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SIBEG

 
     
  7 dicembre 2006 - Accordo integrativo aziendale (Catania)  
5 nov 2003 - Comunicato stampa
  13 giu 2003 - Accordo integrativo aziendale ( Palermo)  
1 lug 2002 - Accordo integrativo aziendale (Catania - Palermo)
19 gen 1998 - Accordo integrativo aziendale (Catania - Palermo)
  16 nov 1994 - Accordo integrativo aziendale (Catania)  

 

 

L’anno 1994, il giorno 16 del mese di novembre, presso la SIBEG di Catania V strada zona industriale,

tra

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli, Direttore Generale, assistito dall’avv. Cappellani dell’associazione degli industriali di Catania, dell’ing. Macedonio, dirigente SIBEG e dai sigg. Genovesi e Lizzio, dipendenti SIBEG

e

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Catania, composta dai sigg. Baudo, Botto, Moschetto, assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Midollo e Stella, si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del protocollo d’intesa del 23/07/1993 sottoscritto da governo – confindustria – osl e dell’accordo 13/01/1994 sottoscritto dalle associazioni delle industrie alimentari e dalla FAT-CISL, FLAI –CGIL e UILIA-UIL.

A tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L.

 

Art. 1 Diritti di informazione

In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l’azienda fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all’organizzazione del lavoro, due volte l’anno, di norma e dicembre ed aprile.

 

Art. 2 Formazione

L’azienda, conscia che ormai la formazione è divenuta un elemento imprescindibile per il successo e lo sviluppo dell’impresa, predisporrà, oltre i programmi di formazione normalmente effettuati per i nuovi assunti con contratto di formazione e lavoro, nuovi interventi mirati alla formazione e alla crescita professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e tecnologia.

Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U.

 

Art. 3 Professionalità, inquadramento, pari opportunità

Nell’intento di migliorare la professionalità degli addetti ai vari reparti, l’azienda si dichiara disponibile ad esaminare la possibilità di riorganizzare entro 12 mesi le proprie linee di produzione in “isole di lavoro” in modo da conseguire migliori risultati in termine di resa impianti ed organizzazione del lavoro, individuando, al conseguimento dei risultati, i profili professionali degli addetti che compongono “l’isola di produzione”.

A tale fine sarà istituito un gruppo di lavoro interno che opererà per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

In tema, poi, di pari opportunità, vale quanto previsto dal C.C.N.L.

 

Art. 4  Incrementi salariali

In conformità a quanto previsto dall’accordo del 23/07/1993 le parti concordano che gli unici incrementi salariali conseguiti sono riferiti al premio di produzione mobile in atto goduto e che tali erogazioni, così concordate, dovranno essere reversibili e non consolidabili, in quanto legate alla produttività e redditività. Il premio, mobile nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il TFR.

Tale contrattazione economica è esclusiva e sostituisce quella di cui all’art. 28 del C.C.N.L., il cui importo attualmente erogato rimane congelato in cifra fissa.

Per quanto riguarda la tecnica di calcolo del premio di produzione mobile, vale quanto già stabilito nel precedente accordo aziendale del 05/07/1988 con esclusione del calcolo delle ore di lavoro supplementare e straordinario con inclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero per malattia o per infortunio non sul lavoro.

Le parti, dopo ampio dibattito, concordano che le lire per litro prodotto ed imbottigliato, pagate dall’azienda, passeranno da £ 2,82 per litro prodotto attuali a £ 3,30 per l’anno 1994 per i dipendenti in servizio alla data della presente stipula e a £ 3,30 per litro prodotto per l’anno 1995, e a £ 3,50 per litro prodotto per l’anno 1996 e 1997.

Per la distribuzione del premio così calcolato varranno i seguenti criteri:

  • le ore di presenza per base di calcolo dei dipendenti appartenenti ai reparti produzione e servizi, magazzino, servizi di stabilimento, saranno maggiorati del 50%.

