Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Operai agricoli della Provincia di
Caltanissetta
22 Luglio 1996
L’anno 1996 il giorno 22 del mese di luglio, in Caltanissetta
TRA
L'Unione Provinciale Agricoltori di Caltanissetta, rappresentata dal Presidente Francesco Spinnato e dal direttore E. Lauricella; | |
La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal presidente Angelo Spoto e dal direttore Dr. Aldo Tesei; | |
la Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Salvatore Genco. |
E TRA
la FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generate Provinciale Salvatore Pelonero; | |
la FISBA-CISL, rappresentata dal segretario generale Alessandro Goto; | |
la UILA-UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Paolo Guida, |
si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale di lavoro, valevole per gli Operai Agricoli della provincia di Caltanissetta.
Premessa
Le organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente Contratto preso atto, che l'apparato produttivo agricolo della Provincia è stato colpito da una grave crisi che investe la totalità dei settori produttivi ed il sistema commerciale.
settori cerealicolo ,olivicolo, viticolo, orticolo, nonché la serricoltura ritenuti settori primari , risentono delle problematiche inerenti i costi di produzione ( carburante agricolo pressione previdenziale, mancata programmazione economica) e ('assenza di una politica di indirizzo oltre alla frammentazione della proprietà fondiaria .
Occorre una politica seria per la commercializzazione e la valorizzazione dei nostri prodotti nonché di un abbassamento dei cosa di produzione.
Per affrontare e verificare la situazione economica provinciale, necessita un costante sviluppo di relazioni sindacali per dare fiducia alle aziende e risposte alle esigenze dei lavoratori. li contratto può essere io strumento in grado di restituire fiducia alle imprese agricole, creare condizioni di redditività e di competitività ed ottenere una riduzione dei costi previdenziali, valorizzando anche nuove forme di attività come l'associazionismo, l'agriturismo, l’agricoltura biologica.
ART. 1 - Oggetto dei contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori dì lavoro nell'agricoltura, singoli ed associate gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate, ed integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti dei 19 luglio 1995.
Il C.P.L. si applica, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie.
ART. 2 - Decorrenza e durata dei contratto
Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1996 e andrà a scade 31.12.1999.
ART. 3 - Relazioni Sindacali
Le parti concordano di istituire un osservatorio provinciale sul mercato dei Lavoro e sullo sviluppo dei settore agricolo.
L’osservatorio è costituito da n. 6 membri firmatari del presente Contratto .
Di norma le parti si incontreranno ogni sei mesi.
ART. 4 - Assunzione e Riassunzione
L'assunzione degli operai agricoli e regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di servizio e della situazione di famiglia.
L'assunzione degli OTD viene effettuata per fasi lavorative e riguarda tutte le colture esistenti in provincia.
L’assunzione per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.
Fanno eccezione a questa garanzia i seguenti casi:
1) verificarsi di eventi atmosferici;
2) rientro di unità attive nelle aziende diretto-coltivatrici;
3) scambio di manodopera in base all'art. 2139 dei codice civile;
4) grave perturbazione dei mercato o da esigenze tecniche.
ART. 5 - Lavoratori Extra Comunitarie
Per l'assunzione dei lavoratori extra comunitari valgono le norme di legge vigente.
ART. 6 - Contratti di formazione e Lavoro
Le parti, in applicazione dell'art.3 della legge 19.12.1984, n. 863, e successive modifiche e integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo quadro allegato al CCNL vigente.
ART. 7 - Pari opportunità
Valgono le nonne e le disposizioni di legge vigenti.
ART. 8 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stato stabilito in 39 ore settimanali per tutta l'anno pari ad ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai a tempo indeterminato, fatte salve le attività zootecniche, le parti possono concordare la suddivisione delle 39 ore settimanali in 5, 5 e mezzo o 6 giorni.
Nel caso di lavoro distribuito, in 5 giorni settimanali, l'orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.
ART. 9 - Riposo settimanale e Ferie
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore, decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative
ART. 1 0 - CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI
Gli operai agricoli si classificano in:
Area 1 Specializzati super,
Specializzati,
Qualificati Super,
Area 2 Qualificati,
Comuni,
Comuni,
Ex Art 54.
