PUNTI DI “PARTICOLARE INTERESSE” SINDACALE


 

PUNTI DI “PARTICOLARE INTERESSE” SINDACALE

 

·         (BOZZA)

REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

(DISEGNO DI LEGGE NN. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114)

 

LEGGE APPROVATA IL 25 MARZO 2006

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 16, “RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA FORESTALE E DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE”. ISTITUZIONE DELL’AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI  IN AGRICOLTURA -  A.R.S.E.A.

 

 

TITOLO I

Norme sulla forestazione

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Finalità

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996,  n. 16 e successive modifiche ed integrazioni  è sostituito dal seguente:

Art. 1. - Finalità –

 1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni  agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.’

 

Art. 2.

Definizione

 

  1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘Amministrazione forestale’, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole ‘uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze’.

Art. 4.

Definizione di bosco

 

1. All’articolo  4  della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.’

 

Art. 5.

Inventario  e carta forestale regionale

 

4. L’inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste comunica annualmente all’Osservatorio regionale paritetico del  lavoro forestale l’eventuale incremento della superficie boschiva.

 

6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio  comunale.’

 

Art. 6.

Pianificazione regionale forestale

 

1.  Dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,  è inserito  il seguente:

‘Art. 5 bis. – Pianificazione forestale regionale –

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge ed all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall’Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall’inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

 

5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione. 

6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

 

Art. 9.

Attività regolamentate

 

1. L’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

 

‘Art. 8. - Attività regolamentate –

1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall’articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923,  n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale  specifico per l’acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.

 

Art. 10.

Fornitura di beni  e/o servizi

 

1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti  forestali sono così ripartite:

a)  70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L’utilizzo delle entrate viene stabilito dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale  di cui all’articolo 48;

b)   30 per cento alla Regione.

 

Art. 14

Piani di gestione forestale sostenibile

 

1. L’articolo  13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 13. – Piani di gestione forestale sostenibile - 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati ‘piani’.

2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

4. I piani sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono  pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all’approvazione definitiva dell’Assessore.

6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Nelle more dell’approvazione dei piani, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato. 

8. Le linee programmatiche di cui al comma 6 vengono sottoposte all’approvazione dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

9. L’approvazione del piano, nel rispetto dell’articolo 5 bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

 

10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.’

 

Art. 15.

Attività complementari dell’Amministrazione forestale

 

1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘Amministrazione forestale’ sono sostituite dalle parole ‘Azienda regionale delle foreste demaniali’.

2. Quanto previsto dalle lettere  o), p) e q) del comma 1 dell’articolo14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è  aggiunto il seguente:

‘9 bis. L’Azienda regionale delle foreste demaniali è facultata ad eseguire opere ed interventi  di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.’

 

Art. 16.

Centro vivaistico regionale

 

1. L’articolo  15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,  è sostituito dal seguente:

 

‘Art. 15. – Centro vivaistico regionale –

1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

3. Per soddisfare le esigenze tecniche, di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il  centro si articola in diversi stabilimenti.

 

Art. 17.

Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

 

1. L’articolo  17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 17. –  Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale –

1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni..

2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall’ articolo 18.’

 

Art. 18.

Incentivi alle pluriattività

 

1. L’articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 18. –  Incentivi alle pluriattività  -

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’applicazione delle disposizioni  al comma 1 richiamate è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

4. Nell’ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.’

 

Capo II

Espropriazione ed occupazione di immobili

 

Art. 19.

Dichiarazione di pubblica utilità

 

1. L’articolo  19 della legge  regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 19. –  Dichiarazione di pubblica utilità –

1. Nell’ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all’articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

 

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

 

2. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole: ‘L’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste comunica all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all’occupazione temporanea dei terreni’.

 

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

 

  1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste comunica all’Osservatorio regionale paritetica del lavoro forestale i dati relativi all’acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l‘espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

 

Art. 29.

Specificazione degli interventi

 

1. L’articolo  29 della legge  regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

 

‘Art. 29. - Specificazione degli interventi –

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;

c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;

d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

e) interventi integrati di rinaturazione  e recupero di suoli abbandonati;

f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

h) interventi di difesa dei boschi  e della vegetazione dagli incendi;

i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;

k) interventi finalizzati all’ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto nell’ambito delle rispettive competenze dal dipartimento foreste e dall’Azienda regionale  delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale delle foreste, dall’ispettore generale dell’Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall’articolo  14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,  contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed i) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall’Azienda regionale delle foreste demaniali,  relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), j) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) e i) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema  di programma,  il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati  anche separatamente dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuito rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste dell’Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alla lettera a) e b) ed al comma 4’

 

Art. 32.

Piano per l'acquisizione dei terreni

 

1. L’articolo  31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 31. – Piano per l’acquisizione dei terreni - 1. Al fine  di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l’ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l’Azienda regionale delle  foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di seguito riportato:

a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all’interno di parchi, riserve naturali, SIC, ZPS o ZCS;

b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell’articolo 29.

4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all’Azienda regionale delle  foreste demaniali.

5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle  foreste demaniali i terreni conferiti all’ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt' ora nella disponibilità dello stesso.

7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle  foreste demaniali.’