  • le ore di presenza per base di calcolo degli impiegati amministrativi saranno maggiorate del 25%

  • le ore di presenza per base di calcolo degli impiegati commerciali non subiranno nessuna maggiorazione.

 

La somma delle ore così ottenute formerà il monte ore che fungerà da divisore della cifra da distribuire annualmente e da corrispondere secondo il su indicato criterio agli aventi diritto.

Si stabilisce, di comune intesa, che una anticipazione di £ 500.000 lorde del premio di produzione mobile sarà erogata entro il 20 ottobre dell’anno di competenza.

Il premio di produzione mobile sarà erogato annualmente entro la seconda quindicina di gennaio dell’anno successivo a quello di competenza (01/01 – 31/12). In caso di assunzione o licenziamento in corso di anno di competenza saranno corrisposti i ratei che matureranno o maturati del premio di produzione mobile.

La frazione dell’unità di riferimento (milioni di lire) per litri prodotti ed imbottigliati dovrà essere considerata unità intera.

Le altre voci retribuite non menzionate in questo accordo, saranno erogate secondo le modalità in atto vigenti.

 

Art. 5 Ambiente di lavoro

Si stabilisce, di comune intesa, che saranno organizzati alcuni incontri tra il responsabile della  sicurezza e prevenzione ed i lavoratori in modo da fornire le informazioni necessarie per un corretto uso di macchinari ed attrezzature, uso dei mezzi di produzione individuali e collettivi, ambiente di lavoro.

 

Art. 6 Pensione integrativa

L’azienda riconferma la propria disponibilità ad un contributo del 15% sulla quota annua del premio che ciascun lavoratore avrà pagato ad una primaria compagnia di assicurazione per la stipula di una polizza assicurativa a fini previdenziali (Pensione integrativa), con un massimale annuo di premio di £ 1.500.000.

Il contributo sarà erogato ad avvenuta presentazione in azienda di un documento rilasciato dalla primaria compagnia di assicurazione, scelta liberamente dal dipendente, che attesti l’avvenuto pagamento. Tale norma in caso di disposizioni legislative obbligatorie in materia di pensione integrativa sarà riconsiderata o riassorbita.

 

Art. 7 Corresponsione 50 ore di retribuzione.

Si riconferma quanto espresso dall’art. 7 del precedente accordo aziendale stipulato a Catania il 05/07/1988.

 

Art. 8 Validità dell’accordo

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/1997. tale accordo sarà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

 

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L’anno 1998, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la SIBEG di Catania V strada zona industriale,

L’anno 1998, il giorno 14 del mese di gennaio, presso la SIBEG SRL di Palermo sita in Viale R. Nicoletti 19,

 

tra

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli Ferdinando, Direttore Generale, assistito dall’ing. Macedonio Ferdinando, dirigente e dai sigg. Lizzio S. e Genovesi M., dipendenti

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli Ferdinando, Direttore Generale, assistito dall’ing. Macedonio Ferdinando, dirigente e dal Rag. Barone

 

e

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Catania, composta dai sigg. Doro G.,Leone M. e Navarra V., assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Midollo e Stella, si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Palermo, composta dai sigg.Cacioppo G., Campo P. e Castelluzzo G., assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Vitale G. e Tripi S.,  si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del protocollo d’intesa del 23/07/1993 sottoscritto da governo – confindustria – oo.ss.ll. e dell’accordo di settore del 13/01/1994 sottoscritto dalle associazioni delle industrie alimentari e dalla FAT-CISL, FLAI –CGIL e UILA-UIL.

A tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L.

 

Art. 1 Diritti di informazione

In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l’azienda fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all’organizzazione del lavoro, due volte l’anno, di norma ad aprile e dicembre.

 

Art. 2 Formazione

L’azienda, conscia che ormai la formazione è divenuta un elemento imprescindibile per il successo e lo sviluppo dell’impresa, predisporrà, oltre i programmi di formazione normalmente effettuati per i nuovi assunti con contratto di formazione e lavoro, nuovi interventi mirati alla formazione e alla crescita professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e tecnologia.

Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U.

 

Art. 3 Occupazione e pari opportunità

In riferimento alla richiesta sindacale sull’incremento dell’occupazione, l’azienda conferma che in atto non ha necessità di riduzione di personale ed assicura i livelli occupazionali esistenti.

Inoltre i periodi di maggior lavoro nel reparto produzione saranno affrontati, per un minor utilizzo del lavoro straordinario, con il ricorso al lavoro a tempe determinato, avendo cura di ottemperare alle disposizioni sulla pari opportunità.

 

Art. 4 Professionalità ed inquadramento

In ottemperanza a quanto previsto dell’art. 3 del precedente accordo integrativo del 16/11/1994, l’azienda informa di avere completato il progetto per la nuova organizzazione del lavoro relativamente alle isole di lavoro.

Tale progetto, già discusso con la R.S.U., sarà reso operativo con un successivo verbale d’incontro tra le parti per la definizione delle ricadute professionali.

 

Art. 5  Incrementi retributivi

In conformità al protocollo d’intesa del 23/07/1993 e all’accordo di settore del 13/01/1994 le parti concordano che gli unici incrementi retributivi  conseguiti sono riferiti al premio per obbiettivi (premio di produzione mobile) in atto goduto e che tali erogazioni, così concordate, dovranno essere reversibili e non consolidabili, in quanto legate alla produttività e redditività.

Tale premio, nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il TFR.

Per quanto riguarda la tecnica di calcolo la distribuzione e l’erogazione del premio, vale quanto già previsto nei precedenti accordi integrativi aziendali del 08/07/1988 e del 21/11/1994.

 Le parti, dopo ampio dibattito, concordano che le lire per litro prodotto finito ed imbottigliato, pagate dall’azienda, passeranno dalle attuali £ 3,50 per litro prodotto a £ 3,70 per l’anno 1998, a £ 3,80 per l’anno 1999, a £ 3,90 per l’anno 2000 a e a £4,00 per litro prodotto per l’anno 2001.

La frazione dell’unità di riferimento (milioni di lire) per litri prodotti ed imbottigliati dovrà essere considerata unità intera.

In caso di assunzione o licenziamento in corso di anno, saranno corrisposti gli importi calcolati secondo le modalità previste e per la frazione di anno lavorata.

Con riferimento al comma 2° dell’art. 4 del precedente accordo integrativo aziendale del 21/11/1994, le parti confermano quanto già espresso in attuazione dell’art. 55 comma 9, 10 e 11 del vigente C.C.N.L.

Le altre voci retribuite non menzionate in questo accordo, saranno erogate secondo le modalità in atto vigenti.

 

Art. 6 Ambiente di lavoro

Si riconferma quanto espresso dall’art. 5 del precedente accordo integrativo aziendale del 16/11/1994 nel rispetto delle normative vigenti con particolare riguardo al D. L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 7 Pensione integrativa

In attesa che i fondi pensione complementare vengano resi operativi dalle leggi e dagli accordi tra le parti, l’azienda conferma la propria disponibilità ad un contributo del 20% sulla quota annua del premio che ciascun lavoratore avrà pagato ad una primaria compagnia di assicurazione per la stipula di una polizza assicurativa a fini previdenziali (Pensione integrativa), con un massimale annuo di premio di £ 2.000.000.

Il contributo sarà erogato ad avvenuta presentazione in azienda di un documento rilasciato dalla primaria compagnia di assicurazione, scelta liberamente dal dipendente, che attesti l’avvenuto pagamento. Tale contributo verrà erogato fino alla completa operatività del fondo pensione complementare per i lavoratori dell’industria alimentare (fonindal), che di fatto supererà ed annullerà l’art. 7 dell’accordo aziendale di cui in essere.

