FAI - FLAI - UILA
CIRL FORESTALI
PREMESSA
Preliminarmente le parti, in ordine allo stato ed alle
prospettive del sistema AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE dichiarano di
condividere quanto contenuto nella premessa del CCNL 1 Agosto
2002 e, avanzano una serie di proposte in conformità a quanto
previsto dall’art. 2 del vigente CCNL.
L’attuale politica forestale regionale necessita indubbiamente
di un inversione di tendenza al fine di promuovere e sostenere
nuove politiche di sostegno e di sviluppo per le aree interne,
montane, dove oggi come ieri il settore assume un rilevante
ruolo sociale, economico, occupazionale, culturale, ma anche di
tutela dell’ambiente, del paesaggi , di prevenzione del dissesto
idrogeologico e di stabilità demografica.
La salvaguardia, la tutela e la fruizione del SISTEMA
AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE rappresenterà un valore aggiunto non
solo in sé, ma per l’intera economia siciliana con enormi
refluenze nel comparto agro-alimentare, nel turismo, nella
qualità della vita, nella valorizzazione paesaggistica del
territorio, nell’affermazione di uno sviluppo capace di dare
prospettiva occupazionale a migliaia di lavoratori siciliani.
La rivisitazione necessaria degli interventi in termini
progettuali, finanziari e gestionali, da supportare
con innovazione e ricerca, saranno i nuovi strumenti di Governo
del settore finalizzati a traguardare una forestazione di
qualità, di impresa e di filiera, condizione indispensabile per
realizzare una nuova e più adeguata politica di valorizzazione
delle risorse umane così come espresso dal sindacato nella
Piattaforma nel Gennaio 2003 e ripreso nell’accordo sottoscritto
con il Governo della Regione il 30 Novembre 2005.
La scelta necessaria che deve essere operata da parte dei
soggetti imprenditoriali del SISTEMA AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE
deve tendere a produrre da questa importante risorsa un valore
aggiunto che motivi la continuazione dei flussi finanziari
pubblici. Valore aggiunto che deve trovare nella qualità degli
interventi, nella sicurezza ambientale, nella tracciabilità dei
percorsi produttivi, nella assunzione delle massime
certificazioni ambientali previste dalla Comunità Europea come
obiettivi e strumenti di intervento nel territorio e nei
processi produttivi.
Così come previsto dalla nuova L.R. 14/2006 sulla riforma del
settore, dove sono individuati i percorsi per una cogestione di
beni e servizi, dove vanno incentivati piani industriali,
pubblici e privati utili ad una evoluzione dell’attuale sistema;
sistema che, in sintesi, si deve evolvere verso una maggiore
qualità dei processi produttivi, ad una valorizzazione delle
produzioni, ad una competitività imprenditoriale attraverso la
realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto che
facciano diventare appetibile investire (pubblico e privato) in
questo settore.
Una nuova politica forestale non può prescindere dal
consolidamento e dal rafforzamento dell’intervento pubblico,
visti gli interessi diffusi e connessi che di fatto pongono
questo settore quali strategico nel contesto socio-economico
dell’isola, finalizzando la stessa all’incremento dell’attuale
superficie boscata e al rispetto del programma nazionale per la
lotta alla siccità e alla desertificazione.
Inoltre le OO.SS. ritengono:
· Tenuto conto della peculiarità del territorio regionale e,
fermi restando gli attuali due livelli di contrattazione, per
specifiche materie prevedere la possibilità di demandare la
definizione in sede provinciale e distrettuale, attribuendo
potestà pattizia ai Comitati Paritetici Provinciali; con
l’obiettivo altresì di valorizzare e realizzare in modo diffuso
tavoli contrattuali che attuino moderne relazioni sindacali e
favoriscano in sede decentrata nuove politiche di filiera
produttive e qualitative per ridistribuire ulteriore lavoro e
reddito alle popolazioni rurali;
· Importante addivenire alla unicità di interlocuzione per
quanto riguarda la gestione del personale e le relazioni
sindacali, pur prendendo atto dell’attuale suddivisione
dell’Amministrazione Forestale in due soggetti dotati di
autonomia gestionale, Dipartimento Foreste e Dipartimento
Azienda FF.DD.
· Indispensabile il rilancio dell’attività vivaistica attraverso
la produzione di specie autoctone rappresentative delle
formazioni vegetali presenti, congiuntamente alla conservazione,
riproduzione, miglioramento e certificazione genetica –
sanitaria delle stesse specie;
· In funzione dei nuovi e più qualificati compiti da realizzare
con l’intervento Forestale e tenuto conto della multi funzione
attribuita ai boschi, come del fatto che diversi operai svolgono
mansioni nell’ambito dei servizi generali, si reputa opportuno
costituire un’area di Impiegati Forestali così come previsto nel
CCNL.
SFERA DI APPLICAZIONE
Va ulteriormente precisato e definito quanto già previsto
dall’art. 1 del CCNL e dal CIRL.
Il presente CIRL si applica agli operai e agli impiegati
dipendenti da soggetti imprenditoriali ed Enti, pubblici e/o
privati, che fruendo di risorse e finanziamenti pubblici
svolgono le attività individuate nei seguenti contesti
lavorativi: boschi, parchi, riserve, oasi, ville, giardini,
paesaggi, dighe, laghi, corsi d’acqua e in tutti quegli habitat
che sono correlati con le attività previste dal citato art. 1
del CCNL.
Nel caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad
imprese singole od associate, dovrà essere prevista nel
capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL
vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi
previdenziali.
Inoltre il presente CIRL è applicato agli operai e agli
impiegati dipendenti da imprese pubbliche e/o private, sia esse
singole che associate che svolgono di fatto attività lavorativa
nel settore AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE.
RELAZIONI SINDACALI
(art. 3 del CCNL e art. 2 del CIRL)
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con
rapporti sistematici su temi di comune interesse. In
particolare, le relazioni vanno svolte in seno ad appositi
soggetti bilaterali istituiti dal presente CIRL.
Per le materie demandate nel presente CIRL alla contrattazione
in sede provinciale è istituito in ogni provincia il Comitato
Paritetico Provinciale, in seguito identificato come C.P.P., che
in modo particolare si occuperà e potrà stipulare accordi su:
tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze
formative, nonché su quanto faccia specifico riferimento
all’organizzazione del lavoro.
Il Comitato paritetico provinciale ha anche il compito di:
- esaminare i programmi d’intervento tenendo conto delle
diversificate realtà distrettuali legati alle attività forestali
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e di
verificarne lo stato di attuazione;
- formulare pareri e proposte all’Osservatorio sulle seguenti
materie:
dinamiche occupazionali, mobilità, bisogni e programmi
formativi, nonché sugli effetti delle tecnologie innovative sul
mercato del lavoro e sull’articolazione dei distretti forestali.
Ai fini di una analisi compiuta il Dipartimento Foreste e il
Dipartimento Azienda FF.DD. si impegnano a fornire,
trimestralmente, sia a livello regionale che provinciale, dati
riassuntivi articolati per distretto e per comune, riguardanti
il monte giornate utilizzato ed il numero degli operai avviato;
- promuovere le attività collaterali e complementari previste
dall’art. 14 della L.r. 16/96 e ampliate dalla L.r. 14/2006;
- promuovere i bisogni formativi dei lavoratori;
- verificare l’opportunità di stipulare convenzioni ai sensi
delle vigenti norme di legge fermo restando che potranno essere
utilizzati esclusivamente lavoratori inseriti nell’Elenco
speciale ex L.r. 14/2006
Il Comitato paritetico provinciale si riunisce almeno tre volte
l’anno: in occasione dell’inizio dell’attività, prima
dell’apertura della campagna antincendio, ed all’inizio delle
fasi colturali autunnali. Ovvero ogni qualvolta una delle parti
ne faccia esplicita richiesta e ciò entro il termine massimo di
15 giorni; di ogni riunione il segretario provvederà a redigerne
apposito verbale.
I Comitati Provinciali, presieduti da un dirigente indicato
dall’Amministrazione, saranno composti da 6 membri effettivi
designati in termini paritari, ossia tre dell’Amministrazione
forestale in cui siano rappresentati gli Uffici periferici sia
del Dipartimento foreste sia del Dipartimento Azienda e tre
dalle organizzazioni stipulanti il presente CIRL. I membri
effettivi potranno essere sostituiti da un membro supplente
segnalato, all’atto dell’istituzione dai soggetti firmatari il
presente CIRL
ART.
CICLO LAVORATIVO E DURATA
MINIMA DEI RAPPORTI A TERMINE
Per i lavoratori appartenenti ai contingenti di garanzia
occupazionale, previsti dalla L.r. 14/06 e successive modifiche
le richieste verranno effettuate prevedendo che l’espletamento
delle giornate garantite sia di norma effettuato
continuativamente fino al soddisfacimento delle garanzie, o in
più soluzioni secondo obiettive e documentate necessità
rappresentate dell’Amministrazione in sede di C.P.P..
ART.
QUALIFICHE DEGLI OPERAI
In considerazione della non omogeneità delle figure
professionali esistenti sul territorio regionale, in sede di
Comitato Paritetico Regionale, si procederà , entro tre mesi
dalla stipula del presente contratto, a definire i profili
corrispondenti ad ogni qualifica e quindi ad accorpare le stesse
in modo da rendere uniforme in tutto il territorio l'avviamento
per qualifiche da parte dell'Amministrazione Forestale.
Ad integrazione delle figure professionali previste
dall'articolo 49 del CCNL del 01/01/2002 - 31/12/2005 ed
all'interno dei livelli previsti, saranno proposte ed inserite
in sede di trattativa ulteriori qualifiche per le quali si
espliciteranno le mansioni.
In sede di contrattazione decentrata verrà definito il numero
dei capi operai e dei capi squadra.
Tutti gli operai a tempo indeterminato fatte salve le condizioni
di miglior favore, dopo due anni di inquadramento nel
contingente dovranno essere inquadrati come operai
specializzati.
I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di
cui alla L.R. 16/96 e 14/06 , sono inquadrati dall'entrata in
vigore del presente contratto, qualora già non ne facciano
parte, nel livello corrispondente , “operai qualificati”, fatte
salve le condizioni di miglior favore.
INTEGRAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
(art. 35 e 49 del CCNL e dell’art. 4 del CIRL)
Le OO.SS. ritengono che si debba dare piena attuazione al CCNL e
che pertanto nel territorio della regione siciliana debbano
essere previste, oltre alle figure previste dall’art. 49 del
CCNL e dall’art. 4 del CIRL, anche le figure previste dall’art.
35 del CCNL. Questa scelta è in piena coerenza con quanto
scritto nella premessa alla presente piattaforma e contenuto
nella legge di riordino del SISTEMA AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE.
In sede di trattativa verranno definite gli ambiti
professionali, i parametri, le mansioni e i percorsi di
selezione degli impiegati; per esemplificare riteniamo che essi
vadano previsti nelle mansioni che necessitano la conoscenza di
lingue straniere, di titoli di studio agro-forestali ed
agro-tecnici, veterinaria, tutele ambientali, guida
naturalistica, restauratori ambientali, e quant’altro
finalizzato a quanto previsto nella premessa e nella sfera di
applicazione.
E’ dato mandato alle parti in sede di distretto e/o aziendali di
integrare quanto previsto dal CCNL e dal CIRL.
Per gli operai, in sede di trattativa verranno avanzate proposte
di reinquadramento tendenti a rendere più pregnanti i lavori
eseguiti.
RIFLETTERE SULL’APPIATTIMENTO PARAMETRALE.
IL CIRL PREVEDE UNA SCALA PARAMETRALE 108, 116 E 123 MENTRE IL
CCNL PER GLI OPERAI PREVEDE UNA SCALA PARAMETRALE 100, 108, 111,
116 E 123 E PER GLI IMPIEGATI 100, 108, 115, 122, 133 E 152
FORSE SAREBBE UTILE RIPROPORZIONARE LE RETRIBUZIONI DEL CIRL
INTEGRANDO I PARAMETRI DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI.
POSSIBILE PROPOSTA |
||||
LIVELLO |
CIRL |
CCNL OPERAI |
CCNL IMPIEGATI |
PROPOSTA UNITARIA OP E IMP |
1° LIV |
|
100 |
100 |
|
2° LIV |
108 |
108 |
108 |
108 |
3° LIV |
116 |
111 |
115 |
116 |
4° LIV |
123 |
116 |
122 |
123 |
5° LIV |
|
123 |
133 |
133 |
6° LIV |
|
|
152 |
152 |
SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA PARIMETRAZIONE
VA PREVISTA LA NUOVA DECLALATORIA DELLE MANSIONI E DELLE
QUALIFICHE PER OPERAI E IMPIEGATI.
ART.
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La ripartizione dell’ orario di lavoro può essere effettuata in
tutto l’arco di ciascuna settimana secondo le esigenze
dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le O0.SS.
Provinciali, in sede di contrattazione distrettuale.
Per i lavoratori del contingente antincendio, l'orario
contrattuale sarà distribuito in sei giorni su sette di norma
con turni nelle 24 ore.
La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio,
termine, pause intermedie) dovrà concordarsi in sede provinciale
con le OO.SS. firmata provinciale on turni nelle 24 ore.rie del
presente CIRL, in sede di contrattazione distrettuale.
Non è consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durante
le pause intermedie a meno che non siano formalmente autorizzati
e dovranno, in ogni caso, rientrare sul posto di lavoro almeno
10 minuti prima della ripresa dell’attività.
Nel periodo aprile - ottobre – l’attività lavorativa giornaliera
potrà essere effettuata, a giudizio della direzione dei lavori,
e tramite accordo sindacale in sede di C.P.P. in due distinti
periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(art. 2 del CCNL e art. 3 e 5 del CIRL)
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per una
migliore organizzazione del lavoro tutti i lavoratori non devono
mai e per nessun motivo svolgere la loro mansione singolarmente.
In sede di contrattazione distrettuale verranno definite le
modalità.
Visto il PIANO REGIONALE ANTINCENDIO, viene individuato,
indispensabile alla attività antincendio, il periodo che decorre
dal mese di aprile al mese di ottobre. Entro il 15 marzo di ogni
anno si svolgeranno apposite riunioni provinciali al fine di
valutare gli interventi mirati per le zone che il PIANO
REGIONALE ANTINCENDIO, e successivi integrazioni, individuano
come aree di crisi particolare al fine di promuovere tutte le
iniziative, tattiche, logistiche e strategiche, utili a
contrastare il fenomeno degli incendi. Verranno successivamente
date tutte le indicazioni ai DISTRETTI al fine di predisporre le
azioni conseguenti.
I turni così come previsto dalla nuova legge sul riordino del
settore vengono intesi come turni minimi da svolgersi in maniera
continuativa e ogni ulteriore incremento di giornate va
concordato con le OO.SS. distrettuali.
Le parti convengono le giornate complessive effettuate in
Sicilia l’anno1995 rappresentano il punto di riferimento per una
redistribuzione occupazionale derivante dalla stipula di accordi
sottoscritti nei DISTRETTI dai soggetti firmatari del presente
CIRL. Questi accordi dovranno proporre precisi progetti di
sviluppo utili ad una valorizzazione dell’apparato produttivo
così come previsto dal presente CIRL. Pertanto sarà possibile a
livello di DISTRETTO incrementare i minimi occupazionali
previsti dalla L.R. 14/2006 o procedere nelle altre AZIENDE alla
individuazione di minimi occupazionali per fasi lavorative.
