ART. 74 Definizioni


 

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

    a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

    b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

    c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.