CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I DIPENDENTI

DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SICILIA

   

Il giorno diciannove del mese di febbraio dell’anno duemiladue, presso la sede dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia si sono incontrati:

 ·        la delegazione aziendale rappresentata dal Dr Ignazio Margotta, Vice presidente dell’ARAS, dal Rag, Armando Bronzino, Vice presidente dell’ARAS, dal Sig. Michele Cavalli, Consigliere ARAS e dal Sig. Ottavio Autore, Direttore regionale dell’ARAS

·        e la delegazione sindacale composta dal Sig. Italo Tripi, Segretario Generale regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Salvatore Lo Balbo, Segretario regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Fabrizio Scatà, Segretario Generale della FAI-CISL, dal Sig. …………………………………………, dal Sig. Gaetano Pensabene, Segretario Generale regionale della UILA-UIL, dal Sig. Giuseppe La Bua, Segretario regionale della UILA-UIL, e dai rappresentanti sindacali aziendali Signori……

dopo ampio ed approfondita trattativa le parti suddette convengono quanto segue.

 

ARTICOLO 1

 DECORRENZA E DURATA

 Il presente Contratto Aziendale avrà decorrenza dal 01-01-2002 al 31-12-2003.

Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Le procedure di rinnovo del Contratto Aziendale sono le seguenti:

·        Disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;

·        Invio piattaforma almeno tre mesi prima  della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;

·        Inizio trattativa almeno due mesi della scadenza.

 

ARTICOLO 2

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

 

Le parti concordano di istituire una commissione bilaterale per verificare, su richiesta di una delle parti, l’organigramma aziendale suddiviso nei rispettivi parametri contrattuali.

Le OO.SS. dichiarano di avere visionato l’organigramma aziendale nel corso della trattativa.

 

ARTICOLO 3

 RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E MOBILITA’

 

L’azienda si impegna, in applicazione del comma 4 e 5 dell’art. 2 del CCNL, a comunicare almeno un mese prima le informazioni su ristrutturazioni, riorganizzazioni e mobilità del personale.

L’azienda si impegna a non licenziare i lavoratori impossibilitati, ai sensi del D.leg. 626/94, a continuare a svolgere la propria mansione.

Congiuntamente alle RSU/RSA e ai RLS il lavoratore verrà trasferito ad altra mansione equivalente.

 

ARTICOLO 4

 ASSUNZIONI E PROMOZIONI

 

Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 3 le parti convengono di introdurre un limite temporale di un mese per la verifica delle assunzioni.

Analogamente si procederà per quanto previsto dall’art. 7 del CCNL.

 

ARTICOLO 5

FLESSIBILITA’

 

Vengono confermati i criteri individuati dal CCNL.

 

ARTICOLO 6

ORARIO DI LAVORO

 

L’orario di lavoro presso l’azienda è di 37,30 minuti settimanali, distribuiti in cinque giorni settimanali.

Qualora ci sia un riduzione dell’orario di lavoro nel CCNL, i 30 minuti rimangono confermati e automaticamente si procederà al riallineamento.

 

ARTICOLO 7

BANCA ORE

 

Le parti decidono di istituire la Banca Ore aziendale.

I lavoratori che vogliono aderire devono presentare richiesta scritta.

Al presente articolo viene allegato per l’esame e la definizione della Banca Ore copia di apposito regolamento.

La Banca Ore inizierà a funzionare il mese successivo dalla stipula del presente contratto aziendale.

Le ore versate saranno quelle eccedenti i 40 minuti di straordinario giornaliero, (150 ore:47settimane:5 giorni).

 

ARTICOLO 8

FERIE

 

Le parti concordano che l’orario aziendale annuale di lavoro convenzionale è di 1.950 ore.

Le ferie di cui all’art. 21 del CCNL sono equivalenti a 187,30 ore da distribuire in cinque giorni lavorativi annui.

 

ARTICOLO 9

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

L’azienda, valutati i bisogni formativi, si impegna a promuovere gli opportuni corsi di formazione.

A tal fine si darà corso a specifici incontri con le RSU/RSA e con le  OO.SS. firmatarie del presente contratto che individueranno anche i percorsi e gli strumenti legislativi europei, nazionali e regionali.

L’azienda si impegna a favorire lo sviluppo dell’informazione tecnico-scientifica per i propri dipendenti.

 

ARTICOLO 10

INDENNITA’

 

Le parti convengono di elevare l’indennità di marcatura a £ 3.000 per i bovini e a £ 1.200 per gli ovi-caprini-suini.

Le parti convengono di elevare l’indennità di fecondazione artificiale a £ 15.000 a capo.

Si conferma il pagamento mensile di dette indennità , previa presentazione delle richieste.

