Verbale di riallineamento | ![]() |
Tabella salariale |
Contratto Provinciale
dei lavoratori agricoli e florovivaisti
Ragusa
Gennaio
2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno
2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione
Provinciale Agricoltori di Ragusa
tra
-
l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott.
Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone di Valentino, sig. Sandro
Gambuzza e dal Sig. Giovanni Scucces
-
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal
Direttore Dott. Ottavio Pirracchio e dal Sig. Giuseppe Adamo
-
la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Segretario
Provinciale Carmelo Gurrieri e dal Sig. Giuseppe Drago
e
la
FLAI - CGIL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giorgio Scirpa e dai
Sig.rri Salvatore Tavclino e Paolo Aquila
-
la FISBA - CISL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giovanni D'Avola
e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri e Sergio Cutrale
la UILA - UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio
si
è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli
e florovivaisti della provincia di Ragusa.
Art.
1 Operai Agricoli
Sono
operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività
nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto
Nazionale di lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli
operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si
distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art.
19 e20 C.C.N.L.).
Sono
operai a tempo indeterminato:
i
lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che
prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o
associata.
Gli
operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda
nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro,
hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo
indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti
originariamente a tempo indeterminato. Il datore di
lavoro, previa accettazione
scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'INPS ed alle S.C.I.C.A.
competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti
operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del
rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze
volontarie, malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro
per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento
della Cassa Integrazione salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive
modificazioni.
Per
i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed
intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti
vale quanto disposto dagli articoli 56, 57 e 58 del C.C.N.L.
Sono
altresì da considerare operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla
data del 10 settembre 1972 si trovano in servizio presso aziende agricole in
virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai
Contratti Collettivi Provinciali.
Questi
operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla
contrattazione collettiva provinciale.
Agli
operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per interno gli
Istituti e le indennità annue.
Sono
operai a tempo determinato:
gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art.
2 Attrezzi di Lavoro
L'operaio
a tempo determinato è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi
consuetudinari.
Per i lavori di rimonda, potatura ed innesto, al lavoratore che impiega attrezzi di lavoro di sua proprietà, compete una indennità - attrezzi di £. 600 giornaliere.
Art 3 Classificazione
degli Operai
Agricoli
e Florovivaisti
Per
l'attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in
materia di collocamento.
La
qualifica attribuita è valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e della
conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli e florovivaisti si classificano come segue:
Area 1
Parametro 176: Operaio Specializzato Super
Operai che uniscono capacità professionali a titolo di
studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che conoscono e sono capaci
di eseguire tutti i tipi di innesto e caldaisti muniti di apposito patentino,
muratori a secco.
Conduttori di autocarri con o senza rimorchi,
trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e
forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in
pieno campo,
addetti alla
macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori, pressatori).
Area 2
Parametro 163: Operaio Qualificato Super
Mungitori a mano, aratura e semina con apposite
macchine, addetti alla
Parametro 156: Operaio
Qualificato
Addetti alla floricoltura
Area
3
Addetti
alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei
palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al
condizionamento dei prodotti ortofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti
alla pulitura della stalla, addetti all'attività zootecnica, vendemmiatori,
addetti alla pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio,
(torchiatura uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori
la cui attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati
e qualificati.
Parametro 100: Operaio prima esperienza lavorativa
I
lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci di eseguire
solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. I
predetti lavoratori possono permanere nel suddetto parametro per non più di tre
mesi.
L'attivazione
del parametro 100 avviene nell'ambito degli accordi aziendali.
Art. 4 Fase Lavorativa
Per
fase lavorativa si intende:
ortaggi:
piantagione, coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta:
agrumeti:
zappatura, potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post-raccolta:
floricoltura: semina, raccolta e operazione post-raccolta
Costituiscono
eccezione alla garanzia
di occupazione
le avversità atmosferiche,
le crisi di mercato e, nel caso di aziende diretto- coltivatrici il rientro di
una unità attiva a carico e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del
CC.
Art.
5 Lavoro Notturno al Coperto
Il lavoro notturno al coperto non potrà superare le due
ore e trenta minuti giornaliere.
Art.
6 Interruzioni e Recuperi
Per
l'operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non
effettuate a causa di intemperie, detto recupero dovrà avvenire nel limite
massimo di due ore giornaliere e 12 settimanali.
In
tal caso non trova applicazione la norma dell'art.8 della Legge 8 agosto 1972 n°
457 e successive modificazioni.
Art.
