ART. 65 Misure igieniche


 

 

 

1. Il datore di lavoro:

    a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

    b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

    c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

    2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all’art. 64, lettera b).