21.10.2005


 

 

21.10.2005


IT


Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO,

del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR)


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue:

(1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.
(2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare
dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.
(3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio,
occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.
(4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla.
Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I
soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.
(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei
legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono (1) Parere del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Gazzetta ufficiale). Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.
(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.
(8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.
(9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della
strategia nazionale e comunitaria.
(10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la
politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
(11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.
(12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.
(13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.
(14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.
(15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive
compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di
formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che
si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».
(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel
tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.
(17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.
(18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di
migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori (1), dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in
materia di sicurezza sul lavoro.
(19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.
(20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
(21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la
diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle
aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti
devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1).
(22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari,
volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello
dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.
(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1. agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti
finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e
innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul
lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
(24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.
(25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori
agricolo e forestale.
(26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i
requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro
attività di informazione e promozione.
(27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.
(28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.
(29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni
di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi
programmi di sviluppo rurale.
(30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.
(31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i
detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile.
Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.
(32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il
mercato.
(33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.
(34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/ 60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3)
(35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura.
Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia. (36) (36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si
impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.
(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.
(38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.
(39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.
(40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.
(41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.
(42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di
prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati
membri.
(43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.
(44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati
membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse.
Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del
Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (1), dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.
(45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/ 2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.
(46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.
(47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertoriate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.
(48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione.
Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.
(1) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
(49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarietà dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.
(50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più
ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.
(51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.
(52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica.
Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.
(53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.
L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.
(54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.
(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 5.
(55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (2) devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.
(56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.
(57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
(58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.
(59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.
(60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove
opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (3).
(61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.
(2) Regolamento (CE) n. 1263/1999, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).
(3) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.
(63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.

(64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario
stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire.
Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.
(65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello
sviluppo rurale.
(66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la
valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.
(67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.
(68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario.
Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le
procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.
(69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.
(70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1o gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.
(71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).
(72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (2).
(73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
OBIETTIVI E NORME GENERALI CONCERNENTI IL SOSTEGNO
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente regolamento:

1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario
a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR,
istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;
2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale
contribuisce a conseguire;
3. definisce il contesto strategico della politica di sviluppo
rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli
orientamenti strategici comunitari in materia di politica
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(2) Parere del 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) Parere del 23 febbraio 2005 (GU C 164 del 5.7.2005, pag. 18).


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di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e
dei piani strategici nazionali;

4. definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;
5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione,
la valutazione, la gestione finanziaria, la
sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità
condivise tra gli Stati membri e la Commissione.
Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni
seguenti:

a) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e
finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale
dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati
membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;

b) «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II
della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica
(livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/
2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione
comune delle unità territoriali per la statistica
(NUTS) (1);

c) «asse»: un insieme coerente di misure direttamente
preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che
contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi
di cui all'articolo 4;

d) «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno
degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;

e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra
azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il
programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato
da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

f) «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un
approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli
Stati membri, che definisce un numero limitato di

indicatori comuni relativi alla situazione di partenza
nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e
all'impatto dei programmi;

g) «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di
operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali,
eseguite in partenariato al livello pertinente;

h) «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa
pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle
operazioni o destinatario/a del sostegno;

i) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento
di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello
Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità
europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un
contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento
di operazioni a carico del bilancio di organismi di
diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici
territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (2);

j) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore
degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati
conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale
europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1o gennaio 2007
al 31 dicembre 2013.

CAPO II

MISSIONI E OBIETTIVI

Articolo 3

Missioni

Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale
sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare
alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi
nell'ambito della politica agricola comune, nonché della
politica di coesione e della politica comune della pesca.

(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. (2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

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Articolo 4

Obiettivi

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione
dei seguenti obiettivi:
a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale
sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;


b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la
gestione del territorio;

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e
promuovere la diversificazione delle attività economiche.

2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati
mediante i quattro assi di cui al titolo IV.
CAPO III

PRINCIPI DEL SOSTEGNO

Articolo 5

Complementarietà, coerenza e conformità

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi
nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità
comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la
coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le
attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare,
il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli
obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello
strumento comunitario di sostegno alla pesca.
3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici
comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali
di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui
all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui
all'articolo 14.
4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e
gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno
da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario
di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per
gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari
comunitari.
5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal
Fondo europeo agricolo di garanzia.
6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è
concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in
virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve
eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure
di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate
dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.
Articolo 6

Partenariato

1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta
consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati
membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati
membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali,
inclusi:
a) gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche
competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della società
civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle
ambientali, e gli organismi per la promozione della parità
tra uomini e donne.

Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a
livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico,
ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le
condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli
organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi
nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la
parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite
l'integrazione di requisiti in materia di protezione e
miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze
istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di
partner definita al paragrafo 1.
3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza
dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione,
attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi
di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner
appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente
con le scadenze fissate per ciascuna fase.

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Articolo 7

Sussidiarietà

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei
programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente,
secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformità
con il presente regolamento.

Articolo 8

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra
uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale durante le varie fasi di attuazione dei
programmi.

Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e
valutazione.