 

Art. 8 Validità dell’accordo

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2001. Tale accordo sarà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

 

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Accordo integrativo aziendale

L'anno 2002, il giorno 01 del mese di luglio, presso la S.I.BE.G. s.r.l. di Palermo

tra

 la S.I.BE.G. s.r.l. rappresentata dal dott. P. Zancanaro e l’ ing. n. Lia, procuratori, assistiti dall' ing. F. Macedonio, dirigente, dal rag. G. Barone e dal sig. M. Genovesi

e

 La R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti della S.I.Be.G. s.r.l. di Catania composta dai sigg. C. Mignosa, S. Privitera, F. Persico ed E. Scaletta, assistiti dai rappresentanti sindacali della FAI-CISL e FLAI CGIL, sigg. G. Midollo e C. Stella, e di Palermo composta dai sigg. G. Cacioppo e G. Castelluzzo, assistiti dai rappresentanti sindacali FAI-CISL e FLAI CGIL, sigg. G. Vitale e V. Ciulla e dal segretario regionale della FLAI CGIL S. Lo Balbo si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente che sostituisce integralmente quello del 19/01/1998 per la sede e lo stabilimento di Catania e del 16/01/1998 per lo stabilimento di Palermo e qualsiasi riferimento ad accordi integrativi precedenti in essi contenuti.

 In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del protocollo d'intesa del 23/07/93 sottoscritto dal Governo, Confindustria e OO.SS.LL. e dall'accordo di settore del 13/01/94 sottoscritto dalle associazioni dell' industria alimentare e dalla Fat-Cisl, Flai-Cgil e UILA-UIL.

A tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L..

art. 1

diritti di informazione

 In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l'azienda fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all'organizzazione del lavoro, due volte all'anno di norma ad aprile e dicembre.

art. 2

formazione

Le parti concordano che la formazione ha assunto un ruolo imprescindibile nello sviluppo dell'attività imprenditoriale e della professionalità dei lavoratori, pertanto, l'azienda predisporrà oltre i programmi di formazione normalmente effettuati per i nuovi assunti, nuovi interventi formativi mirati alla crescita professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e tecnologie, alla sicurezza ed alla certificazione di qualità (TCCQS E ISO 9001 – Vision 2000).

 Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U..

art. 3

occupazione e pari opportunità

 L'azienda conferma che in atto non prevede riduzione di personale ed assicura i livelli occupazionali esistenti, conferma l’intenzione di sviluppo tecnologico ed auspica una crescita occupazionale.

 Inoltre i periodi di maggior lavoro saranno affrontati, per un minor utilizzo del lavoro straordinario, con il ricorso al lavoro a tempo determinato o con altre forme contrattuali previste dalla legislazione vigente, avendo cura di ottemperare alle disposizioni sulla pari opportunità.

art. 4

professionalità ed inquadramento

 Durante la contrattazione sono state riviste puntualmente le figure professionali dell’azienda e si è convenuto il passaggio di livello o un miglioramento retributivo individuale per 29 dipendenti con decorrenza 01 maggio 2002.

 Inoltre viene concordato tra le parti come riconoscimento per la professionalità raggiunta e l’impegno dimostrato nell’espletamento delle proprie mansioni, con decorrenza 01/07/2002 e per tutti i dipendenti in forza al 01/01/2002 ed attualmente in servizio, un importo individuale lordo mensile, non assorbibile, differenziato per aree di lavoro e per dipendente come da allegato a, per 14 mensilità l’anno.

 Le parti confermano che l’importo è stato calcolato tenendo conto delle relative incidenze su gli istituti contrattuali quali T.F.R., straordinario e maggiorazioni ed erogazioni aziendali di secondo livello e che quindi non avrà alcun riflesso sui suddetti istituti.

 Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale l’importo spettante sarà quantitativamente ridotto e riproporzionato in base all’orario contrattuale svolto.

