TRAPANI


 

CONTRATTO  DI LAVORO PER GLI

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

FAI CISL               FLAI CGIL            UILA UIL

                                                                            

 

COLDIRETTI     CONFAGRICOLTURA        CIA

                                                   

 

VALIDITA’

1.1.2004            -  31.12.2007

 

 

L’anno 2004 il giorno 21 del mese di settembre in Trapani ,                                             

Tra

 

·            L’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal dott. Gerlando Moncada

·            La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal direttore      dott.Giuseppe Campione e dal Presidente Giuseppe Triolo

·            La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Giuseppe o Aleo

 

E

 

·            La FAI  CISL Federazione Territoriale rappresentata dal Segretario Generale  Ferdinando Firenze e dai componenti la delegazione trattante  Chirco Antonio, Pizzolato Vincenzo e Chouchane Nourhene

·             CGIL  Federazione Provinciale rappresentata dal Segretario Generale Castronovo Salvatore e dai componenti la Segret. P.le Giacometta Giacalone e Galbo Damiano

·            La UILA UIL Federazione Provinciale rappresentata dal Segretario Generale Tommaso Macaddino e dai Sigg. Renda Giovanni e Giliberti Giuseppe

si  è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti a valere per il periodo 1.1.2004 – 31.12.2007. Le parti convengono di depositare il presente contratto presso l’UPLMO di Trapani e di inviarne copia all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, al CNEL.

  

 

Premessa

 

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro ritengono tale strumento inserito nella logica del sistema economico locale con particolare riguardo al rispetto delle norme e degli indirizzi della P.A.C., della tutela della salute dei lavoratori, della tutela dei consumatori, dell’aggiornamento sui sistemi di tracciabilità dei prodotti, delle regole del mercato del lavoro, dell’affermazione unica e imprescindibile della lotta al lavoro sommerso ed irregolare, dell’attivazione di tutte le procedure per un regolare esercizio delle regole di rappresentanza e di esercizio dei diritti sindacali, della tutela della maternità , della lotta alle prevaricazioni ed ai soprusi,di un sistema di aggiornamento e qualificazione professionale adeguati ai mutamenti ed alle nuove tecnologie e sperimentazioni nei sistemi di produzione  ed a quanto altro dovesse essere strumentale al fine di realizzare un moderno sistema agricolo al servizio delle imprese , dei lavoratori e degli utenti finali cioè i consumatori.

 

Titolo I

SFERA DI APPLICAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

 

ART.1

OGGETTO DEL CONTRATTO

 

Il presente Contratto Provinciale disciplina, i rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese agricole e florovivaistiche  , per quanto disposto dall’art.2135 del codice civile, ed i prestatori di lavoro subordinati cosi come disciplinato dall’art.1 del CCNL di categoria che a titolo esemplificativo elenca le tipologie di azienda a cui si applica :

 

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;

- le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici

  (acquacoltura);

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende faunistico-venatorie;

- le aziende agrituristiche;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.

 

(*) Sono florovivaistiche le aziende:

 

(1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto,

    ornamentali e forestali;

(2) produttrici di piante ornamentali da serra;

(3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

(4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per

    fiori e piante ornamentali.

 

La sua decorrenza va dal 01.01.2004 fino alla data del 31.12.2007.

Esso pertanto avrà durata quadriennale.

Resta inteso espressamente, che i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal CCNL per le tre aree previste.

Qualora non disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno e così di anno in anno.

La parte che darà disdetta dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza del Contratto e  le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

 

ART. 2

OSSERVATORI

 

In applicazione del CCNL e dei nuovi accordi intercorsi in materia di relazioni sindacali si chiede di istituisce dalla data di sottoscrizione del presente contratto provinciale l’osservatorio provinciale

Osservatorio provinciale.

 

Le  parti  convengono di costituire a livello provinciale un  Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:

 

-   fornire   alle  OOSS  da  parte  delle  Organizzazioni  datoriali   le  informazioni  utili  ad individuare il flusso e il tipo  di  finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;

 

-   fornire   alle  OOSS  da  parte  delle  Organizzazioni  datoriali   le  informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle  tecnologie di  produzione  in  atto  che  possono  presentare  rilevanti  conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché  sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

 

-  individuare  gli  eventuali  ostacoli alla  piena  utilizzazione  delle risorse  naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi  pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;

 

- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che  si  verifichino  a  causa  di  processi  di  ristrutturazione  o   di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del  lavoro per  "conto  terzi",  ogni  possibile soluzione  per  il  reimpiego  della manodopera   agricola,  sollecitando  a  tale  riguardo,  alle  competenti istituzioni   pubbliche,  opportuni  interventi   di   formazione   e   di riqualificazione professionale;

 

-  esaminare  la  qualità  e  la quantità dei  flussi  occupazionali,  con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo  di  fare  proposte all'Osservatorio regionale  e  di  impegnare  le Regioni  e  per quanto di competenza le Province ad inserire  nel  proprio bilancio  finanziamenti relativi a programmi di formazione  specifici  per

l'agricoltura;

 

- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;

 

-  accertare  la  conformità dei progetti e dei contratti  individuali  di formazione-lavoro   alla  disciplina  dell'accordo  quadro   nazionale   e trasmettere   agli   Uffici   regionali  del   lavoro   e   alle   Sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi, nonché aggiornare le modalità di effettuazione di tali contratti in conformità con la legge n.30 del 2003 ed il decreto legislativo 276/2003 e  della normativa che sarà emanata successivamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro  ;

 

-  esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza  e  in  applicazione dei criteri fissati dalle  relative  norme  del contratto  provinciale di lavoro, nonché le eventuali  vertenze  demandate dalle OOSS, in base all'ultimo comma dell'art. 86;

 

-  esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e  dei  loro dipendenti per l'esatta applicazione dei CCNL e delle leggi sociali.