TITOLO II

IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

Articolo 9

Contenuto e adozione

1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari in
materia di politica dello sviluppo rurale per il periodo di
programmazione che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre
2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello
comunitario.
Detti orientamenti strategici definiscono le priorità strategiche
per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della
realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato,
di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

2. Entro il 20 febbraio 2006, è adottata una decisione sugli
orientamenti strategici comunitari, secondo la procedura di
cui all'articolo 37 del trattato. La decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 10

Riesame

Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto
di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle
priorità comunitarie.

CAPO II

PIANI STRATEGICI NAZIONALI

Articolo 11

Contenuto

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico
nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti
strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR
e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si
ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di
finanziamento.
2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il
sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti
strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità
comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali
rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione
del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmi
di sviluppo rurale.
3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:
a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale
e del potenziale di sviluppo;

b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e
dello Stato membro interessato, evidenziando la coerenza
delle scelte operate con riferimento agli orientamenti
strategici comunitari;


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c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale
nell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettivi
quantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianza
e la valutazione;

d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad
attuare il piano strategico nazionale e una ripartizione
indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli
importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1290/2005;

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli
altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il
FSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno alla
pesca e la BEI;

f) se del caso, le risorse finanziarie stanziate per realizzare
l'obiettivo di convergenza;

g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo
stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale
di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

Articolo 12

Elaborazione

1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico
nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici
comunitari.
Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento
istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione
sia con la Commissione che con i partner citati
all'articolo 6, e copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il
proprio piano strategico nazionale prima di presentare i
programmi di sviluppo rurale.
CAPO III

SORVEGLIANZA STRATEGICA

Articolo 13

Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1o ottobre di ogni
secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla
Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione
del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi,
nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti
strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è
presentata entro il 1o ottobre 2014.

2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli
anni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:
a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in
riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico
nazionale;

b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno
presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15,
paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2
del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato
d'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previsto
nello stesso articolo 82.
Articolo 14

Relazione della Commissione

1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo
anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i
principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei
piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici
comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata
all'inizio del 2015.
Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte
della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati
membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento
informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che
devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione
per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella
relazione.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni.

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TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di
programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la
strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure
raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui
realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.
Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal
1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma
nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una
serie di programmi regionali.
3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a
livello regionale possono presentare per approvazione anche
un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali
programmi.
Articolo 16

Contenuto dei programmi

Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

a) un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e
di debolezza, la conseguente strategia scelta e la
valutazione ex ante di cui all'articolo 85;

b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento
agli orientamenti strategici comunitari e al piano
strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo
la valutazione ex ante;

c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per
ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili
e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di
misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;


d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:

— una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo
69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del
FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in
questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti
destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo
di convergenza. Il contributo annuo preventivato
del FEASR deve essere compatibile con le prospettive
finanziarie,
— una tabella indicante, per l'intero periodo di
programmazione, il contributo comunitario totale
preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico
nazionale per ciascun asse, l'aliquota di
partecipazione del FEASR per ciascun asse e
l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del
caso, anche in questa tabella vanno distinti i
contributi preventivati del FEASR a favore delle
regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il
corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a
favore di tali regioni;
e) per informazione, una ripartizione indicativa degli
importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;

f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali
aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;

g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle
norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei
regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e
89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei
programmi;

h) informazioni sulla complementarietà con le misure
finanziate dagli altri strumenti della politica agricola
comune, attraverso la politica di coesione e dallo
strumento comunitario di sostegno alla pesca;


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i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le
autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per
informazione, descrizione sintetica della struttura di
gestione e di controllo;

ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione,
nonché composizione del comitato di
sorveglianza;

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al
programma;

j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati
delle consultazioni con i partner stessi.

Articolo 17

Equilibrio tra gli obiettivi

1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di
ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il
10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma
per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre
almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di
cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a
favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo
finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.
2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale
del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al
titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a
formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica
ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta,
la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario
minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può
essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di
programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata
una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.
CAPO II

ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME

Articolo 18

Elaborazione e approvazione

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo
rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.
2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati
membri presentano alla Commissione una proposta contenente
tutti gli elementi elencati all'articolo 16.
3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto
l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici
comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente
regolamento.
Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo
rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici
comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente
regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere
conseguentemente la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la
procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Articolo 19

Riesame

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se
necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato
membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza.
Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle
valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare
allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione
delle priorità comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione in merito alle
richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati
membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo
la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche
che devono essere approvate con decisione della Commissione
sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90,
paragrafo 2.

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TITOLO IV

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ASSI

SEZIONE 1

Asse 1

Miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale

Articolo 20

Misure

Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si
esplica attraverso le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il
potenziale umano, in particolare:

i) azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli
addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

ii) insediamento di giovani agricoltori;

iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori
agricoli;

iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli
imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole, nonché di servizi di consulenza
forestale;

b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico
e promuovere l'innovazione, in particolare:

i) ammodernamento delle aziende agricole;

ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali;

iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare,
nonché nel settore forestale;

v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in
parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura
e della silvicoltura;

vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione;

c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e
dei prodotti agricoli, in particolare:

i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme
rigorose basate sulla legislazione comunitaria;

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi
di qualità alimentare;

iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività
di informazione e promozione riguardo ai prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

d) misure transitorie per Repubblica ceca, Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e
Slovacchia, in particolare:

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in
via di ristrutturazione;

ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.



