VERBALE DI INTESA


 

VERBALE  DI  INTESA

 

Il giorno trenta  del mese di ottobre dell'anno 2007 presso la sede dell’Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana,

Alla Presenza di:

On. Santi Formica, Assessore Regionale al Lavoro della Regione Siciliana;

Prof. Giovanni La Via, Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;

Dr. Giovanni Bologna, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro dell’ella Regione Siciliana;

Tra

L’associazione AGRITAL  - AGCI  Sicilia     rappresentata da Giovanni Basciano;

L’associazione  FEDAGRI - Confcooperative - Sicilia rappresentata da Pino Ortolano; 

L'associazione Legacoop Agroalimentare - Sicilia  rappresentata da Giuseppe Gullo; 

e

FLAI CGIL     rappresentata dal sig. Salvatore Lo Balbo, segretario regionale;

FAI CISL        rappresentata dal sig. Fabrizio Scatà, segretario regionale;

UILA UIL       rappresentata dal sig. Gaetano Pensabene,       segretario regionale;

Con la partecipazione

della coordinatrice Regione Sicilia  “Progetto Pari” di Italia Lavoro SpA, D.ssa Patrizia Caudullo;

e   della Confederdia - Sicilia rappresentata da Salvatore Cannella;

Premesso

·        che le cooperative cantine sociali rappresentano in Sicilia un settore economico di notevole importanza;

·        che l’adeguamento alla normativa europea comporterà processi di riconversione aziendali che produrranno una contrazione seppur transitoria dell’occupazione

·        che i lavoratori addetti a tempo determinato non godono di ammortizzatori sociali atti a garantire un reddito nella fase di sospensione dell’attività lavorativa;

·        che i lavoratori a tempo indeterminato usufruiscono solo della C.I.G. ordinaria, che non copre periodi straordinari di sospensione dell’attività lavorativa;

·        che il data 26 luglio 2007 è intervenuta tra le parti un’intesa (che si richiama integralmente) tesa ad accompagnare i processi di innovazione, aggregazione, ristrutturazione, internazionalizzazione, capitalizzazione, patrimonializzazione ed appropriate politiche di marketing

·        che tali processi abbisognano di adeguati interventi di formazione continua e di riqualificazione professionale, utilizzando a tale scopo le risorse di cui ai fondi interprofessionali e nello specifico quelli rinvenienti da “FONCOOP”  di cui risulta regolarmente costituita l’articolazione territoriale della Sicilia;

 

Tutto ciò premesso le parti  sociali concordano di:

 

1)      avviare un’analisi dei fabbisogni formativi del settore e  richiedere a “FONCOOP” il finanziamento delle azioni formative che si rendessero necessari. I destinatari delle azioni saranno individuati tra i lavoratori delle cantine indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro dipendente;

 

2)      di riconoscere quanto segue ai dipendenti delle cooperative cantine sociali, al verificarsi delle condizioni certificate dall’osservatorio di cui al successivo articolo 9);

 

3)      il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione agricola speciale in favore dei lavoratori delle imprese cooperative e/o loro consorzi (comprese le società di capitali la cui  maggioranza  del capitale è detenuto dalle cooperative), della filiera vitivinicola, può essere erogato, a decorrere dal 01/07/2007 al 31/12/2008, ai dipendenti (avventizi, operai, impiegati, intermedi e quadri) a tempo indeterminato o determinato delle suddette imprese cooperative, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni annui, eventualmente prorogabili, persistendo gli elementi di crisi del settore, intendendosi il computo a giornate e non a settimane, e comunque nel limite massimo delle giornate lavorate, che devono risultare sia dagli elenchi anagrafici sia dall’organico aziendale descritto negli accordi sindacali.                                                                                                                                 Per i lavoratori stagionali a tempo determinato dipendenti da aziende cooperative inquadrate nel settore agricolo, i beneficiari del trattamento devono avere un’anzianità lavorativa nel biennio precedente al periodo sopra indicato e presso la stessa impresa che procede alla sospensione non inferiore a 51 giornate. I dipendenti dalle aziende cooperative non agricole della filiera devono avere, presso l’impresa da cui dipendono, un’anzianità lavorativa di almeno un trimestre ovvero di 78 giornate;

 

4)      ai fini del perfezionamento dell’iter di concessione del trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione agricola speciale in deroga, le imprese interessate svolgeranno la consultazione sindacale assistite da rappresentanze individuate tra i firmatari del presente accordo secondo la procedura che sarà successivamente fissata dalle parti o già in essere per effetto di altri analoghi accordi

 

5)      l’iter procedurale per l’attivazione degli strumenti previsti del presente accordo è quello individuato dall’Accordo Quadro dell’11 Luglio 2007, che qui viene interamente richiamato;

 

 

6)      l’erogazione del trattamento di integrazione salariale, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa, anche se con oneri a carico della Regione. Le giornate di integrazione salariale agricola saranno conteggiate al fine del diritto all’indennità di disoccupazione agricola speciale;

 

7)      la platea interessata è composta dai lavoratori dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato  che orientativamente ammontano a circa 2.000  unità, dipendenti delle cooperative cantine sociali che aderiscono alle organizzazioni datoriali  firmatarie del presente accordo e che applicano o si impegnano ad applicare  (con appositi accordi aziendali) il C.C.N.L.  “ per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”;

 

8)      è costituito, ai sensi dell’articolo 7 del suddetto C.C.N.L. con i  compiti previsti dallo stesso e da quanto le parti convengono,  un’Osservatorio Regionale Paritetico con sede presso la sede di  Legacoop  Sicilia Agroalimentare  di Via Alfonso Borrelli n. 3 – 90139 Palermo.

 

9)      L’osservatorio avrà il compito di:

a)            di individuare i criteri per la concessione dei trattamenti di cui sopra;

b)            validare gli accordi aziendali;

c)            attivare i rapporti istituzionali per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito qui individuati;

d)            monitorare le attività  di cui ai precedenti punti e verificarne l’applicazione.

Le parti chiedono all’Assessore Regionale  al Lavoro,  all’Assessore Regionale all’Agricoltura   di impegnarsi  a proporre il seguente accordo in sede governativa nazionale per l’emanazione dei provvedimenti di competenza, ai fine del superamento dell’attuale stato di crisi dalle filiera delle cooperative cantine sociali.

AGRITAL – AGCI – Sicilia                                  FAI – CISL  regionale

(Giovanni Basciano)                                                               (Fabrizio Scatà)

FEDAGRI – Confcooperative - Sicilia             FLAI – CGIL  regionale

(Pino Ortolano)                                                                       (Salvatore Lo Balbo)

Legacoop Agroalimentare -  Sicilia                 UILA – UIL regionale

(Giuseppe Gullo)                                                                     (Gaetano Pensabene)

                                                                                CONFEDERDIA – Sicilia

                                                                                             (Salvatore Cannella)

Assessore Regionale al Lavoro della Regione Siciliana;

(On. Santi Formica)

Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana;

(Prof. Giovanni La Via)

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana.

(Dr. Giovanni Bologna)

Italia Lavoro SpA.

(D.ssa Patrizia Caudullo)