 

In   connessione   con  i  processi  di  trasformazione   colturale,   gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale  fabbisogno di  qualificazione  e/o riqualificazione professionale  della  manodopera, perché   l'Osservatorio   prospetti  agli   Organi   pubblici   competenti l'attuazione dei corsi necessari.

 

L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio costituito da 12 membri designati pariteticamente dalla parti  contraenti datoriali e dei lavoratori .

Le parti concordano che la sede dell’Osservatorio provinciale è individuata presso la sede del FIMIAC di Trapani.

 Le modalità di funzionamento sono disciplinate dall’allegato regolamento al presente contratto .

 

 

TITOLO II

ART.3

ASSUNZIONE

 

L'assunzione   della   manodopera  agricola  è  regolata   dalle   vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o  a  tempo determinato  con  l'obbligo  per il datore  di  lavoro  di  effettuare  le comunicazioni   prescritte   dalle  disposizioni   vigenti   all'atto   di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto  di  lavoro  a termine:

-  per  l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o  a  carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai  assenti per  i  quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lett. a), artt. 19 e 20) CCNL;

-  per  l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi  lavorative nell'anno,  con  garanzia di occupazione minima superiore a  100  giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lett. b), artt. 19 e 20) CCNL;

-  di  durata  superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da  svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lett. c), artt.  19  e 20) CCNL.

Per   "fase   lavorativa"   s'intende  il  periodo   di   tempo   limitato all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo  produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

Per  le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione degli  operai  a  tempo  determinato  viene  effettuata  con  garanzia  di occupazione  per  tutta la durata della stessa "fase lavorativa".

Le assunzioni degli operai a tempo determinato debbono essere fatte per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta la durate delle stesse.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per  il lavoro effettivamente prestato.

 

 

ART.4

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

 

Fermo restando le modifiche apportate dalla legge n.30/03 e dal decreto legislativo 276/03 al sistema del mercato del lavoro e fatto riferimento al regime transitorio del contratto di formazione e lavoro di cui all’accordo  interconfederale del febbraio 2004 il trattamento economico da corrispondere  è pari a  €  780,00.

 

 

ART.5

INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNIO PER GLI APPRENDISTI

 

Ai lavoratori apprendisti saranno corrisposte in caso di malattia ed infortunio certificato le prestazioni previste dalla Cassa extra legem Fimiac secondo le modalità previste dalla stessa.

 

ART.6

RIASSUNZIONE

 

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell'anno precedente per almeno una fase lavorativa, hanno diritto di riassunzione. In caso di nuova Legislazione le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.

 

ART.7

ASSUNZIONI IN CONVENZIONE

 

Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di manodopera , le parti decidono di applicare l'Istituto della convenzione già previsto dall'art. 17 della L. 56/87 e della L.Reg.le 36/90 oggi abrogate così come disciplinato nello scorso contratto provinciale di lavoro e come oggi disciplinato dall’art. 25 del CCNL vigente.

Le parti stabiliscono di adottare uno schema di convenzione che dovrà contenere :

il calendario dei lavori annuali, stagionali , mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo periodo , i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.

I programmi di assunzione saranno sottoposti alle organizzazioni sindacali e datoriali dei lavoratori territorialmente competenti ed inviati alle autorità competenti per gli adempimenti consequenziali.

 

Art.8

LAVORATORI MIGRANTI

 

Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal presente Contratto Prov.le e dal CCNL e dalle Leggi che regolamentano il mercato del lavoro. Al fine di facilitare il trasporto dei lavoratori le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici. Il costo del trasporto sarà a totale carico del datore di lavoro. In mancanza di mezzi pubblici o di mezzi di trasporto aziendali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni Km percorso, pari ad 1/5 del costo della benzina, fatta salva la franchigia di Km. 8.

Inoltre provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per  rischi non coperti dall'Istituto Infortuni (INAIL) e dall'Assicurazione obbligatoria in materia di circolazione. Le aziende si impegnano altresì a garantire l'alloggio e la mensa, se trattasi di lavoratori che si spostano da una provincia all’altra, con esclusione dei comuni limitrofi.

 

 

 

Art.9

LAVORATORI IMMIGRATI

 

 

Le parti contraenti  si impegnano ad attivare tutte le procedure necessarie affinché sia consentito ai lavoratori immigrati, ormai numericamente rilevanti ai fini delle attività agricole della Nostra provincia, alloggi adeguati ai propri bisogni ed una utilizzazione lavorativa di livello pari ai lavoratori italiani.

Attivare apposito tavolo di concertazione di livello provinciale con il coinvolgimento prioritario delle amministrazioni locali al fine di prevedere una rete di assistenza logistica per tutti i lavoratori stagionali che vengono impiegati nel Nostro territorio.

Prevedere per gli operai agricoli e florovivaisti immigrati i seguenti punti

-                                  condizioni agevolative nel sistema organizzativo aziendale partendo dal rispetto degli usi e delle tradizioni culturali e religiose e tenendo in considerazione che le principali festività religiose sono per i lavoratori musulmani le seguenti :

1)                                          RAMADHAN : durata 28 giorni;

2)                                          L’AID SAGHIR : ultimo giorno di RAMADHAN;

3)                                          L’AID EL KHEBIR : 2 mesi e 10 giorni dopo la fine del RAMADHAN.

-                                  per il periodo di RAMADHAN è facoltà delle aziende utilizzare  un nastro orario di lavoro che vada dalle 07.00 del mattino alle 15.00 del pomeriggio, al fine di garantire una adeguata preparazione alla cena della sera unico pasto della giornata consentito dalle tradizioni religiose nel mondo musulmano;

-                                  al fine di garantire il ricongiungimento familiare per i lavoratori per cui l’azienda fornisce anche l’alloggio , tale abitazione dovrà essere dotata di idonea certificazione igienico sanitaria e dovrà essere conforme alle norme urbanistiche, nel pieno rispetto della normativa vigente in Italia a decorrere dalla legge  n. 189/ 2002;

per le aziende che forniscono il vitto ai lavoratori si dovrà disporre  l’uso di alimenti che siano compatibili con le abitudini, gli usi , i costumi e le tradizioni religiose del lavoratori immigrati.