Al fine di stabilizzare e di fidelizzare i lavoratori il turno
minimo di lavoro per i lavoratori assunti da aziende pubbliche o
da aziende o Enti che hanno in affidamento lavori eseguiti negli
ambiti descritti nella sfera di applicazione del presente CIRL
non può essere inferiore a 78 gg. lavorativi.
Per i lavori da eseguire nell’ambito della sfera di applicazione
del presente contratto e per valorizzare al massimo le
professionalità acquisite si provvederà, per la vigenza del
predente CIRL, al pieno utilizzo dei lavoratori che alla data di
stipula del presente CIRL sono stati occupati ai sensi della
L.R. 14/2006 e dei lavoratori che risultano essere stati
regolarmente occupati in aziende ai quali è stato applicato il
CCNL e CIRL di questo settore.
Ai lavoratori che, dopo aver raggiunto il luogo di lavoro, per
causa di forza maggiore non iniziano l’attività lavorativa, va
corrisposta l’indennità chilometrica e ha diritto al recupero
della giornata di lavoro.
Gli ASPI, durante le ore di lavoro in cui non sono impegnati in
attività di spegnimento incendi, dovranno essere impiegati in
momenti formativi previsti dalla normativa vigente e, potranno
altresì essere utilizzati in attività di ripulitura cunette,
scarpate stradali, piccole opere di manutenzione stradale,
controllo del territorio, in sede distrettuale verranno definiti
i piani formativi.
FABBISOGNI FORMATIVI
(art. 3 e 21 del CCNL)
Tenuto conto della costituzione in Sicilia del COOPFORM, le
parti concordano che i soggetti firmatari del presente CIRL e i
soggetti ai quali è fatto obbligo di applicarlo devono versare,
nelle modalità previste, lo 0.30%, di cui …………………………………………. .
Le OO.SS. ritengono particolarmente significativo lo sviluppo di
processi di formazione continua e permanente per tutti i
lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato,
al fine di sviluppare percorsi professionali che migliorano la
efficacia e la efficienza dell’attività produttiva.
In sede di distretto e/o di azienda si possono, altresì,
definire contrattualmente tra le parti piani formativi che
rispondono in maniera più puntuale alle esigenze del distretto
e/o dell’azienda.
I piani formativi oltre che all’interno del COOPFORM vanno
sviluppati anche utilizzano altre risorse comunitarie, nazionali
e regionali e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
Ai lavoratori impiegati in attività di pronto intervento devono
essere previste adeguati corsi di formazione e di addestramento
utili a tutelare i lavoratori dai rischi che fanno capo alla
loro mansione e capaci di rendere efficiente ed efficace il loro
intervento.
A livello di singoli DISTRETTI e all’inizio della fase
lavorativa (fissata nel successivo articolo relativo
all’organizzazione del lavoro) i lavoratori impiegati in
attività di pronto intervento parteciperanno a corsi di
aggiornamento e di addestramento appositamente organizzati anche
in coordinamento con altre istituzioni competenti per le
emergenze (FORZE DELL’ORDINE, 118, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE
CIVILE, etc…); durante la rimanente fase lavorativa verranno
organizzati fasi di addestramento utili a rendere continuamente
efficienti i mezzi e i lavoratori.
Qualora il PIANO REGIONALE ANTINCENDIO individui particolari
aree di crisi, vanno organizzati a livello di DISTRETTO corsi di
addestramento specifici anche per i lavoratori occupati nella
manutenzione proporzionati ad un loro secondario utilizzo nella
attività di repressione dell’incendio.
ART.
REPERIBILITA’
(art. 56 del CCNL e art. 7 del CIRL)
L’Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio,
può richiedere nell’arco temporale delle 24 ore la reperibilità
ai lavoratori appartenenti al relativo contingente antincendio
di cui alla L.R. 16/96 così come modificata dalla L.R.14/06 e
successive integrazioni ed agli altri lavoratori concretamente
impegnati nella campagna antincendio, sempre che risultino
avviati. In questo caso al lavoratore spetta l’indennità
prevista dall’art. 56 del CCNL.
La reperibilità va comunicata all’interessato, salvo caso di
pericolo imminente, almeno 48 ore prima da quando il lavoratore
deve rendersi disponibile. Dal momento della chiamata i
lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 60
minuti. La reperibilità potrà essere richiesta per non più di
sei giorni al mese.
Per rispondere alle esigenze tecnico organizzative, in caso di
necessità impreviste, durante tutto l’arco dell’anno, agli OTI
può essere chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra.
In caso di chiamata, le ore prestate in servizio rientrano a
tutti gli effetti nella prestazione oraria lavorativa
settimanale di lavoro; quelle in eccedenza vanno retribuite come
straordinario e con le maggiorazioni previste dall’art. 50 del
CCNL o potranno a richiesta dei lavoratori essere permutate in
riposo compensativo.
PARI OPPORTUNITA’
(art. 19 CCNL e 13 del CIRL)
In sede regionale e provinciale vanno costituite le COMMISSIONI
PARI OPPORTUNITA’.
