una
indennità per logorio attrezzi nella misura di £.500 al
giorno.
ART. 10
RICOVERI E SERVIZI
Ai lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti
gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti
impermeabili.
Al lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali
antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli
incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli
indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali
lavorazioni.
I luoghi di lavoro, così come definiti dall'art.30 del D.L.vo. 626/94,
verranno adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle
successive modifiche ed integrazioni
L'amministrazione si impegna, tramite i propri Uffici periferici e
d'intesa con le OO.SS., ad individuare le strutture già esistenti
utilizzabili come ricovero ad uso mensa, a localizzare gli altri siti
adattabili a tale scopo e a predisporre un'azione progettuale per la
realizzazione di tali strutture.
ART. 11
RETRIBUZIONE
La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così
determinata:
Per gli OTI
a) dal
salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001
b) Dal
salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione
annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura
dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.
c) Dalla
indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla
anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno
maturato e sino ad un massimo di 16 anni.
In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il
settore, l'Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare
per ogni ufficio periferico una perizia unica che preveda attività
lavorative su 12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un
unico capitolo di bilancio al fine di superare il frazionamento e i
ritardi nel pagamento degli OTI.
Per gli OTD
a) dal
salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998 -
31/12/2001
b) Dal
salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione
annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del
1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.
La corresponsione della retribuzione sia per gli OTI che per gli OTD
deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello
cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine
del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa.
DICHIRAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che può derogarsi dai tempi di pagamento delle
retribuzioni previsti al precedente art. 11 esclusivamente per cause di
forza maggiore.
ART. 12
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA
Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto
integrativo, in caso di malattia debitamente certificata avranno diritto
per ogni turno di lavoro a recuperare i primi tre giorni di assenza.
Qualora per fatto non imputabile al lavoratore e/o per causa di forza
maggiore, non si potesse procedere al recupero, l'Amministrazione
Forestale corrisponderà per i primi tre giorni di malattia un
trattamento economico pari all'indennità giornaliera di malattia
corrisposta dall'INPS a partire dal quarto giorno. Relativamente
all'infortunio le parti, tenuto conto di quanto previsto dal precedente
CIRL, nonché dall'evoluzione legislativa intervenuta ed in itinere in
materia di previdenza ed assistenza agricola, nell'intento di pervenire
ad una regolamentazione più compiuta dell'intera materia, ivi compreso
ulteriori approfondimenti presso gli enti previdenziali interessati,
convengono di demandare al Comitato paritetico Regionale di cui all'art
2 del presente CIRL la definizione di quanto oggetto del presente comma
entro sei mesi dalla stipula del presente contratto.
Nelle more, continuerà ad applicarsi il disposto di cui al primo comma
dell'art 12 del CIRL
ART. 13
PARI OPPORTUNITA'
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alle
raccomandazioni CEE 13/12/84, n.653 e delle disposizioni legislative in
tema di parità uomo - donna (leggi 903/77 e
125/1991) attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di
azioni tendenti a favorire le pari opportunità.
ART. 14
DELEGATI DI CANTIERE
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai,
può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna
Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto
integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli
raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello
indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti
sindacali per ciascuna Organizzazione.
Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal
cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da
sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per
motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del
delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a) intervenire presso il
datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il
contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b) discutere con il
datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardante
l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo
del cantiere;
c) definire con il datore
di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi derivanti
dall'art. Il della legge 11/03/1970, n.83;
d) esaminare e concordare
con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante misure
integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori
pesanti, nocivi e disagiati, ecc;
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo
dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli
operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali
e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni
lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i
dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per delegati di cantiere i permessi
retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell'arco
di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.
I dirigenti sindacali di cui al comma 1 del presente articolo hanno
diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad
attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni all'anno. Per
esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono
presentare all'Amministrazione Forestale richiesta dell'Organizzazione
sindacale cui appartengono sia essa nazionale, regionale o provinciale.
I lavoratori hanno diritto a 13 ore annue di permessi sindacali da
fluire all'interno della unità produttiva dove prestano lavoro.
Il presente articolo sostituisce i punti B e C dell'art.4 del CCNL
01/01/98 - 31/12/2001.
ART.
15
PERMESSI SINDACALI REGIONALI
Ciascuna delle Organizzazione Sindacali firmataria del presente
contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività
sindacali nell'ambito regionale, potrà avvalersi di un monte ore
quantificato e convenuto pari a 3000 ore per O.S. da utilizzare sotto
forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo le seguenti
modalità:
1) il
monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola
Organizzazione firmataria.
2) Ciascuna delle OO. SS.
comunicherà entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno l'eventuale
distribuzione semestrale per ogni Provincia delle ore da utilizzare sino
al massimo delle 3000 spettanti in sede regionale per ciascuna. Nel caso
in cui entro i termini stabiliti non dovesse pervenire alcuna
comunicazione si intenderà tacitamente rinnovata quella del semestre
precedente.
3) La comunicazione verrà
fatta con espresso richiamo al presente articolo. Analogamente almeno 15
gg. prima rispetto alla data di fruizione ogni OO.SS. interessata
richiederà espressamente il permesso sindacale, indicando il nome del
lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono
utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere
detta attività.