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Sottosezione 1

Condizioni perlemisureinteseapromuovere la
conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Articolo 21

Azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non
comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o
cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.


Articolo 22

Insediamento di giovani agricoltori

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è
concesso ad agricoltori:
a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;


b) che possiedono conoscenze e competenze professionali
adeguate;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo
dell'attività agricola.

2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato
nell'allegato.
Articolo 23

Prepensionamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è
concesso:
a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività
agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;

b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare
definitivamente l'attività agricola al momento della
cessione.

2. Il cedente deve:
a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55
anni, senza aver raggiunto l'età normale di

pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età
normale di pensionamento nello Stato membro di cui
trattasi;

b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini

commerciali;
c) aver esercitato l'attività
precedono la cessione.
agricola nei dieci anni che
3. Il rilevatario deve:
a) subentrare al cedente insediandosi come previsto

all'articolo 22; oppure

b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni

o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola
del cedente al fine di ingrandire la propria azienda
agricola.
4. Il lavoratore agricolo deve:
a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età
normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno
dell'età normale di pensionamento nello Stato membro
di cui trattasi;

b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che
precedono la cessazione, almeno la metà del proprio
tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore
agricolo;

c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente
di due anni a tempo pieno nei quattro anni che
precedono il prepensionamento del cedente stesso;

d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento
è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il
lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo
compleanno del cedente e la normale età di pensionamento
del lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda
una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è
versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della
pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato
nell'allegato.

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Articolo 24

Utilizzo di servizi di consulenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è
concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i
detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza
per migliorare il rendimento globale della loro azienda.
Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni

agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli

allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti
dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato
ai massimali fissati nell'allegato.
Articolo 25

Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di
sostituzione e di consulenza aziendale

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso
a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle
aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di
consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza
forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo
di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di
detti servizi.

Sottosezione 2

Condizioni perlemisureintesearistrutturare e
sviluppare il capitale fisico e a promuovere
l'innovazione

Articolo 26

Ammodernamento delle aziende agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è
concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o
immateriali che:
a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e

b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili
all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai
requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per

quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti
comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda
agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36
mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia
vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa
conformarsi ad esso.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui
all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere
concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al
rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel
piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La
proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può
superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Articolo 27

Accrescimento del valore economico delle foreste

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20,
lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di
proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o
di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste
tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei
dipartimenti francesi d'oltremare.
2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale
per aziende forestali al di sopra di una determinata
dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.
3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Articolo 28

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è
concesso per investimenti materiali e/o immateriali:
a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

b) riguardanti:

— la trasformazione e/o la commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i
prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura,
e/o

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— lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato,
esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della
silvicoltura;
c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento
interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di
ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può
essere concesso solo per quegli investimenti che siano
realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e
finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova
introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata
una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il
nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi
confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è
limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
(1). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole
Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi
d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per
l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica
l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che
occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non
supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è
dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle
microimprese.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai
sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).

Articolo 29

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è
concesso per promuovere la cooperazione tra produttori
primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di
trasformazione e/o terze parti.

2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti
per la cooperazione.
(1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(2) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
Articolo 30

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere
per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai
terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento
fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione
idrica.

Sottosezione 3

Condizioni per le misure finalizzate a
migliorare la qualità della produzione e dei
prodotti agricoli

Articolo 31

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
comunitaria eto

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i),
contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed
all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione
delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli
animali e sicurezza sul lavoro.
Tali norme devono essere di recente introduzione nella
legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria
ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole,
aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio
dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto
forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo
massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova
norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa
comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato
nell'allegato.
Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è
concesso:
a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo
umano;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o
riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi
criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo
90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i


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sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più
severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito
della normativa comunitaria nazionale;

c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il
cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare
dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai
suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di

cinque anni.
2. Il sostegno
nell'allegato.
è limitato agli importi massimi fissati
Articolo 33

Attività di informazione e promozione

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica
ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il
sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.

Sottosezione 4

Condizioni per le misure transitorie

Articolo 34

Agricoltura di semisussistenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a
favore delle aziende agricole che producono prevalentemente
per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una
parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza
»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano
aziendale.
2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è
valutato al termine di tre anni.
3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario,
limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un
periodo massimo di cinque anni.
4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è
accolta entro il 31 dicembre 2013.
Articolo 35

Associazioni di produttori

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è
inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo
di associazioni di produttori aventi come finalità:
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci
alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi
il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata
e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione
sulla produzione, con particolare riguardo al
raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario
erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla
data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è
calcolato sulla base della produzione annua commercializzata
dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato.
3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori
ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati
membri interessati entro il 31 dicembre 2013.
SEZIONE 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio
rurale

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti
misure:

a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni agricoli, in particolare:

i) indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane;


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ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle
zone montane;

iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
direttiva 2000/60/CE;

iv) pagamenti agroambientali;

v) pagamenti per il benessere degli animali;

vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle
superfici forestali, in particolare:

i) imboschimento di terreni agricoli;

ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli;

iii) imboschimento di superfici non agricole;

iv) indennità Natura 2000;

v) pagamenti silvoambientali;

vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi;

vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

Sottosezione 1

Condizioni per le misure finalizzate a
promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni
agricoli

Articolo 37

Indennità a favore delle zone montane e di altre zone
caratterizzate da svantaggi naturali

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii),
sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola
utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della
Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni
delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle
eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la
realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle
aziende agricole (1).
Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi
aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi
che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si
impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate
ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque
anni a decorrere dal primo pagamento.
3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e
massimi di cui all'allegato.
Possono essere concesse indennità superiori all'importo
massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo
medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro
non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite
minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di
programma.
Articolo 38

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
2000/60/CE

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii),
sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU
per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli
(1) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2139/2004 (GU L 369 del 16.12.2004,
pag. 26).

