RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
'AMBIENTE E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del
territorio, ambiente, foreste, comunicazioni,
trasporti, turismo e sport'
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge, che si sottopone
all'esame dell'Aula, intende procedere alla riforma del
settore forestale nella Regione siciliana che ha visto
l'intervento del legislatore regionale sin dalla
costituzione dell'Azienda foreste demaniali con legge del
1958, sulla falsariga della oramai disciolta omologa
Azienda di Stato.
L'Assemblea regionale è più volte intervenuta in
maniera significativa nella materia del personale sin
dalla legge regionale n. 66 del 1981, con la costituzione
di un nucleo di personale con garanzie occupazionali
differenziate a tempo pieno, di 151, 101 e 51 giornate
lavorative annue.
Tale impostazione è stata reiterata e per certi versi
perfezionata con le varie leggi susseguitesi nel tempo.
Nel 1989, sono stati costituiti i distretti forestali,
che rappresentano ancora oggi l'unità strutturale ed
organizzativa di intervento sul territorio che viene, a
livello sub provinciale, ripartito in aree omogenee sotto
il profilo forestale e socio-economico.
L'ultimo intervento strutturale del legislatore in
materia risale al 1996, con la legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
mediante la quale sono stati stabilizzati:
OPERAI CON GARANZIA OCCUPAZIONALE:
- 875 a tempo indeterminato
- 2625 con garanzia occupazionale di 151 gg/anno
- 117 con garanzia occupazionale di 151 gg/anno
articolo 54 (ad esaurimento)
- 6125 con garanzia occupazionale di 101 gg/anno
(articolo 46)
- 372 con garanzia occupazionale di 101 gg/anno (ad
esaurimento)
- 6220 con garanzia occupazionale di 101 gg/anno
(articolo 56 servizio antincendi boschivi)
Totale operai garantiti: 16.334.
Sono circa 14.500 gli operai appartenenti all'articolo
49, di cui 13.500 circa impiegati dell'Azienda foreste e
1.000 circa dal dipartimento foreste nel servizio
antincendi boschivi.
Il presente disegno di legge, tenendo anche conto del
confronto con le organizzazioni sindacali, intende
adeguare la vigente legislazione regionale
all'evoluzione della normativa statale ed europea ed
agli accordi stipulati a livello internazionale, ed in
particolare:
- alle direttive comunitarie in materia di
conservazione della biodiversità, della tutela del
suolo, dell'ambiente, della fauna e dei materiali di
moltiplicazione vegetale nel settore forestale;
- alla nuova programmazione comunitaria 2007-2013 in
itinere che, nel prevedere la scomparsa del FEAOG,
individua nei programmi di sviluppo rurale univoci ed
integrati sia in senso orizzontale che verticale gli
strumenti operativi e finanziari che regoleranno la
politica di settore ed i relativi regimi di aiuto;
- alla normativa nazionale sia essa di recepimento e/o
attuazione delle normative comunitarie sia riguardante
la materia forestale in generale (della pianificazione
forestale e del Corpo forestale dello Stato in
particolare) sia in materia di:
- rispetto degli impegni internazionali emissioni
gassose nell'atmosfera (protocollo di Kyoto);
- prevenzione e lotta ai processi di
desertificazione;
- tutela del territorio montano, dei bacini
idrografici, dell'ambiente e delle aree protette;
- protezione civile.
- normativa regionale in materia di gestione e
valorizzazione delle aree protette e della fruizione
sociale dei boschi, di difesa del suolo ed assetto
idrogeologico, nonché normativa regionale sui lavori
pubblici, ciò effettuando i necessari coordinamenti
dell'attività in un quadro coerente che intesta al
Governo le scelte generali in materia di pianificazione
territoriale ad ampio raggio, ed ai singoli rami
dell'Amministrazione regionale la programmazione delle
opere pubbliche e degli interventi.
Il testo del Governo, assunto come testo base dalla
Commissione che ha abbinato gli altri disegni di legge
di iniziativa parlamentare presentati nella stessa
materia, riconosce la centralità del sistema agro-
forestale-ambientale', che è stata condivisa anche con
le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-
UIL. In particolare il presente disegno di legge si
propone di:
- perseguire l'incremento quali-quantitativo dei
boschi, delle foreste e delle aree protette gestite, con
particolare riferimento alla conservazione e
valorizzazione della biodiversità interspecifica ed
intraspecifica;
- supportare con il ricorso alla ricerca scientifica
applicata, in stretto raccordo con le università
siciliane e gli altri enti di ricerca, anche mediante la
creazione di centri e strutture specifiche per le
finalità suddette;
- perseguire il rilancio dell'attività vivaistica in
relazione ai processi di forestazione e rimboschimento,
anche per caratterizzare il ruolo della Sicilia come
titolare di un progetto pilota funzionale a salvaguardare
la biodiversità delle specie mediterranee;
- potenziare la tutela del patrimonio boschivo e del
territorio con un'azione mirata nella prevenzione, come
nella lotta, contro gli incendi;
- esaltare la multifunzionalità del sistema,
perseguendo l'uso plurimo del bosco, con possibili
ritorni economici derivanti dalle nuove forme di
ecoturismo, e turismo rurale, caratterizzati da elevato
grado di sostenibilità diretta ed indiretta.
Queste azioni sono dirette ad attivare un sistema
virtuoso di tutela, diretto a recuperare ampie zone del
territorio siciliano oggi prevalentemente abbandonate o
poco coltivate, ovvero caratterizzate da fenomeni di
desertificazione e dissesti che rischiano ormai di essere
irreversibili.
Alla funzione innovativa del sistema, orientato a
raggiungere le finalità suddette, è collegata una
occupazione di qualità' oltre che di quantità, basata su
una politica di:
- ampliamento delle superfici boscate;
- migliore utilizzazione delle funzioni multiple del
bosco, della fruizione sociale dello stesso e della
biodiversità;
- valorizzazione delle risorse umane esistenti
mediante:
1) il potenziamento della stabilità e della
conseguente certezza delle dotazioni finanziarie;
2) la valorizzazione delle professionalità esistenti
e la formazione continua;
3) la chiusura a nuovi ingressi nel settore
occupazionale contingentato, ad eccezione dei nuovi
insediamenti forestali in territori non
precedentemente interessati dall'attività
dell'Amministrazione forestale.
Nell'ambito delle norme che regolano il mercato del
lavoro è prevista l'istituzione di un elenco speciale dei
lavoratori forestali in cui transitano tutti coloro i
quali, in vigenza della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, abbiano
documentati precedenti lavorativi alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale nelle mansioni di cura,
prevenzione, manutenzione e tutela del bosco. Ciò
determina certezza nel monitoraggio degli addetti ed una
apposita corsia preferenziale, anche attraverso il
ricorso ad adeguate forme di incentivazione ed aiuti
finanziari e/o fiscali, ai fini dell'avviamento al lavoro
da parte degli altri soggetti rientranti nel sistema,
pubblici e privati.
La revisione normativa poggia su presupposti tecnici
ispirati alla valorizzazione della professionalità del
personale e ad un progressivo processo di
stabilizzazione', unitamente alla specializzazione delle
strutture alle quali vengono affidati:
- da una parte l'attività di ordinaria e straordinaria
gestione ed ampliamento del patrimonio forestale della
Regione e di altri enti pubblici, ivi comprese le
attività di prevenzione passiva degli incendi, di
manutenzione e presidio territoriale dei territori
compresi nei bacini montani, con particolare riguardo
alla manutenzione degli alvei fluviali e delle acque
pubbliche, nonché di tutta una serie di altre attività
complementari, ma non secondari);
- dall'altra l'attività di prevenzione attiva e lotta
attiva agli incendi della vegetazione, con particolare
riguardo ai boschi ed alle aree protette.
