Accordo
integrativo aziendale
L'anno
2002, il giorno 01 del mese di luglio, presso la S.I.BE.G. s.r.l. di Palermo
tra
la S.I.BE.G. s.r.l. rappresentata dal dott. P. Zancanaro e l’ ing.
n. Lia, procuratori, assistiti dall' ing. F. Macedonio, dirigente, dal rag.
G. Barone e dal sig. M. Genovesi
e
La R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti della S.I.Be.G.
s.r.l. di Catania composta dai sigg. C. Mignosa, S. Privitera, F. Persico ed
E. Scaletta, assistiti dai rappresentanti sindacali della FAI-CISL e FLAI
CGIL, sigg. G. Midollo e C. Stella, e di Palermo composta dai sigg. G.
Cacioppo e G. Castelluzzo, assistiti dai rappresentanti sindacali FAI-CISL e
FLAI CGIL, sigg. G. Vitale e V. Ciulla e dal segretario regionale della FLAI
CGIL S. Lo Balbo si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale
integrativo del C.C.N.L. vigente che sostituisce integralmente quello del
19/01/1998 per la sede e lo stabilimento di Catania e del 16/01/1998 per lo
stabilimento di Palermo e qualsiasi riferimento ad accordi integrativi
precedenti in essi contenuti.
In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato
raggiunto nel rispetto del protocollo d'intesa del 23/07/93 sottoscritto dal
Governo, Confindustria e OO.SS.LL. e dall'accordo di settore del 13/01/94
sottoscritto dalle associazioni dell' industria alimentare e dalla Fat-Cisl,
Flai-Cgil e UILA-UIL.
A
tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in
questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L..
art.
1
diritti
di informazione
In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l'azienda
fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che
possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all'organizzazione
del lavoro, due volte all'anno di norma ad aprile e dicembre.
art.
2
formazione
Le parti concordano che la formazione ha assunto un ruolo imprescindibile
nello sviluppo dell'attività imprenditoriale e della professionalità dei
lavoratori, pertanto, l'azienda predisporrà oltre i programmi di formazione
normalmente effettuati per i nuovi assunti, nuovi interventi formativi
mirati alla crescita professionale degli addetti in occasione della
sostituzione di macchinari e tecnologie, alla sicurezza ed alla
certificazione di qualità (TCCQS E ISO 9001 – Vision 2000).
Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U..
art.
3
occupazione
e pari opportunità
L'azienda conferma che in atto non prevede riduzione di personale ed
assicura i livelli occupazionali esistenti, conferma l’intenzione di
sviluppo tecnologico ed auspica una crescita occupazionale.
Inoltre i periodi di maggior lavoro saranno affrontati, per un minor
utilizzo del lavoro straordinario, con il ricorso al lavoro a tempo
determinato o con altre forme contrattuali previste dalla legislazione
vigente, avendo cura di ottemperare alle disposizioni sulla pari opportunità.
art.
4
professionalità
ed inquadramento
Durante la contrattazione sono state riviste puntualmente le figure
professionali dell’azienda e si è convenuto il passaggio di livello o un
miglioramento retributivo individuale per 29 dipendenti con decorrenza 01
maggio 2002.
Inoltre viene concordato tra le parti come riconoscimento per la
professionalità raggiunta e l’impegno dimostrato nell’espletamento
delle proprie mansioni, con decorrenza 01/07/2002 e per tutti i dipendenti
in forza al 01/01/2002 ed attualmente in servizio, un importo individuale
lordo mensile, non assorbibile, differenziato per aree di lavoro e per
dipendente come da allegato a, per 14 mensilità l’anno.
Le parti confermano che l’importo è stato calcolato tenendo conto
delle relative incidenze su gli istituti contrattuali quali T.F.R.,
straordinario e maggiorazioni ed erogazioni aziendali di secondo livello e
che quindi non avrà alcun riflesso sui suddetti istituti.
Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale l’importo spettante sarà quantitativamente ridotto e
riproporzionato in base all’orario contrattuale svolto.
Per il periodo 01/01/2002 – 30/06/2002 e per tutti i dipendenti in
forza al 01/01/2002 ed attualmente in servizio, viene concordata
l’erogazione di un importo una tantum, non computabile ai fini di alcun
istituto contrattuale ivi compreso il T.F.R., per singolo dipendente, come
da allegato a, che verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio
2002.
art.
