1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui
all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui
all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacita’ e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui
rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per
la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione
o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze
dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.
Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell’attività alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unita’
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unita’
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e
ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unita’ produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere
inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.