L'articolo 44 del disegno di legge prevede in
particolare che per favorire il processo di progressiva
stabilizzazione del personale operaio impiegato
dall'amministrazione forestale, non è consentito
l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nei
contingenti di cui agli articoli 46, 54 e 56 e nelle
graduatorie di cui all'articolo 49 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione dei comuni in cui
l'amministrazione forestale non ha mai operato in
precedenza. In tal caso vengono sottoscritte apposite
clausole derogatorie con le organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto.
Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli
interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed
al fine di procedere all'incremento della superficie
forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e
delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle
foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente
del 50 per cento e del 65 per cento.
Al fine di garantire un migliore espletamento
dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi
boschivi e della vegetazione, è istituito, alle
dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un
contingente di personale con garanzia occupazionale di
centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini
previdenziali. Il contingente è formato da 935 operai,
articolati nelle qualifiche di cui al comma 4
dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni.
La dotazione complessiva per la formazione del
contingente distrettuale per ciascuna provincia viene
determinata in proporzione alle dotazioni già individuate
dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.
Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito
degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con
corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti
inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni.
E' istituito un contingente ad esaurimento formato dai
lavoratori già inclusi nelle graduatorie uniche
distrettuali di cui all'articolo 49 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, i quali vengono avviati al lavoro per un
turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini
previdenziali.
L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il
dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di
norma, in modo continuativo i lavoratori fino al
completamento delle garanzie occupazionali del
contingente di appartenenza.
Tale processo, oltre a migliorare il livello generale
di professionalità, fornisce anche una risposta alle
legittime aspettative di carriera' e miglioramento delle
condizioni lavorative del personale operaio, purché venga
una volta e per tutte definita la platea degli addetti,
che non potrà subire ulteriori ampliamenti, che
inevitabilmente comprometterebbero il processo di
stabilizzazione progressivo.
E' prevista la costituzione di un Osservatorio
regionale paritetico per seguire l'intero processo, per
il monitoraggio delle diverse situazioni e la trattazione
delle problematiche esistenti, nonché per l'uniforme
applicazione della normativa sull'intero territorio
regionale.
Gli obiettivi in precedenza illustrati necessitano di
un consistente sforzo finanziario, difficilmente
sostenibile dalle sole risorse regionali. Dovranno essere
attivati tutti i canali finanziari disponibili, ed in
particolare quelli comunitari e nazionali. Purtroppo le
note difficoltà della negoziazione comunitaria in itinere
non permettono di avere sin d'ora un quadro chiaro delle
possibili risorse finanziarie in relazione alle azioni da
perseguire, ma si ritiene che le stesse azioni siano
coerenti con gli indirizzi europei e nazionali. Sarebbe
auspicabile valutare l'intervento dello Stato nell'ambito
dei programmi di qualificazione e riqualificazione
ambientale, di tutela del territorio e di rispetto del
protocollo di Kyoto per l'attivazione di programmi
specifici che l'Amministrazione forestale è in grado di
realizzare.
Un cenno a parte merita il riordino delle carriere del
personale del Corpo regionale delle foreste, già previsto
all'atto dell'emanazione della legge n.16 del 1996, e ad
oggi inattuato, con tutta una serie di problematiche
insorgenti di tipo normativo, regolamentare e
contrattuale, che oltre a determinare tutta una serie di
contenziosi, non giovano certamente al prestigio ed al
decoro del Corpo stesso, e che, specialmente dopo la
modifica del Titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto
vedere un ulteriore potenziamento e qualificazione. In
tale ottica, nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni,, si è operato
un primo riallineamento con le norme vigenti per il
personale del Corpo forestale dello Stato, con i
necessari adattamenti alle specificità regionali, nel
rispetto del quadro normativo complessivo.
Infine si propone la istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni regionali, organismo pagatore degli aiuti e
dei contributi previsti dalle politiche agricole.
Appare utile, a conclusione della presente relazione,
ribadire e ricordare che le linee guida e le finalità del
presente disegno di legge sono state oggetto di
preventivo confronto con le parti sociali interessate,
che hanno condiviso il metodo della concertazione ed il
merito del contenuto e delle finalità, per cui vi è larga
condivisione, oltre che attesa, della riforma complessiva
di un settore tanto importante quanto delicato per il
presente ed il futuro del territorio, dell'ambiente e
dell'occupazione della Sicilia tutta.
La Commissione auspica, pertanto, una rapida
approvazione del disegno di legge, fermo restando la
possibilità di operare eventuali correzioni durante
l'esame in Aula del testo.
DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE (*)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e riordino delle carriere del personale del
Corpo forestale.
TITOLO I
Norme sulla forestazione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996 n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 1. - Finalità - 1. La Regione valorizza le
risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del
territorio ed il miglioramento della qualità della vita
della popolazione, in conformità agli accordi
internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni
internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la
valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-
pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio
rurale e montano e delle condizioni socio-economiche
delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate,
l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata,
della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la
prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la
tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli
ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della
copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni
sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del
patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli ambienti naturali.'
Art. 2.
Definizione
1. L'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 2. - Definizione - 1. Nell'ambito della presente
legge, l'espressione Amministrazione forestale' si
riferisce agli uffici centrali e periferici del
dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale foreste demaniali.
2. Nell'ambito della presente legge ogni riferimento
all'Azienda delle foreste demaniali della Regione
siciliana, od anche AFDRS, è da intendersi riportato
all'Azienda regionale delle foreste demaniali.'.
Art. 3.
Applicabilità delle norme statali
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono
aggiunti i seguenti commi:
1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica
normativa di settore, oltre a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, trovano
altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme
contenute nella legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché le norme della legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed
integrazioni.
1 ter. Nel territorio della Regione trovano inoltre
applicazione, in quanto compatibili, ed ove non
diversamente disposto, le norme della legge 21 novembre
2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni e del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.'
Art. 4.
Definizione di bosco
1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è
aggiunto il seguente comma:
5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova
applicazione anche nella Regione siciliana la definizione
di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.'
Art. 5.
Inventario forestale regionale
1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996 n.
16 e successive modifiche e integrazioni è così
sostituito:
Art. 5. - Inventario forestale - 1. L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi
delle strutture centrali e periferiche del dipartimento
regionale delle foreste forma ed aggiorna l'inventario
forestale regionale quale strumento di conoscenza a
supporto e per la formazione delle politiche di settore.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni
qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2 .
3. All'inventario è allegata una carta forestale
regionale, nella quale i boschi sono classificati per
tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è
aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'inventario forestale regionale ha carattere
permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di
norma quinquennale.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
emana le direttive in ordine alla redazione
dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso,
nonché in ordine alla redazione della carta forestale
regionale.
6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici
periferici del dipartimento regionale delle foreste entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'elenco particellare dei terreni considerati
boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente
legge, facenti parte del patrimonio comunale.'
Art. 6.
Pianificazione regionale forestale.
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere il seguente articolo:
Art. 5 bis. - Pianificazione forestale regionale - 1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente
legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali
e comunitari assunti dall'Italia in materia di
biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla
desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e
periferici del dipartimento regionale delle foreste,
predispone il piano forestale regionale, sulla base degli
elementi di conoscenza desumibili dall'inventario
forestale regionale e dalla carta forestale regionale.
2. Il piano forestale regionale ha validità ordinaria
quinquennale ma può essere aggiornato in ogni momento ove
insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di
adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme
comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della
carta forestale regionale, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del
piano forestale regionale predisposte dal dipartimento
regionale delle foreste, previo parere del comitato
forestale regionale di cui all'articolo 5 ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale
individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per
la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la
tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti
connessi, da perseguire secondo criteri di gestione
sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le
organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste
maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del
comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
con decreto del Presidente della Regione.
6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei
boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono
essere conformi al piano forestale regionale o, nelle
more della redazione dello stesso, alle linee guida di
cui al comma 3.
7. Ogni altro strumento di pianificazione del
territorio che includa i territori ricompresi
dall'inventario forestale deve essere coerente con i
documenti di programmazione citati nel presente articolo,
a pena di nullità.'
