1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, conparticolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza, devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.