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svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle
direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per
le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso
l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di
applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo
90, paragrafo 2.
Articolo 39

Pagamenti agroambientali

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è
concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le
specifiche esigenze.
2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori
che assumono volontariamente impegni agroambientali. I
pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad
altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini
della realizzazione di obiettivi ambientali.
3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli
impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie
stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e
IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre
specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione
nazionale e citate nel programma.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra
cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere
stabilita una durata superiore in conformità della procedura di
cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i
costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno
assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi
dell'operazione.
Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite
bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e
ambientale.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non
contemplate dai paragrafi da 1 a 4.
Articolo 40

Pagamenti per il benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui
all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli
agricoltori che assumono volontariamente impegni per il
benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano
soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti
requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e
dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri
pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione
nazionale e citati nel programma.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra
cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere
stabilita una durata superiore in conformità della procedura di
cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i
costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno
assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire
anche i costi dell'operazione.
Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

Articolo 41

Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è
concesso per:

a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni
assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36,
lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;

b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di
pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre
zone di grande pregio naturale definite nel programma.


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Sottosezione 2

Condizioni perlemisureinteseapromuovere
l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali

Articolo 42

Condizioni generali

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso
solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di
loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale
restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e
alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle
isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi
d'oltremare.
Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo
36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione
per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di
incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione
delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di
protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali
zone.
Articolo 43

Imboschimento di terreni agricoli

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre
soltanto uno o più dei seguenti elementi:
a) i costi di impianto;

b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei
costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque
anni;

c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le
perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un
periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o
delle relative associazioni che hanno coltivato la terra
prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona
fisica o entità di diritto privato.

2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di
proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i
terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche
o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1
possono essere corrisposti agli affittuari.
3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è
concesso:
a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;


b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento
coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è
concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone
fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati
nell'allegato.
Articolo 44

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è
concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali
che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso
copre i costi di impianto.
2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di
utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è
associata all'agricoltura sulla stessa superficie.
3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi
e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.
4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Articolo 45

Imboschimento di superfici non agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per
l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di
cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura
dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno
copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43,
paragrafo 1, lettera b).
2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.
3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è
concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si
limita ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 46

Indennità Natura 2000

Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono
versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati
proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i
costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti
all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono
fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

Articolo 47

Pagamenti per interventi silvoambientali

1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono
concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che
assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti
silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che
vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra
cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere
stabilita una durata superiore in conformità della procedura di
cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e
la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli
importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di
cui all'allegato.
Articolo 48

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è
concesso per la ricostituzione del potenziale forestale
danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la
realizzazione di adeguati interventi preventivi.
2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano
le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio
dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
Articolo 49

Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è
concesso per investimenti forestali:

a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi
della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v),
oppure di altri obiettivi ambientali;

b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste
e i boschi della zona interessata.

Sottosezione 3

Designazione delle zone

Articolo 50

Zone ammissibili al sostegno

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle
indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e
lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da
2 a 5 del presente articolo.
2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36,
lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate
da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione
della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro,
dovuti:
a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a
causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo
vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior
parte del territorio di forti pendii che rendono
impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego
di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una
combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio
derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente
è meno accentuato, ma la loro combinazione
comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone adiacenti
sono assimilate alle zone montane.


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/23

3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36,
lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui
al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:
a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente
scarsa produttività del suolo o condizioni
climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento
dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione
del territorio; oppure

b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli
interventi sul territorio sono necessari ai fini della
conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale,
della salvaguardia dello spazio rurale e del
mantenimento del potenziale turistico o a fini di
protezione costiera.

Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla
lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto
il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro
estensione totale non deve superare il 10 % della superficie
dello Stato membro interessato.

4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche
disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo
90, paragrafo 2:
— confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo
2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano,
oppure
— delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36,
lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le
zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini
idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36,
lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento
per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o
l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento
climatico.
7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36,
lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36,
lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli
incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o
medio rischio d'incendio.
Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

Articolo 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui
all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), punti
i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda,
in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente
imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e
agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003,
l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto
nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o
revocato.
La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano
anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui
all'articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino,
nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od
omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui
all'articolo 39, paragrafo 3.

2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al
paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti
per cui è stata concessa una proroga conformemente
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b)
3. In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati
membri che applicano il regime di pagamento unico per
superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE)
n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli
previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.
4. Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90,
paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere
commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla
frequenza delle inadempienze.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39,
paragrafo 5.

