1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere
b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti
e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.