Art. 7.
Comitato forestale regionale.
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere il seguente articolo:
Art. 5 ter. - Comitato forestale regionale - 1. E'
istituito presso il dipartimento regionale delle foreste,
entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il comitato forestale
regionale, nominato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale
delle foreste, con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del
dipartimento regionale delle foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI -Sezione per
la Sicilia;
f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione
province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni
professionali agro-forestali più rappresentative;
h) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione
regionale dei Consorzi di bonifica;
i) un esperto designato dalle università degli studi
siciliane;
l) un dirigente del dipartimento regionale delle
foreste, con funzioni di segretario.
2. Il comitato può essere integrato, ove ritenuto
necessario od opportuno dal Presidente, dal dirigente
preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste
competente per territorio, senza diritto di voto.
3. Il comitato di cui al comma 1:
a) esercita le attribuzioni che il regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, assegnava ai comitati forestali;
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale
regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di
assestamento forestale predisposti da enti pubblici e
soggetti privati al piano forestale regionale, ovvero
alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5 bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6
e 7 del medesimo articolo;
e) esprime il proprio parere su questioni tecniche
afferenti la materia forestale su richiesta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o
di almeno uno dei componenti
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale
regionale è sufficiente la presenza della maggioranza
semplice dei componenti e delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1 il comitato è
comunque insediato con la maggioranza semplice dei
componenti indicati al comma 2.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
e, ad eccezione dei membri di diritto per ragioni di
carica, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta.
7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito
regolamento interno, approvato con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste.
8. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12
agosto 1980, n. 84.'
Art. 8.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 6. - Prescrizioni di massima e di polizia
forestale - 1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di
massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con
decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, su proposta degli ispettorati forestali
competenti per territorio, sentito il comitato forestale
regionale. Tali prescrizioni sono definite tenendo conto
anche delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di
norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne
ravvisi l'opportunità su proposta dell'ispettorato
ripartimentale delle foreste competente per territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge
le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.'
Art. 9.
Attività regolamentate
1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 8. - Attività regolamentate - 1. Gli enti
pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi così
come definiti dall'articolo 4 della presente legge,
adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del
pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei
complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle
norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia
forestale vigenti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei
boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste
demaniali predispone ed attua un piano quinquennale
specifico per l'acquisizione di terreni idonei per la
costituzione di pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei
regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della
legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche,
oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale
raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i
trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore
danno arrecato all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo è affidata, in via primaria, al
dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con
provvedimento del comandante del distaccamento forestale
competente per territorio, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 deve
avvenire entro il termine perentorio di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il
quale è vietato l'esercizio delle attività di cui al
comma 1 del presente articolo.'
Art. 10.
Vincolo idrogeologico
1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 9. - Vincolo idrogeologico - 1. Gli ispettorati
forestali competenti per territorio procedono alla
revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali
sottoposti a vincolo e dei relativi atti amministrativi
con cui è imposto il vincolo idrogeologico, entro 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo
idrogeologico si deve tenere conto anche delle risultanze
e delle indicazioni contenute nel piano straordinario per
l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché del piano stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15
della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, nonché del
programma di cui all'articolo 28.
3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali
definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione
di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure
previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta
concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio
decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra
nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle
foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per
l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione
sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente esercita compiti
di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di
salvaguardia.
6. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9
agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4 della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato
dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6, dopo le parole Ente parco,' sono inserite le parole
sentito il parere vincolante dell'ispettorato
ripartimentale delle foreste competente per territorio
che deve essere reso entro il termine perentorio di
trenta giorni'.
7. Al comma 4, lettera e) dell'articolo 3 della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole dell'ufficio
del Genio civile' sono sostituite dalle parole
vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle
foreste'.'
Art. 11.
Attività edilizia
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole comitato tecnico amministrativo
dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana'
sono sostituite dalle parole comitato forestale
regionale'.
2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole le zone territoriali omogenee
agricole' vengono sostituite dalle parole una densità
territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle
volumetrie da realizzare viene computato e realizzato
separatamente per le attività edilizie, rispettivamente
all'interno del bosco e nelle relative fasce di
rispetto'.
Art. 12.
Protezione della flora spontanea
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è aggiunto il seguente:
7 bis. La Regione, organismo ufficiale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del
dipartimento foreste per l'espletamento delle funzioni
previste dal decreto medesimo ivi compreso il controllo e
la istituzione del registro dei materiali di base.'
Art. 13
Piani di gestione forestale sostenibile.
1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 13. - Piani di gestione forestale sostenibile -
1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i
soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base
di piani di gestione forestale sostenibile.
2. I suddetti piani vengono redatti sulla base di
apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato
forestale regionale, tenendo conto del ruolo
multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo,
anche in sede comunitaria.
3. I piani di cui al comma 2 sono approvati con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
previo parere del comitato forestale regionale, da
esitarsi entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende
reso favorevolmente.
4. La proposta di piano ed il parere esitato dal
comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del
dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei
comuni interessati e dei distaccamenti forestali
competenti per territorio, per la durata di quindici
giorni. Entro detto termine chiunque può formulare
osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal
comitato forestale regionale entro trenta giorni
successivi. Decorso il suddetto termine la proposta di
piano viene sottoposta all'approvazione definitiva
dell'Assessore.
5. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
6. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al
comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano
linee programmatiche che fissano gli indirizzi di natura
forestale che si intendono perseguire nella gestione di
ogni sistema boscato.
7. Le linee programmatiche di cui al comma 6 vengono
sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato
forestale regionale.
8. L'approvazione del piano ai sensi dell'articolo 5
bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla
osta, autorizzazione o parere.
9. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i
contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al
materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione
di energia non possono avere durata inferiore a nove
anni.'
Art. 14.
Attività complementari dell'Amministrazione forestale
1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole Amministrazione forestale' sono
sostituite dalle parole Azienda regionale delle foreste
demaniali'.
2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma
1 dell'articolo14 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere
svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è aggiunto il seguente:
9 bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è
facultata ad eseguire, in convenzione, opere ed
interventi di interesse pubblico, delle tipologie
individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti
pubblici o privati.'
Art. 15.
Centro vivaistico regionale
1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 15. - Centro vivaistico regionale - 1. Il centro
vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua
attività come ufficio alle dirette dipendenze
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo
stesso è preposto un dirigente tecnico.
2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali è prioritariamente orientata al
soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed
alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico
delle specie vegetali indigene in ottemperanza delle
vigenti normative del settore della produzione
vivaistica.
3. Il centro si articola in diversi stabilimenti per
meglio rispondere alle esigenze tecniche e di raccolta e
riproduzione della flora indigena ed endemica, nonché per
l'economicità di gestione e per particolari esigenze
tecnico-colturali.'
Art. 16.
Consulenza tecnico-scientifica
1. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 16. - Consulenza tecnico-scientifica - 1. Ai
fini della pianificazione e della gestione delle attività
di propria competenza, l'Amministrazione forestale
regionale si avvale, per le esigenze di consulenza
tecnica e scientifica, della collaborazione delle
università, di istituti e centri di ricerca .
2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono istituiti
appositi capitoli di spesa nelle relative rubriche del
bilancio della Regione siciliana e dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali.'
Art. 17.
Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione
forestale.
1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 17. - Aziende speciali, agenzie ed altre forme
di gestione forestale - 1. La Regione e gli enti locali
territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei
boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie
od altre forme di gestione singola od associata,
eventualmente costituite secondo le modalità di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48.
2. I comuni, entro il 31 dicembre 2006, provvedono ad
adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la
disciplina delle aziende speciali già esistenti, qualora
non avessero già provveduto.
3. La Regione e gli enti locali territoriali possono
promuovere la costituzione di forme associative e
stipulare accordi di programma, al fine di favorire lo
sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle
risorse forestali, territoriali ed ambientali, alle quali
possono partecipare soggetti privati, cooperative ed
imprese di cui all' articolo 18.'