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SEZIONE 3

Asse 3

Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale

Articolo 52

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le
seguenti misure:

a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in
particolare:

i) diversificazione in attività non agricole;

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
nell'intento di promuovere l'imprenditorialità
e rafforzare il tessuto economico;

iii) incentivazione di attività turistiche;

b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone
rurali, in particolare:

i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione
rurale;

ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

c) una misura in materia di formazione e informazione,
rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che
rientrano nell'asse 3;

d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di
competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale.

Sottosezione 1

Condizioni perlemisureinteseadiversificare
l'economia rurale

Articolo 53

Diversificazione in attività non agricole

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 52, lettera a),
punto i), è un membro della famiglia agricola.

Articolo 54

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto ii), riguarda
unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE.

Articolo 55

Incentivazione di attività turistiche

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto iii), è
concesso per:

a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione
e segnaletica stradale indicante località turistiche;

b) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono
l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.

Sottosezione 2

Condizioni perlemisureinteseamigliorare la
qualità di vita nelle zone rurali

Articolo 56

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto i), è concesso
per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività
culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la
relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.


21.10.2005


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/25

Articolo 57 comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52,
lettere a), b) e c).

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

sottosezione 4

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto iii), è
concesso per: Attuazione dell'asse

a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura Articolo 60
2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative
di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del Distinzione
patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di
grande pregio naturale;

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni
che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti
b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati
patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano
culturali dei villaggi e il paesaggio rurale. di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle

sostenute dagli altri strumenti comunitari.

Sottosezione 3

SEZIONE 4

Formazione, acquisizione di competenze e
animazione Asse 4


Articolo 58 Leader

Formazione e informazione Articolo 61

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera c), non comprende i Definizione dell'approccio Leader
corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali
dell'insegnamento medio o superiore.

L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

Articolo 59

a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori
rurali ben definiti, di livello subregionale;

Acquisizione di competenze e animazione

b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di
Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera d), è concesso per: azione locale»);

a) studi sulla zona interessata; c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione
locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione
e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;

b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di
sviluppo locale;
d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia
basata sull'interazione tra operatori e progetti appartec)
formazione del personale addetto all'elaborazione e nenti a vari settori dell'economia locale;
all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;

e) realizzazione di approcci innovativi;
d) eventi promozionali e formazione di animatori;

f) realizzazione di progetti di cooperazione;

e) attuazione da parte di altri partenariati pubblici-privati
rispetto a quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1,
lettera b), della strategia di sviluppo locale che g) collegamento in rete di più partenariati locali.


L 277/26


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

Articolo 62

Gruppi di azione locale

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere
da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:
a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia
integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi
elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g)
dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative
Leader II (1) o Leader+ (2), o secondo l'approccio Leader,
ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner
provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale
presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il
partenariato locale deve essere composto almeno per il
50 % dalle parti economiche e sociali e da altri
rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori,
le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;

c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di
definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la
zona interessata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione
locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario
capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon
funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una
struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del
buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione
dei fondi pubblici.
3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere
omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane,
finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a
sostenere una strategia di sviluppo duratura.
4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da
finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare
anche progetti di cooperazione.
(1) Comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la
concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi
integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati
membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa
comunitaria in materia di sviluppo rurale — Leader II (GU
C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).
(2) Comunicazione della Commissione agli Stati membri del
14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa
comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU
C 139 del 18.5.2000, pag. 5). Comunicazione modificata dalla
comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione
agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli
orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo
rurale (Leader+) (GU C 294 del 4.12.2003, pag. 11).
Articolo 63

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri
assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;

b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano
gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di
competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo
59.

Articolo 64

Attuazione di strategie locali

Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale
corrispondono alle misure definite nel presente regolamento
per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle
sezioni 1, 2 e 3.

Articolo 65

Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per
la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o
transnazionale.
Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione
tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per
«cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra
territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese
relative ai territori situati nella Comunità.
3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

21.10.2005


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/27

CAPO II

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 66

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/
2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria
dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto
della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza,
supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni
sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2,
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno
2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e di
qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle
sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di
esecuzione del bilancio.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare,
per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione
e controllo degli interventi del programma.
Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 %
dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un
determinato importo per la costituzione e il funzionamento
della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.
Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare
per approvazione un programma specifico per la costituzione
e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete
rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 67

Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete
europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti
nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle
misure comunitarie di sviluppo rurale;

b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario
delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;

c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali
della Comunità e dei paesi terzi;

d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario
per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli
scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione
e la valutazione della politica di sviluppo rurale;

f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione
transnazionale.

Articolo 68

Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale
che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate
nello sviluppo rurale.
2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo
comma, è usato per:
a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti
elementi: identificazione e analisi di buone pratiche
trasferibili e relativa informazione, gestione della rete,
organizzazione di scambi di esperienze e competenze,
preparazione di programmi di formazione destinati ai
gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza
tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.



L 277/28


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEL FEASR

Articolo 69

Risorse e loro ripartizione

1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale
ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio
2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e
l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili
all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
conformemente alle prospettive finanziarie per il
periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio per lo stesso periodo.
2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato
all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 66, paragrafo 1.
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al
bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al
paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.
4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per
Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa
detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in
debito conto gli elementi seguenti:
a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo
di convergenza;

b) i risultati ottenuti in passato; nonché

c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri
obiettivi.