Le commissioni, costituite come previste dal CCNL saranno in
carica per il periodo di vigenza di questo CIRL.
Le lavoratrici che faranno parte di queste commissioni verranno
elette nell’ambito delle elezioni delle RSU e RLS. In fase di
prima applicazione e fino a quando non si svolgeranno le
elezioni le lavoratrici componenti le COMMISSIONI verranno
nominate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CIRL competenti per territorio.
In sede di trattativa verranno meglio focalizzate le competenze
di dette COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
(art. 22 del CCNL )
Le parti nel corso della trattativa ricostituiranno il COMITATO
PARITETICO REGIONALE 626/94, previsto dall’ultimo contratto
integrativo regionale.
In applicazione a quanto stabilito dal d.leg. 626/94 e
successive modificazioni e integrazioni, per i lavoratori
occupati in aziende complesse viene istituito il RAPPRESENTANTE
dei LAVORATORI per la SICUREZZA di DISTRETTO (RSLD) e/o di
ambiti territoriali da definire tra le parti e il RSPPD.
Il RSLD viene di norma eletto dagli RLS e avrà i compiti, gli
strumenti, le prerogative che verranno definiti da un accodo tra
il COMITATO PARITETICO REGIONALE 626/94 e il COMITATO PARITETICO
REGIONALE di cui al presente CIRL. In fase di prima applicazione
del presente accordo e dopo aver definito l’accordo tra i due
COMITATI gli RSLD possono essere nominati dalle OO.SS.
firmatarie del presente CIRL competenti per territorio. I RSLD
saranno in carica fino alle svolgimento delle elezioni.
INDENNITA’ PER I LAVORI SPECIALI
E DISAGIATI E INDENNITA’ ATTREZZI
(art. 53, 55 e 57 del CCNL e art. 9 del CIRL)
Vista la semplificazione prodotta dal CCNL, le indennità
forfetarie previste dall’art. 9 del CIRL vengono riportate a
indennità singole così come previsto dal CCNL.
A) Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
· conduzione di trattori e ruspe;
· lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli
relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura
di buche di piccola profondità;
· abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di
semi forestali su alberi;
· l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.
B) Lavori nocivi
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede
l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti,
nonché l’esposizione al fumo in operazioni di spegnimento
incendi senza adeguata protezione.
C) Lavori disagiati si considerano disagiati:
· i lavori in acqua;
· i lavori eseguiti in alta montagna;
· le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ; il
lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento;
· quelli che comportano l'uso della motosega e del
decespugliatore meccanico
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere
A) B) C) del presente articolo per una durata massima di 4 ore,
con una pausa intermedia di 30 minuti e fermo rimanendo
l'importo della retribuzione giornaliera.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla
lettera C) del presente articolo competono le maggiorazioni a
fianco segnate da calcolare sul minimo nazionale conglobato più
il salario integrativo regionale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori in alta montagna: 10% per lavori che si svolgono da m.
1000 a m. 1.500 s.l.m.; 12% che si svolgono oltre i 1.500 m.
s.l. m.;
c) motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 10%
Le indennità di cui sopra vanno corrisposte anche per le
eventuali ore di straordinario
Agli operai addetti all'avvistamento e allo spegnimento
incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali
per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli
operai addetti ai centri operativi e ai riservatari impiegati
nelle attività antincendio compete una indennità
omniacomprensiva e sostitutiva di quanto previsto agli articoli
50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/2002 - 31/12/2005 calcolata sul
minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo
regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al
20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità
di almeno 8000 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del
minimo nazionale conglobato più il salario integrativo
regionale.
In caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità
omniacomprensiva prevista al comma precedente, si applicano le
maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL.
Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di
lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi
locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà
essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi nella
misura di € 1,00 al giorno.
RICOVERI E SERVIZI
( art. 10 del CIRL)
I luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 30 del D.L.vo.
626/94, devono essere adeguati alle previsioni dello stesso
decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione è tenuta, tramite i propri Uffici periferici e
d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente C.I.R.L., ad
individuare le strutture già esistenti utilizzabili come
ricovero ad uso mensa, a localizzare altri siti adattabili a
tale scopo e a predisporre un’azione progettuale per la
realizzazione di tali strutture.
Al fine di consentire un civile e igienico svolgimento delle
pause, in tutti i cantieri forestali e in tutte le torrette di
avvistamento si devono individuare appositi luoghi dove vengono
piazzati strutture mobili o fisse e servizi igienici biologici.
E’ demandato a livello di DISTRETTO e /o di AZIENDA
l’individuazione dei luoghi di allocamento delle strutture,
mobili o fisse, di cantiere per la pausa pranzo e il ricovero in
caso di intemperie. In ugual modo vanno individuate le
allocazioni e le manutenzioni dei servizi igienici biologici
distinti per genere.
Si conferma quanto inoltre previsto dall’art. 10 del CIRL.
BUONO PASTO
Ai lavoratori verrà corrisposto un buono pasto giornaliero da
definire in sede di contrattazione.