Le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad assumere tutte le iniziative idonee alla piena attuazione delle Leggi che ne garantiscono la permanenza, sottraendo gli stessi alle aree di sfruttamento.

ART.10

FASI LAVORATIVE

 

Le fasi lavorative più importanti della provincia sono:

nella Vitivinicoltura: scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o fresatura, zappatura dei filari della spalliera, raccolta del prodotto, legatura verde e secca, irrigazione, trattamenti;

nella Olivicoltura: impianto, potatura, trattamenti fito-sanitari, aratura e/o fresatura, raccolta, irrigazione;

nella Agrumicoltura: impianto, trattamenti fito-sanitari, fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta;

nella Serricoltura: messa a dimora delle piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatura, fertirrigazione;

nell'Orticoltura: messa a dimora delle piantine, scerbatura, raccolta, irrigazione, trattamenti fito­sanitari;

nei Magazzini sociali: operazioni di ammasso e confezionamento realizzata in prossimità della zona di raccolta;

nelle Coltivazioni di meloni ed angurie: messa a dimora delle piantine, trattamenti fito-sanitari selezione e/o confezionamento, raccolta, zappatura, pesatura e pacciamatura;

nell’ Acquacoltura :fecondazione artificiale, ovodeposizione, riproduzione , allevamento, ingrasso, pesca e confezionamento.

 

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

ART.11

CLASSIFICAZIONE

 

A) OPERAI AGRICOLI

In applicazione della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL in vigore dal 1 GENNAIO 1998 gli operai agricoli sono classificati sulla base di aree professionali per ognuna delle quali lo stesso CCNL definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali ,il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.

Pertanto la classificazione degli operai agricoli e così definita:

 

Area 1ª

declaratoria

- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

1° livello-parametro 122

profili esemplificativi: conduttore macchine agricole vendemmiatrici, ibridatore ,conduttore macchine agricole operatrici superiori a 200 hp, innestatore capace di eseguire tutti gli innesti, capo squadra addetto ai lavori cianitici, capo squadra montatori di serre, addetto alla direzione per il montaggio dei tendoni nei vigneti , capo centro nelle aziende avicole, capo squadra potatori tendoni, capo squadra potatori di olivi, meccanico , responsabile di frantoio, fecondatore artificiale, conduttore di mietitrebbia, giardiniere di ville e giardini privati, elettromeccanico, addetto alla avanotteria, capo operaio.

2° livello-parametro 118

profili esemplificativi: capo squadra o curatolo, innestatore, potatore con macchine meccaniche, rimondatore, cuoco con qualifica specifica, carrellista, casaro, sterilizzatore di terreni con sterilizzanti 1^ e 2^ classe , mungitore con macchina mungitrice, trattorista conduttore capace di eseguire piccole manutenzioni, ortolano specializzato (preparatore di orti),cantiniere,  caldaista , idraulico.

 

Area 2ª

Declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali -  acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

3° livello-parametro 112

profili esemplificativi: vivaista selezionatore di piantine, aiuto cantiniere , artiere, magazziniere, elettricista,  addetto alle vasche di alimentazione, addetto alla pesca ed al confezionamento , cameriere.

4° livello-parametro 109

profili esemplificativi:  addetti alla semina meccanica, addetti  all'aratura e fresatura meccanica, addetto alle coltivazioni orticole, cameriere, addetto apicoltura, addetto agli allevamenti cinofili.

 

Area 3ª

declaratoria

- appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

5° livello-parametro 100

profili esemplificativi: bracciante agricolo, operaio comune,commis di sala , commis di cucina.

 

B) OPERAI FLOROVIVAISTI

 

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", com­prendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.

Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:

 

Area lª

Declaratoria:

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifi­che conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svol­gere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

Livello "a" - ex specializzato super – parametro 123

 

Ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed ele­vata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicu­rando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

 

Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'o­peraio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed ele­vata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un'attività lavo­rativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

Conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzio­ne e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a dispo­sizione dalla azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed ele­vata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e poli-valenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, ese­gue la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.

Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata compe­tenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazio­ne di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le con­cimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua non­ché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito cer­tificato legale di abilitazione 1°e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente.

 

Capo operaio

 

Livello "b" - ex specializzati – parametro 118

 

- Vivaisti

- Potatore

- Innestatori e ibridatori

- Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassi­tari

- Selezionatori di piante innestate

- Conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori

- Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado

- Meccanici

- Elettricisti

- Spedizionieri

- Costruttori di serre

 

Area 2ª

declaratoria

 

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.

 

Livello "c" - ex qualificati super-parametro 112

 

- Addetti agli impianti termici

- Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla prepara­zione delle marze.

 

Livello "d" - ex qualificati – parametro 109

 

- Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"

- Preparatori di acqua da irrorazioni

- Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari

- Imballatori

- Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi

- Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla

 

 

Area 3ª

Declaratoria

 

Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

Livello "e" - ex comuni – parametro 100

 

Nota a verbale art.11 : le parti si impegnano ad incontrarsi per decidere l’inserimento di eventuali nuove figure professionali al momento in cui una delle sigle firmatarie ne farà richiesta .

 

 

TITOLO IV

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

 

 

 

 

ART.12

ORARIO DI LAVORO

 

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornalieri se l'orario è distribuito in sei giorni

Nel caso l'orano venga distribuito in cinque giorni lavorativi , l’orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e 7 ore per il  quinto giorno.

