1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore
di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’art.
63;
b)
ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell’agente in aria, per verificare l’efficacia
delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività
lavorativa.