1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di
un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di
cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto
fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa
ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro,
di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale.