1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e
delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre
rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo
all’uso di agenti biologici