5
incrementi
retributivi
1)
in conformità al protocollo d'intesa del 23/07/1993 e all'accordo di
settore del 13/01/1994, le parti concordano che gli incrementi retributivi
sono riferiti al premio per obiettivi e che tale erogazione, così
concordata, dovrà essere reversibile e non consolidabile, in quanto legata
alla efficienza, produttività e qualità.
Tale premio, nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun
istituto contrattuale e legale ivi compreso il T.F.R., sarà diversificato
per area di lavoro (produzione – amministrazione - commerciale), per
importo, per tecnica di calcolo, di distribuzione e di erogazione così come
di seguito esposto:
- area produzione
Vista
l’esigenza di gratificare l’impegno di tutto il personale produttivo e
l’esigenza di migliorare gli indicatori di produttività mantenendo gli
standard qualitativi imposti dalla the coca cola company, si stabilisce di
comune accordo un premio per obiettivi legato a due indicatori fondamentali
e di oggettiva lettura e verifica con pesi percentuali differiti.
Il premio sarà legato alla produttività ed incrementato del 11% (5,5
BPQI e 5,5 PCQI) raggiungendo gli obiettivi di qualità, differenti per
stabilimento, anno per anno condivisi con la T.C.C.C..
La produttività (“k”) sarà determinata dal rapporto tra i litri
totali prodotti e le ore totali effettivamente lavorate ordinarie e
straordinarie nell’anno (dal 01/01 al 31/12) dai due stabilimenti.
I valori di riferimento per la produttività da cui si calcoleranno
gli obiettivi sono definiti da un ”k” di partenza dato dalla media dei
“k” degli anni 2000 e 2001, per l’anno 2002 e dalla media dei “k”
di tutti gli anni partendo sempre dal 2000 per gli anni successivi.
L’obiettivo qualitativo e’ relativo a due indicatori il BPQI ed il
PCQI (il primo relativo al prodotto ed il secondo relativo alla confezione)
il quale viene monitorato dalla T.C.C.C. ed il cui risultato viene
comunicato ufficialmente da C.C.I..
Gli obiettivi per l’anno 2002 sono per Catania BPQI = 92 - PCQI = 88
e per Palermo BPQI = 91 – PCQI = 97.
Per gli anni 2003, 2004 e 2005 verranno fissati tra la the coca cola
company e l’azienda.
Il monte premio messo a disposizione del personale dipendente sarà
quindi legato all’incremento percentuale della produttività ed
ulteriormente incrementato dall’obiettivo qualità, come esplicato in
allegato B.
Per gli anni successivi gli importi “euro per migliaia di litri
prodotti” riferiti al “k” di partenza di ogni anno, ricavato come
precedentemente esposto, sono stati rivalutati con un incremento annuo del
3% come da allegato B.
L’importo così determinato verrà diviso per il numero totale delle
ore ordinarie di effettivo lavoro dell’anno (a tal fine vengono equiparate
le ore di assenze per ferie, permessi sindacali retribuiti, malattie per i
soli giorni di ricoveri ospedalieri, infortuni sul lavoro ed astensione
obbligatoria per maternità) e formerà il dato base per il calcolo
individuale del premio da distribuire ai singoli dipendenti in base alle ore
ordinarie di effettivo lavoro dell’anno alle quali verranno equiparate le
ore di assenza precedentemente stabilite.
Nel caso in cui il “k” effettivo a fine anno sia inferiore a
quello di riferimento di ogni anno l’importo del premio sarà uguale a
zero.
L’erogazione
avverrà annualmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo a
quello di competenza.
Nei casi di innovazioni tecnologiche atte ad aumentare la capacità
produttiva o in presenza di motivi eccezionali che possano modificare
sostanzialmente il risultato le parti si incontreranno per una verifica.
-
area amministrativi
Si
stabilisce di comune accordo un premio per obiettivi legato al
raggiungimento della riduzione dei costi complessivi (materie prime e
servizi) del 3% annuo e per il personale appartenente all’ufficio gestioni
clienti la riduzione del 6% annuo dei tempi medi di incasso.
L’importo complessivo del premio per tutti i dipendenti sarà
calcolato in base all’importo totale del premio pagato all’area
produzione diviso la media dei dipendenti dell’anno dell’area produzione
e moltiplicato la media dei dipendenti dell’anno dell’area
amministrativi.