Art. 18.
Incentivi alle pluriattività
1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 18. - Incentivi alle pluriattività - 1. Si
applicano nel territorio della Regione siciliana le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni sopra richiamate è
estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.
3. Le cooperative che forniscono in via principale,
anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel
settore forestale, sono equiparati agli imprenditori
agricoli.
4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei
protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione
promuove la certificazione della qualità dei processi
gestionali e produttivi del settore forestale, nonché le
attività di affiancamento e sostegno ai processi di
certificazione e la ricerca scientifica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo vengono
istituiti appositi capitoli di spesa nella rubrica
foreste del bilancio della Regione siciliana e
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per i
propri fini istituzionali.'
Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili
Art. 19.
Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 19. - Incentivi alle pluriattività - 1.
Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di
conservazione del suolo di cui all'articolo 28
finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione
ed al dissesto idrogeologico, nonché quelli finalizzati
alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti
climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi
di cui al comma 1, equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno
2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.'
Art. 20.
Disciplina delle espropriazioni
1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 20. - Disciplina delle espropriazioni - 1. Le
espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle
acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da
esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e
vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni.'
Art. 21.
Disciplina dell'occupazione d'urgenza
1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 21. - Disciplina dell'occupazione d'urgenza - 1.
Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo
22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove
l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi
dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 22 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Il termine di occupazione non può essere di durata
superiore a quello indicato nella dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni.'
Art. 22.
Indennità di espropriazione
1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 22. - Indennità di espropriazione - 1. Per le
aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli
articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del
comma 1, non sono classificabili come edificabili, si
applicano le norme di cui agli articoli 40, 41, 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai proprietari dei fondi gravati di servitù
coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera
pubblica, è dovuta un'indennità determinata ai sensi
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni.'
Art. 23.
Espropriazioni di modesto valore
1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 23. - Espropriazioni di modesto valore - 1.
Quando il valore della indennità, relativo ai
procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20, non
supera 10.000 euro può essere autorizzato il pagamento
diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che
dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che
l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella
loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di
qualsiasi natura.
2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da
ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli
uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il
pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le
procedure di cui al comma 1.'
Art. 24.
Procedimenti in corso
1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 24. - Procedimenti in corso - 1. Nella materia
di cui al presente titolo anche ai fini della definizione
di procedimenti in corso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai
proprietari è commisurata agli interessi legali sulla
corrispondente indennità di esproprio determinata alla
data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni in materia dettate dal regio
decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modifiche ed integrazioni.'
Art. 25.
Conferimenti volontari
1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 25. - Conferimenti volontari - 1. Per gli
interventi di competenza dell'Amministrazione forestale
regionale tutti i provvedimenti relativi alle connesse
procedure espropriative sono adottati dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. I proprietari che intendono conferire al demanio
della Regione i loro terreni devono presentare, entro il
31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di
disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali competenti per
territorio. In tal caso il valore dell'immobile è
determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.
3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità,
l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella
misura di cui all'articolo 40, comma quarto, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario
è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale, a condizione che i terreni siano liberi da
vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e
l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione
venga effettuata contestualmente al momento della
notifica del decreto approvativo del progetto di
acquisizione.
4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore
di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario
generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della
normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo
alla vetustà ed allo stato di conservazione e di
manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di
riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
5. Per i fabbricati di particolare pregio
architettonico l'indennità di espropriazione, determinata
ai sensi del comma 4, è aumentata fino ad un massimo del
50 per cento.
6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi
nella misura del saggio legale per il periodo
intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e
quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito
alla cassa depositi e prestiti.
7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al
conferimento di terreni rimboschiti e tenuti
dall'Amministrazione forestale regionale in occupazione
temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati
rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato
e/o della Regione.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di
copertura arborea sia inferiore al 60 per cento si
applica il comma 4 dell'articolo 27.
9. I valori fissati dal presente articolo si applicano
anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree
protette.
10. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le
seguenti modifiche: al terzo comma, le parole
dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986,
n. 2' sono sostituite con le parole dalla normativa
regionale vigente in materia di interventi forestali'; il
quarto comma è abrogato.
11. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni
nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme
restando le procedure previste, i comuni o le province
interessate sono autorizzati a svolgere le azioni
necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le
stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle
all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali competente per territorio entro il
termine annuale di cui al comma 2.'
Art. 26.
Occupazione temporanea di terreni
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole l'Amministrazione forestale'
sono sostituite dalle parole il dipartimento regionale
delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste
demaniali, in relazione alle rispettive competenze'.
Art. 27.
Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo
pubblico
1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 27. - Espropriazione di terreni rimboschiti con
contributo pubblico - 1. E' autorizzata l'acquisizione
dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici
per la forestazione produttiva.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo
idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti
volontari col contributo pubblico e che presentino in
atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per
cento, possono essere sottoposti ad espropriazione
qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca
la necessità di effettuare interventi di ripristino del
soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei
versanti.
3. Alla progettazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 provvede l'Azienda
regionale delle foreste demaniali.
4. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono
tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i
lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli
nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati
ripartimentali delle foreste competenti per provincia.
5. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono
considerati come pascoli e non si tiene conto del
soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi
dell'articolo 22.'
Capo III
Disciplina degli interventi forestali
Art. 28.
Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 28. - Programma poliennale di interventi
idraulico-forestali - 1. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il
programma triennale di interventi idraulico-forestali e
relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e
conservazione del suolo, alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli
effetti della vigente legislazione regionale sui lavori
pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente
gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e
di frana (R4, R3, R2 e R1) individuate nei piani assetto
idrogeologico (PAI), fermo restando le categorie
prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14,
comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui
all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n.
6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005,
n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste promuove e realizza il programma triennale di
interventi idraulico-forestali da realizzare sulla base
di stralci annuali, finalizzati alla difesa e
conservazione del suolo, alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli
effetti della vigente legislazione regionale sui lavori
pubblici.
3. Il decreto di approvazione del programma di cui al
comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana.'
Art. 29.
Specificazione degli interventi
1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 29. - Specificazione degli interventi - 1. Gli
interventi di cui all'articolo 28 consistono in
particolare in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio
degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei
bacini;
c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei
bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di
suoli abbandonati;
f) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di
fasce boschive;
g) interventi di tipo conservativo del patrimonio
boschivo;
h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione
dagli incendi;
j) interventi di tipo conservativo e di miglioramento
da attuare nelle aree protette;
k) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
ed interventi di cui alle lettere precedenti, comunque in
precedenza realizzate da qualsivoglia soggetto;
i) interventi finalizzati all'ampliamento e/o
miglioramento e maggiore razionalizzazione del demanio
forestale e pascolivo.
2. Il programma triennale di interventi è predisposto
dal dipartimento foreste e dall'Azienda regionale delle
foreste demaniali, per quanto e nell'ambito delle
rispettive competenze, sulla base di indirizzi forniti
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Lo schema di programma è sottoposto al parere
preventivo di una apposita commissione composta dal
dirigente generale delle foreste, dall'ispettore generale
dell'Azienda foreste demaniali e dal capo di gabinetto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
o loro delegati.
4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:
a) la sezione la cui competenza alla predisposizione è
del dipartimento foreste, relativa agli interventi di
difesa del suolo, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 14, comma 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2
agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive
modifiche, e contiene gli interventi di cui alle lettere
a), b), c), e d) del comma 1, gli interventi di
manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle
opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle
lettere h) e j) del comma 1, per la parte di competenza;
b) la seconda sezione, la cui competenza alla
predisposizione è dell'AFDRS, relativa agli interventi
di cui alle lettere e), f), g), i), k), del comma 1,
oltre agli interventi di cui alle lettere h) e j) del
comma 1, per la parte di competenza.
