ART. 87 Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo
3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali
casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto
superiore di sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1
fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna
all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente
per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all’Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo
registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede
all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per
la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al
comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di
lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a
dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
2 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1
e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.