4) Le
suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo
del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di
ore.
5) Le
comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno inoltrate, a firme del
Segretario responsabile statutariamente della struttura regionale
dell'O.S. interessata, alla Direzione Regionale delle Foreste che si
farà carico di trasmetterle all'Amministrazione periferica di
competenza.
6) A
conclusione di ogni periodo di finizione dei permessi le OO.SS.
beneficiarie attesteranno, attraverso comunicazione scritta, che
l'utilizzo del permesso nel periodo richiesto è avvenuto per lo
svolgimento dell'attività sindacale.
ART. 16
CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO -
RIMBORSO CHILOMETRICO
L'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto
( art. 54 CCNL/98 ) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la
distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il
centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa
Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove
risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro.
Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro,
calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi
forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno,
quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro.
Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre
da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la
distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando
tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con
mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi
medesimi.
ART. 17
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA
CONTRATTUALE REGIONALE
Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui
all'art. 29 C.C.N.L. 01/01/98 31/12/2001, che deve essere trattenuto dai
datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle
Organizzazioni sindacali nazionali FLAI - CGIL,
FISBA - CISL e UISBA
- UIL con le modalità e
nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene
confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di £.80 per ciascuna giornata
lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto integrativo.
ART. 18
QUOTE SINDACALI
il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una
trattenuta nella misura dell' 1% sull'importo della retribuzione netta
liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate
dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di
lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni
sindacali contraenti comunicheranno.
ART. 19
MISSIONI E TRASFERTE
Per il trattamento di missioni e trasferte trova applicazione la
normativa regionale vigente per il personale dell'Amministrazione
Regionale con qualifica di operaio, secondo lo schema di cui
all'allegato A.
ART.20
PERMESSI
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto possono essere concessi, per turno di lavoro e previa
autorizzazione del responsabile di cantiere, due ore di permesso, anche
frazionabile da recuperare entro il mese in cui viene concesso.
Agli stessi possono essere concessi due ore di permesso retribuito per
la riscossione degli emolumenti. Durante il turno di lavoro gli operai
potranno assentarsi per giustificati motivi personali e/o familiari fino
ad un massimo di cinque giorni, le giornate di assenza, a richiesta del
lavoratore, potranno essere recuperate entro l'anno solare in relazione
alle esigenze dell'Amministrazione Forestale.
ART.21
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'Amministrazione Forestale si impegna a favorire l'adesione al “Fondo
Pensione Nazionale”, previsto all'art.32 del CCNL del 01/01/98 -
31/12/2001 dei lavoratori che ne abbiano i requisiti e che ne facciano
esplicita richiesta a norma del regolamento del Fondo.
ART.22
FONDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SOLIDARIETA'
A livello provinciale le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIRL potranno individuare strumenti idonei finalizzati ad assistere e supportare con aiuti economici una tantum, le famiglie dei lavoratori forestali rimasti vittime di infortuni sul lavoro che ne abbiano causato la morte.
ART. 23
ATTIVITA' DI PATRONATO
In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è
regolato dal presente contratto integrativo si riconosce il diritto agli
Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le
funzioni istituzionali.
ART. 24
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con
decorrenza dall' 1.3.2000 e scadranno il 31.12.2001. Il contratto si
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data
disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.
ART. 25
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto Integrativo, e
fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni
del CCNN 01/01/98 31/12/2001
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.SS. FLAI, FISBA e UILA al
termine di tutti gli articolati contenuti nel presente contratto
ribadiscono la circostanza che le questioni sollevate in piattaforma, ed
individuate nei 5 punti della presente dichiarazione, rappresentino
obiettivi irrinunciabili per il sindacato; e pur convenendo che, per le
normative in atto esistenti nel settore, non possono tradursi in
articolato contrattuale, tuttavia per l'importanza della materia il
richiamo in questa sede debba valere come impegno del sindacato a
traguardarli con idonei ed urgenti provvedimenti anche legislativi.
Nello specifico si ripropongono i 5 punti su cui intervenire.
a) Il
superamento dei limiti imposti dal l'art. 55 comma 1 e 3 della l.r.
16/96 compatibilmente
con le dotazioni finanziarie, i progetti di intervento, le disponibilità
di giornate liberatesi nei distretti e nei cantieri comunali che vanno
ridistribuite tra i lavoratori con precedenti alle dipendenze
dell'Amministrazione Forestale.
b) Il
passaggio a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 6, art.
54 l.r. 16/96.
c) L'estensione
ai lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 49 della 1.r.
16/96, che prestano attività nel servizio antincendio delle Isole
minori, delle disposizioni previste all'art. 4 l.r. 13/99.
d) Ai
fini del turn over di cui all'art. 52, I
comma l.r. 16/96, nell'ipotesi in cui si esaurisca in un distretto la
graduatoria ex art. 49 va prevista la possibilità di attingere
prioritariamente dalla graduatoria ex art. 49 dei distretti viciniori.
e) La
creazione di un fondo per la formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e per gli adempimenti formativi previsti
dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Amministrazione Forestale dichiara di potere condividere quanto espresso ai punti b c ed e della dichiarazione, mentre ritiene che gli altri due punti debbano essere approfonditi e meglio valutati in altra sede.