RETRIBUZIONI
(art. 39 e 52 del CCNL e art. 11 del CIRL)
La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così
determinata:
Per gli OTI
a) Dal salario Nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/2006 -
31/12/2009.
b) Dal salario integrativo regionale che viene determinato nella
misura dell’…….% di incremento mensile sul minimo nazionale
conglobato.
c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente,
legata all’anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a euro
15,00 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 20 anni.
Per gli OTD che transitano nella fascia di OTI, le giornate
effettuate come OTD vengono riparametrate ai fini degli scatti
di anzianità.
In attesa che norme legislative in materia di bilancio
riordinino il settore, l’Amministrazione Forestale si impegna a
redigere ed approvare per ogni ufficio periferico una perizia
unica che preveda attività lavorative su 12 mesi, interamente
coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio
al fine di superare il frazionamento e i ritardi nel pagamento
delle retribuzioni degli OTI.
Con riferimento a quanto indicato all’art. 14 del CCNL sì
specifica che nel calcolo delle mensilità aggiuntive vanno
considerate tutte le voci retributive di cui al presente
articolo.
Per gli OTD:
a) Dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL
01/01/2006 - 31/12/2009.
b) Dal salario integrativo regionale che viene determinato nella
misura dell’……..% di incremento mensile sul minimo nazionale
conglobato.
c) Dal terzo elemento pari al 31,36% delle lettere a) e b).
Con decorrenza 1 maggio 2004 il salario nazionale conglobato
verrà incrementato di quanto contenuto nell’accordo per il
rinnovo retributivo siglato a Roma il 12 maggio 2004.
Ed analogamente si procederà con decorrenza 1 gennaio 2005 in
virtù del sopra richiamato accordo.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dal CIRL, per i
lavoratori a tempo indeterminato, operai e impiegati, le
retribuzioni verranno corrisposte entro il giorno 25 del mese in
cui ricade la prestazione. Eventuali compensazioni del mese
verranno compiute nel mese successivo. Per i lavoratori a tempo
determinato la retribuzione deve essere corrisposta entro il
giorno 10 del mese successivo. Nel caso in cui l’Azienda, pur
avendo le somme accreditate, non procede alla loro erogazione si
applica una maggiorazione della retribuzione del 5% mensile.
SALARIO PER OBIETTIVI
(art.2, 39 e 52 del CCNL)
In sede di trattativa verranno avanzate una serie di proposte
tendenti a definire un salario per obiettivi regionale
rapportato alle linee programmatiche previste dal Piano
Forestale Regionale, dal Piano Regionale contro gli Incendi e
all’attività di produzione e vendita di beni e servizi nei
distretti.
Infatti riteniamo che ad una maggiore efficienza ed efficacia
degli interventi concordati in sede contrattuale,
debba corrispondere un salario integrativo che, oltre ad
applicare quanto già previsto dall’accordo interconfederale 23
luglio 1993 sulla politica dei redditi, prezzi e tariffe,
riconosca economicamente il maggior impegno dei lavoratori per
il raggiungimento degli obiettivi fissati e raggiunti.
In particolare, gli obiettivi da fissare per biennio vanno
definiti su parametri regionali che, in maniera esemplificativa
individuiamo negli incrementi della superficie boschiva, della
produzione vivaistica e zootecnica, delle piante messe a dimora,
della vendita di beni e servizi, nella riduzione delle superfici
percorse dal fuoco, etc…
Si ritiene, inoltre, di dover concordare anche un livello di
contrattazione distrettuale e/o aziendale che definisca e più
puntuali e specifici obiettivi da raggiungere attraverso la
“realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività
ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività” di distretto e/o di azienda.
In sede di trattativa verranno definiti i criteri di verifica e
i tempi di erogazione.
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA,
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
E
CASSA INTEGRAZIONE
(art.12 del CIRL)
Per gli OTI rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto integrativo, in caso di malattia debitamente
certificata, infortunio, l’Amministrazione Forestale anticiperà
quanto dovuto al lavoratore dall’INPS e dall’INAIL così
come previsto dalla Legge Nazionale 81/06.
Per quanto riguarda i giorni di assenza per infortunio avvenuto
in cantiere e di malattia debitamente certificata (es. ricovero
ospedaliero), gli operai a tempo determinato, rientranti nella
sfera di applicazione del presente contratto integrativo, la
garanzia del salario è determinata dal recupero integrale delle
giornate non lavorate. Per tutti gli operai l’Amministrazione
Forestale anticiperà quanto dovuto al lavoratore dall’INPS, gli
assegni nucleo familiare, così come previsto dalla Legge
Nazionale 81/06.
In caso di utilizzazione dell’istituto della cassa integrazione,
il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore
l’indennità spettante per la cassa integrazione recuperandola in
fase di pagamento contributivo.
ART.
PERMESSI SINDACALI REGIONALI
Ciascuna delle Organizzazione Sindacali firmataria del presente
contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie
attività sindacali nell'ambito regionale, potrà avvalersi di un
monte ore quantificato e convenuto pari a 7000 ore per O.S. da
utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili,
secondo le seguenti modalità:
1) il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni
singola Organizzazione firmataria.