5. Lo schema di programma, il programma triennale ed
il relativo elenco annuale possono essere redatti ed
approvati separatamente dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste.
6. La competenza alla progettazione e realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, ad eccezione della
lettera h), è, di norma, della struttura di massima
dimensione competente alla predisposizione della sezione
di cui al comma 4. In ogni altro caso la competenza alla
progettazione e realizzazione degli interventi è, di
norma, del dipartimento foreste, se la forma di
esecuzione prevista è l'appalto, e dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali se la forma di esecuzione
prevista è l'economia per amministrazione diretta.
Art. 30.
Rideterminazione dei bacini idrografici montani
1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
Art. 30. - Rideterminazione dei bacini idrografici
montani - 1. Entro il termine perentorio di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, ridetermina con
proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici
montani nel territorio della Regione, avvalendosi del
dipartimento regionale delle foreste.
2. Sino alla rideterminazione di tali bacini sono
considerati bacini idrografici montani i bacini già
determinati e i comprensori di bonifica montana già
classificati.
3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e
manutenzione delle opere relative agli interventi di cui
all'articolo 28 sono di competenza esclusiva
dell'Amministrazione forestale.'.
Art. 31.
Attività di prevenzione e presidio territoriale.
1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere il seguente articolo :
Art. 30 bis. - Attività di prevenzione e presidio
territoriale nelle aree montane - 1. Nel territorio dei
bacini idrografici montani, il dipartimento regionale
delle foreste esercita le competenze di cui al regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze
in materia di polizia idraulica, che rimangono in capo
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e
concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico
ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
2. Le autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 continuano ad essere rilasciate dagli
uffici del Genio civile.
3. Le autorizzazioni rilasciate devono essere
comunicate entro quindici giorni dagli uffici del Genio
civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste
territorialmente competenti ai fini della tutela,
vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.'.
Art. 32.
Piano per l'acquisizione dei terreni
1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 31. - Piano per l'acquisizione dei terreni - 1.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
previsti nella convenzione di Kyoto in ordine alla
riduzione di emissioni di anidride carbonica
nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della
desertificazione e di realizzare gli interventi di cui
all'articolo 28, nonché il miglioramento, l'ampliamento
ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e
pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda
regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche
delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di
acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri
prioritari, nell'ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire anche di ridotte
dimensioni, purché accorpabili con il preesistente
demanio o che siano a salvaguardia e tutela di
particolari interessi o ricadano all'interno di parchi,
riserve naturali, SIC, ZPS o ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per
una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee,
ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse
sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte
dimensioni, purché accorpabili con il preesistente
demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di
idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di
particolare interesse sistematorio o accorpabili con il
preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte
dimensioni, purché accorpabili con il preesistente
demanio o che siano a salvaguardia e tutela di
particolari interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni
idonee per una razionale gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie
precedenti.
2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di
particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico,
ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti
anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1,
anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità
dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25,
entro i sessanta giorni successivi al termine utile per
la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il
piano di acquisizione dei terreni viene approvato
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
su proposta dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3
dell'articolo 28.
4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati,
compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti
economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione
ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle
riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui
alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata
all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le
disposizioni previste dall'articolo 21 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati
in gestione anche agli enti parco.
6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito
all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni
allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104, e tutt' ora nella sua
disponibilità.
7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei
musei regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata
all'Azienda regionale delle foreste demaniali.'
TITOLO II
Provvedimenti per la difesa dei boschi e della
vegetazione dagli incendi
Capo I
Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della
vegetazione
Art. 33.
Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo la parola Regione,' aggiungere le
parole avvalendosi in via prioritaria del dipartimento
regionale delle foreste,'.
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo le parole ambienti naturali,'
aggiungere le parole delle aree protette o ricadenti
nelle aree SIC, ZPS e ZCS'.
Art. 34.
Definizione di incendio boschivo.
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere il seguente:
Art. 33 bis. - Definizione di incendio boschivo - 1.
Per la definizione di incendio boschivo trova
applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2
della legge 21 novembre 2000, n. 353.'.
Art. 35.
Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è
così sostituito:
Art. 34. - Piano per la difesa della vegetazione
dagli incendi - 1. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione
e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli
incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della
Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
l'incendio;
b) le aree a rischio d'incendio boschivo,
rappresentate con apposita cartografia tematica
aggiornata con l'indicazione delle tipologie di
vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei
punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di
decespugliamento o di eliminazione della vegetazione
secca od altro materiale combustibile;
c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con
l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base
quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione
degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di
monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di
accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni silvo-colturali di pulizia e
manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in
particolare nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata
di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle
condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli
incendi;
m) le esigenze formative e la relativa
programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di
infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento
degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti
sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi
ad accrescere l'efficacia dell'azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli
obiettivi di cui all'articolo 33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività
previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può
essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano
ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove
disposizioni di legge o a norme comunitarie.
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di
intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun
anno.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al
comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in
atto vigente.
6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è
dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
7. Il piano prevede per le aree naturali protette
un'apposita sezione, definita tenendo conto delle
proposte degli enti gestori sugli interventi da
realizzare nelle aree di loro competenza.
8. Ferme restando le competenze previste dalle norme
vigenti, il piano può prevedere modalità di
collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da
parte degli enti locali territoriali e di altri enti
pubblici.
9. Specifici programmi annuali di intervento relativi
ai territori dei parchi naturali regionali, sono
approvati con decreto del Presidente dell'ente parco e
contengono disposizioni per il coordinamento delle
attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali
territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa
antincendio, secondo le previsioni del piano di cui al
presente articolo.
10. Le attività previste nei programmi di cui al
comma 10 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel
rispetto delle misure di coordinamento contenute nei
programmi medesimi.'
Art. 36.
Previsione e prevenzione del rischio di incendi.
Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 34 bis. - Previsione e prevenzione del rischio
di incendi - 1. Per quanto concerne l'attività di
previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
trova applicazione nella Regione quanto disposto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre
2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di
prevenzione può concedere contributi a privati
proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e
di manutenzione selvi-colturale prioritariamente
finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
2. La pianificazione territoriale urbanistica deve
tener conto del grado di rischio di incendio boschivo del
territorio individuato dalle cartografie di cui
all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede
all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5
della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34 ter. - Lotta attiva contro gli incendi
boschivi - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli
incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con
mezzi da terra ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi
boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e
coordina sul territorio regionale le attività aeree di
spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo
unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a
disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la
lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il
coordinamento antincendio istituendo e gestendo con una
operatività di tipo continuativo le sale operative
unificate permanenti, avvalendosi oltre che delle proprie
strutture, di propri mezzi e delle proprie squadre a
terra':
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato riconosciute secondo la vigente normativa,
dotato di adeguata preparazione professionale e di
certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle
attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e
delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente
necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne
può disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie
esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
di programma.
4. La Regione è autorizzata a stabilire compensi
incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in
termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.'
Art. 37.
Interventi urgenti nei punti sensibili
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di
cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle
foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali
sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti
sensibili, di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la
eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale
combustibile, attuati secondo i programmi annuali di
intervento di cui al comma 4 del citato articolo.'
Art. 38.
Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da
incendi
1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli
percorsi da incendi - 1. Nel territorio della Regione
trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le
sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11
novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al
penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è
concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.'
Art. 39.
Fuochi controllati in agricoltura
1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono
aggiunti i seguenti commi:
5 bis. Entro il termine perentorio di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge tutti i comuni della Regione provvedono a
revisionare o confermare i regolamenti di cui al comma 1
del presente articolo, dandone comunicazione al
dipartimento regionale per le foreste ed all'ispettorato
dipartimentale delle foreste competente per territorio,
nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il
territorio del comune vi ricade, in tutto od in parte.
6 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste è autorizzato alla nomina
di un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo
forestale regionale con qualifica non inferiore a
funzionario.'
