1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoroapplica
i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell’allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo`
prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai
seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.