La distribuzione per singolo dipendente e l’erogazione del premio
avverrà secondo le modalità stabilite per l’area di produzione.
-
area commerciale
Si
stabilisce di comune accordo il riconoscimento di un premio per obiettivi
lordo annuo per singola figura professionale, in base alla mansione svolta,
legato al raggiungimento di determinati obiettivi quali target di vendita
per volumi o per valori.
Gli importi lordi annui e gli obiettivi saranno fissati annualmente
dalla direzione commerciale e comunicati, per la propria competenza, ad ogni
dipendente dell’area commerciale.
Tale premio, se raggiunti gli obiettivi annui fissati frazionati per
trimestri, verrà erogato con acconti trimestrali ed eventualmente
recuperato a conguaglio, a fine anno, se non raggiunti gli obiettivi annui
prefissati.
Il pagamento avverrà contestualmente al pagamento della retribuzione
mensile del mese successivo al trimestre (i trim. retr. di aprile ecc.).
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno per i dipendenti
appartenenti alle aree di produzione ed amministrazione, saranno corrisposti
gli importi calcolati a tale data secondo le modalità previste per tali
aree.
Per l’area commerciale in caso di cessazione o assunzione in corso
di anno, maturerà per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari
o superiore a gg. 15.
Inoltre con riferimento all' art. 55 comma 9 del vigente C.C.N.L, le
parti in attuazione dello stesso confermano quanto in esso contenuto.
2)
con riferimento all’art.7 dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di
Palermo ed a quello del 08/03/1985 di Catania, le parti confermano
l’erogazione a tutti i dipendenti di un importo annuo lordo (erogazione
annua) corrispondente a 50 ore di retribuzione del mese di luglio di ogni
anno.
Tale erogazione assorbe e sostituisce i 10 minuti di pausa collettiva
giornaliera goduti dai dipendenti fino al 31/12/1984.
La breve pausa non superiore a 10 minuti da usufruire entro orario
opportuno, dovrà in ogni caso garantire la continuità del ciclo produttivo
di tutte le linee di produzione.
L’anno di riferimento sarà dal 01/08 al 31/07 dell’anno
successivo, verrà erogata contestualmente alla retribuzione del mese di
luglio di ogni anno e maturerà, in caso di assunzione o cessazione in corso
d’anno, per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o
superiore a gg. 15.
3)
con riferimento all’art. 6 dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di
Palermo ed a quello del 08/03/1985 di Catania, le parti confermano
l’istituzione del premio di produzione fisso (premio produzione) derivante
dall’accorpamento di alcune voci retributive a quella data godute, che
continuerà ad essere erogato mensilmente, per 14 mensilità all’anno, in
ragione di 35,41 € lordi mensili uguali per tutti i lavoratori dipendenti.
I
benefici economici di cui al punto 2 e 3 relativamente ai rapporti di lavoro
a tempo parziale saranno quantitativamente ridotti e riproporzionati in base
alle ore contrattuali svolte.
art.
6
buono
pasto
Si stabilisce di comune accordo che l’azienda in sostituzione del
pagamento a tutti i dipendenti dell’ importo mensile lordo di € 13,43
per indennità sostitutiva di mensa, dal 01/01/2002 eroghi un buono pasto
giornaliero da corrispodersi, a tutti i dipendenti, per le sole giornate di
lavoro ordinario effettivamente prestate.
L’importo giornaliero sarà di € 5,16 per le giornate
effettivamente lavorate di almeno sei ore e di € 2,58 per quelle di almeno
quattro ore.
Per
i rapporti di lavoro a tempo parziale e solo per quelli uguali o superiori a
quattro ore al giorno, l’importo giornaliero sarà quantitativamente
ridotto e riproporzionato in base alle ore contrattuali svolte.
art.
7
incentivo
allo studio
L’azienda, in aggiunta a quanto già previsto dall’ art. 44 del
vigente C.C.N.L. per i lavoratori studenti universitari regolarmente
iscritti e con n. 2 esami sostenuti con esito positivo nell’anno,
stabilisce la possibilità di poter usufruire, su richiesta scritta, di n. 5
giorni di permesso retribuito il cui utilizzo verrà preventivamente
concordato compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
aziendali.
art.
8
validità
dell'accordo
Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2005, tale accordo sarà
tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti
stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima
della scadenza.
Il presente contratto consta di 6 pagine compresa la presente.
Letto
confermato e sottoscritto:
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