1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o
private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al
comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati
il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma
2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui
al comma 1.