 Per il periodo 01/01/2002 – 30/06/2002 e per tutti i dipendenti in forza al 01/01/2002 ed attualmente in servizio, viene concordata l’erogazione di un importo una tantum, non computabile ai fini di alcun istituto contrattuale ivi compreso il T.F.R., per singolo dipendente, come da allegato a, che verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2002.

 art. 5

incrementi retributivi

 1) in conformità al protocollo d'intesa del 23/07/1993 e all'accordo di settore del 13/01/1994, le parti concordano che gli incrementi retributivi sono riferiti al premio per obiettivi e che tale erogazione, così concordata, dovrà essere reversibile e non consolidabile, in quanto legata alla efficienza, produttività e qualità.

 Tale premio, nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il T.F.R., sarà diversificato per area di lavoro (produzione – amministrazione - commerciale), per importo, per tecnica di calcolo, di distribuzione e di erogazione così come di seguito esposto:

 - area produzione

Vista l’esigenza di gratificare l’impegno di tutto il personale produttivo e l’esigenza di migliorare gli indicatori di produttività mantenendo gli standard qualitativi imposti dalla the coca cola company, si stabilisce di comune accordo un premio per obiettivi legato a due indicatori fondamentali e di oggettiva lettura e verifica con pesi percentuali differiti.

 Il premio sarà legato alla produttività ed incrementato del 11% (5,5 BPQI e 5,5 PCQI) raggiungendo gli obiettivi di qualità, differenti per stabilimento, anno per anno condivisi con la T.C.C.C..

 La produttività (“k”) sarà determinata dal rapporto tra i litri totali prodotti e le ore totali effettivamente lavorate ordinarie e straordinarie nell’anno (dal 01/01 al 31/12) dai due stabilimenti.

 I valori di riferimento per la produttività da cui si calcoleranno gli obiettivi sono definiti da un ”k” di partenza dato dalla media dei “k” degli anni 2000 e 2001, per l’anno 2002 e dalla media dei “k” di tutti gli anni partendo sempre dal 2000 per gli anni successivi.

 L’obiettivo qualitativo e’ relativo a due indicatori il BPQI ed il PCQI (il primo relativo al prodotto ed il secondo relativo alla confezione) il quale viene monitorato dalla T.C.C.C. ed il cui risultato viene comunicato ufficialmente da C.C.I..

 Gli obiettivi per l’anno 2002 sono per Catania BPQI = 92 - PCQI = 88 e per Palermo BPQI = 91 – PCQI = 97.

 Per gli anni 2003, 2004 e 2005 verranno fissati tra la the coca cola company e l’azienda.

 Il monte premio messo a disposizione del personale dipendente sarà quindi legato all’incremento percentuale della produttività ed ulteriormente incrementato dall’obiettivo qualità, come esplicato in allegato B.

 Per gli anni successivi gli importi “euro per migliaia di litri prodotti” riferiti al “k” di partenza di ogni anno, ricavato come precedentemente esposto, sono stati rivalutati con un incremento annuo del 3% come da allegato B.

 L’importo così determinato verrà diviso per il numero totale delle ore ordinarie di effettivo lavoro dell’anno (a tal fine vengono equiparate le ore di assenze per ferie, permessi sindacali retribuiti, malattie per i soli giorni di ricoveri ospedalieri, infortuni sul lavoro ed astensione obbligatoria per maternità) e formerà il dato base per il calcolo individuale del premio da distribuire ai singoli dipendenti in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro dell’anno alle quali verranno equiparate le ore di assenza precedentemente stabilite.

 Nel caso in cui il “k” effettivo a fine anno sia inferiore a quello di riferimento di ogni anno l’importo del premio sarà uguale a zero.

L’erogazione avverrà annualmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.

 Nei casi di innovazioni tecnologiche atte ad aumentare la capacità produttiva o in presenza di motivi eccezionali che possano modificare sostanzialmente il risultato le parti si incontreranno per una verifica.

