CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Il
giorno diciannove del mese di febbraio dell’anno duemiladue,
presso la sede dell’Associazione Regionale Allevatori della
Sicilia si sono incontrati:
· e
la delegazione sindacale composta dal Sig. Italo Tripi,
Segretario Generale regionale della FLAI-CGIL, dal Sig.
Salvatore Lo Balbo, Segretario regionale della FLAI-CGIL, dal
Sig. Fabrizio Scatà, Segretario Generale della FAI-CISL, dal
Sig. …………………………………………, dal Sig. Gaetano Pensabene, Segretario
Generale regionale della UILA-UIL, dal Sig. Giuseppe La Bua,
Segretario regionale della UILA-UIL, e dai rappresentanti
sindacali aziendali Signori……
dopo ampio ed approfondita trattativa le parti suddette
convengono quanto segue.
ARTICOLO 1
Esso
si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga
disdettato da una delle parti contraenti, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima
della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.
Le
procedure di rinnovo del Contratto Aziendale sono le seguenti:
· Disdetta
almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata
A.R.;
· Invio
piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata A.R.;
· Inizio
trattativa almeno due mesi della scadenza.
ARTICOLO
2
ORGANIGRAMMA
AZIENDALE
Le
parti concordano di istituire una commissione bilaterale per
verificare, su richiesta di una delle parti, l’organigramma
aziendale suddiviso nei rispettivi parametri contrattuali. Le
OO.SS. dichiarano di avere visionato l’organigramma aziendale
nel corso della trattativa.
ARTICOLO 3
L’azienda
si impegna, in applicazione del comma 4 e 5 dell’art. 2 del
CCNL, a comunicare almeno un mese prima le informazioni su
ristrutturazioni, riorganizzazioni e mobilità del personale. L’azienda
si impegna a non licenziare i lavoratori impossibilitati, ai
sensi del D.leg. 626/94, a continuare a svolgere la propria
mansione. Congiuntamente
alle RSU/RSA e ai RLS il lavoratore verrà trasferito ad altra
mansione equivalente.
ARTICOLO 4
Nell’ipotesi
di cui al comma 3 dell’art. 3 le parti convengono di introdurre
un limite temporale di un mese per la verifica delle assunzioni. Analogamente
si procederà per quanto previsto dall’art. 7 del CCNL.
ARTICOLO 5
FLESSIBILITA’ Vengono
confermati i criteri individuati dal CCNL. ARTICOLO 6
ORARIO DI LAVORO
L’orario
di lavoro presso l’azienda è di 37,30 minuti settimanali,
distribuiti in cinque giorni settimanali. Qualora
ci sia un riduzione dell’orario di lavoro nel CCNL, i 30 minuti
rimangono confermati e automaticamente si procederà al
riallineamento.
ARTICOLO 7
BANCA ORE
Le
parti decidono di istituire la Banca Ore aziendale. I lavoratori
che vogliono aderire devono presentare richiesta scritta. Al
presente articolo viene allegato per l’esame e la definizione
della Banca Ore copia di apposito regolamento. La
Banca Ore inizierà a funzionare il mese successivo dalla stipula
del presente contratto aziendale. Le
ore versate saranno quelle eccedenti i 40 minuti di
straordinario giornaliero, (150 ore:47settimane:5 giorni).
ARTICOLO 8
FERIE
Le
parti concordano che l’orario aziendale annuale di lavoro
convenzionale è di 1.950 ore. Le
ferie di cui all’art. 21 del CCNL sono equivalenti a 187,30 ore
da distribuire in cinque giorni lavorativi annui.
ARTICOLO 9
L’azienda,
valutati i bisogni formativi, si impegna a promuovere gli
opportuni corsi di formazione.
A tal
fine si darà corso a specifici incontri con le RSU/RSA e con le
OO.SS. firmatarie del presente contratto che individueranno
anche i percorsi e gli strumenti legislativi europei, nazionali
e regionali. L’azienda
si impegna a favorire lo sviluppo dell’informazione
tecnico-scientifica per i propri dipendenti.
ARTICOLO 10 INDENNITA’
Le
parti convengono di elevare l’indennità di marcatura a £ 3.000
per i bovini e a £ 1.200 per gli ovi-caprini-suini.
Le
parti convengono di elevare l’indennità di fecondazione
artificiale a £ 15.000 a capo.
