1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono
all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL
realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine
professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma
1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle
patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di
carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attività istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS,
dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i
risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l’acquisizione, l’elaborazione e
l’archiviazione, nonchè le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del
registro di cui al comma 1.