Art. 40.
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione
degli incendi
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le
province regionali, secondo i programmi definiti
annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo
34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli
incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei
terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la
profondità tecnicamente necessaria in relazione alle
condizioni dei luoghi.'
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con
accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui
svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali
accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali
cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui
all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri
dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese
entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e
delle relative aree di protezione; la provincia regionale
cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del
territorio provinciale.'
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo le parole provincia regionale' sono
aggiunte le parole ,degli uffici provinciali
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali'.'
Art. 41.
Interventi nei boschi degradati
1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
Art. 43. - Interventi nei boschi degradati - 1. Per i
boschi che si trovino in condizioni di accentuato
degrado, il dirigente generale delle foreste ordina ai
proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di
ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli
stessi.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il
dipartimento regionale delle foreste è facultato
all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei
boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di
cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea
non è dovuta indennità ai proprietari.
3. Gli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione
delle procedure di cui al comma 2 sono a totale carico
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, se
rientranti nelle tipologie e nelle forme di esecuzione di
cui al comma 1 dell'articolo 64.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri
enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato
degrado, ancorché non causate da incendi.'
Art. 42.
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
2. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che
non sia diversamente previsto dalla presente legge, al
dirigente dell'Ispettorato forestale competente per
territorio.'.
TITOLO III
Del lavoro nel settore forestale ed ambientale
Capo I
Misure riguardanti il lavoro
Art. 43.
Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori
forestali
1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere i seguenti articoli:
Art. 45 bis. - Norme speciali - 1. Le norme del
presente titolo costituiscono norme speciali che regolano
il lavoro del personale alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale, per le finalità della
presente legge, nell'espletamento delle attività di
sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento,
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
paesaggistica, ivi compresa la gestione delle aree
protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché
tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate,
previste dalla presente legge e dalle norme generali
vigenti.
Art. 45 ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali
- 1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei
lavoratori forestali, articolato su base provinciale,
presso i competenti uffici periferici provinciali del
dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda, da
presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di
decadenza, tutti i lavoratori già utilmente inseriti
nelle graduatorie distrettuali, o che abbiano espletato
compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro
turni di lavoro di 51 giornate lavorative ai fini
previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o
documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza
della legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-
2005.
3. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione
essenziale per essere avviati al lavoro alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per
l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale
ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco
speciale istituito col presente articolo, possono essere
applicate agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti
dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono
tenuti all'applicazione della vigente contrattazione
collettiva del settore e della legislazione sociale. In
caso di accertata violazione nelle norme contrattuali,
previdenziali e sociali i soggetti inadempienti sono
esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi
forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A
tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere
l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta
violazione ai dipartimenti dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio
regionale paritetico di cui all'articolo 50.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli
seguenti sono computate tenendo conto delle giornate
lavorative di cui al comma 4, comunque effettuate dai
lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze
dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di
convenzione. La gestione giuridica ed economica del
personale forestale assunto in attuazione delle presenti
disposizioni avviene in base alla contrattazione
collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere
previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione
complessiva e la governance del sistema agro-forestale-
ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco
provinciale per fascia di garanzia occupazionale di
appartenenza.'
Art. 44.
Misure urgenti per l'occupazione forestale
1. Per favorire il processo di progressiva
stabilizzazione del personale operaio impiegato
dall'amministrazione forestale, non è consentito
l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nei
contingenti di cui agli articoli 46, 54 e 56 e nelle
graduatorie di cui all'articolo 49 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione dei comuni in cui
l'amministrazione forestale non ha mai operato in
precedenza. In tal caso vengono sottoscritte apposite
clausole derogatorie con le organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto.
2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli
interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed
al fine di procedere all'incremento della superficie
forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e
delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle
foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente
del 50 per cento e del 65 per cento.
3. Al fine di garantire un migliore espletamento
dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi
boschivi e della vegetazione, è istituito, alle
dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un
contingente di personale con garanzia occupazionale di
centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini
previdenziali. Il contingente è formato da 935 operai,
articolati nelle qualifiche di cui al comma 4
dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La dotazione complessiva per la formazione del
contingente distrettuale per ciascuna provincia viene
determinata in proporzione alle dotazioni già individuate
dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Alla copertura dei posti resisi disponibili a
seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si
provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei
centunisti inseriti nei rispettivi contingenti
distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c)
e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni.
6. E' istituito un contingente ad esaurimento formato
dai lavoratori già inclusi nelle graduatorie uniche
distrettuali di cui all'articolo 49 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, i quali vengono avviati al lavoro per un
turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini
previdenziali.
7. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il
dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di
norma, in modo continuativo i lavoratori fino al
completamento delle garanzie occupazionali del
contingente di appartenenza.
8. Alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 48 è abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 52 sono soppresse le parole
da e attingendo' a ordinario agricolo';
c) al comma 1 dell'articolo 57 sono soppresse le parole
al completamento si provvede con i lavoratori della
graduatoria unica di cui all'articolo 49';
d) il comma 5 dell'articolo 59 è abrogato.
Art. 45.
Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno
occupazionale in caso di nuovi insediamenti forestali
1. L'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 55. - Assunzione di operai per l'ulteriore
fabbisogno occupazionale in caso di nuovi insediamenti
forestali - 1. Trovano applicazione, ai fini della
formazione delle graduatorie su base comunale e
limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 49 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, i criteri e gli elementi di valutazione dei
titoli di cui al decreto del Presidente della Regione
emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 49
della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15, nonché
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo.
3. Per la formulazione delle graduatorie, l'avviamento
al lavoro ed ogni altro adempimento è competente il
dipartimento regionale al lavoro.'
Capo II
Delle prestazioni lavorative degli addetti alla difesa
dagli incendi
Art. 46.
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti
resisi disponibili
1. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica,
accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni i lavoratori alle dipendenze
del dipartimento foreste sono inseriti, anche in
soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre
qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità
fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento
foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del
lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato
di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo
professionale e sanitario. In caso di impossibilità di
proficuo utilizzo all'interno del dipartimento foreste,
il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel
corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali, ferma restando il
possesso dell'idoneità fisica e professionale.
Art. 47.
Assunzione di operai per ulteriori fabbisogni
1. Per eventuali ulteriori fabbisogni, determinati da
circostanze eccezionali, riconosciute con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
sentito l'Osservatorio regionale paritetico di cui
all'articolo 50, il dipartimento regionale delle foreste
provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46 per turni di
lavoro di norma di durata temporale non inferiore a
settantotto giornate lavorative.
2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative
si può procedere, in via eccezionale, all'assunzione di
lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli
indicati nel comma 1.
Capo III
Norme comuni e transitorie
Art. 48.
Lavoratori in soprannumero
1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiungere il seguente articolo:
Art. 62 bis - Lavoratori in soprannumero - 1. Ai
fini della presente legge, la previsione anche in
soprannumero' ovunque riportata, è applicata inserendo i
lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di
cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori
in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi
disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla
fascia immediatamente inferiore se prima non sono
utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori
soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il
contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a) della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è ripartito, su
base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per
cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali e del 1,0 per cento alle dipendenze del
dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe
locali sono approvate dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti
dirigenti generali.'
Art. 49.
Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale
1. Nella prima applicazione della presente legge sono
inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già
utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli
48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, che abbiano
effettuato attività lavorativa alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale e che siano stati
cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione
dell'istanza entro i termini.
2. Sono parimenti inseriti nell'elenco speciale anche i
lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di
lavoro di 51 giornate lavorative alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale esclusi i casi debitamente
documentati di malattia, infortunio, cause di forza
maggiore o altri gravi motivi.