- area amministrativi

Si stabilisce di comune accordo un premio per obiettivi legato al raggiungimento della riduzione dei costi complessivi (materie prime e servizi) del 3% annuo e per il personale appartenente all’ufficio gestioni clienti la riduzione del 6% annuo dei tempi medi di incasso.

 L’importo complessivo del premio per tutti i dipendenti sarà calcolato in base all’importo totale del premio pagato all’area produzione diviso la media dei dipendenti dell’anno dell’area produzione e moltiplicato la media dei dipendenti dell’anno dell’area amministrativi.

 La distribuzione per singolo dipendente e l’erogazione del premio avverrà secondo le modalità stabilite per l’area di produzione.

- area commerciale

Si stabilisce di comune accordo il riconoscimento di un premio per obiettivi lordo annuo per singola figura professionale, in base alla mansione svolta, legato al raggiungimento di determinati obiettivi quali target di vendita per volumi o per valori.

 Gli importi lordi annui e gli obiettivi saranno fissati annualmente dalla direzione commerciale e comunicati, per la propria competenza, ad ogni dipendente dell’area commerciale.

 Tale premio, se raggiunti gli obiettivi annui fissati frazionati per trimestri, verrà erogato con acconti trimestrali ed eventualmente recuperato a conguaglio, a fine anno, se non raggiunti gli obiettivi annui prefissati.

 Il pagamento avverrà contestualmente al pagamento della retribuzione mensile del mese successivo al trimestre (i trim. retr. di aprile ecc.).

 In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno per i dipendenti appartenenti alle aree di produzione ed amministrazione, saranno corrisposti gli importi calcolati a tale data secondo le modalità previste per tali aree.

 Per l’area commerciale in caso di cessazione o assunzione in corso di anno, maturerà per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o superiore a gg. 15.

 Inoltre con riferimento all' art. 55 comma 9 del vigente C.C.N.L, le parti in attuazione dello stesso confermano quanto in esso contenuto.  

2) con riferimento all’art.7 dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di Palermo ed a quello del 08/03/1985 di Catania, le parti confermano l’erogazione a tutti i dipendenti di un importo annuo lordo (erogazione annua) corrispondente a 50 ore di retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

 Tale erogazione assorbe e sostituisce i 10 minuti di pausa collettiva giornaliera goduti dai dipendenti fino al 31/12/1984.

 La breve pausa non superiore a 10 minuti da usufruire entro orario opportuno, dovrà in ogni caso garantire la continuità del ciclo produttivo di tutte le linee di produzione.

 L’anno di riferimento sarà dal 01/08 al 31/07 dell’anno successivo, verrà erogata contestualmente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno e maturerà, in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o superiore a gg. 15.

 

3) con riferimento all’art. 6 dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di Palermo ed a quello del 08/03/1985 di Catania, le parti confermano l’istituzione del premio di produzione fisso (premio produzione) derivante dall’accorpamento di alcune voci retributive a quella data godute, che continuerà ad essere erogato mensilmente, per 14 mensilità all’anno, in ragione di 35,41 € lordi mensili uguali per tutti i lavoratori dipendenti.

I benefici economici di cui al punto 2 e 3 relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale saranno quantitativamente ridotti e riproporzionati in base alle ore contrattuali svolte.

art. 6

buono pasto

 Si stabilisce di comune accordo che l’azienda in sostituzione del pagamento a tutti i dipendenti dell’ importo mensile lordo di € 13,43 per indennità sostitutiva di mensa, dal 01/01/2002 eroghi un buono pasto giornaliero da corrispodersi, a tutti i dipendenti, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate.

