1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito
il parere dell’Istituto superiore di sanità Essa ha la durata di 5 anni
ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati
dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.