1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a
seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibli
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci
misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non
può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
3. L’allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.