1° AREA
LIVELLO 1 |
- innestatore (capace di
eseguire tutti i tipi di innesto),
- Giardiniere artistico, - Conduttore di caldaia a vapore (con certificato di abilitazione), - Conduttore meccanico di macchine agricole complesse, - Aiutante laboratorio, - Potatore artistico, - Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari,
|
- Responsabile attività sportive
agrituristiche,
- Responsabile di scuderia con funzione di istruttore, - Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione, - Direzione e gestione aziende agricole.
|
LIVELLO 2° |
- lmpiantatori di vigneti e frutteti,
- Impiantatore di serre,
- Potatore e innestatore,
- Vivaista ed addetto ai semenzai,
- Conduttore di macchine agricole munito di patente e in grado di
effettuare piccole riparazioni,
- Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, et.),
Floricoltore specializzato,
- Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici,
- Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli
per la commercializzazione,
- Pastorizzatore,
- Sterilizzatore,
- Addetto produzione burro,
- Casaro,
- Capo stalla,
- Addetto trattamenti antiparassitari munito di patentino,
- Mietitrebbiatore,
- Autista,
- Meccanico specializzato,
- Capo frantoiano,
- Autista di muletti,
- Frigorista elettricista addetto alle celle frigo,
- Addetto agli impianti antigrandine e antigelo,
- Capo irrigatore,
- Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana,
- Addetti alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di
scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco,
- Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati,
- Addetto ai lavori di ruspa,
- Cuoco aziende agrituristiche,
- Esperto coltivazioni biologiche.
LIVELLO 3° |
- Addetti impianti termici,
- Addetto aziende faunistiche venatorie,
2° AREA
LIVELLO 1° |
- Conduttore di macchine agricole,
- Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente,
- Addetto alla sorveglianza dell’azienda,
- Addetto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze,
- Addetto allo coltivazioni orticole non classificato negli specializzati,
- Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche,
- Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari,
- lncassettatore di frutta ed ortaggi,
- Preparatore di mangimi,
- Giardiniere,
- Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato,
- Operatore addetto lavorazione olive (frantoi),
- Aiuto addetto coltivazioni ortoflorovivaistiche,
- Aiuto esperto coltivazioni biologiche,
- Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie,
- Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche,
LIVELLO 2° |
- Lavoratori agricoli che non sono inclusi nelle superiori qualifiche capaci
di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti
professionali.
LIVELLO 3° |
- Addetti per la prima volta ai lavori agricoli che non richiedono particolari
qualificazioni, per favorire l’insediamento e la formazione dei giovani in
agricoltura.
LIVELLO 4° |
- Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art 54.
ART. 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione
Le parti, in riferimento all’accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale mensile del 3,20% con decorrenza 1° luglio 1996 e del 3,20% con decorrenza 1° luglio 1998 (complessivamente l’aumento concordato e del 6,40% da erogare in due soluzioni come sopra specificato - di cui parte sul salario provinciale).
Specializzato Super 114.863
Specializzato 110.793
Qualificato Super 107.367
Qualificato 101.952
Comune a) 93.377
Comune b) 79.044
Ex art. 54 49.614
ART. 12 - ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, le parti contraenti concordano dì dare attuazione all'art. 88 del C.C.N.L, definendo un programma di riallineamento ai salari contrattuali con le seguenti modalità e termini di cui all'allegato Accordo, che fa parte integrante dei presente contratto.
ART. 13 - Giorni festivi - Operai agricoli
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti
1) il primo dell'anno
2) il 6 gennaio, Epifania dei Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della liberazione
4) il giorno del lunedì dopo Pasqua
5) il 1° maggio, festa dei lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V- Maria
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata concezione
11) il 25 dicembre, giorno di Natale
12) il 26 dicembre, S. Stefano
13) la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di
festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n° 260 e 31 marzo 1954 n. 90.
ART. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Si considera
|
I limiti dei lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
II lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuate di straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro festivo notturno 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione, salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 45.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni dei lavoratore, di farà luogo soltanto ad una maggiorazione dei 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti provinciali abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
ART. 15 - Diritti Sindacali, R.S.U.
Atteso che in sede nazionale si stanno definendo le modalità di costituzione delle R.S.U., le parti decidono di incontrarsi successivamente per uniformarsi ai contenuti dell'accordo nazionale.
ART. 16 - Quote sindacali per delega
L’azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarla all'organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.
La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero dalla dall'O.S. cui appartiene.
ART. 17 - Contributo contrattuale
I datori dì lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale. sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto ed i contratti provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro.
Modalità ed entità di tale contributo sono determinate da appositi accordi.
La quote e carico dei lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versate, unicamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore , anche quella dei contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro,
ART. 18 - Indennità di percorso
Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari a 115 del costo della benzina, dopo i 4 Km. di andata e ritorno.
ART. 19 - Rimborso spese
I lavoratori comandati a presentare servizio fuori della azienda, sono
costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate ( viaggio, vitto ed
alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi spesa.