Su istanza presentata dall’azienda e in sede  di trattativa aziendale le parti possono stabilire i periodi   in cui , per particolari esigenze e per un massimo di 90 giorni un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario  in altro periodo dell’anno ,tale distribuzione dell’orario di lavoro sarà possibile solo per gli operai a tempo indeterminato.

 

 

ART.13

RIPOSO SETTIMANALE

 

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative e di norma coincide con la giornata di domenica.

 

ART.14

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO ISTRUZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

 

All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 150 ore annue.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 1  a 5 dipendenti a tempo indeterminato ed il 20% per quelle aziende che hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.

Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile .

 

ART.15

INTERRUZIONI E RECUPERI

 

 

Nell'eventualità di interruzione per causa di intemperie, per gli O.T.D. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell'orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

 

 

ART.16

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

L’Azienda direttamente o tramite la propria Organizzazione Datoriale Provinciale, chiederà di incontrare la rappresentanze sindacali aziendali (RSA , RSU) e le Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del presente contratto  in funzione delle esigenze aziendali, per l'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (Ferie, Riposo, Riduzione orario di lavoro ecc. ).

A tal fine concorderanno le misure atte allo scopo ( Organizzazione turno di lavoro, sostituzioni, integrazioni manodopera, ecc.).

Nei casi di ristrutturazioni Aziendali che dovessero comportare riduzione della forza lavoro, l'Azienda dovrà informare le 00.SS. firmatarie del presente contratto.

Per comprovate esigenze familiari sarà concessa, ai lavoratori a tempo indeterminato, una aspettativa non retribuita pari a trenta giorni lavorativi annuali.

 

TITOLO V

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

 

ART.17

RETRIBUZIONE

 

Le retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2004 sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

a)    operai agricoli a tempo determinato;

b)    operai agricoli a tempo indeterminato;

c)    operai florovivaisti a tempo determinato;

d)    operai florovivaisti a tempo indeterminato.

Le tabelle sono allegate al presente contratto.

 

Art. 18

 

 OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

 

 

Le  aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:

- salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;

- lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;

- lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;

- lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;

- festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;

- 14a mensilità: al 30 aprile di ogni anno;

- 13a mensilità: in coincidenza con le festività del S. Natale e comunque non oltre il 23 dicembre;

- TFR: all'atto della risoluzione del rapporto;

- per gli operai a tempo determinato: le festività, la 13a e 14a mensilità sono conglobati nel 3° elemento, come previsto dall'art. 46 del CCNL.

Gli  operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e  non  possono esercitare attività in concorrenza con quella dell'azienda da  cui  dipendono,  né divulgare notizie attinenti l'organizzazione  e  i metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare  ad essa pregiudizio.

Per  la redazione della  busta  paga  si applicano le norme di legge  vigenti .

 

ART.19

RIMBORSO SPESE

 

I lavoratori, che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda e che sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate ( viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione delle ricevute delle spese sostenute

Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il propri mezzo, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad un 1/5 del costo di un litro di benzina  sommando i percorsi di andata e ritorno.

Analogamente per le aziende che distano oltre 4 chilometri dal comune ove è avvenuta l'assunzione, qualora il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposta una indennità giornaliera pari ad 1/5 del costo della benzina  ogni chilometro percorso sommando i percorsi di andata e ritorno.

  

Art.20

COMPENSI PARTICOLARI

 

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato, al termine dell'annata agraria, tenuto conto della particolare natura del loro rapporto di lavoro, sarà corrisposto un particolare compenso di € 100,00 una tantum .

Al lavoratore a cui venga attribuita la qualifica di capo operaio viene riconosciuta una maggiorazione del 5% della paga base .

 

 

ART.21

 

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO OPERAI AGRICOLI

 

Si considera:

a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario di lavoro contrattuale;

b)  lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art.35 del CCNL;

c)  lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle 6,00 del mattino successivo.

Il   lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dieci settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni. I datori di lavoro dovrà farne richiesta ai R.S.U. o agli R.S.A. ed in mancanza alle 00.SS. firmatarie del presente contratto.

Per quanto riguarda lo straordinario per i lavoratori a tempo indeterminato non potrà superare le 100 ore annue.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

1.     - lavoro straordinario                              25%

2.     - lavoro festivo                                          35%

3.     - lavoro notturno                                       40%

4.     - lavoro straordinario festivo                    40%

5.     - lavoro festivo notturno                         45%

 

Le maggiorazioni di cui sopra operano sul salario contrattuale. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Il presente articolo viene coordinato con le nuove  “disposizioni in materia di lavoro notturno”  del D.Lgs. 26 novembre 1999, n.532 , emanato a norma  dell’art.17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.

 

ART.22

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’

 

La  classificazione  e  retribuzione per gli  operai  è  determinata,  per ciascun  profilo  professionale di cui all'art. 28  del CCNL, in relazione  all'età, nel modo seguente:

- oltre i 16 anni: 100%

- dai 15 ai 16 anni compiuti: 90% (cfr. art. 13 del  CCNL sull'età   minima per l'ammissione al lavoro).

 

Considerato  che  la  legge 17.10.67 n. 977, come  modificata  dal  D.lgs. 4.8.99  n.  345,  dispone un orario settimanale ridotto e un  periodo  più lungo  di  ferie  per  i  bambini  e  gli adolescenti,  le  Organizzazioni provinciali firmatarie del presente contratto stabiliscono di corrispondere ai soggetti in epigrafe la retribuzione prevista dalle tabelle salariali vigenti rapportata all’orario di lavoro effettivo svolto.

 

 

ART.23

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

 

La retribuzione agli operai a tempo  determinato ed indeterminato deve essere corrisposta di norma mediante busta paga mensile e liquidata entro il 5° giorno del mese successivo di riferimento.

Le aziende potranno corrispondere ai lavoratori a tempo determinato la retribuzione anche su base settimanale o quindicinale.

