RELAZIONE DEL GOVERNO AL DDL - OOSS


 

RELAZIONE DEL GOVERNO AL DDL - OOSS

 Regione  Siciliana

 ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

 

 

RIFORMA DEL SETTORE FORESTALE

 

Relazione allegata alla bozza di DDL

 

Atti per le OO.SS.

 

 

       A seguito di un intenso e fattivo lavoro, il Tavolo tecnico specificatamente istituito da questo vertice politico, e per esso la Commissione ristretta costituita in seno allo stesso (dott. Gaetano D’Onufrio, dott. Giuseppe Castellana e dott. Renzo Marino) ha provveduto al riesame della legislazione vigente nel settore forestale, per adeguare la stessa all’attualità ed in particolare:

 

Þ    Alle direttive comunitarie in materia di conservazione della biodiversità, della tutela del suolo, dell’ambiente, della fauna e dei materiali di moltiplicazione vegetale nel settore forestale

Þ    Alla normativa nazionale, sia essa di recepimento e/o attuazione delle normative comunitarie, sia essa di autonoma disciplina nella materia forestale in generale (della pianificazione forestale e del Corpo forestale dello Stato in particolare), nonché in materia di:

·        rispetto degli impegni internazionali emissioni gassose nell’atmosfera (protocollo di Kyoto)

·        prevenzione e lotta ai processi di desertificazione

·        tutela del territorio montano, dei bacini idrografici, dell’ambiente e delle aree protette

·        sicurezza agroalimentare

·        tutela della sicurezza delle persone e del territorio rurale

·        protezione civile

·        ordine e sicurezza pubblica in generale

 

Þ      Alla normativa regionale in materia di difesa del suolo, assetto idrogeologico, avuto riguardo all’attività di pianificazione, effettuata anche mediante piani stralcio, operata dall’Amministrazione regionale del territorio e dell’ambiente, nonché alla vigente normativa regionale sui LL.PP., effettuando i necessari coordinamenti dell’attività, in un quadro coerente che intesta al Governo le scelte generali in materia di pianificazione territoriale ad ampio raggio, ed ai singoli rami dell’Amministrazione regionale la programmazione delle OO.PP. e degli interventi.

 

In tale ottica si è operata una sintesi, condivisa anche dai Dirigenti generali del Dipartimento foreste e dell’Ispettore generale dell’Azienda foreste, per ciò che concerne l’urgente problematica relativa al personale operaio (Titolo III), per il quale è stato predisposto un testo di base con una completa ed articolata proposta, corredata da una previsione quali-quantitativa degli oneri finanziari conseguenti. E’ di tutta evidenza che le scelte in materia, se pure supportate tecnicamente, rimangono comunque subordinate alle scelte che il Governo e l’intera compagine legislativa vorranno operare in ordine allla riforma di un settore che riveste indubbia valenza sociale ed economica per la sopravvivenza stessa di ampie aree interne e montane.

 

La redazione della bozza di revisione normativa poggia su presupposti tecnici ispirati alla valorizzazione della professionalità del personale ed ad un progressivo processo di “stabilizzazione”, unitamente alla specializzazione delle strutture alle quali vengono affidati:

 

Þ             da una parte l’attività di ordinaria e straordinaria gestione ed ampliamento del patrimonio forestale della Regione e di altri Enti pubblici, ivi comprese le attività di prevenzione passiva dagli incendi, nonché di tutta una serie di altre attività complementari;

Þ               dall’altra l’attività di prevenzione attiva e lotta attiva agli incendi della vegetazione, nonché di manutenzione e presidio territoriale dei territori compresi nei bacini montani, con particolare riguardo alla manutenzione degli alvei fluviali e delle acque pubbliche.

 

L’ipotesi legislativa prodotta - comunque ricompressa in un contesto univoco – prevede , per quanto possibile, la graduazione del processo di progressiva implementazione del personale stagionale a tempo determinato, che può essere considerato “stabilizzato”, sia pure part-time, atteso che per lo steso continuano  ad essere previste specifiche forme di garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative annue.

 

Viene mantenuto, con i necessari aggiornamenti, l’attuale ordinamento relativamente al sistema delle competenze alla formazione delle graduatorie ed all’avviamento al lavoro, che permane in capo all’Amministrazione del Lavoro, e che ha come riferimento geografico ed amministrativo il “distretto forestale”, istituito sin dal 1989 con al legge regionale n. 11, e che costituisce ormai una consolidata realtà, tutto sommato confacente alle esigenze territoriali articolate.