ART. 20 - Attrezzi da lavoro
Il datore di lavoro consegnerà agli OTD gli attrezzi necessari a lavoro assegnatogli.
L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
L'operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Agli
operai agricoli che utilizzano propri attrezzi, sarà corrisposta a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di £ 500 giornaliera.
ART. 21 - Cottimo
Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere
consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.
ART. 22 - Vendita di prodotti sulla pianta
Il titolare dell'azienda nel caso di vendita dei prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.
ART. 23 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interrogazioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'a7ienda a sua disposizione.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
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I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 33 dei CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare.
a) certificato di iscrizione
rilasciato dall'ente e/o dalla scuola,
b) certificato trimestrale di frequenza.
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ART.25 - Permessi straordinari
Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.07.1967 n. 584.
Il permesso matrimoniali retribuito viene elevato a 15 giorni.
ART. 26 - Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio coi pesi superiori á 15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi. pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura state e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
ART. 27 - Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi
Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione dei 10%
ART. 28 - Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Si applicano le norme di legge vigenti in materia, ed eventuali accordi Nazionali.
ART. 29 - CIMI
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire eventuali modifiche
Letto, confermato e sottoscritto
p. L’Unione Provinciale Agricoltori p. La FLAI - CGIL
F.to F. Spinnato, Presidente F.to S. Pelonero, Seg. Gen.
F.to E. Lauricella, Direttore
p. La Federazione Prov.le CC.DD. p. la FISBA - CISL
F.to A. Spoto. Presidente F.to A. Goto, Seg. Gen.
F.to A. Tesei, Direttore
La Confcoltivatori ( CIA) p. la UILA - UIL
F.to S. Genco, Presidente F.to F. P. Guida, Seg. Gen.
Caltanissetta, 22.07.1996
|
In applicazione dell'art.88 dei CCNL, preso atto che nella provincia di Caltanissetta è venuto a determinarsi, nel tempo, uno squilibrio fra le retribuzioni contrattuali e quelle praticate di fatto dalle imprese agricole, e ciò in considerazione delle difficoltà in cui si dibatte l'agricoltura nissena, in conseguenza di una mancata politica nazionale e regionale di sostegno e di tutela delle produzioni mediterranee e, in parte da eventi atmosferici avversi registrati periodicamente nell'ultimo decennio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Tenuto conto che la provincia di Caltanissetta è zona svantaggiata e in parte montana tranne per le zone costiere dove l'agricoltura e penalizzata dall’inquinamento, preso atto e riconosciuto altresì che persistono In dette zone condizioni di difficoltà strutturali ed economiche che oggettivamente impediscono alle imprese di raggiungere indici di sviluppo produttivo adeguati.
Le parti convengono che il trattamento economico giornaliero (paga base, contingenza, E.L).R.) comprensivo dei 30 elemento a lordo delle ritenute sul territorio provinciale sarà:
- Specializzati Super 61.000
- Specializzati 58.000
- Qualificati Super 55.000
- Qualificati 50.000
- Comuni a) 45.000
- Comuni b) 43.000
- Ex art. 54 40.000
Pertanto il programma di riallineamento avverrà in quattro scaglioni annuali con decorrenza dal 1° luglio 1996 e fino ai 10 luglio 1999 da calcolare sulle differenze dei salari provinciali vigenti,
dal 01-07-1996 15%
dal 01-07-1997 25%
dal 01-07-1998 30%
dal 01-07-1999 100%
Fatte salve le condizioni salariali e normative dì migliore favore già applicate nei confronti dei Lavoratori dipendenti, le Aziende Agricole che intendono avvalersi del programma di riallineamento, sono tenute alla stretta osservanza delle norme di legge in materia di assunzione di lavoratori dipendenti.
L’adesione al programma dì riallineamento delle aziende aderenti alle Organizzazioni Professionali firmatarie del C.P.L. comporta l'impegno del rispetto delle norme dei presente Accordo.
Il programma di riallineamento deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione aziendale dal quale risultano anche I lavoratori Interessati e la loro qualifica.
Letto, confermato e sottoscritto
p. L’Unione Provinciale Agricoltori p. La FLAI - CGIL
F.to F. Spinnato, Presidente F.to S, Pelonero, Seg. Gen.
F.to E. Lauricella, Direttore
p. La Federazione Prov.le CC.DD. p. la FISBA - CISL
F.to A. Spoto. Presidente F.to A. Goto, Seg. Gen.
F.to A. Tesei, Direttore
p. La Confcoltivatori ( CIA) p. la UILA - UIL
F.to S. Genco, Presidente F.to F. P. Guida, Seg. Gen.
Caltanissetta, 22.07.1996