1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei
rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2 bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
2 ter. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’art.78.
2 quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessita’ di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell’allegato XI, nonché sui
vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.