1. Il
datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di
lavoro di cui all’art. 64, lettera b).