 

TITOLO II

Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi

 

Capo I

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della vegetazione

 

Art. 33.

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

 

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola ‘Regione,’ sono inserite le parole ‘avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,’.

2. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le  parole  ‘ambienti naturali,’ sono inserite le parole ‘delle aree protette o ricadenti nelle aree SIC, ZPS e ZCS’.

 

Art. 36.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

1. Dopo l’articolo  34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

‘Art. 34 bis. –  Previsione e prevenzione del rischio di incendi –

1. Per quanto concerne l’attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell’ambito dell’attività di prevenzione può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all’articolo 34, comma 2 , lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all’espletamento delle attività di cui all’articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34 ter. – Lotta attiva contro gli incendi boschivi - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre ‘a terra’:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all’autorità competente;

c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.’

 

Art. 37.

Vegetazione secca. Interventi urgenti

 

1. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.’

 

Art. 40.

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

 

1. Il comma 1 dell’articolo  41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘1. L’Azienda regionale delle  foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all’articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.’

2. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l’Azienda regionale delle  foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all’articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.’

3. Al comma 5 dell’articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ‘provincia regionale’ sono inserite le parole ‘,degli uffici provinciali dell’Azienda regionale delle foreste demaniali’.’

 

Art. 41.

Interventi nei boschi degradati

 

1. L’articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 43. – Interventi nei boschi degradati –

1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l’espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all’articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità ai proprietari.

3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell’Amministrazione forestale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai  boschi in cui si procede all’esproprio o all’occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

 

TITOLO III

Lavoro nel settore forestale

 

Capo I

Misure riguardanti  il lavoro

 

Art. 43.

Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

 

1. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

‘Art. 45 bis. – Norme speciali –

1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

Art. 45 ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali –

1. E’ istituito l’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All’elenco speciale sono iscritti a domanda tutti  i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall’anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio.

3. La domanda d’iscrizione di cui al comma 2 va presentata, a pensa di decadenza,  entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’iscrizione all’elenco speciale è condizione essenziale per l’avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l’esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale  ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell’elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all’applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali,  i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall’accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ed all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l’esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell’elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall’anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati dipartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell’elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall’articolo 48, comma 1 e dall’articolo 49, comma 2.’

 

Art. 44.

Misure urgenti per l’occupazione forestale

 

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali. Il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della  legge regionale  6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all’art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l’Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali  delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito l’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti  nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. E' istituito, per ogni distretto forestale un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell’elenco speciale di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. Gli operai che hanno effettuato alle dipendenze dell’Amministrazione forestale almeno centocinquantuno giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, sono iscritti nel contingente ad esaurimento previsto dal comma 1, dell’articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

10. Al comma 6 dell’articolo  54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive  modifiche e integrazioni, le parole da ‘possono’ ad ‘agricola’ sono sostituite dalle parole ‘transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a).’

11. Il contingente di cui all’articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è inquadrato nel contingente di cui articolo 46, comma 1, lettera a), della medesima legge.

12. Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell’ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale  di cui all’articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell’attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l’annotazione a margine dell’avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall’anno  2009, per il contingente di cui all’articolo 46, comma  2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell’ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

           

17. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l’articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all’articolo 56, comma 5, lettera a) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere  della Commissione regionale per l’impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.

Art. 45.

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

 

. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l’idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all’interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali, fermo restando il possesso dell’idoneità fisica e professionale.’.

 

Capo II

Norme comuni e transitorie

 

Art. 46.

Lavoratori in soprannumero

 

1. Dopo l’articolo  62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 62 bis - Lavoratori in soprannumero –

1. Ai fini della presente legge, la previsione ‘anche in soprannumero’ ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l’ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartito, su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.’

 

Art. 47.

Ulteriori lavoratori inseriti nell’elenco speciale

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell’elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione forestale e che siano stati cancellati  dalle graduatorie per mancata presentazione dell’istanza entro i termini.

2. Sono altresì inseriti nell’elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, esclusi i casi debitamente documentati di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi.

 

Art. 48.

Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale

 

1. Per il monitoraggio dell’attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per  l’uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale  anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, così composto:

a) il  dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;

b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;

c) l’ispettore generale dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali;

d) un dirigente in servizio presso l’Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall’ispettore generale della stessa;

e) un esperto designato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste;

f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all’entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono  espletate da un componente dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L’Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l’Osservatorio decide all’unanimità.

4. L’Osservatorio ha, tra gli altri, il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l’uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull’intero territorio regionale.

5. L’Osservatorio è costituito con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste; i componenti dell’Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.

 

Art. 49.

Norme sull’applicazione del contratto

 

1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’articolo 43 della presente legge, provvede l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

 

Art. 61.

Norma finanziaria

 

1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008,  la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali.

 

2. Per le finalità di cui all’articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.

 

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell’esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall’attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3 ter dell’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

4. Agli oneri di cui all’articolo 34 bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 2.4.1.1.2, capitolo  150503, del bilancio della Regione per l’esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2. 

 

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa  autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,  UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.

 

7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per  l'attuazione dell’articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.

 

Art. 62.

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.