 L’importo giornaliero sarà di € 5,16 per le giornate effettivamente lavorate di almeno sei ore e di € 2,58 per quelle di almeno quattro ore.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale e solo per quelli uguali o superiori a quattro ore al giorno, l’importo giornaliero sarà quantitativamente ridotto e riproporzionato in base alle ore contrattuali svolte.

art. 7

incentivo allo studio

 L’azienda, in aggiunta a quanto già previsto dall’ art. 44 del vigente C.C.N.L. per i lavoratori studenti universitari regolarmente iscritti e con n. 2 esami sostenuti con esito positivo nell’anno, stabilisce la possibilità di poter usufruire, su richiesta scritta, di n. 5 giorni di permesso retribuito il cui utilizzo verrà preventivamente concordato compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.

art. 8

validità dell'accordo

 Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2005, tale accordo sarà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

 Il presente contratto consta di 6 pagine compresa la presente.

Letto confermato e sottoscritto:

 

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L’anno 2003, il giorno tredici del mese di giugno

 presso la S.I.BE.G. S.r.l. di Palermo

 

tra

 

la S.I.BE.G. S.r.l. rappresentata dall’Amministratore Delegato Busi Luca e assistita dai sigg. Lia Natale, Barone Giuseppe e Genovesi Mario

 

e

 

la R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti della S.I.BE.G. S.r.l. di Catania composta dal sig. Privitera S. e di Palermo composta dai sigg. Cacioppo G. e Castelluzzo G., assistiti dai rappresentanti sindacali FAI-CISL sig. Vitale G. e FLAI CGIL sig. Ciulla V. e dalla FLAI CGIL regionale rappresentata dal sig. Lo Balbo S., Segretario Regionale,

 si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale.  

 In via preliminare l’Azienda dichiara di aver deciso di trasferire l’intera attività produttiva dello stabilimento di Palermo a Catania.

 Le OO.SS. prendono atto delle intenzioni dell’Azienda di trasferire la produzione attualmente presente nel sito di Palermo a Catania e dichiarano di dare primaria importanza allo sviluppo del piano industriale, di cui in allegato, posto a base di tale decisione ed accordo. Le scelte aziendali, secondo il sindacato, devono convergere su un’azione di ulteriore sviluppo del gruppo in Sicilia, e chiedono all’Azienda di aprire un ulteriore confronto al fine di definire il rafforzamento della S.I.BE.G. in Sicilia sia sull’apparato produttivo sia su quello commerciale.

 In riferimento alla decisione aziendale, le parti dopo ampia e approfondita discussione convengono quanto segue:  

a)      L’Azienda entro l’anno 2003 trasferirà la produzione da Palermo a Catania. Questo trasferimento non riguarderà i seguenti reparti della sede di Palermo:

·        reparto commerciale, con numero otto dipendenti;

·        reparto magazzino, con numero tre dipendenti;

·        reparto amministrativo, con numero due dipendenti;

·        reparto portineria, con numero due dipendenti;

·        reparto sicurezza, con numero uno dipendente.

I dipendenti relativi ai reparti suddetti sono quelli già impiegati a dette mansioni e per gli stessi verrà comunque considerato questo accordo nel caso di trasferimento da Palermo a Catania di uno dei suddetti reparti nei prossimi 36 mesi dal presente accordo. Le parti concordano la continuità dell’esistenza della R.S.U. a Palermo.  

b)      I rimanenti 28 dipendenti verranno trasferiti di norma nello stabilimento di Catania nei modi e nelle condizioni di seguito concordate;  

c)      L’Azienda valuterà l’idoneità di due lavoratori a svolgere un rapporto di lavoro autonomo come  collaboratore o agente. Nell’ipotesi di idoneità di uno o due unità operative a ricoprire le mansioni suddette l’Azienda si dichiara disponibile a sottoscrivere accordi individuali relativi alla definizione di tali rapporti;  

d)      Per i lavoratori che hanno i requisiti contributivi e anagrafici per andare in pensione, nell’ipotesi di dimissioni, l’Azienda si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un bonus ad personam pari a 200,00 Euro netti moltiplicati gli anni di servizio in S.I.BE.G..

