1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o
mutageni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro
e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o
mutageni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modifiche ed integrazioni.
1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull’uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di
cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.