ART. 3 - Misure generali di tutela


 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:


    a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;


    b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;


    c) riduzione dei rischi alla fonte;


    d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;


    e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;


    f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;


    g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;


    h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;


    i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;


    l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;


    m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;


    n) misure igieniche;


    o) misure di protezione collettiva ed individuale;


    p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;


    q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;


    r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;


    s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;


    t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.