2) Ogni O.S. firmataria il presente CIRL potrà ogni anno
provincialmente utilizzare il monte ore previsto sino al massimo
delle 7.000 ore spettanti in sede regionale
3) La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al
presente articolo, almeno 5 gg. prima rispetto alla data di
fruizione; ogni OO.SS. interessata dovrà inoltrare le richieste
di permessi sindacali regionali tramite R.R. o FAX, indicando il
nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si
intendono utilizzare e la struttura presso la quale verrà
impiegato per svolgere detta attività.
4) Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel
limite massimo del monte ore, anche per più lavoratori e per un
numero differenziato di ore.
5) Le Segreterie Regionali di FLAI-FAI-UILA entro il 20 Febbraio
dell’anno successivo alla fruizione dei permessi sindacali
regionali di cui al presente articolo, dovranno comunicare ai
rispettivi Dipartimenti Regionali dell’Amministrazione Forestale
il consuntivo del numero di ore fruite provincialmente, le
generalità dei lavoratori beneficiari, il monte ore individuale
e gli uffici di appartenenza.
6) Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno
inoltrate, a firme del Segretario responsabile statutariamente
della struttura regionale dell' O.S. interessata, ai
dipartimenti regionali di competenza che si faranno carico di
trasmetterle alle proprie Amministrazioni periferiche.
ART.
DISTACCHI SINDACALI
Ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente CIRL, può
richiedere il distacco retribuito di numero 3 lavoratori a tempo
indeterminato, così come previsto dall’art. 5 del vigente
C.C.N.L..
DIRITTI SINDACALI
(art. 4 del CCNL e art. 14 e 15 del CIRL)
Oltre a quanto stabilito dall’art. 4 del CCNL e dall’art. 14 del
CIRL sui delegati cantieri, viene istituito il COORDINAMENTO
SINDACALE DI DISTRETTO e/o di AZIENDA che ha una presenza
territoriale sovracomunale o articolata in più cantieri di
lavoro ubicati in luoghi non confinanti tra di loro.
Il COORDINAMENTO SINDACALE DI DISTRETTO e/o di AZIENDE viene
eletto dalle RSA o dalle RSU presenti nei territori interessati.
In fase di prima applicazione e fino a quando non si svolgeranno
le elezioni o le nomine i COORDINAMENTI verranno nominati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CIRL competenti
per territorio.
Nel corso della trattativa si definiranno competenze, ambiti, e
diritti sindacali dei componenti il COORDINAMENTO.
Le OO.SS. dichiarano di voler dare piena applicazione a quanto
previsto dall’allegato D del CCNL in materia di costituzione
delle RSU.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CIRL, le OO.SS. si
impegnano a svolgere le elezioni delle RSU, dei RLS dei RLSD e
delle componenti la COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
A seguito delle elezioni le RSU e il COORDINAMENTO SINDACALE DI
DISTRETTO sostituiranno a tutti gli effetti i delegati di
cantiere di cui all’art. 14 del CIRL e ne assumono i compiti e i
diritti.
CENTRI DI RACCOLTA-MEZZI DI TRASPORTO-
RIMBORSO CHILOMETRAGGIO
(art. 54 del CCNL e art. 16 del CIRL)
L’Azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il
raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia
superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui
ubicazione è stabilita d’intesa con le OO.SS. firmatarie del
presente CIRL e competenti per territorio.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino
possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione
della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L’individuazione del centro di raccolta deve essere comunque
funzionale a ridurre al minimo il disaggio dei lavoratori ed a
salvaguardare l’economicità dell’azienda.
I centri di raccolta devono essere attrezzati in modo da
custodire i mezzi privati che i lavoratori devono lasciare.
Vista la complessità del territorio regionale e la eterogeneità
della casistica che ne deriva, in sede distrettuale le parti,
firmatarie del presente CIRL, individuano i centri di raccolta
tenendo conto i criteri espressi nel punto precedente.
Qualora non si raggiunga in sede di distretto un accordo per la
individuazione dei centri di raccolta ai lavoratori verrà
corrisposta una indennità di chilometraggio a partire o dal
comune di residenza o dal comune di iscrizione delle graduatorie
più vicino al cantiere di lavoro.
Il tempo di viaggio, di andata e ritorno, viene considerato
orario di effettivo lavoro a partire dalla fermata dei mezzi di
trasporto.
Ai lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa nelle
isole minori vanno rimborsate tutte le spese di trasporto
sostenute.
L’adeguamento del costo della benzina sarà oggetto di verifica
annuale in sede di CPP tra le parti firmatarie il presente CIRL.
MISSIONI E TRASFERTE
(art. 16 del CCNL)
Qualora le spese sostenute dal lavoratore per trasferta non
possono essere documentate, ai lavoratori spetta un rimborso
forfettario giornaliero pari a € 15,00 per il trasporto, a €
20,00 per il pranzo a € 20,00 per la cena e a € 30 per
l’alloggio.
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE
(art. 29 del CCNL e art. 17 del CIRL)
Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale
nazionale di cui all'art. 29 C.C.N.L. 01/01/2005 31/12/2009, che
deve essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni
dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali
FLAI - CGIL, FAI - CISL e UILA - UIL con le modalità e nella
misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene
confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di € 0,15 per ciascuna
giornata lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
integrativo.