 

ART.24

COTTIMO

 

Per quanto riguarda il cottimo, oltre alla registrazione delle giornate lavorative, il datore di

lavoro dovrà garantire per ogni giornata di lavoro di sei ore e trenta minuti una maggiorazione del 25% della retribuzione  da calcolarsi sulla paga base provinciale.

Le parti, inoltre , nei periodi in cui si manifesterà grave disoccupazione in coincidenza delle grandi campagne di raccolta orienteranno i propri associati ad evitare il cottimo.

 

 

Art.25

PREMIO PER OBIETTIVI

 

 

Fatto riferimento al sistema agricolo provinciale le parti firmatarie del presente contratto istituiscono il premio per obiettivi settoriale , tenendo conto dei parametri di produttività, redditività e qualità settoriale, che saranno valutati provincialmente entro il primo trimestre di ciascun anno a consuntivo dell’anno precedente.

Il premio si applicherà alle aziende agricole assuntrici di manodopera per più di 51 giornate ed ai lavoratori che nella stessa azienda effettuino almeno 51 giornate lavorative.

La corresponsione di tale premio non potrà essere superiore al 3% ( cfr. circolare INPS 95/97) , e verrò erogato in ragione delle giornate effettivamente lavorate entro il 31 dicembre di ogni anno con busta paga a conguaglio.

 

ART.26

VENDITA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA

 

 

Verificandosi in provincia di Trapani e per alcune produzioni la vendita sulle piante ad imprese commerciali, al fine di regolamentare tale rapporto si concorda che il titolare dell'azienda, al momento di stipulare il contratto di vendita con l'acquirente, deve darne comunicazione agli organismi competenti ed alle parti firmatarie del contratto.

Si concorda, altresì, che i lavoratori assunti dall'azienda acquirente dei prodotti, sono inquadrati nel settore agricolo ed agli stessi si applica l'art. 6 del presente Contratto Provinciale in tema di riassunzione.

 

 

TITOLO VI

PREVIDENZA  - ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE

 

Art.27

CASSA EXTRA LEGEM

 

La percentuale corrente dell’1.50% viene confermata per il periodo di validità del presente contratto e viene  cosi ripartita:

Ø     assistenza contrattuale 1.25%

    di cui lo 0,75 % a carico del datore di lavoro e lo 0,25% a carico del lavoratore;

Ø     cassa extra legem         0,25% a totale carico del datore di lavoro.

Il versamento delle quote di cui al presente articolo ,ed in ogni caso il rispetto delle norme contenute nello stesso ,sono condizioni indispensabili per le refluenze in termini di fiscalizzazione degli oneri sociali e di ogni altro beneficio di legge derivi dal rispetto delle stesse, così come statuito dalle norme legislative vigenti.

 

Art.28

LAVORI PESANTI O NOCIVI

 

Sono considerati lavori nocivi e/o pesanti quelli individuati dalla normativa vigente. Per gli operai adibiti a lavori pesanti si applica una maggiorazione del 30% del salario globale.

I lavoratori  agricoli  adibiti a lavori nocivi hanno diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro pari a due ore e trenta minuti .

Per  quanto  riguarda  la  manodopera  florovivaistica,  le  aziende limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori  e  concederanno  agli  stessi 2 ore  e  20  minuti  d'interruzione retribuita. 

Il   rimanente  periodo  per  completare  l'orario   normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;

 

ART.29

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 

Allo  scopo  di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori  che presentano "fattori di nocività" si stabilisce quanto segue :

con l’ausilio delle strutture paritetiche costituite nell’ambito di applicazione del presente contratto le parti si impegnano a  valutare l'idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre  -fermo  restando  la riduzione dell'orario di lavoro di cui  al  precedente articolo - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e  le  altre  misure  atte a salvaguardare la salute del  lavoratore.  Sarà compito degli enti in premessa  prevedere l'effettuazione  periodica di visite mediche, con regolare  corresponsione al  lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano

fattori di nocività.

 

Per  la  rigorosità  di tale individuazione e delle misure  di  tutela  da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20.5.70  n. 300   -  potrà  essere  richiesto  l'intervento  dei  Centri  di  medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.

Le pari di converso con gli enti paritetici competenti saranno stabilite   le  modalità  per l'effettuazione dei corsi  di  formazione  sui problemi  della  tutela  della  salute  e  del  risanamento  ecologico.  I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire  di  30 ore  di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art.  34 del CCNL,  nell'arco di un triennio, con facoltà  di  cumularle anche in un solo anno.

 

ART.30

SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE

 

I compiti e le funzioni attribuite dal decreto legislativo 626/94 e successive  modifiche al Comitato Paritetico Territoriale ,sono esercitate con la copertura dei costi a carico del fondo cassa extra legem ( FIMIAC Trapani).

TITOLO VII

SOSPENSIONE – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

ART.31

NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI

 

I  lavoratori,  per  quanto attiene il rapporto di lavoro,  dipendono  dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.

I  rapporti  tra  i lavoratori nell'azienda e tra questi e  il  datore  di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le  infrazioni  disciplinari passibili di sanzioni  e la loro misura sono le seguenti:

Ø      trattenuta fino ala massimo di due ore di salario :

1.      nel caso in cui senza giustificato motivo , il lavoratore si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio , lo sospenda e ne anticipi la cessazione;

2.      nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;

Ø      trattenuta da una a cinque giornate di retribuzione nei casi di recidiva e di maggiore gravità nella mancanza di cui al  punto1 .

Per le procedure di contestazione degli addebiti e per l’eventuale giustificazione valgono le norme vigenti della legge 300 del 1970.

Sorgendo   controversie   a  seguito  dell'applicazione   delle   sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 85 del CCNL.

 

TITOLO VIII

DIRITTI SINDACALI

 

ART.32

DELEGATO D’AZIENDA

 

Delegato d'azienda - Operai agricoli.

