1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi
di protezione individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.