ART. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori


 



1. I lavoratori sono puniti:

    a) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo ;39; 44; 84, comma 3;

    b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.