Nelle  aziende che occupino più di 5 operai agricoli sarà eletto un  delegato  di Azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

Nelle  aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà  eletto  un  2° delegato di azienda.

I  delegati  dovranno  essere eletti da e tra  i  lavoratori  occupati  in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 79 del presente contratto.

La  durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato  eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.

Alla  elezione  dei  delegati  si addiverrà mediante  riunione  unica  dei lavoratori   dell'azienda  o  mediante  riunioni  separate   per   singoli raggruppamenti sindacali.

I  nominativi  dei  delegati eletti saranno comunicati con  lettera  dalle Organizzazioni   provinciali  o  territoriali  sindacali  dei   lavoratori interessate,  alle  Organizzazioni  provinciali  dei  datori   di   lavoro (aderenti   alle   Organizzazioni  datoriali   firmatarie   del   presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle Direzioni  aziendali.

I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.

Il delegato ha i seguenti compiti:

(a)  vigilare  e  intervenire presso la Direzione aziendale  per  l'esatta applicazione dei CCNL e della legislazione sociale;

(b)  esaminare  con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire  gli infortuni  e le malattie professionali e ad adottare opportune  condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

 

Dichiarazione a verbale.

Le  Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza  della tutela del delegato di azienda, l'elezione dello  stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

 

Delegato d'azienda - Operai florovivaisti.

 

Nelle  aziende  che  occupino  più  di 5  operai,  sarà eletto un delegato di Azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Nelle  aziende  che  occupino  più di 75 operai  sarà  eletto  un  secondo delegato di azienda.

I  delegati  dovranno  essere eletti da e tra  i  lavoratori  occupati  in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.

La  durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato  eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.

Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 79 del presente contratto.

Alla  elezione  del  delegato  si addiverrà mediante  riunione  unica  dei lavoratori   dell'azienda  o  mediante  riunioni  separate   per   singoli raggruppamenti sindacali.

I  nominativi  dei  delegati eletti saranno comunicati con  lettera  dalle Organizzazioni   provinciali  o  territoriali  sindacali  dei   lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle  Organizzazioni  datoriali firmatarie  del  presente  contratto),  ai delegati  stessi  e  per conoscenza alle Direzioni aziendali.  I  delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.

Il delegato ha i seguenti compiti:

(a)  vigilare  e  intervenire presso la Direzione aziendale  per  l'esatta applicazione dei CCNL e della legislazione sociale;

(b)  esaminare  con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire  gli infortuni  e  le  malattie professionali e adottare  opportune  condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

 

ART.33

PERMESSI SINDACALI PROVINCIALI

Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali  dei lavoratori nell’ambito provinciale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 300 ore per OO.SS. da utilizzarsi a favore dei lavoratori assunti a tempo determinato od indeterminato eletti a cariche sindacali provinciali o nazionali dipendenti da aziende ricadenti nell’ambito di applicazione del presente contratto.

Le modalità di fruizione di tali permessi saranno regolate in sede provinciale tra le parti firmatarie del contratto.

 

ART.34

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

 

Le OO.SS. di FAI CISL ,FLAI CGIL, e UILA UIL, firmatarie del presente contratto ,hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari all’1 % della retribuzione base. La delega per la  trattenuta sindacale sarà consegnata direttamente dal lavoratore ovvero sarà inviata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza. La delega sarà operante  dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione e potrà essere disdettata tramite comunicazione del lavoratore medesimo con lettera  raccomandata inviata al datore di lavoro ed alla organizzazione sindacale entro il 31 ottobre di ogni anno . Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che le singole organizzazioni sindacali  FAI CISL ,FLAI CGIL, e UILA UIL, indicheranno.

  

TITOLO IX

 NORME FINALI

 

ART.35

BILATERALITA’

 

  1. I processi di cambiamento in atto sul modello produttivo ed organizzativo e le modifiche intervenute, od in corso di approvazione in materia di welfare, comportano un salto di qualità a tutto campo nel sistema delle relazioni sindacali sempre più condizionato dalla stretta connessione tra sviluppo dell’impresa e crescita del lavoro in tutte le sue accezioni.
  2. E’ in tale contesto che assume grande valenza il sistema della bilateralità come metodo qualificato per gestire l’evoluzione delle trasformazioni in atto al fine di collocare la qualità e la tutela del lavoro al centro del sistema imprenditoriale moderno.
  3. Pertanto è necessario rendere operativi o migliorare l’efficienza di tutti gli strumenti che la contrattazione o gli accordi demandano al livello territoriale ed in particolare:
  4. procedere a rendere più efficienti gli interventi previsti dal già costituito F.I.M.I.A.C (Ente Bilaterale per l’integrazione economica di malattia ed infortunio);
  5. rendere operative le competenze del F.I.M.I.A.C. , già previste per statuto, per la gestione dei processi già individuati dal decreto legislativo 626/94 e di efficacia territoriale, nonché implementare tutti gli strumenti necessari al sostegno delle attività e delle azioni degli R.L.S. e dei R.S.P.P.   territoriali;
  6. individuare un percorso che serva a costruire un sistema di formazioni professionale cogente rispetto alle nuove e mutate esigenze del mondo del lavoro agricolo, anche con la istituzione del Centro di Formazione Agricola a livello territoriale. 
  7. Definire alla data di entrata in vigore del CPL la costituzione del comitato paritetico provinciale sulla applicazione della 626/94.
  8. Le parti convengono in ragione della entrata in vigore della legge n.30/03 e del decreto legislativo 276/03 che si procederà all’adeguamento delle norme contenute nel presente contratto per quello che concerne gli strumenti della bilateralità in ragione di quanto la contrattazione nazionale demanderà alla contrattazione provinciale  

 

 

 

 

ART.35

ESCLUSIVITA’ CONTRATTI.