3. Nella prima applicazione della presente legge e
limitatamente al triennio 2006-2008 mantengono la loro
validità, ai fini dell'avviamento al lavoro e per la
progressione verticale, nell'ambito dei relativi
contingenti, le ultime graduatorie formulate per l'anno
2005, distintamente per gli articoli 46 e 56 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché, in caso di esaurimento dei
rispettivi contingenti distrettuali, le graduatorie di
cui all'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Il
contingente di cui alla lettera c), comma 3,
dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, come
modificato dalla presente legge, deve comunque
estinguersi entro il 31 dicembre 2008. Il turn over
automatico di cui all'articolo 45 trova applicazione, a
regime, a partire dall'1 gennaio 2009.
Art. 50.
Osservatorio regionale
1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto
disposto al presente titolo, nonché per l'uniforme
attuazione sul territorio regionale, provinciale e
distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è
costituito presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio
regionale paritetico, presieduto dall'Assessore regionale
per l'Agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale delle foreste;
b) un dirigente in servizio presso il dipartimento
foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali;
d) un dirigente in servizio presso l'Azienda, designato
dall'ispettore generale dell'Azienda;
e) un esperto designato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste;
f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione
sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre
alle organizzazioni sindacali riconosciute
rappresentative successivamente all'entrata in vigore
della presente legge.
2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio vengono
espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.
3. L'Osservatorio regionale può anche svolgere funzione
arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente
dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal
caso è necessario che le determinazioni vengano assunte
con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli
altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.
4. L'Osservatorio ha, tra gli altri, il compito di
fissare i criteri generali per la rideterminazione della
distribuzione territoriale degli incrementi delle
dotazioni numeriche dei contingenti a livello
distrettuale di cui alla presente legge, nonché di
determinare i criteri generali per la mobilità
interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme
applicazione delle norme di legge e di contratto
sull'intero territorio regionale.
5. L'Osservatorio è costituito con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati solo una volta. Agli stessi
è dovuta una indennità determinata con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
previo parere della Giunta regionale.
Art. 51.
Norme sull'applicazione del contratto
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45
ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto
dall'articolo 43 della presente legge, provvede
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione.
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul
recepimento della parte economica del contratto.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative
Capo I
Norme riguardanti l'Amministrazione forestale
Art. 52.
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole il consiglio di amministrazione
dell'AFDRS' sono sostituite dalle parole L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il
dirigente generale delle foreste e l'ispettore generale
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali'.
Art. 53.
Lavori in economia
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente
normativa sui lavori pubblici.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
approva con proprio decreto uno o più regolamenti per i
lavori in economia da effettuarsi da parte
dell'Amministrazione forestale. Nelle more, è autorizzato
ad emanare apposite direttive.'
Capo II
Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione
Art. 54.
Ruolo del Corpo forestale regionale
1 Nelle more della riforma del Corpo forestale della
Regione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo
76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni e dal comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, sono istituiti, nell'ambito delle attuali dotazioni
organiche del Corpo forestale della Regione:
a) per il personale non direttivo e non dirigente, i
ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e
39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e
successive modifiche;
b) per il personale direttivo i ruoli previsti dall'
articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e successive modifiche, ed il ruolo dei funzionari
direttivi tecnici ed amministrativi forestali, questi
ultimi articolati secondo l'allegata tabella A';
c) per il personale dirigente i ruoli previsto
dall'articolo 7 comma 1 lettere b) e c) del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modifiche.
2. Le qualifiche funzionali, i profili
professionali, nonché i titoli di studio, i titoli
formativi e professionali per l'accesso alle qualifiche
sono individuati con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentito il dirigente generale
delle foreste, previa deliberazione della Giunta
regionale, in analogia con quanto previsto per il Corpo
forestale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
indicati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, e dalle altre
norme concernenti il Corpo forestale dello Stato. In
prima applicazione il decreto viene adottato dal
Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono soppressi i ruoli di cui alla tabella M'
della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Art. 55.
Dirigenza
1. Fermo restando il disposto di cui al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1972, n. 24, la
dirigenza del Corpo forestale della Regione viene
articolata nelle seguenti qualifiche:
a) dirigente generale del Corpo forestale;
b) ispettore generale tecnico forestale, equiparato al
dirigente generale del Corpo forestale;
c) dirigente tecnico forestale di seconda fascia;
d) dirigente amministrativo forestale di seconda
fascia.
2. In via transitoria, in conformità a quanto disposto
nell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è
istituita una terza fascia in cui sono inquadrati i
dirigenti tecnici ed amministrativi già di terza fascia
ai sensi della precitata norma, secondo quanto previsto
all'articolo 61. A regime la terza fascia è soppressa.
Art. 56.
Rinvio
1 Le disposizioni legislative previgenti che si
riferiscono ai direttori regionali ed equiparati,
dirigenti superiori dirigenti, sottufficiali, guardie,
assistenti tecnici ed agenti tecnici del Corpo forestale
della Regione si intendono riferite ai ruoli di cui
all'articolo 1, ove compatibili e non diversamente
stabilito.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge con
riguardo alle funzioni di polizia si applicano le norme
in vigore per il Corpo forestale dello Stato, in quanto
compatibili.
Art. 57.
Trattamento economico
1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della
presente legge, al personale del Corpo forestale della
Regione compete, oltre l'indennità mensile pensionabile
di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, nella misura
spettante alle corrispondenti qualifiche del Corpo
forestale dello Stato, un trattamento economico non
inferiore a quello previsto per gli altri dipendenti
regionali di pari categoria e posizione economica, ivi
compreso l'eventuale trattamento economico accessorio.
2. Nella prima applicazione della presente legge, e
nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto
dall'articolo 54, trovano applicazione per il personale
del Corpo forestale della Regione le vigenti norme
contrattuali per il personale regionale, rispettivamente
per l'area dirigenziale e per l'area non dirigenziale.
Conseguentemente, il personale dei ruoli previsti dal
comma 1 dell'articolo 54 viene inquadrato, ai soli fini
economici, nel modo seguente:
a) il personale di cui agli articoli 2 e 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modifiche è inquadrato in categoria B;
b) il personale di cui agli articoli 7, 13, 34 e
39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e
successive modifiche è inquadrato in categoria C;
c) il personale di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 155 e
successive modifiche, nonché i funzionari direttivi
tecnici ed amministrativi forestali sono inquadrati in
categoria D;
d) il personale di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 1995, n.
155, e successive modifiche è inquadrato nelle
corrispondenti qualifiche dirigenziali, secondo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale
8 maggio 2001, n. 7, che trova applicazione anche nei
confronti del personale di cui al comma 2 dell'articolo
55, ai soli fini dell'indennità pensionabile.
Art. 58.
Norme transitorie
1. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo
forestale della Regione di cui alla Tabella M' della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, assume le
qualifiche corrispondenti dei ruoli del Corpo forestale
regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 54, con le modalità ed i requisiti indicati
dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma
2 dell'articolo 54.
2. II personale tecnico ed amministrativo appartenente
al comparto di cui all'articolo 24, comma 2 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, in servizio presso gli
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
forestale alla data del 31 dicembre 2005, viene
inquadrato nei ruoli del Corpo forestale della Regione,
con le modalità ed i requisiti indicati dal decreto del
Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo
54, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto
decreto presidenziale.
3. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 30 della legge regionale 21 agosto 1984,
n. 52, e successive modifiche, prevedendo il passaggio
del personale interessato nelle corrispondenti
qualifiche del personale che espleta attività tecnico
strumentale, tecnico-scientifica ed amministrativa, anche
in soprannumero.
Art. 59.
Qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
ufficiale
di polizia giudiziaria
1. Il personale del Corpo forestale della Regione
siciliana, con qualifica di funzionario direttivo tecnico
forestale (ex assistente tecnico forestale), di cui alla
tabella M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41
che in atto presta servizio presso gli uffici centrali e
periferici del dipartimento regionale delle foreste, alla
data di entrata in vigore della presente legge assume la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
di ufficiale di polizia giudiziaria'.
2. Il personale di cui al comma 1, per l'espletamento
della nuova qualifica acquisita, deve essere formato
mediante partecipazione ad un apposito corso di
formazione professionale, come previsto dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155.
