1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal
datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all’organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.