ART. 13 Prevenzione incendi


 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

    a) i criteri diretti ad individuare:

    1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

    2) misure precauzionali di esercizio;

    3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

    4) criteri per la gestione delle emergenze;

    b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

    2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.