 

Il  presente  CPL  conforme  all'originale  è  stato  edito  dalle  parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.  È  vietata  la  riproduzione parziale o  totale  senza  preventiva autorizzazione.  In caso di controversia fanno fede i testi  originali  in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto dalle direttive  sull'organizzazione dell'Archivio  della  contrattazione collettiva e ai sensi  dell'art.  17,  legge  30.12.86  n.  936, le parti contraenti s'impegnano  ad  inviare  al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), Archivio Contratti, viale  D.  Lubin  2,  Roma,  copia del presente  CPL.  Inoltre  ai  sensi

dell'art. 3, comma 2, DL n. 318, del 14.6.96, il presente CPL, a cura  di una  delle  parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero  del lavoro   e   della   previdenza  sociale  e  agli  Enti  previdenziali   e assistenziali.

In  forza  di  quanto  sopra, inoltre, qualsiasi  modifica  relativa  alla costituzione  delle parti di cui al presente CPL o qualsiasi  estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione,  non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.

Le  Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità  anche per tutti gli  accordi  applicativi del presente CPL.

 

 

 

ART.36

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti nonchè quanto previsto nel  CCNL di categoria.

 

 

SOMMARIO

 

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

 

1)                                                 OGGETTO DEL CONTRATTO

2)                                                 OSSERVATORI

 

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

3)                                                 ASSUNZIONE

4)                                                 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

5)                                                 CONTRATTO DI APPRENDISTATO

6)                                                 RIASSUNZIONE

7)                                                 CONVENZIONI

8)                                                 LAVORATORI MIGRANTI

9)                                                 LAVORATORI IMMIGRATI

10)                                              FASI LAVORATIVE

 

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

11)                                              CLASSIFICAZIONE

 

TITOLO  IV

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

 

12)                                              ORARIO DI LAVORO

13)                                              RIPOSO SETTIMANALE

14)                                              PERMESSI CORSI RECUPERO SCOLASTICO

15)                                              INTERRUZIONI E RECUPERI

16)                                              ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

TITOLO V

NORME DI TRATTAMENTO  ECONOMICO

 

17)                                              RETRIBUZIONE

18)                                              OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

19)                                              RIMBORSO SPESE

20)                                              COMPENSI PARTICOLARI

21)                                              LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

22)                                              CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’

23)                                              MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

24)                                              COTTIMO

25)                                              ACCORDI  AZIENDALI

26)                                              VENDITA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA

 

 

TITOLO VI

 

PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE

 

27)                                              CASSA EXTRA LEGEM FIMIAC

28)                                              LAVORI PESANTI O NOCIVI

29)                                              TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

30)                                      SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE

 

 

 

TITOLO VII

SOSPENSIONE – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

31)                                              NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI

 

TITOLO VIII

DIRITTI SINDACALI

 

32)                                              DELEGATO D’AZIENDA

33)                                              QUOTE SINDACALI PER DELEGA

 

TITOLO IX

NORME FINALI

 

34)                                       STRUMENTI DELLE ATTIVITA’ BILATERALI

35)                           ESCLUSIVITA’ CONTRATTI

36)                           DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

    ALLEGATI

 

1.      TABELLE RETRIBUTIVE PROVINCIALI

2.      MINIMI SALARIALI DI AREA

3.      REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI PROVINCIALI

4.      L’APPRENDISTATO

5.      ACCORDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PROVINCIALE 2004/2007

 

.

Allegato 1

Tabelle retributive provinciali

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2004 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.D. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga giornal.

paga oraria

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

44,09

13,42

57,51

8,84

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

41,86

12,74

54,60

8,40

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

39,39

12,00

51,39

7,90

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

39,14

11,91

51,05

7,85

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

35,17

10,70

45,87

7,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2004 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.D. OPERAI FLOROVIVAISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga oraria

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

6,89

2,10

8,99

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

6,54

2,00

8,54

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

6,15

1,88

8,03

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

6,11

1,86

7,97

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

5,48

1,67

7,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2004 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

1.147,08

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.089,08

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

1.024,64

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1018,19

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

915,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2004 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI FLOROVIVAISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

1.165,00

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.106,09

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

1.040,64

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.034,10

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

926,59

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2005 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.D. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga giornal.

paga oraria

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

44,61

13,58

58,20

8,95

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

42,36

12,89

55,25

8,50

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

39,86

12,13

51,99

8,00

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

39,61

12,06

51,67

7,95

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

35,59

10,83

46,42

7,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2005 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI  O.T.D. florovivaisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga oraria

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

6,97

2,12

9,09

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

6,62

2,02

8,64

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

6,22

1,89

8,11

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

6,18

1,88

8,06

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

5,54

1,69

7,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2005 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

1.160,84

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.102,14

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

1.036,93

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.030,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

926,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2005 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI FLOROVIVAISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

1.178,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.119,36

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

1.053,12

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.046,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

937,70

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2006 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.D. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga giornal.

paga oraria

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

45,28

13,78

59,06

9,09

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

43,00

13,08

56,09

8,63

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

40,46

12,32

52,78

8,12

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

40,20

12,24

52,44

8,07

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

35,92

10,93

46,85

7,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2006 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI  O.T.D. florovivaisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga oraria

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

7,07

2,15

9,22

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

6,72

2,05

8,77

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

6,31

1,92

8,23

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

6,27

1,91

8,18

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

5,62

1,71

7,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2006 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

1.178,25

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.118,67

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

1.051,48

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.045,85

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

939,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2006 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI FLOROVIVAISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

1.196,66

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.135,15

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

1.068,91

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.062,19

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

951,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2007 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.D. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga giornal.

paga oraria

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

45,96

13,99

59,95

9,22

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

43,64

13,28

56,92

8,76

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

41,07

12,50

53,57

8,24

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

40,80

12,42

53,22

8,19

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

36,46

11,10

47,56

7,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2007 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI  O.T.D. florovivaisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

paga base

terzo elem.