 

Vengono quindi previsti aspetti di dettaglio, ma non insignificanti, che riguardano la specializzazione dei due dipartimenti (Foreste ed Azienda), con percorsi paralleli per il personale, attingendo comunque dall’unica platea data dai lavoratori già inseriti nelle graduatorie uniche distrettuali di cui all’art. 49 della legge oggetto di riesame e modifica. Ambedue le strutture di massima dimensione si avvarranno di personale a tempo indeterminato e determinato , con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative annue. Tale processo comporterà, ad un incremento complessivo che , per essere compatibile con le risorse finanziari disponibili e con i limiti imposti dal patto di stabilità, dovrà essere diluiti e ripartito in misura graduale nell’arco di un quinquennio, con decorrenza dal 2006, relativamente a tutte le figure lavorative previste, ed in particolare:

 

Þ                              _______operai a tempo indeterminato

Þ                              _______operai a t.d. con garanzia occupazionale di 151 gg.ll. , con un  aumento della dotazione esistente per l’ARFD e la creazione di tali figure per il Dipartimento Foreste.

Þ                              _______operai a t.d. con garanzia occupazionale di 101 gg.ll. con un  aumento della dotazione esistente per l’ARFD e la riduzione di tali figure per il Dipartimento Foreste, in conseguenza della creazione delle figure di OTI e centocinquantunisti.

 

Gli incrementi da proporre devono tenere conto dell’originaria consistenza dei contingenti, riportata nelle allegate tabelle, nonché degli incrementi nel tempo operati dal legislatore nel settore antincendi boschivi (legge regionale 19 agosto 1999 n. 13) e della consistenza dei lavoratori soprannumerari per espressa previsione normativa.

 

Tali incrementi comporteranno quindi la “stabilizzazione” di ________ operai , con contestuale riduzione della consistenza del personale appartenente al citato art. 49, che pur non destinatario di garanzia occupazionale ex lege, di fatto ha sempre prestato la propria attività lavorativa sin dal 1996 per un turno di 51 gg., e certamente non senza problemi di vario tipo, connessi alle necessarie variazioni delle poste di bilancio ovvero all’adozione di specifici provvedimenti normativi, come avvenuto nel decorso esercizio.

 

La determinazione della durata del turno minimo per il personale non garantito (che dall’attuale consistenza di ca.  15.000  unità scenderebbe, nel quinquennio, per effetto della “stabilizzazione” degli stessi operai e delle fuoriuscite per pensionamenti, altri impieghi, ecc.), costituisce un grosso problema, in considerazione dei risvolti finanziari che ciò comporta, anche in termini di finanza pubblica generale, e comunque contrasta con il prospettato processo di progressiva stabilizzazione, che inevitabilmente assorbe risorse finanziarie cospicue. A tal punto risulta necessario operare delle scelte di fondo, e si ritiene più confacente alle esigenze di funzionalità e produttività dell’Amministrazione privilegiare la progressiva stabilizzazione degli operai. Tale processo, oltre a migliorare il livello generale di professionalità, fornisce anche una risposta alle legittime aspettative di “carriera” e miglioramento delle condizioni lavorative del personale operaio.

 

E’ stata data particolare attenzione all’accertamento dell’idoneità fisica e professionale, eliminando il perentorio limite di età previsto per gli addetti alle squadre antincendio, che viene invece demandato alla valutazione individuale di merito operata dal servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), obbligatorio per legge, e valorizzando il ruolo dell’accertamento tecnico dell’idoneità professionale, i cui criteri vengono concertati con le OO.SS. , che così apportano il loro fattivo contributo al riguardo, e prevedendo appositi corsi di formazione professionale da parte dell’Amministrazione.

 

Sono stati infine affrontati aspetti finali di dettaglio relativi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, impiegato in particolari attività/settori che presentano il carattere di continuità per esigenze di protezione civile, funzionali o squisitamente tecniche, quali i centri radio operativi, gli autoparchi e gli allevamenti, che già in atto sono, sia pure in parte, destinatari di una specifica deroga al limite di 151 giornate lavorative, proprio in considerazione del necessario carattere di continuità che presenta l’attività espletata.

 

Potrebbe essere presa infine in considerazione la costituzione di uno specifico Organismo, da meglio qualificare, per seguire l’intero processo. Anziché la “cabina di regia”, prospettata dalle OO.SS., si riterrebbe più confacente un “Osservatorio” per il monitoraggio delle diverse situazioni e la trattazione delle problematiche esistenti, pur rientrando tali aspetti nella normale dialettica sindacale, alla quale l’Amministrazione non si è sottratta né intende sottrarsi.