1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il
datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.