QUOTE SINDACALI
(art. 4 del CCNL e art. 18 del CIRL)
Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del
lavoratore, una trattenuta nella misura dell’1% sull’importo
della retribuzione netta liquidata, a favore delle
Organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del presente
CIRL indicate dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore
di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le
Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.
Contestualmente al versamento delle quote all’O.S. dovrà essere
fornito l’elenco dei lavoratori e l’importo della trattenuta
effettuata; a richiesta dell’O.S. l’elenco verrà fornito in
forma di file.
Le deleghe sindacali sottoscritte dai lavoratori in favore delle
OO.SS. firmatarie il presente CIRL anno valore per l’intero anno
di riferimento anche in caso di avvenuta disdetta; le stesse si
intendono rinnovate automaticamente se non disdettate entro il
31 Dicembre.
In virtù di quanto sottoscritto nel protocollo d’intesa del 10
dicembre 1997 richiamato in premessa e nel rispetto di quanto
sancito della Corte di Cassazione con sentenza n.. 1968/2004 si
concorda che il contributo sindacale di cui al presente articolo
e a quello precedente deve essere operato esclusivamente a
favore delle OO.SS. firmatarie del presente CIRL.
PERMESSI
(art. 20 del CIRL)
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto vanno concessi, per turno di lavoro, e previa
autorizzazione del responsabile di cantiere, due ore di
permesso, anche frazionabile da recuperare entro il mese in cui
viene concesso.
Agli stessi vanno concesse fino un massimo di due ore di
permesso retribuito per la riscossione degli emolumenti.
Durante il turno di lavoro gli operai potranno assentarsi per
giustificati motivi personali e/o familiari fino ad un massimo
di: sette giorni per i lavoratori nel contingente a 78 gg.;
dieci giorni per i lavoratori nei contingenti a 101gg.; quindici
giorni per i lavoratori nei contingenti a 151 gg.. Le giornate
di assenza, a richiesta del lavoratore, potranno essere
recuperate di norma in coda all’ultimo turno.
In ogni caso la richiesta, se superiore a due gg. consecutivi,
per consentire una regolare organizzazione del lavoro dovrà
essere inoltrata per iscritto, almeno due giorni prima della
fruizione
ART.
(Art.51 CCNL)
PERMESSI STRAORDINARI
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53/00, la lavoratrice e il
lavoratore ( sia OTI che OTD ) hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con
il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con
il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.
Ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del
presente CIRL hanno diritto nel caso di nascita di figli a un
permesso retribuito di 5 giorni di calendario.
Il lavoratore padre fruirà del permesso retribuito di cui al
comma precedente, a decorrere dalla data di nascita del figlio,
con l’obbligo di presentare successivamente il certificato di
nascita del figlio.
La lavoratrice madre fruirà del permesso retribuito di cui al
comma 1 del presente articolo entro il compimento del primo anno
di vita previa presentazione al Dipartimento Provinciale di
competenza del certificato di esistenza in vita del figlio.
Art.
(art 17 CCNL)
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo
determinato con oltre 150 giornate annue ha diritto ad un
permesso retribuito di 10 giorni di calendario, il lavoratore
con oltre 100 giornate annue ha diritto ad un permesso
retribuito di 7 giorni di calendario, mentre il lavoratore con
oltre 77 giornate annue ha diritto a un permesso retribuito pari
a 5 giorni di calendario.
PREVIDENZA COMPLEMANTARE
(art. 32 del CCNL e art. 21 del CIRL)
Durante la trattativa le parti assumeranno tutte le iniziative
opportune per dare una capillare diffusione sia del FILCOOP
SANITARIO per i lavoratori a tempo indeterminato, sia del FONDO
NAZIONALE PENSIONE denominato FILCOOP.
ATTIVITA’ DI PATRONATO
(art. 23 del CIRL)
Si conferma quanto previsto dall’art. 23 del vigente CIRL.
RIASSUNZIONE
(art. 48 del CCNL e art 3 del CIRL)
Fermo restando quanto previsto dall’art. 48 del CCNL e dall’art.
3 del CIRL i lavoratori non tutelati dalla L.R…….. esercitato il
diritto di riassunzione attraverso una domanda scritta da
presentare al datore di lavoro entro 90 giorni dalla cessazione
del rapporto do lavoro. Della domanda di riassunzione, da
presentare – anche tramite le OO.SS. – deve essere data copia al
lavoratore contenente la data di presentazione e il numero di
protocollo.
Le assunzioni avverranno tenendo conto della professionalità e
della data di presentazione e di protocollo della domanda
riassunzione.
RECUPERO ARRETRATI OTI e OTD
Le parti definiranno le modalità di erogazione derivanti
dall’accordo sindacale del 30 novembre 2005 relativo al recupero
di due mensilità per gli OTI dell’anno 1996.
Per tutti i lavoratori, in sede di trattativa verrà definita la
questione relativa agli arretrati contrattuali per il
periodo 01-01-2002, 31-12-2004.
DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO
(art. 24 del CIRL)
Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione
con decorrenza dall' 1.1.2002 e scadranno il 31.12.2007. Il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno
qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti
almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera
raccomandata A.R.
ART.
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto
integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si
rinvia alle disposizioni del CCNL 01.01.2005 - 31.12.2009.
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.12/75 - Release Date:
17/08/2005