paga oraria

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

7,18

2,19

9,37

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

6,82

2,08

8,90

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

6,40

1,95

8,35

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

6,36

1,94

8,30

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

5,70

1,74

7,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2007 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI AGRICOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

122

1.195,92

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.135,45

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

112

1.068,26

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.061,53

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

954,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL’01.01.2007 PER LA PROVINCIA DI TRAPANI O.T.I. OPERAI FLOROVIVAISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione

parametro

SALARIO

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.1°

123

1.214,60

 

 

 

 

 

 

 

Area 1^ LIV.2°

118

1.153,19

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.3°

115

1.084,94

 

 

 

 

 

 

 

Area 2^ LIV.4°

109

1.078,12

 

 

 

 

 

 

 

Area 3^ LIV.5°

100

966,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI

(in vigore dal 1° gennaio 2003)

Operai agricoli

Tabella 1

aree professionali  minimi

 

area 1              990,87

area 2              911,82

area 3              589,61

 

MINIMI SALARIALI DI AREA

(orari in vigore dal 1° gennaio 2003)

Operai florovivaisti

 

Tabella 2

aree professionali  minimi

        

area 1               5,94

area 2               5,46

area 3               4,88

  

Allegato 3

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI (art. 6 CCNL)

 

Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la  funzionalità  degli  Osservatori, nonché per uniformarne  le  modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.

 

1) Presidenza.

La  Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni 2 anni da  un  rappresentante  dei datori di lavoro e da  un  rappresentante  dei lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.

 

2) Segreteria.

La  Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei  datori  di  lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante  dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

 

3) Riunioni dell'Osservatorio.

I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del segretario.

Per la validità delle riunioni in 1a convocazione è necessaria la presenza

di tutti i componenti dell'Osservatorio.

Per  la  validità  della riunione in 2a convocazione, che  dovrà  avvenire entro  i  successivi  7 giorni e con un preavviso di almeno  3  giorni,  è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

 

I  pareri  raggiunti con l'assenso unanime di tutte le  parti  costituenti sono    vincolanti    per    le   stesse   Organizzazioni    rappresentate nell'Osservatorio  e saranno trasmessi alle corrispondenti  Organizzazioni per  un  necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.

 

Gli    atti   dell'Osservatorio   sono   conservati   presso    la    sede dell'Osservatorio medesimo.

 

4) Rappresentanti.

I    componenti   dell'Osservatorio   sono   nominati   dalle   rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.

È  ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.

In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di 1 o più  membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

 

5) Compiti dell'Osservatorio.

I  compiti  dell'Osservatorio sono quelli indicati dall'art. 6  del  CCNL,fermo restando quanto già previsto dai contratti provinciali di lavoro.

 

6) Operatività dell'Osservatorio.

La  sede  dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese,  la  periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.

 

 

Allegato 4

L’APPRENDISTATO

 

 

È un contratto di lavoro a forma mista, in cui cioè l'azienda, in aggiunta al lavoro vero e proprio, si impegna a fornire all'apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. La formazione viene impartita:

·                                 in azienda a cura del datore di lavoro

·                                 all'esterno dell'azienda, da svolgere durante l'orario di lavoro, a cura di strutture individuate dalle Regioni e dalle Province competenti, e non deve essere inferiore a 120 ore annue, innalzate a 240 per i giovani in obbligo formativo

Possono usufruire di questa forma di contratto i giovani tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei all'attività da svolgere. Il limite di età è elevabile a 26 anni nelle aree del Mezzogiorno e con difficoltà strutturali (aree degli Obiettivi 1 e 2) e a 29 anni per le mansioni ad alto contenuto professionale nell'artigianato. Questi limiti sono elevabili di altri due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.

Alle aziende sono riconosciute agevolazioni sugli oneri assicurativi e previdenziali.

Le modalità di applicazione di questa forma contrattuale sono contenute nella legge 24/6/1997 n. 196.

Le parti preso atto delle modifiche introdotte dalla recente legge 14/2/2003 n. 30 che  riprende ed estende gli ambiti di applicazione di quella precedente, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza (art. 2, comma 1-b) rimandano alla contrattazione nazionale le disposizioni per l’attuazione nel settore agricolo di tale strumento ed inseriscono nel presente articolo le nuove tipologie previste dal Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, che sono le seguenti:

Contratto di apprendistato per l'espletamento dell'obbligo formativo
Ne possono usufruire i giovani che abbiano compiuto 15 anni ed è applicabile a tutti i settori di attività. Ha una durata non superiore ai tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.

Contratto di apprendistato professionalizzante
Ne possono usufruire i giovani tra i 18 e i 29 anni ed è applicabile a tutti i settori di attività. Per coloro che posseggono una qualifica professionale può essere stipulato a partire da 17 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'apprendimento tecnico/professionale.

Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Ne possono usufruire i giovani tra i 18 e i 29 anni ed è applicabile a tutti i settori di attività. Per coloro che posseggono una qualifica professionale può essere stipulato a partire da 17 anni. È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitari, di alta formazione e di specializzazione tecnica superiore.

Principali riferimenti normativi:

Ø      Decreto Legislativo 10/09/03 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

o        artt. 47-53 Apprendistato

Ø      Legge 14/02/2003 n. 30 "Delega del Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

o        art. 2 "Delega del Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio"

Ø      Legge 24/06/1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

o        art. 16 "Apprendistato"

 

 

Allegato  5

 

 

ACCORDO PER  LA  PROGRESSIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

TRAPANI

01.01.2004 – 31.12.2007

TRAPANI 21.09.04

 

DAL 01.01.2004 AL 31.12.2004 INCREMENTO PERCENTUALE

 SULLE RETRIBUZIONI                                                                                         2,0

 

 

1,2

1,5

1,5

DAL 01.01.2005 AL 31.12.2005

DAL 01.01.2007 AL 31.12.2007

DAL 01.01.2006 AL 31.12.2006