ART. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione


 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
    a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
    f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
    2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
    a) la natura dei rischi;
    b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
    e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

    3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

    4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.