     A fronte di migliori accordi individuali il bonus indicato nel presente punto d) non verrà erogato;  

e)      Per  i lavoratori che decidano di non accettare il trasferimento e che comunicheranno le proprie dimissioni entro e non oltre il 30/09/2003, con esclusione del personale che ha i requisiti per la pensione, l’Azienda  si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un importo fisso netto di Euro 10.000,00 

f)        Per i lavoratori che decidono di trasferirsi entro il 31/12/2003 stabilmente a Catania, l’Azienda si impegna ad erogare in unica soluzione l’importo di 6.000,00  Euro lordi più 250,00 euro lordi per 12 mesi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L..  

g)      Per i lavoratori che dal 01/01/2004 continueranno il loro rapporto di lavoro nel sito di Catania l’Azienda si impegna:

·        ad erogare ai lavoratori pendolari, oltre all’indennità di trasferimento prevista dal C.C.N.L., 250,00 Euro lordi mensili quale indennità di disagio dal primo mese di trasferimento fino ad un massimo di 36 mesi che verrà interrotta nel caso di trasferimento stabile a Catania.

·        Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania entro i primi 12 mesi di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 6.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.

·        Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania dal 13° al 24° mese di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 3.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.

Inoltre per i primi 12 mesi di pendolarismo l’Azienda s’impegna a fornire i mezzi di trasporto per il solo tragitto Palermo Catania e viceversa. Tali mezzi dovranno essere occupati da un minimo di quattro persone per ogni tratta.

L’Azienda si impegna a prendere contatti con un agenzia immobiliare per ricercare appositi dignitosi alloggi coprendone le spese di agenzia.

Per favorire la stipula dei contratti di locazione l’Azienda si rende disponibile a concedere, a chi lo richiedesse, un piccolo prestito a copertura delle spese di contratto ed eventuali cauzioni, ovviamente documentate, da rimborsare con la retribuzione mensile secondo le modalità previste dalla legge sui prestiti aziendali.  

h)      L’Azienda si impegna ad informare le OO.SS. e le R.S.U. sul futuro del sito di Palermo e dichiara che assumerà tutte le iniziative utili per consentire il rientro dei lavoratori che erano occupati nel sito di Palermo e che si trovano a lavorare nel sito di Catania.  

Le parti si impegnano a fare una verifica di questo accordo entro il mese di febbraio del 2004, al fine di una verifica sull’applicazione dell’accordo e sulla nuova organizzazione del lavoro derivante dalla messa a regime del sito di Catania come unico sito di produzione.

In tale direzione, l’Azienda presenterà alla R.S.U., entro il mese di dicembre 2003 la nuova proposta di organizzazione del lavoro e si renderà disponibile ad incontri per seguire la nuova fase.

Il presente accordo costa di n. 2 pagine compresa la presente.

Letto confermato e sottoscritto:  

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Comunicato stampa

 FLAI - CGIL RAIA  

 

·        Si sono svolte le elezioni RSU il 5/11/03 Azienda Sibeg-Coca Cola.

·        La Segreteria Provinciale della Flai CGIl esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, tutto ciò è frutto dell'impegno costante del nostro gruppo dirigente presente in Coca Cola.

·        Un risultato così non si registrava da anni la FLAI  CGIL nelle elezioni RSU del 2002 riporta un risultato complessivo del 24% e viene eletto per conto della FLAI CGIL  un solo RSU; mentre nelle elezioni 2003 i dati sono completamente diverse: su 106 votanti la FLAI  CGIL riporta 67 voti di lista per una percentuale del 64%.

·        Gli eletti sono:

settore commerciale e amministrazione: Cosimano Pietro con 17 voti di preferenza (lista FLAI CGIL);

·        settore produzione Lo Presti Francesco 19 voti di preferenza lista FLAI CGIL.

                                         Mignosa Carmelo 12 voti di preferenza lista FLAI CGIL.

                                         Privitera Santo 14 voti di preferenza lista FAI CISL.

Catania 06/11/03

 

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