L’indennità di cassa è elevata all’8%.

 

ARTICOLO 11

INDENNITA’ MENSA

 

Per il personale d’ufficio viene definita una indennità mensa pari a £ 12.500 per le giornate lavorative che prevedono il rientro pomeridiano. Detta indennità verrà corrisposta in ticket restaurant.

 

ARTICOLO 12

 INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

Tenuto conto che la media regionale di chilometri percorsi dal personale di assistenza e controllo non supera i 15.000 km, le parti decidono di adottare la tabella ACI di cui al CCNL per i suddetti chilometri annui. L’indennità alla data del 19-02-2002 è di £ 546, pari a 0,282 euro.

 DICHIARAZIONE A VERBALE

 Si prende atto che l’azienda ha affrontato e dato corso alla rivisitazione della poliza assicurativa Kasco come da lettera allegata.

Per i lavoratori che alla data di presentazione della piattaforma (02-02-2001) hanno subito incidenti e danni ai propri mezzi di trasporto verrà erogata una somma di £ 400.000.

 

ARTICOLO 13

 RIMBORSO SPESE

 

Ai lavoratori di cui al comma 6 dell’art. 12 il rimborso forfetario viene rideterminato in £ 26.000.

 

LAVORO 14

LAVORO PER PROGETTI

 

L’azienda svilupperà progetti di lavoro nei settori non convenzionali della propria attività.

I progetti verranno ufficializzati in apposite riunioni con le RSU/RSA. Nel corso di tali riunioni verranno definiti i tempi, le unità e le competenze necessarie.

Ai Capi-progetto verrà data una indennità di £ 250.000 mensili per il periodo in cui ha tale responsabilità.

Ai lavoratori che partecipano ai progetti verrà data una indennità di £ 100.000 mensili per il periodo di permanenza nel progetto.

 

ARTICOLO 15

 DECRETO LEGISLATIVO 626/94

 

Le nove sedi dell’Azienda site nei capoluogo di provincia sono individuate, ai fini del presente D.leg. come Unità Produttive.

Per ogni Unità Produttiva verrà eletto, nei modi previsti dall’allegato 3 del CCNL, un R.L.S.. Per l’Unità Produttiva di Palermo verranno eletti due R.L.S..

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto aziendale provvederanno a fissare la data delle elezioni degli R.L.S. e a mettere in essere le modalità e i meccanismi delle elezioni.

Le parti convengono di incontrarsi entro due mesi dalla stipula del presente contratto aziendale per definire i moduli formativi, i contenuti dell’informazione e del pacchetto di ore aggiuntivo a quello previsto dal D.leg. 626/94 e dal CCNL.

Le parti, inoltre, si impegnano a promuovere ogni misura utile alla piena applicazione del D.leg. 626/94.

 DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano che per quanto disposto dall’art.19 comma 2 e in riferimento alla richiesta di indennità sull’utilizzo dei video-terminali presente nella piattaforma di impegnarsi ad esaminare la materia per possibili rideterminazioni, alla luce anche di nuove situazioni normative e contrattuali.

 

ARTICOLO 16

 RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

 

Le parti concordano che la RSU aziendali è composta da 15 lavoratori.

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto comunicheranno unitariamente all’Azienda la distribuzione territoriale delle RSU.

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto procederanno entro breve termine alla elezione della RSU nei termini previsti dall’art. 48 del CCNL.

 

ARTICOLO 17

PERMESSI SINDACALI REGIONALI

 

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto disporranno, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL di permessi sindacali nella misura di 20 giorni lavorativi annui per singola OO.SS. firmatarie del presente contratto.

 

   

Allegato 1

 

BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA BANCA ORE

 

 A decorrere dal ………………………sarà istituita la BANCA ORE utilizzabile da tutti i lavoratori e tutte le ore  di straordinario prestate oltre i 40 minuti giornaliere

 Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.

 Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo, sarà corrisposta con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nell’art. 15 del CCNL.

 Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volerne il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale orasi aziendale.

 L’Azienda fornirà ai lavoratori specifiche informazioni  sulle modalità attuative della Banca Ore prima dell’avvio del nuovo istituto e, successivamente, al termine dei primi sei mesi di attività.

 Alle rappresentanze sindacali unitarie saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario.

 Le ore convertite in riposi restano accantonate in banca ore e saranno fruite secondo le modalità e alle condizioni previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all’art.14 del CCNL.

Trimestralmente ai lavoratori che aderiscono alla banca ore verrà fornito il relativo Conto ore….

Le ore convertite in riposi restano accantonate in banca ore fino a tutti i 12 mesi successivi; al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto.

L’attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati delle iniziative anche per valutarne il proseguio