1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l’idoneità tecnico - professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavorocommittentepromuovela
cooperazionee
il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.