Art. 60.
Preventivi di spesa
1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è così
sostituito:
Art. 81. - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei
lavoratori a tempo indeterminato - 1. Nell'ambito delle
assegnazioni finanziarie relative alle attività di
prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per
l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-
bis, gli uffici periferici dell'Amministrazione forestale
predispongono all'inizio di ciascun anno apposito
preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per
l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo
indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli
stessi sono destinati.
2. L'onere finanziario del preventivo di cui al comma
1 è direttamente imputato sui corrispondenti capitoli del
bilancio della Regione siciliana e dell'Azienda
regionale foreste demaniali, previa approvazione da
parte degli organi competenti.'
Art. 61.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 38, 39, 84 e 87 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Sono abrogate inoltre tutte le altre norme,
anche di natura regolamentare, in contrasto od
incompatibili con la presente legge.
Art. 62.
Testo coordinato
1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le
successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle
apportate dalla presente legge, viene pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 63.
Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in
agricoltura (A.R.S.E.A.), di seguito denominata Agenzia.
L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata
di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale,
amministrativa e contabile e dispone di proprio personale
secondo quanto previsto dal presente articolo.
L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste. L'Agenzia ha
sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate.
L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le
procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di
organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti
derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli
interventi sul mercato e sulle strutture del settore
agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione
garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo
pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95,
l'Agenzia provvede a:
a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo
che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al
richiedente conformemente alla normativa applicabile;
b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni
all'istituto tesoriere designato;
c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la
registrazione nei propri libri contabili, con
l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la
preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al
fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei
libri contabili devono essere, altresì, registrati gli
attivi finanziati dal Fondo, segnatamente per quanto
riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
3. All'Agenzia può essere affidata anche la funzione
di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato
all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione
siciliana, dalle province regionali, dai comuni e da
altri enti pubblici operanti nel territorio della
Regione. In questo caso all'Agenzia possono essere
affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b)
e c) del comma 2.
4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni
altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia,
salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono
definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma
2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6.
5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsto per il
personale dell'Amministrazione regionale dai contratti
collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e
alla dirigenza.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato di indirizzo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia e adotta ogni altro ulteriore atto
necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il
direttore è nominato, con decreto del Presidente
della Regione, tra persone in possesso di diploma di
laurea e di documentate competenze in materia di
organizzazione ed amministrazione. Il suo rapporto di
lavoro è regolato da contratto di diritto privato di
durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola
volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del
Presidente della Regione, su motivata proposta della
Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito
nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli
previsti per i dirigenti delle strutture di massime
dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui
all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000,
n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche
pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di
lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica
il principio di onnicomprensività e di esclusività di
cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
8. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con
decreto del Presidente della Regione, dura in carica
quattro anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati una sola volta. I poteri del collegio, in
deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale
28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla
nomina del nuovo collegio. Il collegio è composto da tre
membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della
Regione con funzioni di presidente, uno designato
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze, tutti iscritti al registro previsto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità
annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura
stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
9. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto
del Presidente della Regione, su conforme deliberazione
dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto
da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di
particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura.
Il presidente del comitato di indirizzo è nominato tra i
suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su
proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste. Il comitato di indirizzo, quale organo
consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato
di attuazione del programma e propone al direttore gli
indirizzi operativi utili a garantire il miglior
raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula
pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale
di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le
organizzazioni professionali agricole a livello regionale
possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle
sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti
del comitato di indirizzo compete l'indennità di missione
e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per il
dirigente generale dell'Amministrazione regionale. Il
comitato di indirizzo dura in carica cinque anni,
prorogabili una sola volta.
10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia
e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE
n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei
conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che
possono comprendere anche strutture semplici.
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia.
Il personale è individuato mediante:
a) l'espletamento delle procedure definite con i
provvedimenti di cui al comma 4;
b) personale dipendente dall'Amministrazione
regionale distaccato presso l'Agenzia;
c) convenzioni con società di lavoro interinale.
12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore
provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle
procedure per la individuazione del personale, secondo
quanto previsto alla lettera b) del comma 11.
13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione
dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa
attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione
regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e
provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti
dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai
sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
b) contratti di lavoro temporaneo.
14. In sede di prima applicazione della legge, il
Presidente della Regione su conforme deliberazione della
Giunta regionale assegna all'Agenzia, entro trenta giorni
dalla nomina del direttore e previa ricognizione, i beni
immobili e mobili e le attrezzature di proprietà
regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e
delle attività attribuite dal presente articolo.
15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia
quale organismo pagatore da parte dell'AGEA , la Regione
individua 1'A.R.S.E.A, ai sensi e nel rispetto del punto
4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale
organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.
16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite
da:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea
per il finanziamento o il cofinanziamento della
struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi
forfetari da parte del FEOGA destinati al funzionamento
della struttura;
b) contributi regionali non finalizzati;
c) contributi straordinari regionali per le attività
specifiche;
d) somme affidate dalla Regione e da altri enti
pubblici operanti sul territorio della Regione, a titolo
di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni
affidate.
17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e
sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di
destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria,
nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia
dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da
altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo
di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai
sensi della normativa comunitaria; tali somme sono
gestite in due distinti conti infruttiferi intestati
all'Agenzia, con la dicitura aiuti comunitari', da
tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende
annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i
fondi.
18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio
finanziario il regolamento contabile emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, con le modalità e le modifiche previste
dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19.
19. Il direttore adotta il Regolamento contabile
interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della
normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui
ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di
correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA,
sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n.165 e successive modifiche.
20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per
le comunicazioni da effettuare alla Commissione
dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.
L'Agenzia inoltre:
a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta
regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività
di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta,
anche sotto forma di prospetti informatici;
b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di
ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e
sull'andamento della gestione. La Giunta regionale
riferisce alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni
successivi;
c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni
periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al
Ministero dell'economia richieste motivate per
anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di
pagamento degli aiuti comunitari;
d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e
attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di
coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.
21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema
informatico adeguato alle proprie esigenze di
funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare
apposita convenzione con la struttura societaria prevista
dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6, e successive modifiche ed integrazioni.
22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie
funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e
operative mediante la costituzione di società a capitale
misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica
maggioritaria o la partecipazione a società di capitali.
Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o
protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a
disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre
strutture pubbliche.
23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti assegnatele dal presente articolo, può
avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli
altri servizi informatici regionali.
24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia
l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla
gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA,
sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il
15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente
normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono
certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche, da società abilitate, non controllate dallo
Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di
servizi.
25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste esercita la vigilanza sull'attività
dell'Agenzia, con le modalità previste dall'articolo 53
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i
seguenti atti:
a) bilancio di previsione e relative variazioni;
b) bilancio consuntivo;
c) programma annuale di attività;
d) assunzioni del personale, procedure concorsuali
pubbliche e variazioni di pianta organica;
e) regolamenti.
26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali
ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative
nazionali e comunitarie di settore.
Art. 64.
Norma finanziaria
1. Per la realizzazione del programma triennale di
cui all'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, come sostituito dall'articolo 28 della presente
legge, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa
annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad
euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del
dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro
29.500 migliaia, agli interventi di competenza
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di
euro.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati
complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si
provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le
assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi
finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede
mediante attualizzazione dei limiti di impegno
autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3 ter
dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 63, quantificati per l'esercizio
finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede
mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo
7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi
finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000
migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-
2008, UPB 4.2.2.8.1.
5. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta
dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi,
è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le
necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 63,
in relazione alle competenze, al personale ed alle
funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana
per le erogazioni in agricoltura.
Art. 65.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
TABELLA A'
Funzionario direttivo
Funzionario direttivo capo
Funzionario direttivo superiore