1. In
tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro
in cui c’è rischio di esposizione.