1.
I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro
nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità
produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i
dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma i e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e dei trattamento dei
dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma I all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al
comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.