5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri
tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse
generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui
del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro
e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma
del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal CF,
conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le
disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il
contributo del FESR in base alla normativa comunitaria che
disciplina lo strumento europeo di prossimità, dallo strumento
di preadesione in base alla normativa comunitaria che
disciplina tale strumento, nonché dalla SFOP che contribuisce
all'obiettivo di convergenza, non superino il 4 % del PIL dello
Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione
dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il
miglioramento della procedura di bilancio.

Articolo 70

Partecipazione del fondo

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale
fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro
limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente,
se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili
dall'obiettivo di convergenza.
2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della
spesa pubblica ammissibile.
3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun
asse.
a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione
e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui
all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti
massimali:

i) il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle
regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;


ii) il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre
regioni.

b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio
rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti
massimali:

i) l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni
ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

ii) il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre
regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è
del 20 %.


21.10.2005


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/29

4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la
partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i
programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori
del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.
5. Per gli Stati membri che optano per un programma
specifico ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo
comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari
al 50 % della spesa pubblica ammissibile.
6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per
conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.
7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere
cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di
qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.
Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario
del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra
nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse
predominante.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la
spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti
stabiliti per gli aiuti di Stato.
Articolo 71

Ammissibilità delle spese

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano
ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è
effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il
1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni
cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data
di decorrenza dell'ammissibilità.
Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un
programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a
decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta
di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le
spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione
del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i
criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.
3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a
livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni
stabilite dal presente regolamento per talune misure di
sviluppo rurale.
Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti
categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e
definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da
soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5,
primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);

b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del
totale delle spese ammissibili relative all'operazione
considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati,
può essere fissata una percentuale più elevata per
operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui
all'articolo 66, paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del
FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti
a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite
secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Articolo 72

Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e
alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49
del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del
FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se
quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla
decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche
sostanziali che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o
conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un
ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto
proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione

o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a
norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

L 277/30


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

CAPO I 4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle
modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il
tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle

GESTIONE E CONTROLLO

varie misure di sviluppo rurale.

Articolo 73
Articolo 75

Competenze della Commissione
Autorità di gestione

La Commissione mette in atto, nel contesto della gestione
concorrente, le misure e i controlli di cui all'articolo 9,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 al fine di 1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente
assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'arti-e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine,
colo 274 del trattato CE. garantisce in particolare:

Articolo 74 a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo
i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

Competenze degli Stati membri

b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e
la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attua


1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, zione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire
l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.
c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano
all'esecuzione delle operazioni:

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di
sviluppo rurale, le seguenti autorità:
i) siano informati degli obblighi che a loro incombono
in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un
a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o sistema contabile distinto o un apposito codice

privato che opera a livello nazionale o regionale, contabile per tutte le transazioni relative all'opera-
incaricato della gestione del programma in questione, zione;
ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale
funzione;


ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la
trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la
b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regola-registrazione dei prodotti e dei risultati;
mento (CE) n. 1290/2005;

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i

regolamento (CE) n. 1290/2005. termini fissati nel presente regolamento e conformemente
al quadro comune per la sorveglianza e la
valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse
alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di
sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di
gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e
separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a
enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funziona-quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare
mento dei sistemi durante l'intero periodo di programma-l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi
zione. specifici;

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/31

f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui
all'articolo 76;

g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione
del programma e la sua trasmissione alla Commissione
previa approvazione del comitato di sorveglianza;

h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in
particolare delle procedure applicate e degli eventuali
controlli effettuati sulle operazioni selezionate per
finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile
dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie
funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.
CAPO II

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 76

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle
pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di
sviluppo rurale e al contributo della Comunità.
Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il
ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno
del FEASR.

2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il
programma nei modi seguenti:
a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni
professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi
per la promozione della parità tra uomini e donne e le
organizzazioni non governative interessate, incluse le
organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal
programma e le condizioni per poter accedere ai
finanziamenti;

b) informa i beneficiari del contributo comunitario;

c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità
nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

TITOLO VII

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 77

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un
comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre
mesi dalla decisione che approva il programma.
2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante
dello Stato membro o dall'autorità di gestione.
La sua composizione è decisa dallo Stato membro e
comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di
propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni
consultive.

Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento 3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione
interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza
finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali
l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse
in conformità con il presente regolamento. finanziarie.


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

Articolo 78

Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione
del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione
del programma, in merito ai criteri di selezione
delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono
riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella
realizzazione degli obiettivi specifici del programma,
sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;

c) esamina i risultati del programma, in particolare la
realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le
valutazioni periodiche;

d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di
attuazione del programma e la relazione finale prima
della loro trasmissione alla Commissione;

e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali
adeguamenti o modifiche del programma per meglio
realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o
per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del
contenuto della decisione della Commissione concernente
la partecipazione del FEASR.

Articolo 79

Procedura di monitoraggio

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza
monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza
monitorano lo stato di attuazione del programma mediante
indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.
Articolo 80

Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è
definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati

membri ed è adottato secondo la procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un
numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni
programma.

