1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle
dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia. Capo
IV Sorveglianza
sanitaria