ART. 92 Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
b), d), h) e l); 69, comma 4;86,
comma 2 bis:
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma 6 e70,
comma 2.