7 Condizioni del Lavoro e Permessi Straordinari
Alfine
di salvaguardare la salute del lavoratore, saranno accordati dal datore di
lavoro permessi retribuiti ai lavoratori che intendono sottoporsi a visita
medica preventiva, a condizione che il lavoratore abbia raggiunto il posto di
lavoro e successivamente produca il certificato medico comprovante la visita
effettuata.
Può
essere accordato un permesso agli operai a tempo determinato che frequentano
corsi di addestramento professionale di interesse agricolo nella misura massima
di trenta ore annue.
Art
8 Permessi
Straordinari per Motivi
Religiosi
E
possibile, a richiesta degli interessati stipulare accordi aziendali che tengano
conto delle festività per i lavoratori di cultura Araba con particolare
riferimento al Ramadan.
Le imprese, a richiesta di detti lavoratori, rilasciano la dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
E
auspicabile che in sede aziendale ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità,
si individuino modalità per garantire l'informazione in più lingue e vengano
previsti delegati extracomunitari.
Art.
9 Permessi per Corsi di Recupero Scolastico
Anche
all'operaio a tempo determinato possono essere concessi permessi per la
partecipazione a corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la
particolare natura del rapporto e nella misura massima di ore 60 annue
Art.
10 Classificazione per età
Per
i fanciulli e gli adolescenti dai 14 ai 18 anni l'orario di lavoro deve essere
di 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali.
Ai
predetti minori a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie pari a 30
giornate lavorative.
Art.
11 Licenziamento per Giusta Causa e
per Giustificato Motivo
A
titolo indicativo ricorre “giusta causa di licenziamento" nei seguenti
casi:
-
grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi
rappresentanti nell'azienda;
-
la condanna penale per reati comuni che comportino lo stato di
detenzione;
-
il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuto a grave negligenza;
-
l'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
-
la recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari;
-
il furto in azienda;
-
rissa o via di fatto all'interno dell'azienda
-
l'incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o
dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.
A
titolo indicativo ricorre “giustificato motivo" di licenziamento nei
seguenti
casi:
-
le assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza;
-
il provato insufficiente rendimento del lavoratore;
-
la sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie
agricola utilizzabile;
-
la radicale modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione
aziendale: degli allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione;
-
la cessazione dell'attività agricola per il fine contratto di affitto di
fondo rustico;
-
l'adesione dell'impresa a forme associative di conduzione o cooperative
di servizio;
l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta o il
rientro di unità lavorative limitate a familiari entro
terzo grado anche non conviventi;
la cessazione dell'attività agricola.
Art.
12 Dimissioni per Giusta Causa
L'operaio
agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza
preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
A
tutti i lavoratori alle dipendenze di aziende nelle quali non è costituita la
mensa o non viene somministrato il vitto, in caso di pernottamento in azienda
verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. 4.000
giornaliere.
Art. 14 Indennità di Percorso
Ai
lavoratori ai quali non viene fornito dal datore di lavoro il mezzo di trasporto
per raggiungere l'azienda viene riconosciuta una indennità di £. 500 per le
aziende distanti da O a 5 Km.
Per
le aziende distanti oltre 5 Km. spetterà al lavoratore una indennità
giornaliera di lire 200 per ogni chilometro necessario a raggiungere il posto di
lavoro.
Art.
15 Aumento Salariale
Le
parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio
del
contratto nazionale pari al 3,8% della paga in vigore con le seguenti
decorrenze:
·
1,9% dal 1° giugno 2000;
·
1,9% dal 1° gennaio 2001.
Dichiarazione
delle parti
Le aziende agricole si impegnano ad applicare l'istituto della riassunzione secondo le disposizioni di Legge vigenti e per lo stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà al fine di garantire la stabilità poliennale dell'occupazione
La disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai
fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di
calcolo.
Art.16
Accordi di Riallineamento
Le
parti, al fine di salvaguardare livelli occupazionali e condizioni di
competitività delle imprese che continuano ad essere gravate da notevoli costi
aggiuntivi determinati da carenze infrastrutturali e lontananza dai mercati,
nonché di estendere ulteriormente l'area di applicazione del presente contratto
a tutto il territorio provinciale, definiscono il seguente programma di
riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli
previsti dall'art.44 del C.C.N.L. Tale programma, tiene conto della verifica
prevista dall'art. 17 del precedente C.I.P.L. ed effettuata in data 17/09/1999
nel corso della quale si è convenuto su una situazione di grave difficoltà che
ha interessato il settore agricolo provinciale gravato anche dalla difficile
situazione commerciale e di mercato. Il presente programma si propone quindi di
completare l'iter avviato dal precedente contratto, confortato soprattutto dai
significativi risultati raggiunti in materia di omogenizzazione dei salari su
tutto il territorio. Le parti concordano che per sottoscrivere i verbali di
riallineamento previsti dal presente articolo è necessaria una verifica che
verrà attuata tra e Organizzazioni Datoriali e le OO.SS. (oppure tra la
Organizzazione Datoriale e la O.S. sui cui l'azienda ed i lavoratori
conferiscano le rispettive deleghe). Il programma di riallineamento è valido
solo se reca la firma di almeno una O.D. ed una O.S. dei lavoratori firmatarie
del presente contratto. Il modello del verbale di accettazione (all. N° 1)
fa parte integrante del presente contratto. Premesso che permangono le
condizioni di cui all'accordo del 17/09/1999, parte integrante del precedente
C.I.P.L., la paga lorda di cui al sopracitato accordo (£. 68.473 per otto ore
di lavoro e comprensiva del T.F.R.) resta in vigore sino al 30/09/2000.