Articolo 81

Indicatori

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di
sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base
a indicatori che permettono di valutare la situazione di
partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati
e l'impatto dei programmi.
2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero
limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.
3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli
indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.
Articolo 82

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008,
l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione
annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il
30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione
una relazione finale sull'attuazione del programma.
2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:
a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un
impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché
qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria
che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti
finanziari;

b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati,
sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;

c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta
degli importi versati ai beneficiari; se il programma
comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza,
le relative erogazioni saranno indicate a parte;

d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in
conformità dell'articolo 86, paragrafo 3;


21.10.2005


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/33

e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal
comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e
l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:

i) misure di sorveglianza e valutazione;

ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate
nella gestione del programma e delle eventuali
misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad
osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83;
iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al
programma, conformemente all'articolo 76;

f) una dichiarazione di conformità con le politiche
comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati
e le misure adottate per porvi rimedio;

g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a
norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/
2005.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento
(CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se
contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di
valutare l'attuazione del programma.
La Commissione dispone di un termine di due mesi per
formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in
cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto
termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se
la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la
relazione si considera accettata.

4. I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici
programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, sono stabiliti
in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo
2.
Articolo 83

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento della presentazione della
relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione
esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo
una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con
l'autorità di gestione.
2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere
osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la
quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato
membro informa la Commissione del seguito dato a tali
osservazioni.
CAPO II

VALUTAZIONE

Articolo 84

Disposizioni generali

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti
a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli
articoli 85, 86 e 87.
2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di
sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in
rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui
all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli
Stati membri e delle regioni interessati, con particolare
riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto
ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.
3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi,
sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.
4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da
valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto
salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione (1).
5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e
finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni,
organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e
utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

L 277/34


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi
e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della
Commissione, nell'ambito dell'articolo 80.
Articolo 85

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di
elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa
a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a
migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e
valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da
raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati,
segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di
partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è
tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e
la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza,
valutazione e gestione finanziaria.
2. La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità
dello Stato membro.
Articolo 86

Valutazione intermedia ed ex post

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione
annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale.
2. L'autorità di gestione del programma e il comitato di
sorveglianza si basano sulle valutazioni in itinere per:
a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi
obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventual-
mente d'impatto;

b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;

c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del
programma;

d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex
post.

3. L'autorità di gestione riferisce ogni anno, a cominciare dal
2008, al comitato di sorveglianza in merito alle attività di
valutazione in itinere. Un riepilogo delle attività è inserito
nella relazione annuale di cui all'articolo 82.

4. Nel 2010, la valutazione in itinere si presenta come una
relazione di valutazione intermedia distinta. Essa propone
misure per migliorare la qualità dei programmi e la sua
attuazione.
Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di
tutte le valutazioni intermedie dei programmi.

5. Nel 2015, la valutazione in itinere si presenta come una
relazione di valutazione ex post distinta.
6. La valutazione intermedia e la valutazione ex post
analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e
l'efficienza della programmazione del FEASR, il suo impatto
socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse
esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma
e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo
rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo
o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della
sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.
7. La valutazione in itinere è organizzata dall'autorità di
gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è
predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015.
8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di
formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per
valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di
sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.
Articolo 87

Sintesi delle valutazioni ex post

1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto
la responsabilità della Commissione, con la collaborazione
degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono
a raccogliere i dati necessari alla sua stesura.
2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2016.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/35

TITOLO VIII

AIUTI DI STATO

Articolo 88

Applicazione della normativa agli aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al
sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si
applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai
contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale
controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale
che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del
trattato a norma del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende
agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in
riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si
applica agli aiuti per investimenti:
a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in
relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali
modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione
di fabbricati aziendali;

b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere
degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative
alla sicurezza sul posto di lavoro.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per
compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in
altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati,
possono essere accordati aiuti supplementari che superino
gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.
4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che
assumono impegni agroambientali o per il benessere degli
animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente
all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente
giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che
superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento
all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In
casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare
alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39,
paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che
si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica,
salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e
sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti
supplementari che superino i massimali fissati a norma del
suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla
normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti
comunitari.
6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli
aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a
rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in
materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e
degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se
non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se
giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere
accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati
nell'allegato in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi

Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi
per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario
sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione
secondo le disposizioni del presente regolamento,
nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli
aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo
88, paragrafo 3, del trattato.


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 90

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo
rurale («comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 91

Modalità di applicazione

Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente
regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono
adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale
proposti;
b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

Articolo 92

Disposizioni transitorie

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare
la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello
istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire
nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal
presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già
esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG,
sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un
periodo che termina dopo il 1o gennaio 2007 e per capire le
valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.
Articolo 93

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere
dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a),
dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2,
primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20,
dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e la
parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo
15, paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal
1o gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato
conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del
trattato.
I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al
presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle
azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo
regolamento anteriormente al 1o gennaio 2007.

