ART. 97 Obblighi d'informazione


 

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

    a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

    b) ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;

    c) ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

    2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.