Resta
inteso che si intendono prorogati al 30/09/2000 anche i contratti di gradualità
aziendali di cui all'art.18 del precedente C.I.P.L. con scadenza anteriore alla
data di stipula del presente C.I.P.L.
Il programma di riallineamento da valere per l'intero territorio della provincia di Ragusa risulta il seguente:
-
dal 01/10/2000 al 31/12/2000
£. 69.500
- dal
01/01/2001 al 31/12/2001
£. 71.500
- dal 01/01/2002 al 31/1212002
£.
73.050
-
dal 01/01/2003 al 30/09/2003
£.
75.400
- dal 01/1Q/2003 100% salario contrattuale provinciale
Le
parti concordano che qualora l'inflazione nell'anno 2000 e nell'anno 2001 sia
superiore al 2% la paga lorda sarà incrementata della differenza inflattiva;
per l'anno 2002 qualora l'inflazione superi il 3% la paga lorda sarà
incrementata come sopra.
Le
parti si incontreranno entro il 30 settembre 2003 per una verifica sullo stato
di salute dell'agricoltura ragusana, onde procedere alla definizione dell'ultimo
scaglione di riallineamento.
Le
aziende che a seguito dell'applicazione delI'art.18 del precedente C.I.P.L.,
hanno stipulato ed applicato i contratti di gradualità al programma di
riallineamento potranno continuare a farlo, motivando l'applicazione di detto
strumento ed
indicando il
programma per
arrivare al
31/12/2003 all'applicazione integrale dell'art. 16 del presente C.I.P.L.
Tale
strumento potrà essere esteso a tutte le aziende che ne faranno richiesta,
previa contrattazione aziendale.
In
dette situazioni verrà utilizzato il modulo di cui all. N° 2 che
costituisce parte integrante del presente C.I.P.L.
La
retribuzione dell'operaio di cui al parametro 100 (art.3 area 3) viene fissata
in £. 58.000 lorde per otto ore di lavoro giornaliere comprensiva del T.F.R.
Art.
17 Cassa Extra Legem
Le parti concordano che per
l'applicazione dell'art.58 del C.C.N.L. relativo alla costituzione della Cassa
Extra Legem si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente
contratto per definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione
della Cassa stessa.
Art.
18 Contributo Assistenza Contrattuale
Provinciale
Le parti concordano che per l'applicazione dell'art.81 del C.C.N.L. relativo al contributo di assistenza contrattuale provinciale si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto per definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione di tali contributi.
Art.
19 Salario per Obiettivi
Le parti stabiliscono di demandare al
livello aziendale l'opportunità di stipulare accordi per la istituzione di un
salario per obiettivi, gli indicatori da prendere a riferimento per la
erogazione del salario legato a tali parametri, i tempi e le modalità di
erogazione dello stesso.
Art.
20 Orario di Lavoro
Con
riferimento all'art. 29 del C.C.N.L., l'orario di lavoro settimanale è pari a
39 ore.
Per
quanto attiene il lavoro nelle serre, considerate le caratteristiche del tipo di
lavoro stesso, il datore di lavoro accorderà una o più interruzioni per la
durata complessiva di 45 minuti nell'arco della giornata lavorativa.
Il presente contratto decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il
presente C.l.P.L. conforme all'originale è stato edito dalle parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di
legge. E vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso
delle Organizzazioni firmatarie.
In
ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio
della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art.11 della Legge n. 963/88,
le parti contraenti si impegnano ad inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin n. 2, Roma,
copia del presente C.I.P.L..
In
forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione
delle Parti di cui al presente C.I.P.L. o qualsiasi estensione, pattuita con
altre Parti diverse da quelli stipulanti o già firmatarie per adesione,
non può
avvenire se
non con il
consenso espresso
congiuntamente dalle Parti medesime.
Le
Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità
anche per tutti gli accordi applicativi del presente C.I.P.L..