Si
conferma il pagamento mensile di dette indennità , previa
presentazione delle richieste.
L’indennità
di cassa è elevata all’8%.
ARTICOLO 11
INDENNITA’ MENSA
Per
il personale d’ufficio viene definita una indennità mensa pari a
£ 12.500 per le giornate lavorative che prevedono il rientro
pomeridiano. Detta indennità verrà corrisposta in ticket
restaurant.
ARTICOLO 12
Tenuto
conto che la media regionale di chilometri percorsi dal
personale di assistenza e controllo non supera i 15.000 km, le
parti decidono di adottare la tabella ACI di cui al CCNL per i
suddetti chilometri annui. L’indennità alla data del 19-02-2002
è di £ 546, pari a 0,282 euro. Per
i lavoratori che alla data di presentazione della piattaforma
(02-02-2001) hanno subito incidenti e danni ai propri mezzi di
trasporto verrà erogata una somma di £ 400.000.
ARTICOLO 13
Ai
lavoratori di cui al comma 6 dell’art. 12 il rimborso forfetario
viene rideterminato in £ 26.000.
LAVORO 14LAVORO PER
PROGETTI
L’azienda
svilupperà progetti di lavoro nei settori non convenzionali
della propria attività.
I progetti
verranno ufficializzati in apposite riunioni con le RSU/RSA. Nel
corso di tali riunioni verranno definiti i tempi, le unità e le
competenze necessarie.
Ai
Capi-progetto verrà data una indennità di £ 250.000 mensili per
il periodo in cui ha tale responsabilità.
Ai
lavoratori che partecipano ai progetti verrà data una indennità
di £ 100.000 mensili per il periodo di permanenza nel progetto.
ARTICOLO 15
Le
nove sedi dell’Azienda site nei capoluogo di provincia sono
individuate, ai fini del presente D.leg. come Unità Produttive.
Per
ogni Unità Produttiva verrà eletto, nei modi previsti
dall’allegato 3 del CCNL, un R.L.S.. Per l’Unità Produttiva di
Palermo verranno eletti due R.L.S..
Le
OO.SS. firmatarie del presente contratto aziendale provvederanno
a fissare la data delle elezioni degli R.L.S. e a mettere in
essere le modalità e i meccanismi delle elezioni.
Le
parti convengono di incontrarsi entro due mesi dalla stipula del
presente contratto aziendale per definire i moduli formativi, i
contenuti dell’informazione e del pacchetto di ore aggiuntivo a
quello previsto dal D.leg. 626/94 e dal CCNL.
Le
parti, inoltre, si impegnano a promuovere ogni misura utile alla
piena applicazione del D.leg. 626/94.
Le
parti concordano che per quanto disposto dall’art.19 comma 2 e
in riferimento alla richiesta di indennità sull’utilizzo dei
video-terminali presente nella piattaforma di impegnarsi ad
esaminare la materia per possibili rideterminazioni, alla luce
anche di nuove situazioni normative e contrattuali.
ARTICOLO 16
Le
parti concordano che la RSU aziendali è composta da 15
lavoratori.
Le
OO.SS. firmatarie del presente contratto comunicheranno
unitariamente all’Azienda la distribuzione territoriale delle
RSU.
Le
OO.SS. firmatarie del presente contratto procederanno entro
breve termine alla elezione della RSU nei termini previsti
dall’art. 48 del CCNL.
ARTICOLO 17
PERMESSI
SINDACALI REGIONALI
Le
OO.SS. firmatarie del presente contratto disporranno, in
aggiunta a quanto previsto dal CCNL di permessi sindacali nella
misura di 20 giorni lavorativi annui per singola OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
Allegato 1
BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA BANCA
ORE
A decorrere dal ………………………sarà istituita la BANCA
ORE utilizzabile da tutti i lavoratori e tutte le ore di
straordinario prestate oltre i 40 minuti giornaliere
Trimestralmente ai lavoratori che aderiscono alla banca ore
verrà fornito il relativo Conto ore….
Le ore
convertite in riposi restano accantonate in banca ore fino a
tutti i 12 mesi successivi; al termine di tale periodo le
eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
liquidate con la retribuzione in atto.
L’attivazione
della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a
prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi
accantonati al momento della loro effettiva liquidazione. Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati delle iniziative anche per valutarne il proseguio |