1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua
misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti
l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al
di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante
l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo
idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno del luogo di
lavoro.