2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e
che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2010,
fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla
procedura di cui all'articolo 37 del trattato.
Articolo 94

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/37

Esso si applica al sostegno comunitario concernente il periodo Nonostante il secondo comma, l'articolo 37, l'articolo 50,
di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007. Tuttavia, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano dal
il presente regolamento non si applica prima dell'entrata in 1o gennaio 2010, in conformità con un atto adottato dal
vigore della normativa comunitaria che stabilisce le disposi-Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul CF, per il periodo dal trattato.
1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per gli
articoli 9, 90, 91 e 92, che si applicano a partire dall'entrata in
vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

ALLEGATO

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

Articolo Oggetto
Importo (in EUR) o
aliquota (in percentuale)
22(2) Sostegno all'insediamento (*) 55 000
23(6) Prepensionamento 18 000
180 000
4 000
40 000
Per cedente all'anno
Importo totale per cedente
Per lavoratore all'anno
Importo totale per lavoratore
24(2) Servizi di consulenza 80 %
1 500
Del costo ammissibile per servizio di
consulenza
Importo massimo ammissibile
26(2) Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento
delle aziende agricole
60 %
50 %
50 %
Del costo dell'investimento ammissibile
realizzato da giovani agricoltori
nelle zone di cui all'articolo 36,
lettera a), punti i), ii) e iii)
Del costo dell'investimento ammissibile
realizzato da altri agricoltori
nelle zone di cui all'articolo 36,
lettera a), punti i), ii) e iii)
Del costo dell'investimento ammissibile
realizzato da giovani agricoltori
in altre zone
40 %
75 %
75 %
Del costo dell'investimento ammissibile
realizzato da altri agricoltori in
altre zone
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle regioni ultraperiferiche e
nelle isole minori del Mar Egeo ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2019/
93
Del costo dell'investimento ammissibile
negli Stati membri che hanno
aderito alla Comunità il 1o maggio
2004, per l'attuazione della direttiva
91/676/CEE (1) entro un termine
massimo di quattro anni dalla data
di adesione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo
1, di detta direttiva
27(3) Intensità dell'aiuto per una migliore
valorizzazione economica delle
foreste
60 % (**)
50 %
85 % (**)
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle zone di cui all'articolo
36, lettera a), punti i), ii) e iii)
Del costo dell'investimento ammissibile
in altre zone
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle regioni ultraperiferiche


21.10.2005


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/39

Articolo Oggetto
Importo (in EUR) o
aliquota (in percentuale)
28(2) Intensità dell'aiuto per l'aumento
del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
50 %
40 %
75 %
65 %
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle regioni interessate dall'obiettivo
di convergenza
Del costo dell'investimento ammissibile
in altre regioni
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle regioni ultraperiferiche
Del costo dell'investimento ammissibile
nelle isole minori del Mar Egeo
ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93
31(2) Importo massimo del sostegno per
il rispetto dei requisiti
10 000 Per azienda
32(2) Importo massimo del sostegno agli
agricoltori che partecipano a
sistemi di qualità alimentare
3 000 Per azienda
33 Intensità dell'aiuto per attività di
informazione e promozione
70 % Del costo ammissibile dell'azione
34(3) Importo massimo del sostegno alle
aziende agricole di semisussistenza
1 500 Per azienda agricola all'anno
35(2) Associazioni di produttori: massimale
calcolato in percentuale della
produzione commercializzata nei
primi cinque anni dopo il riconoscimento
ma non superiore, in ciascuno dei
primi cinque anni, ai seguenti
importi:
5%, 5 %, 4%, 3 %
e 2 % (***)
2,5 %, 2,5 %,
2,0 %, 1,5 %
e 1,5 %
100 000
100 000
80 000
60 000
50 000
Per il 1o,2o,3o,4o e5o anno, per
una produzione commercializzata
fino a 1 000 000 EUR
Per il 1o,2o,3o,4o e5o anno, per
una produzione commercializzata
superiore a 1 000 000 EUR
Per il 1o anno
Per il 2o anno
Per il 3o anno
Per il 4o anno
Per il 5o anno
37(3) Indennità minima zone montane e
assimilate
Indennità massima zone montane
Indennità massima altre zone con
svantaggi naturali
25
250
150
Per ettaro di SAU
Per ettaro di SAU
Per ettaro di SAU
38(2) Indennità massima iniziale Natura
2000 per un periodo massimo di 5
anni
Indennità massima normale Natura
2000
500 (****)
200 (****)
Per ettaro di SAU
Per ettaro di SAU
39(4) Colture annuali
Colture perenni specializzate
Altri usi dei terreni
Razze locali minacciate di abbandono
600 (****)
900 (****)
450 (****)
200 (****)
Per ettar
Per ettar
Per ettar
Per unità di bestiame
40(3) Benessere degli animali 500 Per unità di bestiame


L 277/40


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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.10.2005

Articolo Oggetto
Importo (in EUR) o
aliquota (in percentuale)
43(4) Premio annuo massimo per compensare
le perdite di reddito provocate
dall'imboschimento
— per gli agricoltori o le loro
associazioni
— per ogni altra persona fisica o
entità di diritto privato
700
150
Per ettaro
Per ettaro
43(4), 44(4), e 45
(3)
— Intensità dell'aiuto per i costi
di impianto
80 % (**)
70 %
85 % (**)
Dei costi ammissibili nelle zone di
cui all'articolo 36, lettera a), punti i),
ii) e iii)
Dei costi ammissibili in altre zone
Dei costi ammissibili nelle regioni
ultraperiferiche
46 e 47(2) Indennità annua Natura 2000 e
silvoambientale
— importo minimo
— importo massimo
40
200 (****)
Per ettaro
Per ettaro

(1) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000
EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per
la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 55 000 EUR.
(**) Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di
Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei
dipartimenti francesi d'oltremare.
(***) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui
produzione totale è estremamente scarsa.

(****) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente
giustificate nei programmi di sviluppo rurale.